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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 841/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CACCAMO ILENIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CACCAMO ILENIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto per come modificate con l'accordo sottoscritto e depositato il 29.10.2024; il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi l'omologa della separazione personale delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 2.9.1984 a Torino, trascritto nei
[...]
registri degli Atti di matrimonio del comune di Torino, anno 1984 Parte II Serie A Uff.2 n.1501,
1 unione dalla quale sono nati dei figli ormai tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e sposati, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso e modificate in corso di causa con accordo integrativo.
All'udienza del 29.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate così come modificate con l'accordo integrativo nei seguenti termini:
“1. I coniugi interromperanno la coabitazione all'interno della medesima casa coniugale e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Gela nella via Martoglio,10 verrà assegnata temporaneamente alla
; Controparte_1
3- Il sarà ospite in casa del padre a Gela, condotta da quest'ultimo in locazione, fintanto Pt_1
che, volendolo e ritenendone sussistenti i presupposti, possa trovare nuovo modesto alloggio dove continuare a condurre la sua vita, o in Gela o altrove;
3- Nelle more i coniugi concordano di mantenere la medesima residenza, fintanto che si possa provvedere con autonomo diverso alloggio;
4 - Le utenze domestiche di luce, acqua, gas, condominio, luce scala e quant'altro connesso alla ordinaria manutenzione dell'appartamento saranno a carico del fino al dicembre 2024, Pt_1
addebitandosi poi ordinariamente - salvo conguaglio fiscale per l'anno in corso - alla
[...]
, che permane nell'appartamento, a decorrere dal nuovo anno solare (peraltro molte CP_1
utenze sono già domiciliate su conto comune dei coniugi e gli stessi si danno mutuo consenso per mantenere invariate le coordinate bancarie così da poterne mantenere e facilitare l'addebito diretto da parte del gestore); la TARI sarà a carico del Pt_1
5 - Le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile, ove se ne ravvisi la necessità, deliberate da condominio o previamente concertate per mutuo consenso coniugale, saranno a carico di entrambi i coniugi, già comproprietari dell'appartamento al 50%, nella quota parte del 50% cadauno;
6-Il , unico percettore di reddito all'interno della famiglia, si impegna a Parte_1
versare entro il 25 di ogni mese la somma di euro 500,00 alla coniuge non economicamente autosufficiente, che la riceverà mediante bonifico in partenza dal conto comune, alimentato dal solo stipendio del con accredito su carta abilitata;
Pt_1
7- Tale somma, che grava su un reddito medio mensile di circa 1.900, 00 euro netti in busta paga, verrà mantenuta fino a quando non sarà estinto il contratto di finanziamento n° pratica 44790512,
2 acceso in data 17.03.2016 e con naturale scadenza il 17.03. 2026, che comporta un debito pari ad euro 395,50 mensili sul conto comune, e rispetto al quale contratto la è anche impegnata CP_1
in qualità di garante;
8- Estinto tale contratto di finanziamento comune, a decorrere dal 5 aprile 2026, salve nuove sopravvenute, motivate e documentabili esigenze della e/o del la misura del CP_1 Pt_1
mantenimento alla coniuge, rebus sic stantibus, salirà ad euro 750,00 mensili;
9. I coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di contegno, di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo anche in relazione ai figli, non ostacolando i reciproci rapporti né screditando la figura dell'altro genitore nel rapporto con gli stessi;
lo stesso faranno in relazione agli ascendenti e affini di ciascuno dei due.”
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
Torino il 28.10.1963, e , nata a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Torino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Torino al n. 1501,
P. II Serie A, Uff.2 anno 1984).
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.12.2024.
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CACCAMO ILENIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CACCAMO ILENIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto per come modificate con l'accordo sottoscritto e depositato il 29.10.2024; il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi l'omologa della separazione personale delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 2.9.1984 a Torino, trascritto nei
[...]
registri degli Atti di matrimonio del comune di Torino, anno 1984 Parte II Serie A Uff.2 n.1501,
1 unione dalla quale sono nati dei figli ormai tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e sposati, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso e modificate in corso di causa con accordo integrativo.
All'udienza del 29.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate così come modificate con l'accordo integrativo nei seguenti termini:
“1. I coniugi interromperanno la coabitazione all'interno della medesima casa coniugale e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Gela nella via Martoglio,10 verrà assegnata temporaneamente alla
; Controparte_1
3- Il sarà ospite in casa del padre a Gela, condotta da quest'ultimo in locazione, fintanto Pt_1
che, volendolo e ritenendone sussistenti i presupposti, possa trovare nuovo modesto alloggio dove continuare a condurre la sua vita, o in Gela o altrove;
3- Nelle more i coniugi concordano di mantenere la medesima residenza, fintanto che si possa provvedere con autonomo diverso alloggio;
4 - Le utenze domestiche di luce, acqua, gas, condominio, luce scala e quant'altro connesso alla ordinaria manutenzione dell'appartamento saranno a carico del fino al dicembre 2024, Pt_1
addebitandosi poi ordinariamente - salvo conguaglio fiscale per l'anno in corso - alla
[...]
, che permane nell'appartamento, a decorrere dal nuovo anno solare (peraltro molte CP_1
utenze sono già domiciliate su conto comune dei coniugi e gli stessi si danno mutuo consenso per mantenere invariate le coordinate bancarie così da poterne mantenere e facilitare l'addebito diretto da parte del gestore); la TARI sarà a carico del Pt_1
5 - Le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile, ove se ne ravvisi la necessità, deliberate da condominio o previamente concertate per mutuo consenso coniugale, saranno a carico di entrambi i coniugi, già comproprietari dell'appartamento al 50%, nella quota parte del 50% cadauno;
6-Il , unico percettore di reddito all'interno della famiglia, si impegna a Parte_1
versare entro il 25 di ogni mese la somma di euro 500,00 alla coniuge non economicamente autosufficiente, che la riceverà mediante bonifico in partenza dal conto comune, alimentato dal solo stipendio del con accredito su carta abilitata;
Pt_1
7- Tale somma, che grava su un reddito medio mensile di circa 1.900, 00 euro netti in busta paga, verrà mantenuta fino a quando non sarà estinto il contratto di finanziamento n° pratica 44790512,
2 acceso in data 17.03.2016 e con naturale scadenza il 17.03. 2026, che comporta un debito pari ad euro 395,50 mensili sul conto comune, e rispetto al quale contratto la è anche impegnata CP_1
in qualità di garante;
8- Estinto tale contratto di finanziamento comune, a decorrere dal 5 aprile 2026, salve nuove sopravvenute, motivate e documentabili esigenze della e/o del la misura del CP_1 Pt_1
mantenimento alla coniuge, rebus sic stantibus, salirà ad euro 750,00 mensili;
9. I coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di contegno, di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo anche in relazione ai figli, non ostacolando i reciproci rapporti né screditando la figura dell'altro genitore nel rapporto con gli stessi;
lo stesso faranno in relazione agli ascendenti e affini di ciascuno dei due.”
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
Torino il 28.10.1963, e , nata a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Torino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Torino al n. 1501,
P. II Serie A, Uff.2 anno 1984).
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.12.2024.
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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