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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.04.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 4134 del 2022 TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Mascolo come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.07.2022, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accerti e dichiari che tra la ricorrente e l' è intercorso un rapporto di
CP_2 lavoro subordinato riconducibile alla cat. D, Profilo Logopedista, dal 01.12.2017 al 28.02.2022; Per l'effetto condanni l' , in persona del legale rapp.te p.t.,
CP_2 anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. al pagamento delle differenze retributive e stipendiali tra la cat. D, profilo Logopedista, e le somme percepite;
oltre al pagamento delle ferie non godute e del TFR alla cessazione del rapporto. Somme da quantificare in corso di causa a mezzo di CTU ovvero con separato giudizio. Condanni altresì l al pagamento degli oneri contributivi e
CP_2 previdenziali per il lavoro reso. Dichiari l'illegittimità dei contratti a termine e l'abusiva reiterazione e/o rinnovo e/o proroga degli stessi con conseguente condanna dell al risarcimento del danno c.d. comunitario nella misura che il
CP_2
Tribunale riterrà di adottare. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione all'Avv. Salvatore Mascolo, antistatario”. Nello specifico ha dedotto: di essere stata assunta con il profilo di Logopedista dalla all'esito di un avviso pubblico ai sensi dell'art. 15octies D.Lg.vo CP_2
502/1992 per il progetto riabilitativo approvato con delibera del Direttore Generale n.
736 del 19.10.2017; in particolare con la deliberazione n. 580 del 08.08.2017 veniva approvata la graduatoria di merito per il conferimento dell'incarico biennale profilo Logopedista per n. 18 posti e la ricorrente, inserita nell'elenco dei vincitori, Contr unitamente ad altri candidati, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze dell con decorrenza dal 01.12.2017 in virtù di regolare contratto;
il rapporto, con originaria scadenza al 30.11.2019 era stato prorogato prima sino al 30.11.2020 e con successivo contratto del 22.02.2021 sino al 31.05.2021; successivamente ancora prorogato fino Contr al 31.12.2021 in virtù di disposizione del Direttore Sanitario dell' del 17.06.2021 e poi ulteriormente fino al 28.02.2022, con una durata superiore a 36 mesi e precisamente di 51 mesi (dal 01.12.2017 al 28.02.2022); nel corso del rapporto in data 10.02.2021 l aveva pubblicato un avviso di manifestazione di CP_2 interesse ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 75/2017 e s.m.i., per la ricognizione del personale avente titolo ad un'eventuale stabilizzazione;
la ricorrente, avendone i requisiti ed i titoli prescritti, aveva presentato domanda;
l CP_2 con delibera n. 289 del 07.04.2021 aveva preso atto della sussistenza di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D.Lg.vo 75/2017 e tra questi anche Contr la ricorrente;
tuttavia, l non aveva, allo stato, dato corso alla procedura di stabilizzazione;
per tutta la durata del rapporto la ricorrente aveva svolto le ordinarie mansioni di Logopedista alle dipendenze dell ricoprendo ruoli non CP_2 occupati da altri dipendenti, prestando servizio sempre presso il Distretto Socio Sanitario n. 59 di Sant'Agnello, poliambulatorio di Meta, venendo inserita nell'organizzazione aziendale, osservando un orario di lavoro giornaliero, firmando il Contr registro delle presenze, gerarchicamente subordinata ai dirigenti dell ricevendo una retribuzione a cadenza fissa ed in misura predeterminata;
i compiti svolti erano stati quelli del dipendente subordinato, per la realizzazione dei normali compiti ed Contr attività di istituto della resistente la formale qualificazione del rapporto come incarico professionale ex art. 15octies D.Lg.vo 502/92 non corrispondeva alle mansioni effettivamente espletate dalla ricorrente che erano state di carattere subordinato;
pertanto la ricorrente aveva diritto alle differenze retributive e stipendiali, al pagamento delle ferie, al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché al TFR non corrisposto all'atto di cessazione del rapporto a termine. In punto di diritto ha rilevato: la natura subordinata del rapporto ed il diritto alle differenze retributive e stipendiali della categoria d), profilo logopedista, ai sensi del ccnl comparto sanità del 07.04.1999 e dell'art. 2126 c.c. ; la violazione dell'art. 15octies d.lg.vo 502/1992; la violazione dell'art. 36 d.lg.vo 165/2001; il diritto al risarcimento del danno per abusivo ricorso ai contratti a termine;
l' illegittimità dei contratti a termine e dei rinnovi e/o proroghe;
la violazione della clausola 5 dell'accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/ce; la violazione degli artt. 1 e 5, comma 4bis, d.lg.vo n. 368 del 2001. L si è costituita regolarmente ed ha eccepito l'infondatezza della CP_2 domanda, concludendo per il rigetto della stessa. E'stata quindi ammessa ed espletata la prova testimoniale In corso di causa, è stata documentata l'intervenuta stabilizzazione della ricorrente, con delibera del Direttore Generale n. 955 del 25.06.2024; la ricorrente ha comunque rappresentato la permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, soprattutto per quanto atteneva al risarcimento del danno cd. comunitario per l'abusiva reiterazione di contratti, oltre il termine di 36 mesi. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata e decisa.
La domanda non merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Il rapporto di lavoro in esame è regolato dall'art. 15 octies D. Lgs. 502/1992; in ossequio a tale disposto normativo, l ha conferito all' odierna ricorrente CP_2 un incarico a tempo determinato, ex art. 15 octies D. Lgs. 502/1992, quale logopedista. Nello specifico, tale rapporto di collaborazione prevedeva una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale e non di carattere subordinato.
La collaborazione comportava la realizzazione di progetti riabilitativi, così come dettagliatamente indicati nei relativi contratti. Difatti, l'art. 15-octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. consente alle Parte_2
e alle per l'attuazione di progetti finalizzati, non
[...] Parte_3 sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
A fronte di tale qualificazione giuridica, occorre verificare se nella realtà fattuale il rapporto in questione si sia atteggiato con modalità tali da evidenziarne la natura subordinata, tenuto conto che nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato (Cass.n. 16720/21) Come è noto, “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinchè assurga ad indice rivelatore della subordinazione non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto autonomo, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale” (Cass. N. 29646/2018). E' onere del lavoratore ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato (Cass. N. 11513/2013). Pertanto è necessario che il prestatore di lavoro provi l'esistenza del vincolo di subordinazione, inteso come soggezione al potere direttivo, organizzativo, e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa;
sicchè qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto. (Cass. N. 21028/2006) Orbene, le risultanze istruttorie hanno confermato la natura autonoma della collaborazione in esame, non essendo emersa la prova della sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione. Invero le risultanze della prova orale non hanno offerto alcun riscontro all' asserita natura subordinata del rapporto in questione. I testi escussi sostanzialmente si sono limitati a confermare la presenza sul posto di lavoro della ricorrente e la natura delle mansioni svolte. In particolare, il dr. ha confermato la genuinità del progetto, avente ad Tes_1 oggetto prestazioni normalmente non erogate dalla struttura. Nello specifico, il teste ha dichiarato: “Sono il direttore attualmente della U.O.S.A.T del distretto 59 mentre all'epoca dei fatti ero direttore della U.O.A.R del distretto 59. Pertanto, conosco la ricorrente che lavorava con noi e svolgeva l'attività di logopedista sulla base dei turni di lavoro. La stessa non era alle mie dirette dipendenze, in quanto lavorava Cont nell'ambito di un progetto dell che ci consentiva di usufruire del personale, tra cui la dott.ssa insieme ad un'altra logopedista che si chiama Dott.ssa Pt_1
Erano le uniche logopediste trattandosi di un servizio che la struttura non Per_1 aveva mai erogato in maniera diretta. La ha lavorato dal 2017 al 2022, ma Pt_1 non ricordo l'orario di lavoro e non conosco il suo compenso. I turni di lavoro in Contr ogni caso erano predisposti dalla anche se concordati con il personale. Preciso Cont che l'interesse della era ottenere la prestazione in quanto lavoravano per obiettivo pur dovendo rispettare un orario di lavoro. Infatti la prestazione svolta non era coperta dal personale di ruolo come invece accade per le riabilitazioni complesse e la fisioterapia. La ricorrente lavorava secondo un programma terapeutico prescritto dal medico curante ed avallato dal direttore tecnico del centro del distretto. Questo tipo di prestazione è regolamentata da un decreto regionale che prevede la verifica al termine del ciclo terapeutico e una valutazione dei risultati previsti nell'obiettivo; la verifica veniva effettuata dal direttore tecnico. La ricorrente non aveva un badge. A fine mese presentava un report dell'attività svolta che veniva controfirmato da me. Ricordo che in caso di assenza, la ricorrente era tenuta ad avvisare e a concordare con l'utenza il recupero della prestazione”. Di scarso rilievo, ai fini del decidere sono le ulteriori dichiarazioni testimoniali che confermano l'espletamento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, circostanza non contestata. La sig.ra ha dichiarato : “io sono una fisioterapista e dipendente Tes_2 dell'asl na 3 sud presso il distretto 59 e ho conosciuto la ricorrente al distretto. La vedevo arrivare al mattino anche se non avevamo lo stesso orario. La ricorrente lavorava come logopedista al terzo piano ed io al primo. Posso dire di averla vista in maniera continuativa nel corso degli anni anche se non ricordo esattamente in quali Contr anni. Oltre alla non so se vi erano altre logopediste dipendenti so che Pt_1 nella stessa situazione della ricorrente vi era un'altra dottoressa”. A sua volta, la teste Sig.ra ha dichiarato: “Sono Testimone_3 un'infermiera e lavoro in un laboratorio di analisi a Sant'Agnello nel distretto 59 e la ricorrente faceva l'ambulatorio affianco alla mia postazione per cui la vedevo arrivare tutte le mattine e non so a che ora terminasse di lavorare. C'era anche un'altra logopedista nella stessa situazione della ossia non dipendente Pt_1 Contr Cont dell;
non vi erano altre dipendenti che effettuavano la stessa prestazione della Preciso che io alle h. 10,00 chiudevo lo sportello e nulla so dell'orario Pt_1 pomeridiano”.
Ebbene, ai fini dell'esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro in esame, rileva l'assenza di prova: dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle oggetto del progetto;
dell'assoggettamento tecnico funzionale all'organizzazione dell'impresa; di specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione della prestazione;
dell'inserimento in un quadro organizzativo complessivo, a prescindere dal vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi (Cass. n. 8028/2003). Pertanto, il rapporto di lavoro, riconducibile a un progetto specifico, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale, determinato dal committente, è stato gestito dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza il vincolo di subordinazione, rispondendo tanto la presenza quanto il rispetto Contr dei turni all' interesse esclusivo della di ottenere il corretto ed efficiente espletamento del servizio, nonché verificare l'effettività della prestazione. Alla luce delle argomentazioni esposte che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, la domanda non può trovare accoglimento, assorbita ogni ulteriore questione di natura economica. Tuttavia, parte ricorrente rivendica anche il cd. “danno comunitario” (richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016), in un'accezione comprensiva di tutti i rapporti caratterizzati dalla “flessibilità” ( e dunque anche di quelli a progetto) ove si ravvisi un abuso dello strumento del contratto a termine. A riguardo, occorre prendere atto dell'intervenuta stabilizzazione che opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il «danno comunitario» (v. Cass. n. 35145 del 2023). La Corte di legittimità ha difatti chiarito che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che, da un lato che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e, dall'altro lato, si ponga con l'illecito in rapporto di diretta derivazione causale, “non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da quest'ultima determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass. sez. L n.
13424 2024, che richiama sent. n. 14815/2021 e le precedenti Cass. Sez. L - Ordinanza n. 15353 /2020 e Cass. Sez. L - Sentenza n. 3472 /2020). Nel caso in esame sussistono entrambe le suindicate condizioni, come si legge nel contratto di lavoro stipulato dalla con la ricorrente, registrato al repertorio CP_2
n. 8313/2024 del 28.08.24, contratto che richiama la deliberazione del Direttore Generale n. 1116 del 22.09.23 con cui era indetta la procedura selettiva, specificamente finalizzata alla stabilizzazione del personale area comparto -vari profili- , reclutato con forme di lavoro flessibile. Difatti, tale procedura era finalizzata alla stabilizzazione del personale Area Comparto Sanità in possesso di requisiti specifici, tra cui quelli di aver maturato al 31.12.2022 “presso un ente del SSN di almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022”. E' dunque evidente la natura di misura specificamente volte a superare il precariato. La complessità e la peculiarità della fattispecie esaminata, ove la stabilizzazione è intervenuta in corso di giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 24.04.25 Il Giudice
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.04.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 4134 del 2022 TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Mascolo come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.07.2022, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accerti e dichiari che tra la ricorrente e l' è intercorso un rapporto di
CP_2 lavoro subordinato riconducibile alla cat. D, Profilo Logopedista, dal 01.12.2017 al 28.02.2022; Per l'effetto condanni l' , in persona del legale rapp.te p.t.,
CP_2 anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. al pagamento delle differenze retributive e stipendiali tra la cat. D, profilo Logopedista, e le somme percepite;
oltre al pagamento delle ferie non godute e del TFR alla cessazione del rapporto. Somme da quantificare in corso di causa a mezzo di CTU ovvero con separato giudizio. Condanni altresì l al pagamento degli oneri contributivi e
CP_2 previdenziali per il lavoro reso. Dichiari l'illegittimità dei contratti a termine e l'abusiva reiterazione e/o rinnovo e/o proroga degli stessi con conseguente condanna dell al risarcimento del danno c.d. comunitario nella misura che il
CP_2
Tribunale riterrà di adottare. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione all'Avv. Salvatore Mascolo, antistatario”. Nello specifico ha dedotto: di essere stata assunta con il profilo di Logopedista dalla all'esito di un avviso pubblico ai sensi dell'art. 15octies D.Lg.vo CP_2
502/1992 per il progetto riabilitativo approvato con delibera del Direttore Generale n.
736 del 19.10.2017; in particolare con la deliberazione n. 580 del 08.08.2017 veniva approvata la graduatoria di merito per il conferimento dell'incarico biennale profilo Logopedista per n. 18 posti e la ricorrente, inserita nell'elenco dei vincitori, Contr unitamente ad altri candidati, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze dell con decorrenza dal 01.12.2017 in virtù di regolare contratto;
il rapporto, con originaria scadenza al 30.11.2019 era stato prorogato prima sino al 30.11.2020 e con successivo contratto del 22.02.2021 sino al 31.05.2021; successivamente ancora prorogato fino Contr al 31.12.2021 in virtù di disposizione del Direttore Sanitario dell' del 17.06.2021 e poi ulteriormente fino al 28.02.2022, con una durata superiore a 36 mesi e precisamente di 51 mesi (dal 01.12.2017 al 28.02.2022); nel corso del rapporto in data 10.02.2021 l aveva pubblicato un avviso di manifestazione di CP_2 interesse ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 75/2017 e s.m.i., per la ricognizione del personale avente titolo ad un'eventuale stabilizzazione;
la ricorrente, avendone i requisiti ed i titoli prescritti, aveva presentato domanda;
l CP_2 con delibera n. 289 del 07.04.2021 aveva preso atto della sussistenza di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D.Lg.vo 75/2017 e tra questi anche Contr la ricorrente;
tuttavia, l non aveva, allo stato, dato corso alla procedura di stabilizzazione;
per tutta la durata del rapporto la ricorrente aveva svolto le ordinarie mansioni di Logopedista alle dipendenze dell ricoprendo ruoli non CP_2 occupati da altri dipendenti, prestando servizio sempre presso il Distretto Socio Sanitario n. 59 di Sant'Agnello, poliambulatorio di Meta, venendo inserita nell'organizzazione aziendale, osservando un orario di lavoro giornaliero, firmando il Contr registro delle presenze, gerarchicamente subordinata ai dirigenti dell ricevendo una retribuzione a cadenza fissa ed in misura predeterminata;
i compiti svolti erano stati quelli del dipendente subordinato, per la realizzazione dei normali compiti ed Contr attività di istituto della resistente la formale qualificazione del rapporto come incarico professionale ex art. 15octies D.Lg.vo 502/92 non corrispondeva alle mansioni effettivamente espletate dalla ricorrente che erano state di carattere subordinato;
pertanto la ricorrente aveva diritto alle differenze retributive e stipendiali, al pagamento delle ferie, al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché al TFR non corrisposto all'atto di cessazione del rapporto a termine. In punto di diritto ha rilevato: la natura subordinata del rapporto ed il diritto alle differenze retributive e stipendiali della categoria d), profilo logopedista, ai sensi del ccnl comparto sanità del 07.04.1999 e dell'art. 2126 c.c. ; la violazione dell'art. 15octies d.lg.vo 502/1992; la violazione dell'art. 36 d.lg.vo 165/2001; il diritto al risarcimento del danno per abusivo ricorso ai contratti a termine;
l' illegittimità dei contratti a termine e dei rinnovi e/o proroghe;
la violazione della clausola 5 dell'accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/ce; la violazione degli artt. 1 e 5, comma 4bis, d.lg.vo n. 368 del 2001. L si è costituita regolarmente ed ha eccepito l'infondatezza della CP_2 domanda, concludendo per il rigetto della stessa. E'stata quindi ammessa ed espletata la prova testimoniale In corso di causa, è stata documentata l'intervenuta stabilizzazione della ricorrente, con delibera del Direttore Generale n. 955 del 25.06.2024; la ricorrente ha comunque rappresentato la permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, soprattutto per quanto atteneva al risarcimento del danno cd. comunitario per l'abusiva reiterazione di contratti, oltre il termine di 36 mesi. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata e decisa.
La domanda non merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Il rapporto di lavoro in esame è regolato dall'art. 15 octies D. Lgs. 502/1992; in ossequio a tale disposto normativo, l ha conferito all' odierna ricorrente CP_2 un incarico a tempo determinato, ex art. 15 octies D. Lgs. 502/1992, quale logopedista. Nello specifico, tale rapporto di collaborazione prevedeva una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale e non di carattere subordinato.
La collaborazione comportava la realizzazione di progetti riabilitativi, così come dettagliatamente indicati nei relativi contratti. Difatti, l'art. 15-octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. consente alle Parte_2
e alle per l'attuazione di progetti finalizzati, non
[...] Parte_3 sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.
A fronte di tale qualificazione giuridica, occorre verificare se nella realtà fattuale il rapporto in questione si sia atteggiato con modalità tali da evidenziarne la natura subordinata, tenuto conto che nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato (Cass.n. 16720/21) Come è noto, “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinchè assurga ad indice rivelatore della subordinazione non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto autonomo, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale” (Cass. N. 29646/2018). E' onere del lavoratore ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato (Cass. N. 11513/2013). Pertanto è necessario che il prestatore di lavoro provi l'esistenza del vincolo di subordinazione, inteso come soggezione al potere direttivo, organizzativo, e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa;
sicchè qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto. (Cass. N. 21028/2006) Orbene, le risultanze istruttorie hanno confermato la natura autonoma della collaborazione in esame, non essendo emersa la prova della sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione. Invero le risultanze della prova orale non hanno offerto alcun riscontro all' asserita natura subordinata del rapporto in questione. I testi escussi sostanzialmente si sono limitati a confermare la presenza sul posto di lavoro della ricorrente e la natura delle mansioni svolte. In particolare, il dr. ha confermato la genuinità del progetto, avente ad Tes_1 oggetto prestazioni normalmente non erogate dalla struttura. Nello specifico, il teste ha dichiarato: “Sono il direttore attualmente della U.O.S.A.T del distretto 59 mentre all'epoca dei fatti ero direttore della U.O.A.R del distretto 59. Pertanto, conosco la ricorrente che lavorava con noi e svolgeva l'attività di logopedista sulla base dei turni di lavoro. La stessa non era alle mie dirette dipendenze, in quanto lavorava Cont nell'ambito di un progetto dell che ci consentiva di usufruire del personale, tra cui la dott.ssa insieme ad un'altra logopedista che si chiama Dott.ssa Pt_1
Erano le uniche logopediste trattandosi di un servizio che la struttura non Per_1 aveva mai erogato in maniera diretta. La ha lavorato dal 2017 al 2022, ma Pt_1 non ricordo l'orario di lavoro e non conosco il suo compenso. I turni di lavoro in Contr ogni caso erano predisposti dalla anche se concordati con il personale. Preciso Cont che l'interesse della era ottenere la prestazione in quanto lavoravano per obiettivo pur dovendo rispettare un orario di lavoro. Infatti la prestazione svolta non era coperta dal personale di ruolo come invece accade per le riabilitazioni complesse e la fisioterapia. La ricorrente lavorava secondo un programma terapeutico prescritto dal medico curante ed avallato dal direttore tecnico del centro del distretto. Questo tipo di prestazione è regolamentata da un decreto regionale che prevede la verifica al termine del ciclo terapeutico e una valutazione dei risultati previsti nell'obiettivo; la verifica veniva effettuata dal direttore tecnico. La ricorrente non aveva un badge. A fine mese presentava un report dell'attività svolta che veniva controfirmato da me. Ricordo che in caso di assenza, la ricorrente era tenuta ad avvisare e a concordare con l'utenza il recupero della prestazione”. Di scarso rilievo, ai fini del decidere sono le ulteriori dichiarazioni testimoniali che confermano l'espletamento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, circostanza non contestata. La sig.ra ha dichiarato : “io sono una fisioterapista e dipendente Tes_2 dell'asl na 3 sud presso il distretto 59 e ho conosciuto la ricorrente al distretto. La vedevo arrivare al mattino anche se non avevamo lo stesso orario. La ricorrente lavorava come logopedista al terzo piano ed io al primo. Posso dire di averla vista in maniera continuativa nel corso degli anni anche se non ricordo esattamente in quali Contr anni. Oltre alla non so se vi erano altre logopediste dipendenti so che Pt_1 nella stessa situazione della ricorrente vi era un'altra dottoressa”. A sua volta, la teste Sig.ra ha dichiarato: “Sono Testimone_3 un'infermiera e lavoro in un laboratorio di analisi a Sant'Agnello nel distretto 59 e la ricorrente faceva l'ambulatorio affianco alla mia postazione per cui la vedevo arrivare tutte le mattine e non so a che ora terminasse di lavorare. C'era anche un'altra logopedista nella stessa situazione della ossia non dipendente Pt_1 Contr Cont dell;
non vi erano altre dipendenti che effettuavano la stessa prestazione della Preciso che io alle h. 10,00 chiudevo lo sportello e nulla so dell'orario Pt_1 pomeridiano”.
Ebbene, ai fini dell'esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro in esame, rileva l'assenza di prova: dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle oggetto del progetto;
dell'assoggettamento tecnico funzionale all'organizzazione dell'impresa; di specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione della prestazione;
dell'inserimento in un quadro organizzativo complessivo, a prescindere dal vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi (Cass. n. 8028/2003). Pertanto, il rapporto di lavoro, riconducibile a un progetto specifico, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale, determinato dal committente, è stato gestito dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza il vincolo di subordinazione, rispondendo tanto la presenza quanto il rispetto Contr dei turni all' interesse esclusivo della di ottenere il corretto ed efficiente espletamento del servizio, nonché verificare l'effettività della prestazione. Alla luce delle argomentazioni esposte che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, la domanda non può trovare accoglimento, assorbita ogni ulteriore questione di natura economica. Tuttavia, parte ricorrente rivendica anche il cd. “danno comunitario” (richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016), in un'accezione comprensiva di tutti i rapporti caratterizzati dalla “flessibilità” ( e dunque anche di quelli a progetto) ove si ravvisi un abuso dello strumento del contratto a termine. A riguardo, occorre prendere atto dell'intervenuta stabilizzazione che opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il «danno comunitario» (v. Cass. n. 35145 del 2023). La Corte di legittimità ha difatti chiarito che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che, da un lato che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e, dall'altro lato, si ponga con l'illecito in rapporto di diretta derivazione causale, “non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da quest'ultima determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass. sez. L n.
13424 2024, che richiama sent. n. 14815/2021 e le precedenti Cass. Sez. L - Ordinanza n. 15353 /2020 e Cass. Sez. L - Sentenza n. 3472 /2020). Nel caso in esame sussistono entrambe le suindicate condizioni, come si legge nel contratto di lavoro stipulato dalla con la ricorrente, registrato al repertorio CP_2
n. 8313/2024 del 28.08.24, contratto che richiama la deliberazione del Direttore Generale n. 1116 del 22.09.23 con cui era indetta la procedura selettiva, specificamente finalizzata alla stabilizzazione del personale area comparto -vari profili- , reclutato con forme di lavoro flessibile. Difatti, tale procedura era finalizzata alla stabilizzazione del personale Area Comparto Sanità in possesso di requisiti specifici, tra cui quelli di aver maturato al 31.12.2022 “presso un ente del SSN di almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022”. E' dunque evidente la natura di misura specificamente volte a superare il precariato. La complessità e la peculiarità della fattispecie esaminata, ove la stabilizzazione è intervenuta in corso di giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 24.04.25 Il Giudice
Dr. Rosa Molè