Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5916 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente:
TRA
GE in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Ceniccola e dall'Avv.
Bernardino Izzi, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Zama e dall'Avv. Cristina
Pelusi, come da mandato in atti;
Con note di trattazione depositate in data 10 aprile 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattese, per le causali indicate in premessa e previo accoglimento delle istanze istruttorie contenute nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - condannare la Controparte_2
, al pagamento della complessiva somma di € 281.327,04 di
[...]
cui € 175.284,63, per danni derivanti dalla conduzione a regia degli appalti, € 62.383,32 per la mancata ed errata contabilizzazione di lavorazioni regolarmente eseguite;
€ 15.419,72 per l'errata
1
€
26.970,39 per l'illegittima applicazione delle penali ed € 1.268,98 per il ritardo nei pagamenti, il tutto oltre iva, interessi e rivalutazione dalla data di esplicitazione delle riserve e fino al soddisfo;
o in quelle somme maggiori o minori che saranno determinate dal Giudice.
Oltre alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari, come da notula allegata alla memoria di replica del
22.12.23.”; per parte convenuta: “affinché Codesto Ill.mo Sig. Giudice, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, richiamandosi le conclusioni già rassegnate, ivi compreso le memorie ex art. 183 cpc, sesto comma, le precedenti note di udienza cartolare, compreso le precedenti note di precisazione delle conclusioni dell'11.10.2023, del 09.04.2024, e qui ulteriormente specificate anche in via istruttoria, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in atti, a) rigetti ciascuna istanza risarcitoria formulata da e tutte le prove Parte_1
ex adverso richieste, compreso le richieste avanzate nelle note di udienza depositate il 17.02.2025 sia in termini di prova orale che di nuovi quesiti al CTU;
b) in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di non creduta condanna, accerti e dichiari la corretta quantificazione delle singole istanze risarcitorie, sempre se ed in quanto dovute: a tal fine, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove articolate da parte attrice, si insiste, previa rimessione sul ruolo della presente causa, in via istruttoria, nell'ammissione della prova testimoniale contraria diretta ed indiretta secondo i capitoli formulati nella memoria n. 3 ex art. 183 c.p.c. di parte CMF con i testimoni ivi identificati, così come si insiste, nella richiesta di
2 rinnovazione della CTU e/o, quantomeno, nella chiamata a chiarimenti del consulente d'ufficio per tutti i motivi già espressi nelle note di udienza cartolare del 18.02.2025, depositate in data
14.02.2025, alle quali integralmente si rimanda. Il tutto con condanna di al pagamento delle competenze e spese di Parte_1
lite, unitamente agli oneri riflessi da liquidarsi, nella misura di legge, sugli onorari e rimborso forfettario del 15% ex DM n. 55/2014, senza applicazione di IVA e CPA, trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna, oneri da riconoscersi all'avvocato-dipendente dell'Ente Pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017,
Tar Emilia-Romagna n. 151/2016 e n. 3/2016)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, GE in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Controparte_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattese, per le causali indicate in premessa condannare la Controparte_2
, al pagamento della complessiva somma di €. 281.036,52 di
[...]
cui €. 175.284,63, per danni derivanti dalla conduzione a regia degli appalti, €. 62.383,32 per la mancata ed errata contabilizzazione di lavorazioni regolarmente eseguite;
€. 15.419,72 per l'errata contabilizzazione per l'applicazione di nuovi prezzi illegittimi;
€.
26.970,39 per l'illegittima applicazione delle penali ed €. 978,46 per il ritardo nei pagamenti, il tutto oltre iva, interessi e rivalutazione dalla data di esplicitazione delle riserve e fino al soddisfo;
o in quelle
3 somme maggiori o minori che saranno determinate dal Giudice.
Oltre alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre rimb.
Forf., iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Parte attrice, in particolare, ha contestato la violazione da parte della stazione appaltante del codice degli appalti e del canone di buona fede nello svolgimento dell'Accordo quadro tra queste intercorso in data 25-9-2018 (“Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 3, C.O. Bassa”) sotto i seguenti profili:
- la gestione dei lavori “a regia”, con la completa esorbitanza dai poteri di coordinamento e controllo spettanti al committente;
- la mancata o errata contabilizzazione dei lavori eseguiti;
- l'applicazione di prezzi non concordati, anche in sostituzione di quelli previsti nel capitolato speciale;
- la comminazione di penali per ritardi del tutto inesistenti o comunque provocati dalla stessa Stazione appaltante;
- il ritardo nel pagamento delle fatture, con la consequenziale necessità di pagare gli interessi di mora.
Si è costituita a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, la
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
la quale ha richiesto il rigetto della domanda attorea deducendo:
- la errata qualificazione del contratto alla stregua di appalto a regia;
- la corretta attività di controllo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice;
- la conformità della contabilizzazione agli accordi sottoscritti;
- la legittima modificazione dei prezzi a norma dell'art. 106, co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016;
4 - la riconducibilità dei ritardi all'appaltatrice e la corretta applicazione delle penali;
- il pagamento delle fatture nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 4, co. 2, D. Lgs. 231/2002.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite l'espletamento di CTU.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, appare sufficiente richiamare l'ordinanza del precedente
G.I. del 24-4-2024, ove, ammessa la CTU, è stata considerata superflua sia la prova per testi capitolata dalla difesa di parte attrice perché basata su adeguato riscontro documentale, sia la relativa prova contraria richiesta da parte convenuta.
In ordine ai rilievi sollevati dalle parti in ordine all'elaborato peritale redatto dal CTU incaricato Ing. inoltre, si Persona_1
evidenzia che:
- avuto riguardo alla dedotta lesione del contraddittorio in sede peritale (cfr. nota di trattazione scritta di parte convenuta del 14-2-
2025, p. 2 e p. 5), il CTU ha replicato a tutte le osservazioni del CTP di parte convenuta ing. (cfr. CTU, pp. 50 Persona_2
ss.; cfr. CTU, p. 51: “Si rileva che in più occasioni, come in questo caso, il C.T.P. pare riferirsi impropriamente al concetto di contraddittorio da garantire nel corso delle indagini che, evidentemente, consiste nel sottoporre alle parti tutte le fonti di informazione utilizzate per le valutazioni riportante nella relazione di
C.T.U., come avvenuto nel caso in specie, e non nell'anticipare queste ultima, come parrebbe intendere il C.T.P. I CC.TT.PP. hanno infatti potuto ritualmente esprimere le proprie valutazioni nel corso
5 delle operazioni peritali redigendo, peraltro, proprie note di osservazione ex art.194 ultimo comma cpc allegate alla presente e hanno potuto ritualmente concludere il contraddittorio ex art. 195 cpc esprimendosi sulle valutazioni del sottoscritto mediante proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale trasmessa nei termini concessi”);
- avuto riguardo alla mancata presa in considerazione da parte del
CTU della sentenza del Tribunale di Firenze n. 4047/2024 (RG. n.
14896/2018) (cfr. nota di trattazione scritta di parte convenuta del
14-2-2025, p. 2), la questione è di natura giuridica e pertanto riservata alla valutazione del Giudice (cfr. infra);
- avuto riguardo al rilievo in ordine alla mancata natura di appalto a regia (cfr. nota di trattazione scritta di parte convenuta del 14-2-
2025, p. 3-4), la questione è di natura giuridica e pertanto riservata alla valutazione del Giudice (cfr. infra);
- avuto riguardo al rilievo in ordine alla natura ordinaria o straordinaria dei lavori di manutenzione svolti dall'appaltatrice (cfr. nota di trattazione scritta di parte convenuta del 14-2-2025, p. 3-4), la questione risulta irrilevante nella presente sede (cfr. infra);
- avuto riguardo ai rilievi in ordine alla mancanza dei certificati di ultimazione dei lavori, la circostanza è da considerarsi superata dalla produzione in atti del certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- avuto riguardo alla conformità o meno delle variazioni ai patti contrattuali (cfr. nota di trattazione scritta di parte convenuta del 14-
2-2025, p. 4-5), la questione è di natura giuridica e pertanto riservata alla valutazione del Giudice (cfr. infra);
6 - avuto riguardo alle variazioni di prezzo (cfr. nota di trattazione scritta di parte convenuta del 14-2-2025, p. 5), il CTU ha adeguatamente dato atto delle oscillazioni di prezzo in corso di rapporto (cfr. infra);
- avuto riguardo alla legittimità o meno nell'applicazione delle penali
(cfr. nota di trattazione scritta di parte attrice del 17-2-2025, p. 4), la questione risulta è di natura giuridica e pertanto riservata alla valutazione del Giudice (cfr. infra);
- avuto riguardo alla conformità della contabilizzazione rispetto agli accordi sottoscritti (cfr. nota di trattazione scritta di parte attrice del
17-2-2025, p. 4), il CTU ha ampiamente argomentato sul punto nell'elaborato in questione.
3. Tanto premesso, in primo luogo deve essere disattesa la tesi di parte attrice, secondo la quale l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili costituirebbe un cd. “appalto a regia” (cfr. atto di citazione, p. 14: “la P.A. ha preteso di gestire l'Accordo quadro come se fosse un “appalto a regia” senza che l'appaltatore potesse sottrarsi, privando l'imprenditore della possibilità di organizzare la propria azienda ed impedendogli di effettuare quelle economie che la sua organizzazione avrebbe consentito, con conseguente obbligo al risarcimento del danno”).
In particolare, nell'appalto “a regia”, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a nudus minister, a strumento passivo dell'iniziativa del committente, direttamente e totalmente
7 condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/03/2022, n.9733).
Ebbene, nell'ipotesi di specie, diversamente da quanto argomentato da GE non si può ritenere che la detta società, CP_1
nell'esecuzione delle lavorazioni affidatele, abbia assunto la veste di
“nudus minister”, priva di qualsivoglia autonomia organizzativa in ordine alla gestione dell'appalto.
Nessuno degli elementi sintomatici evidenziati da quest'ultima, infatti, si mostra di per sé sufficiente a comprovare la gestione “a regia” dell'appalto in contestazione nel presente giudizio.
Inidonea in tal senso, innanzitutto, è l'allegazione attorea secondo la quale, nel corso di svolgimento dell'Accordo Quadro, sarebbero mancati i singoli progetti esecutivi, ciò che avrebbe impedito all'appaltatrice di poter agire in modo autonomo (cfr. atto di citazione, p. 2).
Sul punto, è necessario preliminarmente richiamare il contenuto dell'art. 1 del “Capitolato Speciale Appalto – Parte Amministrativa”
(cfr. doc. 6 fascicolo di parte convenuta): “I singoli “Contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) scritti o verbali, e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento”.
Nel caso di specie, al fine di consentire la specificazione dell'Accordo Quadro, sono stati successivamente predisposti sette contratti attuativi, aventi la forma di ordini di lavori, e in particolare:
- gli O.d.L. nn. 1 e 2, rispetto ai quali non sono state sollevate riserve e non oggetto di controversia nel presente giudizio;
8 - l'O.d.L. n. 3 inerente a interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizzontale/verticale sulla S.P. 111 “Massarella”, sulla S.P. 15
“Romana Lucchese”, sulla S.P. 60 “Pesciatina” nel Comune di
Fucecchio e sulla S.P. 31 nel Comune di Cerreto Guidi, assunto con determina n. 983/2019 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte convenuta), corredato da relazione tecnica, quadro economico, quadro di incidenza della manodopera, cronoprogramma (cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta), computo metrico (cfr. doc. 12 fascicolo di parte convenuta) e processo verbale di consegna dei lavori (cfr. doc. 13 fascicolo di parte convenuta);
- l'O.d.L. n. 4 inerente all'esecuzione di saggi, verifiche e ispezioni del Ponte della Motta in corrispondenza del km 4+000 della S.P. n.
11 “Pisana per Fucecchio” nel Comune di Cerreto Guidi, assunto con determina n. 988/2019 (cfr. doc. 18 fascicolo di parte convenuta), corredato da relazione tecnica, quadro economico, quadro di incidenza della manodopera, cronoprogramma (cfr. doc.
19 fascicolo di parte convenuta), computo metrico (cfr. doc. 20 fascicolo di parte convenuta) e processo verbale di consegna dei lavori (cfr. doc. 21 fascicolo di parte convenuta);
- l'O.d.L. n. 5 inerente all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte nelle S.P. 112 “Della Motta”, 31 “Traversa di Cerreto Guidi”, 105 “Di Toiano”, 51 “di Val D'Orme” e 13
“ ”, assunto con determina n. 813/2019 (cfr. doc. 26 Per_3
fascicolo di parte convenuta), corredato da relazione tecnica, quadro economico, quadro di incidenza della manodopera, cronoprogramma (cfr. doc. 27 fascicolo di parte convenuta),
9 computo metrico (cfr. doc. 28 fascicolo di parte convenuta) e processo verbale di consegna dei lavori (cfr. doc. 29 fascicolo di parte convenuta);
- l'O.d.L. n. 6 inerente all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza, assunto con determina n. 1652/2019 (cfr. doc. 33 fascicolo di parte convenuta), corredato da relazione tecnica, quadro economico, quadro di incidenza della manodopera, cronoprogramma (cfr. doc. 34 fascicolo di parte convenuta), computo metrico (cfr. doc. 35 fascicolo di parte convenuta) e processo verbale di consegna dei lavori (cfr. doc. 36 fascicolo di parte convenuta);
- l'O.d.L. n. 7 inerente alla manutenzione sui piani viabili della zona
3, assunto con determina n. 1670/2019 (cfr. doc. 41 fascicolo di parte convenuta), corredato da relazione tecnica, quadro economico, quadro di incidenza della manodopera, cronoprogramma (cfr. doc. 42 fascicolo di parte convenuta), computo metrico (cfr. doc. 43 fascicolo di parte convenuta) e processo verbale di consegna dei lavori (cfr. doc. 44 fascicolo di parte convenuta).
La predisposizione dei summenzionati Ordini di Lavori (ovverosia dei richiesti contratti attuativi dell'Accordo Quadro), contraddistinti dalla descrizione degli interventi da eseguire (si vedano le determine a contrarre e le relazioni tecniche), degli importi ad essi riferiti (si vedano le determine a contrarre, i quadri economici, i quadri di incidenza della manodopera e i computi metrici) nonché del termine massimo per il completamento degli stessi (si vedano i processi verbali di consegna dei lavori), e ulteriormente specificati in
10 appositi Ordini di Servizi (cfr. doc. 49 fascicolo di parte attrice: ordine di servizio n. 1 inerente alle lavorazioni di cui all'O.d.L. n. 3: computo metrico e documentazione fotografica;
cfr. doc. 50 fascicolo di parte attrice: ordine di servizio n. 2 inerente alle lavorazioni di segnaletica orizzontale di cui agli O.d.L. n. 3, 5, 6, 7; cfr. doc. 51 fascicolo di parte attrice: ordine di servizio n. 3 inerente alle lavorazioni di segnaletica orizzontale di cui agli O.d.L. n. 3, 5, 6,
7), esclude qualsivoglia violazione degli artt. 3 e 54 del D.lgs. n.
50/2016.
Ciò detto, non può essere condivisa la ricostruzione attorea, confermata anche in sede di CTU, secondo la quale gli ordini di lavoro impartiti della parte convenuta, appena richiamati, non sarebbero stati corredati da elaborati tecnici progettuali contenenti dettagli esecutivi tali da permettere l'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore in piena autonomia gestionale ed organizzativa (cfr.
CTU, p. 64).
In senso contrario rispetto a simile determinazione, invero, mette conto osservare che:
- riguardo alla dedotta inadeguatezza delle relazioni tecniche redatte in accompagnamento a ciascun Ordine di Lavoro (cfr. CTU, pp. 35-
36: “Si rileva che le relazioni tecniche risultano costituite da un'unica pagina nella quale viene richiamato il provvedimento di aggiudicazione dell'accordo quadro seguito da unico paragrafo recante generica identificazione del contratto attuativo (..) Le informazioni deducibili da tali elaborati risultano pertanto insufficienti in termini esecutivi sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale atteso che “la relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
11 elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato;
la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti” ex art. 36
“Relazione generale del progetto esecutivo” D.P.R. 207/2010”), anche laddove si reputasse tale asserita carenza idonea a sostenere la tesi attorea (ma, in senso contrario, si veda Tribunale di Firenze n. 4047/2024: “Sul punto, oltre ad evidenziare che neppure sono indicate, né tantomeno dimostrate, le circostanze su cui dette allegazioni si basano, si osserva che le stesse affermazioni attoree sul carattere dell'accordo quale appalto a regia appaiono in contrasto con l'ulteriore deduzione secondo cui la Stazione appaltante avrebbe omesso la consegna di documenti progettuali e di fornire le necessarie informazioni tecniche per la corretta esecuzione delle opere, allegazione questa che – laddove dimostrata – avrebbe portato a concludere per l'inadempimento della committente per aver omesso di dotare la controparte contrattuale delle informazioni minime indispensabili per
12 l'esecuzione dei lavori, il che sembra stridere con l'attribuzione alla
di un ruolo incisivo e di poteri di controllo tanto Controparte_2
penetranti da escludere la discrezionalità dell'appaltatrice e ridurla ad un nudus minister”), gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro risultano sufficientemente precisati nel Capitolato speciale – Parte amministrativa, nell'elenco prezzi unitari e nel Capitolato speciale – Parte tecnica (come precisato nell'art. 1 del “Capitolato Speciale Appalto – Parte
Amministrativa”), con quest'ultimo, in particolare, recante specifiche prescrizioni in ordine alla tipologia dei materiali da utilizzare, alle attività preliminari da svolgere e alla misurazione e alla valutazione delle opere eseguite (cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta);
- riguardo alla contestata assenza nelle relazioni tecniche di elaborati grafici esecutivi (cfr. CTU, pp. 36-37: “Si rileva che in ciascun Ordine di Lavoro non è presente alcun elaborato grafico esecutivo mentre la natura degli interventi richiedeva necessariamente quantomeno: - un rilievo con indicazione delle progressive redatto in scala adeguata tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale;
- tavole descrittive dei dettagli costruttivi in scala adeguata recanti lo spessore e la tipologia dei pacchetti stradali oggetto di realizzazione;
- uno o più layaout di cantiere specifici per ciascuna area oggetto di intervento. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, i riferimenti normativi in Italia sono principalmente contenuti nel Codice della Strada e nelle relative
Norme Tecniche per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture stradali in base ai quali la scala di rappresentazione si
13 può dedurre in base al livello di dettaglio richiesto dal progetto e alle dimensioni effettive della segnaletica: di norma, si utilizzano scale come 1:200 o 1:500 per rappresentazioni dettagliate, mentre per una visione d'insieme si può ricorrere a 1:1000. A tale proposito, si rammenta infatti che “il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare” ex art.33 comma 1 D.P.R.
207/2010 e che, “salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento” ex art.15 comma 3 D.P.R. 207/2010 che tuttavia non risulta in atti benché richiesta dal sottoscritto nel corso delle indagini, in base al combinato disposto degli artt. 28 comma 5 e 36 D.P.R. n.207/2010 risultavano prescritti i seguenti elaborati grafici: - planimetrie stato attuale in scala non inferiore a
1:5.000; - planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000; - planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana), contenente una rappresentazione del corpo stradale, rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura, nonché contenente le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere
d'arte; - profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
per le tratte in area urbana con la scala non inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le
14 lunghezze; - sezioni tipo stradali in scala non inferiore ad 1:100; - sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi. L'imprescindibilità degli elaborati grafici esecutivi deriva peraltro dalla presenza del computo metrico estimativo che “viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici” ex art.42 comma 1
D.P.R. 207/2010”), la possibilità di omettere gli stessi risulta, in realtà, ammessa dall'art. 1 del “Capitolato Speciale Appalto – Parte
Amministrativa”, ove si specifica, per gli interventi che lo richiedono, la possibilità di allegare un “Documento tecnico” composto anche solo da uno tra relazione, stima ed elaborati grafici (come avvenuto nella specie).
A conforto di tale ricostruzione, volta ad affermare la sufficiente determinatezza delle previsioni progettuali fissate dalla appaltante, si deve, inoltre, rilevare come, in relazione ai verbali di consegna dei lavori, non soltanto parte attrice abbia omesso di apporre alcuna riserva in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori, ma abbia addirittura confermato di essere stata pienamente edotta in ordine a queste ultime (“Sono stati forniti tutti i particolari e chiarimenti utili e richiesti in merito alle modalità di esecuzione dei lavori in oggetto, ai materiali da impiegare, ai tempi ed alla contabilizzazione. L'impresa, tramite il suo rappresentante, dichiara di essere pienamente edotta di tutti i particolari di luogo e di fatto inerenti all'esecuzione dei lavori
e di tutti gli obblighi accollati all'impresa come da Capitolato
15 Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro di cui sopra e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare richieste o eccezione alcuna”).
Tanto premesso, non si può, quindi, ritenere che parte convenuta abbia violato gli obblighi di progettazione sulla stessa gravante, né che questa abbia eluso quanto previsto dalla delibera ANAC n. 483 del 23-5-2018, allegata da parte attrice (doc. G.13 fascicolo di parte attrice: “Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di nuove opere e di manutenzione straordinaria, la stazione appaltante, pur non avendo fornito alcuna indicazione sul punto nell'ambito della documentazione di gara, non potrà esimersi dal predisporre una progettazione esecutiva prima dell'esecuzione dei lavori”).
Del pari, merita di essere disattesa altresì l'argomentazione attorea, ai sensi della quale la configurazione, nella specie, di un appalto “a regia” sarebbe confermata dalla pretesa, dell'appaltante, di utilizzare i dipendenti ed i mezzi dell'impresa come se fossero propri (cfr. atto di citazione, pp. 13-14: “ha privato l'impresa di ogni facoltà di organizzazione dei mezzi e personale ed ha preteso di utilizzare i dipendenti ed i mezzi dell'impresa come se fossero propri, ritenendo di poterli gestire direttamente attraverso un suo “capo cantoniere” che, sua sponte, ordinava agli operai della ditta appaltatrice cosa, quando e come fare”).
Tale circostanza, oltre a porsi in contrasto con il Capitolato Speciale
– Parte amministrativa (art. 25 Capitolato Speciale - Parte amministrativa: “L'Impresa deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari
16 ritorni in materia di qualità e sicurezza”), non ha trovato riscontro nelle risultanze di causa: “Con riguardo al secondo quesito, dall'esame della documentazione in atti non risultano determinazioni impartite dalla stazione appaltante, tramite i propri rappresentati, finalizzate alla organizzazione diretta dei dipendenti della Pt_1
nonché delle attrezzature e dei materiali nella disponibilità di
[...]
quest'ultima” (cfr. CTU, pp. 64-65; in senso analogo cfr. anche CTU,
p. 49: “da quanto contenuto degli allegati k1, k2, k3, k4, k5 e k6 del fascicolo di parte attrice, citati nell'osservazione, non risulta che
l'organizzazione dei dipendenti della nonché delle Parte_1
attrezzature e dei materiali nella disponibilità di quest'ultima sia avvenuta sulla base delle determinazioni direttamente impartite dalla stazione appaltante tramite i propri rappresentati”).
Infine, non possono essere considerati dirimenti al fine di dimostrare la pretesa natura “a regia” dell'appalto intercorso tra la GE CP_1
e la neppure gli ulteriori elementi Controparte_2
sintomatici evidenziati, in tal senso, nella CTU del Dott. Ing. ovverosia le forti variazioni della contabilità finale Persona_1
dei vari contratti attuativi rispetto a quanto indicato nei computi metrici estimativi (cfr. CTU, p. 35: “come da prospetto riepilogativo prodotto al quinto capitolo, cui si rimanda, la contabilità finale dei vari contratti attuativi ha registrato forti variazioni sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nei computi metrici estimativi, ad essi allegati, costituenti gli (unici) elaborati progettuali descrittivi, non essendo state formalizzate eventuali perizie di variante”) e la dilatazione all'atto di consegna dei tempi di esecuzione approvati dei vari contratti attuativi (cfr. CTU, p. 35: “i tempi di esecuzione oggetto di approvazione dei vari contratti attuativi risultano
17 notevolmente dilatati all'atto della consegna dei lavori, senza formalizzazione alcuna sotto il profilo amministrativo e correlata idonea motivazione, rendendo di fatto interlocutorio il cronoprogramma previsto ed effettivo delle attività affidate”).
Entrambi gli indicati profili (variazione prezzi, ritardo nella consegna), infatti, possono venire in rilievo sotto il diverso profilo della conformazione della committente agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti (cfr. infra), ma non risultano autonomamente sufficienti ad attestare l'impartizione di direttive vincolanti da parte di questa nei confronti dell'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. III,
26/06/2019, n.17054).
In forza di quanto argomentato sino a questo punto, l'attrice non ha, dunque, rettamente ottemperato all'onere di provare la sussistenza dei presupposti della ipotesi eccezionale dell'appalto a regia (per il riparto dell'onere probatorio, cfr. Corte appello Milano sez. IV,
15/11/2021, n.3306).
La stessa, invero, ha omesso di dimostrare in atti il diretto e totale condizionamento discendente dalle istruzioni ricevute e l'impossibilità di alcuna iniziativa o vaglio critico (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, n.29864).
Siffatta determinazione risulta, del resto, confermata da:
- lo svolgimento di taluni sopralluoghi congiunti da parte dell'appaltante e dell'appaltatrice (cfr. Doc. 49 fascicolo di parte attrice;
cfr. Doc. k1 fascicolo di parte attrice), dimostrativi della sussistenza di autonomia decisoria in capo a quest'ultima (cfr.
Tribunale Firenze sez. III, 13/06/2022, n.1797: “Ciò posto, nell'ipotesi in esame non sono stati allegati elementi tali da poter escludere integralmente, come sopra richiesto, l'autonomia
18 decisoria della direttrice dei lavori, la quale all'opposto ha partecipato attivamente a una pluralità di sopralluoghi ed ha provveduto ad attestare l'ultimazione delle opere eseguite”);
- la possibilità per l'appaltatrice di sollevare rilievi e osservazioni in ordine alle direttive impartite dalla stazione appaltante (cfr. art. 19
Capitolato Speciale - Parte amministrativa: “In caso di eventuali osservazioni a un OdL, l'Impresa è tenuta a comunicarle al D.L. a mezzo fax/mail entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte del D.L.; questa prescrizione non si applica alle richieste di
Priorità 1 e Priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni”);
- la predisposizione di cronoprogrammi dei lavori (cfr. Doc. k1 fascicolo di parte attrice, contenente l'iter inerente ai lavori da effettuare su Ponte alla Motta), suscettibile di garantire una preventiva organizzazione da parte dell'appaltatrice.
Da tanto discende il consequenziale rigetto della domanda di parte attrice finalizzata ad ottenere il risarcimento dei maggiori costi sostenuti da questa (euro 175.284,63 + iva) per la lamentata conduzione “a regia” dell'appalto.
4. Sulle ulteriori domande avanzate da parte attrice, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la doglianza attorea inerente alla presunta mancata o erronea contabilizzazione di alcune partite di lavoro da parte della
Stazione appaltante (cfr. atto di citazione, p. 15: “i lavori venivano effettuati sotto la regia della convenuta che però non procedeva a contabilizzarli correttamente sia riportando quantità inferiori al realizzato sia non riconoscendo voci di prezzo dovute e in precedenza concordate o applicando voci di prezzo errate. Ciò ha
19 portato ad una errata decurtazione degli importi dovuti e cioè di €
62.383,32 + iva”) può essere trovare accoglimento unicamente nei termini precisati.
In merito, il CTU incaricato, Ing. ha evidenziato Persona_1
che le rettifiche contabili indicate nella domanda non si presentano tecnicamente verificabili e quantificabili, fatta eccezione per l'errata applicazione del prezzo unitario relativo alla voce 05.A03.002.002 relativa alla domanda n. 1 su stato di avanzamento n. 2 di cui a ordine di lavoro n. 3 per un importo pari a euro 391,45 al lordo del ribasso e dell'IVA (cfr. CTU, p. 64).
Sul punto, non si può mancare di rilevare che le rettifiche contabili richieste dalla GE non sono state adeguatamente CP_1
corredate da elaborati grafici “as built”, da documentazione fotografica eseguita in corso d'opera o da quant'altro che, in qualche misura, potesse fornire una descrizione con adeguato livello di dettaglio costruttivo delle opere oggetto di contestazione (cfr. CTU,
p. 64).
Da ciò discende l'impossibilità, in questa sede, di verificare l'asserita diversa natura e quantità delle lavorazioni effettuate dall'appaltatrice rispetto a quelle risultanti dalla contabilità tenuta dal Direttore dei lavori, nonché gli eventuali maggiori costi sostenuti dalla stessa (cfr.
CTU, p. 64).
Né, in senso contrario rispetto a quanto da ultimo esposto, può venire in rilievo l'osservazione attorea, secondo la quale la mancanza di prova non sarebbe comunque imputabile all'impresa appaltatrice, ma integrerebbe semmai una responsabilità della
[...]
, la quale non ha fornito elaborati progettuali esecutivi CP_2
(circostanza confermata dal CTU) recanti l'indicazione dell'effettiva
20 tipologia di interventi richiesti con le relative quantità alla GECO (cfr.
Note di trattazione scritta di parte attrice del 17-2-2025, p. 5).
In relazione a tale profilo, mette conto osservare come la documentazione richiesta in sede peritale al fine di avere piena contezza in ordine allo stato di avanzamento dei lavori (es. foto) non potesse che essere anche nella disponibilità dell'appaltatrice (cfr.
CTU, p. 64: “elaborati grafici as built ovvero documentazione fotografica eseguita in corso d'opera ovvero quant'altro, nella piena disponibilità dell'Appaltatore”).
La mancata produzione in atti della stessa, dunque, depone per il mancato soddisfacimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla medesima gravante.
In ragione di ciò, meritano di essere rigettati i rilievi contabili mossi dalla GE nelle riserve dalla stessa poste con riferimento ai CP_1
vari stati di avanzamento dei lavori, ad eccezione di quello inerente al prezzo unitario relativo alla voce 05.A03.002.002 relativa alla domanda n. 1 su stato di avanzamento n. 2 di cui a ordine di lavoro n. 3 (cfr. CTU, p. 24: “Alla luce di quanto sopra le asserite rettifiche contabili indicate nella domanda non risultano tecnicamente verificabili in questa sede, ovvero meglio quantificabili, fatta eccezione per l'errata applicazione del prezzo unitario relativo alla voce 05.A03.002.002 che, da prezzario regionale, risulta 0,50
€/m²*cm e non 0,41 €/mq*cm: applicando la differenza di 0,09
€/mq*cm alla quantità contabilizzata sullo stato finale alla voce n.9 pari a 4'349,47 mq*cm si ottiene una rettifica contabile pari ad €
391,45 al lordo del ribasso”).
Parte convenuta deve, quindi, essere condannata al risarcimento di euro 391,45, in favore di parte attrice.
21 5. Inoltre, deve trovare accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno patito a causa dell'applicazione di prezzi non concordati da parte della stazione appaltante.
Dato atto delle consistenti variazioni nella contabilità riscontrate in sede peritale (cfr. CTU, p. 38: “Come evincibile dal prospetto riepilogativo, la contabilità finale dei vari contratti attuativi ha registrato forti variazioni sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nei computi metrici estimativi, ad essi allegati, costituenti gli (unici) elaborati progettuali descrittivi”), contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non si può ritenere che le variazioni dei prezzi, intervenute nel corso dell'appalto, siano giustificabili né in virtù di quanto disposto dall'art. 3 del Capitolato
Speciale – parte amministrativa (cfr. nota di trattazione scritta di parte attrice del 17-2-2025, p. 5: “le modifiche al contratto (varianti in contabilità) apposte dalla CMF sono legittime (cfr. art. 3 del CSA citato)”), né in virtù di quanto prescritto dall'art. 106, co. 1, lett. a) D.
Lgs. 50/2016 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 13: “come noto, l'art. 106, co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di modificare i prezzi degli appalti pubblici (..) legittimamente, quindi, la stazione appaltante ha applicato una revisione dei prezzi cui è conseguita una lieve modifica della contabilizzazione dei lavori”).
Quanto all'art. 3 del Capitolato Speciale – Parte amministrativa, innanzitutto, detta disposizione prevede la possibilità di procedere alle varianti d'opera ritenute opportune per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, ma non la facoltà di procedere unilateralmente alla revisione dei prezzi (cfr. CTU, p. 63: “viene impropriamente confusa dal C.T.P. l'attività in capo alla PA, rappresentata nello specifico dalla facoltà o meno di apportare modifiche al contratto (entro i limiti
22 di Legge) mediante idoneo provvedimento (motivato), con l'attività in capo alla DL che, in assenza di idoneo strumento (nel caso specifico omesso nel CSA), non ha la facoltà di concordare nuovi prezzi come invece risulta sia avvenuto dagli atti sulla base di norma non più in vigore”).
Pertanto, tenuto conto della clausola di invariabilità dei prezzi rinvenibile nello stesso Capitolato Speciale – Parte amministrativa
(art. 23: “Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Impresa e, in deroga all'art. 1664 Codice Civile, rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi”), le intervenute modifiche dei prezzi non possono essere considerate legittime sulla base del contenuto di tale disposizione.
Con riferimento all'art. 106, co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016, invece, questa previsione stabilisce che: “
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi
23 standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Nell'ipotesi di specie non si può ritenere che l'Accordo Quadro e neppure i capitolati speciali ad esso allegati, prevedessero la possibilità di procedere alla variazione dei prezzi, tenuto conto dell'inidoneità in tal senso dell'art. 24 del Capitolato Speciale – Parte amministrativa (“Nei casi previsti si procederà con le modalità previsti dalla normativa vigente indicate alla determinazione dei nuovi prezzi precisando fin da subito che per gli eventuali prezzi non ricavabili dal Prezziario della Regione Toscana si farà riferimento ad altri prezzari di valenza regionale o nazionale”; per l'inidoneità di tale disposizione, cfr. CTU, p. 10: “il CSA all'art.24 “nuovi prezzi” non indicava alcuno strumento tecnico contabile idoneo allo scopo riportando che “… nei casi previsti si procederà con le modalità previste dalla normativa vigente indicate alla determinazione dei nuovi prezzi …” mentre in base all'art.106 comma 1 lettera a) D.Lgs.
50/2016 dette modifiche sono possibili se “…sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”).
Pertanto, tenuto altresì conto dell'inadeguatezza del verbale di concordamento dei nuovi prezzi (cfr. doc. 8 fascicolo di parte
24 convenuta;
per l'inadeguatezza, cfr. CTU, p. 10: “Per quanto possa occorrere si rileva che detta modifica contrattuale veniva introdotta mediante “verbale di concordamento nuovi prezzi” ex art.163 D.P.R.
207/2010, che tale norma risultava tuttavia abrogata ex art. 217 comma 1 lettera u) D.Lgs. 50/2016”), le modificazioni di prezzo intervenute in corso di rapporto devono essere ritenute illegittime nella presente sede, con il consequenziale obbligo per
[...]
di risarcire alla GE un importo pari Controparte_2 CP_1
alla differenza tra quanto effettivamente incassato e quanto previsto contrattualmente.
Tale differenza, in particolare, deve essere quantificata in euro
15.419,72, oltre IVA, pari all'ammontare indicato nelle riserve apposte da parte attrice nel corso di svolgimento dell'appalto (euro
4.338,99 di cui alla riserva al SAL n. 1 per l'O.d.L., cfr. doc. G.24 fascicolo di parte attrice;
euro 1.975,50 di cui alla riserva al SAL n. 1 per l'O.d.L. 6, cfr. doc. G.8 fascicolo di parte attrice;
euro 9.105,53 di cui alla riserva al SAL n. 1 per l'O.d.L. (cfr. G.24 fascicolo di parte attrice), solo genericamente contestate dal (cfr. comparsa CP_3
di costituzione e risposta, p. 13: “in via gradata, si eccepisce
l'eccessiva quantificazione dello specifico danno paventato dalla controparte”).
6. Devono parimenti trovare accoglimento le contestazioni attoree in ordine al quantum delle penali applicate, alla luce dell'erroneo conteggio dei giorni di ritardo o dell'illegittima determinazione della data di ultimazione dei lavori (cfr. atto di citazione, p. 17).
In particolare:
- in relazione all'O.d.L. n. 3, la ha Controparte_2
attestato l'ultimazione dei lavori per la data 28-2-2020 (con un
25 ritardo di 163 giorni rispetto al termine fissato: cfr. doc. 16 fascicolo di parte convenuta), a fronte della comunicazione di fine lavori per l'11-12-2020 (cfr. docc. G11 e G12 fascicolo di parte attrice);
- in relazione all'O.d.L. n. 4, nessuna contestazione è stata mossa;
- in relazione all'O.d.L. n. 5, la ha Controparte_2
attestato l'ultimazione dei lavori per la data 28-2-2020 (con un ritardo di 163 giorni rispetto al termine fissato: cfr. doc. 31 fascicolo di parte convenuta), a fronte della comunicazione di fine lavori per il
28-11-2019 (cfr. docc. G11 e G12 fascicolo di parte attrice);
- in relazione all'O.d.L. n. 6, la ha Controparte_2
attestato l'ultimazione dei lavori per la data 28-2-2020 (con un ritardo di 144 giorni rispetto al termine fissato: cfr. doc. 39 fascicolo di parte convenuta), a fronte della comunicazione di fine lavori per il
6-12-2019 (cfr. docc. G11 e G12 fascicolo di parte attrice);
- in relazione all'O.d.L. n. 7, la ha Controparte_2
attestato l'ultimazione dei lavori per la data 28-2-2020 (con un ritardo di 144 giorni rispetto al termine fissato: cfr. doc. 47 fascicolo di parte convenuta), a fronte della comunicazione di fine lavori per l'11-12-2019 (cfr. docc. G11 e G12 fascicolo di parte attrice).
Alla luce di quanto appena esposto, ferma la negligenza manifestata della stazione appaltante non soltanto nell'esecuzione delle verifiche concernenti l'ultimazione dei lavori, ma anche nella consegna dei lavori all'appaltatrice (cfr. CTU, p. 65: “i tempi di esecuzione approvati dei vari contratti attuativi sono risultati notevolmente dilatati all'atto della consegna dei lavori, senza formalizzazione alcuna sotto il profilo amministrativo e correlata idonea motivazione, rendendo di fatto interlocutorio il cronoprogramma previsto ed
26 effettivo delle attività affidate”), non si può ritenere che i ritardi nell'ultimazione dei lavori siano ascrivibili a quest'ultima.
In ragione di ciò, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento, in favore di parte attrice, del danno patito da quest'ultima a causa dell'illegittima applicazione delle penali, per un ammontare di euro 26.970,39, pari al quantum individuato nelle riserve apposte dall'appaltatrice nel corso dei lavori (euro 2.048,15 in relazione all'O.d.L. n. 3, cfr. doc. B.2 fascicolo di parte attrice;
euro 673,44 in relazione all'O.d.L. n. 5, cfr. doc. D.2 fascicolo di parte attrice;
euro 4.300,36 in relazione all'O.d.L. n.6, cfr. doc. G.22 fascicolo di parte attrice;
euro 817,42 in relazione all'O.d.L. n. 6, cfr. doc. E.2 fascicolo di parte attrice;
euro 4.099,07 in relazione all'O.d.L. n. 6, cfr. doc. G.17 fascicolo di parte attrice;
euro
12.467,11 in relazione all'O.d.L. n. 6, cfr. doc. G.14 fascicolo di parte attrice;
euro 2.155,21 in relazione all'O.d.L. n. 7, cfr. doc. G.24 fascicolo di parte attrice;
euro 409,63 in relazione all'O.d.L. n. 7, cfr. doc. F.2 fascicolo di parte attrice).
7. Deve, infine, essere accolta la domanda di risarcimento avanzata dalla attrice sotto il profilo del ritardo nel pagamento delle fatture n.
52/2019 e n. 4/2020.
A tal proposito, considerata la decorrenza automatica degli interessi di mora nelle transazioni commerciali involgenti le Pubbliche
Amministrazioni (cfr. artt. 2 e 4 d.lgs. 31/2002), il ha pagato CP_3
entrambe le surrichiamate fatture oltre il termine di trenta giorni previsto normativamente.
In particolare:
- la fattura n. 52/2019, di euro 96.829,71, emessa in data 23-12-
2019 (cfr. doc. h1 fascicolo di parte attrice) è stata pagata il 28-2-
27 2020 (quindi con trentasette giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei trenta giorni, cfr. doc. h3 fascicolo di parte attrice);
- la fattura n. 4/2020, di euro 82.248,68, emessa in data 17-2-2020
(cfr. doc. h4 fascicolo di parte attrice), è stata pagata 15-4-2020
(quindi con ventisette giorni di ritardo dalla scadenza dei trenta giorni, cfr. doc. h8 fascicolo di parte attrice).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento di euro 1.268,46 (euro 785,25 con riferimento alla fattura n. 52/2019; euro 486,73 con riferimento alla fattura n. 4/2020), in favore di parte attrice.
In definitiva, la deve essere Controparte_2
condannata al risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro 44.050,02 (euro 391,45 + euro 15.419,72 + euro 26.970,39 + euro 1.268,46), sino al saldo, in favore di GE CP_1
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. n. 12698 del 05/06/2014), in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95
n.1712, a partire dal 19-5-2021 (data di notifica dell'atto di citazione).
8. Tenuto conto che la pretesa creditoria azionata dall'attrice ha trovato riconoscimento nella misura di circa 1/6 rispetto all'importo richiesto in atto di citazione, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per i 5/6.
La residua quota di 1/6, liquidate coma in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi medi, devono essere poste a carico di parte convenuta, in ragione della soccombenza prevalente di quest'ultima
28 Le spese di CTU, già liquidate con decreto in data 21 marzo 2025, devono essere poste a carico delle parti in misura eguale, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. condanna la al pagamento della Controparte_2
complessiva somma di euro 44.050,02, oltre rivalutazione ed interessi compensativi come in parte motiva, in favore di parte attrice;
2. dichiara le spese di lite compensate per la quota di 5/6;
3. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della restante quota di 1/6 delle spese di lite, liquidate in euro
1.269,33 per compensi, euro 206,83 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
4. dispone la distrazione delle spese, come liquidate al punto che precede, in favore dell'Avv. Enrico Ceniccola e dell'Avv. Bernardino
Izzi, i quali si sono dichiarati antistatari;
5. pone le spese di CTU, già liquidate, a carico di entrambe le parti in misura eguale.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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