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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 108/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004455369-000 BOLLO 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con tempestivo ricorso Ricorrente_2, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249004455369000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate CO in data 28/01/2025, dell'importo complessivo pari ad € 706,74, per il mancato pagamento della tassa automobilistica riferita all'annualità 2013-2014.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per diversi motivi, tra i quali – sostanzialmente – la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione, il difetto di motivazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate CO che la Regione Calabria per sostenere la legittimità del rispettivo operato, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'odierna udienza, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione, la causa veniva trattenuta dal giudice per assumere la decisione in forma semplificata.
Il giudice rileva che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria): le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
Il ricorso risulta manifestamente infondato alla luce di quanto documentato dalle parti resistenti.
Ed infatti, mentre tutti gli altri motivi di ricorso risultano palesemente infondati (atteso che, ad es., risulta indicato il responsabile del procedimento;
così come, quanto al difetto di motivazione, dalla lettura dell'intimazione di pagamento si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento delle cartelle indicate, che non devono essere allegate all'atto), diversamente da come sostenuto dal ricorrente, risulta la definitività dell'accertamento del tributo e l'esistenza di successive notifiche utili ad interrompere il termine di prescrizione
(da ultimo l'intimazione di pagamento 13320229000496035000 a gennaio 2023), anche alla luce della sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Atti non impugnati e divenuti definitivi.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione delle ragioni della decisione e del fatto che gli ultimi atti risultano essere stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (circostanza che ha potuto indurre a proporre ricorso), ricorrono valide ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 108/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004455369-000 BOLLO 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con tempestivo ricorso Ricorrente_2, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249004455369000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate CO in data 28/01/2025, dell'importo complessivo pari ad € 706,74, per il mancato pagamento della tassa automobilistica riferita all'annualità 2013-2014.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per diversi motivi, tra i quali – sostanzialmente – la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione, il difetto di motivazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate CO che la Regione Calabria per sostenere la legittimità del rispettivo operato, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'odierna udienza, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione, la causa veniva trattenuta dal giudice per assumere la decisione in forma semplificata.
Il giudice rileva che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria): le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
Il ricorso risulta manifestamente infondato alla luce di quanto documentato dalle parti resistenti.
Ed infatti, mentre tutti gli altri motivi di ricorso risultano palesemente infondati (atteso che, ad es., risulta indicato il responsabile del procedimento;
così come, quanto al difetto di motivazione, dalla lettura dell'intimazione di pagamento si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento delle cartelle indicate, che non devono essere allegate all'atto), diversamente da come sostenuto dal ricorrente, risulta la definitività dell'accertamento del tributo e l'esistenza di successive notifiche utili ad interrompere il termine di prescrizione
(da ultimo l'intimazione di pagamento 13320229000496035000 a gennaio 2023), anche alla luce della sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Atti non impugnati e divenuti definitivi.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione delle ragioni della decisione e del fatto che gli ultimi atti risultano essere stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (circostanza che ha potuto indurre a proporre ricorso), ricorrono valide ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.