Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    Il giudice rileva che gli atti prodromici non sono necessari all'intimazione e che, in ogni caso, la notifica di atti successivi ha interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che la notifica di atti successivi, tra cui un'intimazione di pagamento nel gennaio 2023, ha interrotto il termine di prescrizione, anche considerando la sospensione dei termini nel periodo pandemico. Gli atti non impugnati sono divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice rileva che dalla lettura dell'intimazione di pagamento si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento delle cartelle indicate, che non devono essere allegate all'atto.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    Il giudice rileva che il responsabile del procedimento risulta indicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 34
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo