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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2738 / 2023
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2738 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e con l'avv.to CERRITO Parte_1 Controparte_1
PAOLA; ricorrente
E
i funzionari delegati ex art. 417 bis Controparte_2
c.p.c. resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti , docente non di ruolo Parte_1
con supplenze fino al termine delle attività didattiche negli a.s. 2018/2019-2022/2023-2023/2024, e
, docente non di ruolo con supplenze annuali negli a.s. 2021/2022-2022/2023, Controparte_1
premettendo di non aver potuto usufruire, in quanto docenti e/o educatori a tempo determinato, dell'erogazione della somma di 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), hanno chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado con condanna del convenuto alla corresponsione in loro favore delle CP_3
somme indicate nelle rispettive domande (parametrate al valore nominale della carta elettronica, pari a 500 euro), deducendo, a fondamento dell'illegittimità della denunciata condotta, l'inesistenza di qualsiasi ragione volta alla indebita esclusione degli stessi dalla platea dei destinatari dell'istituito beneficio.
Assumevano invero che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla
Direttiva Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21)
Il regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di CP_3
giurisdizione e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata.
La causa, di natura squisitamente documentale, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 28 maggio 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica, che, alla stregua della prospettazione del ricorrente, discende direttamente dalla normativa applicabile al rapporto, ove interpretata in conformità al diritto eurounitario, sicché la situazione soggettiva fatta valere è un diritto soggettivo derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro, che non discende dall'esercizio di alcun potere organizzativo o autoritativo della P.A., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), datore di lavoro che, nel caso in esame, è unicamente il CP_4
convenuto.
La legge n. 107/2015 all'art. 1, commi 121-123 prevede:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016, entrambi annullati, nelle more della decisione della CGUE, dal Consiglio di Stato, nella parte in cui avevano individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo: quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e CP_4
con contratto a tempo determinato e gli educatori di convitto fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di che trattasi. La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle ricorrenti, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Rileva, in primo luogo, la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con la quale il Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava CP_3 che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_4
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt.
3,35 e 97 Cost.
Il Supremo Consesso ha infatti rilevato come tale esclusione creerebbe “un sistema di formazione
“a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Ha infatti condivisibilmente osservato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”, con ciò distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ha infine ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs.
n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
«pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.), rilevando segnatamente che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Ha quindi concluso ritenendo che “tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia, con ordinanza emessa dalla Sesta Sezione n. 1842 del 18 maggio 2022, ha innanzitutto affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_5
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Avverso l'attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario non può quindi neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
Le analoghe condizioni di impiego poi sono si evincono dalle deduzioni attoree, avendo i ricorrenti dedotto ed allegato di aver svolto attività didattica con contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (essendo di 150 giorni la durata della prestazione minima richiedibile al docente di ruolo al quale, infatti, può essere concessa - ai sensi dell'art. 39, comma 4°, CCNL e dell'art. 4.1
O.M. 55/1998 - la possibilità di lavoro part-time per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro e al quale è comunque attribuito, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, DPCM 28.11.2016, il bonus in questione) svolgendo, per il suddetto periodo, attività del tutto analoghe e comparabili con quelle ordinariamente espletate dai docenti di ruolo.
Da ultimo deve evidenziarsi che nelle more del presente giudizio lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato il DL 69/2023, entrato in vigore il
14.06.2023, il quale all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, disposizione che è stata convertita, senza modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U.
10/08/2023, n. 186).
Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che la richiamata rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene che la ricorrente , inserita nel sistema Parte_1
delle supplenze scolastiche (doc. 1 ric.), e il ricorrente insegnate immesso in ruolo, CP_1
possano ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Quanto alle conseguenze dell'operato accertamento deve rilevarsi quanto segue.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata che, come tale, può essere utilizzato dalla parte ricorrente. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi, ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Deve in proposito rilevarsi come l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel prevedere, quale limite alla fruizione della carta docente, la cessazione del servizio, abbia inteso far riferimento semplicemente al venir meno del bisogno formativo siccome connesso alla cessazione dal servizio 8 dei docenti a tempo indeterminato (a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento); da tale previsione non può trarsi la conseguenza di ritenere estinto il diritto per effetto di una supposta decadenza in coincidenza con la scadenza del termine apposto al contratto. Ancora, non è condivisibile la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando si attribuirebbe all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza,
l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata: la illegittima esclusione della parte ricorrente dal beneficio ha precluso alla stessa, a monte, ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo, onde l'irrilevanza sia della mancata documentazione di spese che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare con esiti incerti il relativo recupero, sia rispetto a meccanismi forgiati per i beneficiari della carta in ordine ad eventuali termini per l'utilizzo delle somme accreditate, visto che si tratta di meccanismi predicabili solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti. La ricostruzione ministeriale, peraltro, trascura di considerare che l'art. 6 del d.P.C.M. citato prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., in tal senso, Trib. Torino, sentenza n. 1259/2022).
Da ultimo, la operata ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla Suprema Corte che, con la recente sentenza n. 29961/2023 ha statuito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Infine, quanto alla posizione della ricorrente , educatrice di convitto, questo Giudice, Parte_2
nel richiamare il proprio precedente favorevole (Tribunale di Cassino - sent. n. 380/2016), rileva che, come correttamente dedotto in ricorso, la questione è stata definitivamente risolta dalla
Suprema Corte che, con sentenza n. 32104/2022 ha sancito il principio secondo cui “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve essere condannato Controparte_7
a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8,
DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione, segnatamente nei seguenti importi:
- a.s. 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024, importo euro 1.500,00 (stato Parte_1
matricolare allegato in atti)
- , a.s. 2020/2021 e 2022/2023, importo euro 1.000,00 (stato matricolare Controparte_1
allegato in atti)
Tutti i ricorrenti, infine, come dedotto e non contestato, sono tutt'ora impegnati in attività di docenza ed educative alle dipendenze del pertanto, nulla osta, all'accreditamento di tutte le CP_8
somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
E tuttavia, ciò che i ricorrenti possono conseguire non è il corrispondente valore economico della
Carta per l'anno di svolgimento del contratto a tempo determinato (nella specie, come detto, €
500,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario Va così dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di euro
500,00 per ciascun anno sulla predetta carta elettronica del docente, negli importi e per gli anni scolastici sopra individuati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della consolidata giurisprudenza – nazionale ed eurounitaria - formatasi sulla questione, in applicazione dei nuovi parametri forensi (d.m. 147/2022), facendo applicazione dell'art. 4, comma 2, del dm n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018, il quale prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Dalla formulazione del riportato art. 4, ne consegue che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147), mentre, per la fase successiva, alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n.55/2014 e s.m.i. in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), vale a dire quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276), circostanza questa non ravvisabile nel caso che ci occupa.
Per la posizione di ciascuna delle parti è quindi liquidato un compenso, parametrato al valore minimo dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio e introduttiva (cfr. a tale proposito, Cass.
n. 30219/2013) pari per la posizione di ad euro 657,00 e per la posizione di Parte_1
ad euro 168,00. Controparte_1
Alla somma di tali compensi deve poi aggiungersi la liquidazione unica per la fase di istruzione e decisoria, parametrata al valore minimo dello scaglione di riferimento (individuato dalla sommatoria del valore delle singole cause riunite), pari ad euro 657,00. Il compenso complessivo è quindi pari ad euro 1.482,00 (657,00*2+168,00) da porti a cerico del
Ministero convenuto, oltre spese generali al 15%, contributo unificato IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
I compensi per la fase di trattazione risultano dovuti.
È costante l'affermazione della Suprema Corte, alla quale questo Giudice presta piena e convinta adesione, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass. n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 - 01 e in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019, nonché, da ultimo Cass.
8970/2022): "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fa se istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa".
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, Condanna il resistente ad CP_4
accreditare la somma di euro 500,00 per ciascun anno sulla carta elettronica dei docenti, negli importi e per gli anni scolastici di seguito specificati:
− a.s. 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024, importo euro 1.500,00 Parte_1
− , a.s. 2020/2021 e 2022/2023, importo euro 1.000,00 Controparte_1
- Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_5
liquida in complessivi 1.482,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Casino, 9.06.2025
Il Giudice
AL RI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2738 / 2023
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2738 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e con l'avv.to CERRITO Parte_1 Controparte_1
PAOLA; ricorrente
E
i funzionari delegati ex art. 417 bis Controparte_2
c.p.c. resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti , docente non di ruolo Parte_1
con supplenze fino al termine delle attività didattiche negli a.s. 2018/2019-2022/2023-2023/2024, e
, docente non di ruolo con supplenze annuali negli a.s. 2021/2022-2022/2023, Controparte_1
premettendo di non aver potuto usufruire, in quanto docenti e/o educatori a tempo determinato, dell'erogazione della somma di 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), hanno chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado con condanna del convenuto alla corresponsione in loro favore delle CP_3
somme indicate nelle rispettive domande (parametrate al valore nominale della carta elettronica, pari a 500 euro), deducendo, a fondamento dell'illegittimità della denunciata condotta, l'inesistenza di qualsiasi ragione volta alla indebita esclusione degli stessi dalla platea dei destinatari dell'istituito beneficio.
Assumevano invero che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla
Direttiva Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21)
Il regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di CP_3
giurisdizione e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata.
La causa, di natura squisitamente documentale, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 28 maggio 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica, che, alla stregua della prospettazione del ricorrente, discende direttamente dalla normativa applicabile al rapporto, ove interpretata in conformità al diritto eurounitario, sicché la situazione soggettiva fatta valere è un diritto soggettivo derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro, che non discende dall'esercizio di alcun potere organizzativo o autoritativo della P.A., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), datore di lavoro che, nel caso in esame, è unicamente il CP_4
convenuto.
La legge n. 107/2015 all'art. 1, commi 121-123 prevede:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016, entrambi annullati, nelle more della decisione della CGUE, dal Consiglio di Stato, nella parte in cui avevano individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo: quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e CP_4
con contratto a tempo determinato e gli educatori di convitto fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di che trattasi. La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle ricorrenti, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Rileva, in primo luogo, la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con la quale il Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava CP_3 che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_4
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt.
3,35 e 97 Cost.
Il Supremo Consesso ha infatti rilevato come tale esclusione creerebbe “un sistema di formazione
“a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Ha infatti condivisibilmente osservato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”, con ciò distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ha infine ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs.
n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
«pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.), rilevando segnatamente che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Ha quindi concluso ritenendo che “tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia, con ordinanza emessa dalla Sesta Sezione n. 1842 del 18 maggio 2022, ha innanzitutto affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_5
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Avverso l'attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario non può quindi neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
Le analoghe condizioni di impiego poi sono si evincono dalle deduzioni attoree, avendo i ricorrenti dedotto ed allegato di aver svolto attività didattica con contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (essendo di 150 giorni la durata della prestazione minima richiedibile al docente di ruolo al quale, infatti, può essere concessa - ai sensi dell'art. 39, comma 4°, CCNL e dell'art. 4.1
O.M. 55/1998 - la possibilità di lavoro part-time per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro e al quale è comunque attribuito, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, DPCM 28.11.2016, il bonus in questione) svolgendo, per il suddetto periodo, attività del tutto analoghe e comparabili con quelle ordinariamente espletate dai docenti di ruolo.
Da ultimo deve evidenziarsi che nelle more del presente giudizio lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato il DL 69/2023, entrato in vigore il
14.06.2023, il quale all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, disposizione che è stata convertita, senza modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U.
10/08/2023, n. 186).
Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che la richiamata rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene che la ricorrente , inserita nel sistema Parte_1
delle supplenze scolastiche (doc. 1 ric.), e il ricorrente insegnate immesso in ruolo, CP_1
possano ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Quanto alle conseguenze dell'operato accertamento deve rilevarsi quanto segue.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata che, come tale, può essere utilizzato dalla parte ricorrente. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi, ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Deve in proposito rilevarsi come l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel prevedere, quale limite alla fruizione della carta docente, la cessazione del servizio, abbia inteso far riferimento semplicemente al venir meno del bisogno formativo siccome connesso alla cessazione dal servizio 8 dei docenti a tempo indeterminato (a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento); da tale previsione non può trarsi la conseguenza di ritenere estinto il diritto per effetto di una supposta decadenza in coincidenza con la scadenza del termine apposto al contratto. Ancora, non è condivisibile la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando si attribuirebbe all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza,
l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata: la illegittima esclusione della parte ricorrente dal beneficio ha precluso alla stessa, a monte, ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo, onde l'irrilevanza sia della mancata documentazione di spese che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare con esiti incerti il relativo recupero, sia rispetto a meccanismi forgiati per i beneficiari della carta in ordine ad eventuali termini per l'utilizzo delle somme accreditate, visto che si tratta di meccanismi predicabili solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti. La ricostruzione ministeriale, peraltro, trascura di considerare che l'art. 6 del d.P.C.M. citato prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., in tal senso, Trib. Torino, sentenza n. 1259/2022).
Da ultimo, la operata ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla Suprema Corte che, con la recente sentenza n. 29961/2023 ha statuito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Infine, quanto alla posizione della ricorrente , educatrice di convitto, questo Giudice, Parte_2
nel richiamare il proprio precedente favorevole (Tribunale di Cassino - sent. n. 380/2016), rileva che, come correttamente dedotto in ricorso, la questione è stata definitivamente risolta dalla
Suprema Corte che, con sentenza n. 32104/2022 ha sancito il principio secondo cui “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve essere condannato Controparte_7
a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8,
DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione, segnatamente nei seguenti importi:
- a.s. 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024, importo euro 1.500,00 (stato Parte_1
matricolare allegato in atti)
- , a.s. 2020/2021 e 2022/2023, importo euro 1.000,00 (stato matricolare Controparte_1
allegato in atti)
Tutti i ricorrenti, infine, come dedotto e non contestato, sono tutt'ora impegnati in attività di docenza ed educative alle dipendenze del pertanto, nulla osta, all'accreditamento di tutte le CP_8
somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
E tuttavia, ciò che i ricorrenti possono conseguire non è il corrispondente valore economico della
Carta per l'anno di svolgimento del contratto a tempo determinato (nella specie, come detto, €
500,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario Va così dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di euro
500,00 per ciascun anno sulla predetta carta elettronica del docente, negli importi e per gli anni scolastici sopra individuati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della consolidata giurisprudenza – nazionale ed eurounitaria - formatasi sulla questione, in applicazione dei nuovi parametri forensi (d.m. 147/2022), facendo applicazione dell'art. 4, comma 2, del dm n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018, il quale prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Dalla formulazione del riportato art. 4, ne consegue che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147), mentre, per la fase successiva, alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, dm n.55/2014 e s.m.i. in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), vale a dire quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276), circostanza questa non ravvisabile nel caso che ci occupa.
Per la posizione di ciascuna delle parti è quindi liquidato un compenso, parametrato al valore minimo dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio e introduttiva (cfr. a tale proposito, Cass.
n. 30219/2013) pari per la posizione di ad euro 657,00 e per la posizione di Parte_1
ad euro 168,00. Controparte_1
Alla somma di tali compensi deve poi aggiungersi la liquidazione unica per la fase di istruzione e decisoria, parametrata al valore minimo dello scaglione di riferimento (individuato dalla sommatoria del valore delle singole cause riunite), pari ad euro 657,00. Il compenso complessivo è quindi pari ad euro 1.482,00 (657,00*2+168,00) da porti a cerico del
Ministero convenuto, oltre spese generali al 15%, contributo unificato IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
I compensi per la fase di trattazione risultano dovuti.
È costante l'affermazione della Suprema Corte, alla quale questo Giudice presta piena e convinta adesione, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass. n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 - 01 e in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019, nonché, da ultimo Cass.
8970/2022): "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fa se istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa".
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, Condanna il resistente ad CP_4
accreditare la somma di euro 500,00 per ciascun anno sulla carta elettronica dei docenti, negli importi e per gli anni scolastici di seguito specificati:
− a.s. 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024, importo euro 1.500,00 Parte_1
− , a.s. 2020/2021 e 2022/2023, importo euro 1.000,00 Controparte_1
- Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_5
liquida in complessivi 1.482,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Casino, 9.06.2025
Il Giudice
AL RI