TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4542/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta
DA
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata dall'avv. Michela Faustini,
c.f. C.F._2
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente Parte_2 C.F._3 in San Michele all'Adige (Tn), Via 4 Novembre 8/B, rappresentato dall'avv. Daniele Spena, c.f.
C.F._4 con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
14.10.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente: “1) la figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il padre verserà mensilmente, a partire dal mese di luglio 2024, la somma di euro 250,00 alla signora Pt_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore;
detto importo verrà versato entro il giorno 20 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
3) riguardo al mancato pagamento del contributo di mantenimento e delle spese straordinarie pregressi, maturati dal settembre 2022 al mese di giugno 2024, le parti hanno concordato che il signor verserà alla signora la somma di €. 2.600,00, a mezzo di ratei mensili di €. Pt_2 Pt_1
100,00, da aggiungere all'importo di €. 250,00 di cui sopra, entro il 20 di ogni mese, a partire da settembre o 2024, fino ad estinzione del debito;
a detto importo si aggiunga, sempre a titolo di arretrati, l'ulteriore somma di €. 515,00 ( €. 400,00 per contributo mese di luglio ed agosto 2024 ed
€. 115, quale quota del padre delle spese di cancelleria inizio anno scolastico); detto importo, verrà corrisposto alla signora a mezzo di nr. 4 ratei mensili di €. 128,75 cadauno a partire da Pt_1
settembre sino a dicembre 2024.
4) saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese straordinarie così come individuate dal protocollo del CNF che qui si allega, e cui le parti faranno riferimento sin d'ora, dovendosi comprendere tra le stesse i costi della baby sitter laddove nessuno dei famigliari possa accudire la minore e le spese di cancelleria di inizio anno e libri scolastici. Sarà concordata per iscritto (via mail o messaggio w. app o sms) tra le parti ogni spesa straordinaria che superi, singolarmente, l'importo di €. 200,00; il genitore che non condivida la spesa dovrà motivare il proprio dissenso entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, in difetto il silenzio varrà quale consenso alla spesa. Le spese saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro presentazione dei documenti giustificativi entro il
15 del mese successivo all'esborso.
5) sussidi, assegni familiari ed ogni assegno al nucleo saranno percepiti interamente dalla madre;
6) il protocollo di visita del padre alla minore sarà il seguente: egli avrà la figlia presso di sé a weekend alternati dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
infrasettimanalmente, il padre la terrà per almeno un giorno da dopo la scuola sino alla mattina successiva quando la porterà a scuola;
nei giorni in cui la madre, per lavoro, non potrà accudire la terrà il padre o i nonni paterni, preferendo sempre gli stessi ad una eventuale baby sitter;
CP_1
nel caso in cui nessun famigliare della minore possa accudirla, verrà incaricata una baby sitter di comune fiducia ed i cui costi verranno sostenuti al 50% tra i genitori della bambina.
7) Le parti si impegnano, quanto alla frequentazione di nuovi compagni, ad essere sempre presenti personalmente, senza affidarli agli stessi, per il periodo di un anno dalla firma del presente ricorso. 8) nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere ferie della durata di due settimane anche consecutive con la figlia, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
anche la madre avrà diritto allo stesso periodo di vacanza con la figlia ed in detti periodi il protocollo della rimanente parte dell'anno verrà sospeso. Quanto alle festività, per il periodo di Natale un genitore terrà la figlia dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre sono alla fine delle vacanze, in via alternata di anno in anno;
il 25 la minore starà con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro. Vacanze pasquali, ed altri ponti o carnevale a metà tra i genitori.
9) i genitori si impegnano a prestare consensi e firme su documenti di identità, passaporti e visti per l'espatrio;
10) I genitori si accordano perché vi sia collaborazione reciproca in merito alla gestione delle necessità della minore comunicheranno l'un l'altro, con congruo preavviso, eventuali motivate esigenze di modifica degli orari e delle giornate, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi.
11) Le parti si impegnano a seguire la minore nel suo percorso scolastico, avendo attenzione di curarne i compiti scolastici quando sono con lei, ed accompagnarla ad eventuali impegni sportivi o ludici extrascolastici. Ogni genitore accederà personalmente alla piattaforma relativa alle comunicazioni della scuola, udienze, ecc….
12) La madre fornirà al padre, con cadenza annuale, copia del libretto pediatrico della minore”.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonché hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, Persona_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 14.10.2024 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi