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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 10565/2024 r.g., decisa nell'udienza del 30.9.2025, promossa da
con l'avv. Liuzzi Domenico;
Parte_1
opponente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la proponeva Parte_1
opposizione ex artt. 22 l. 24.11.1981 n. 689 e 5-6 d.l.vo 1.9.2011 n. 150,
chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3048822,
emessa il 3.9.2024, con cui l' aveva ingiunto a CP_1 Parte_2
quale trasgressore e ad essa società quale obbligata solidale il pagamento della somma di euro 8.296,50 a titolo di sanzione amministrativa per avere il primo, quale legale rappresentante della stessa società, omesso di
1 versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzione dei lavoratori dipendenti, in violazione dell'art. 2 co. 1-bis d.l. 12.9.1983 n.
463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638 e succ. mod., in relazione ai mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre dell'anno
2016.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile CP_1
l'opposizione per carenza di legittimazione attiva della opponente.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' di CP_1
inammissibilità della opposizione per carenza di legittimazione attiva della opponente in quanto la opposta ordinanza-ingiunzione non è stata notificata alla stessa, bensì solo a in proprio, quale legale Parte_2
rappresentante autore della violazione amministrativa.
L'eccezione è infondata.
E' vero infatti che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza-ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica o di ente sfornito di personalità giuridica, questi ultimi non sono legittimati a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 l. 24.11.1981 n. 689, non essendo sufficiente a conferire loro tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi dell'art. 6 l. della medesima legge, fra essi e il proprio rappresentante, in quanto l'interesse giuridico – e quindi la legittimazione –
2 alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti: cfr., in tal senso, Cass. 29.8.2011 n. 17617, Cass.
9.5.2006 n. 10681,
Cass.
3.10.2005 n. 19284 e altre conformi.
E' tuttavia altrettanto vero che, nel caso in esame, tale principio non può trovare applicazione, in quanto l'ordinanza-ingiunzione, benché non notificata alla società opponente, è stata comunque emessa anche nei suoi confronti, come si desume agevolmente dal suo contenuto testuale, atteso che vi si “ordina di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a la somma di euro 8.296,50 e alla società Parte_2
sopra individuata la somma di euro 8.296,50 come obbligato solidale”.
Pertanto, la società opponente deve considerarsi quale soggetto direttamente destinatario della ordinanza-ingiunzione opposta e, conseguentemente, legittimato ad impugnarla.
Con unico motivo di censura, la opponente eccepisce l'estinzione dell'obbligo di pagamento per tardiva notifica della violazione ex art. 14 l.
24.11.1981 n. 689.
Il motivo è fondato, con le precisazioni che seguono.
L'art. 14 l. 24.11.1981 n. 689 stabilisce, per quanto qui interessa, che: “la
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (co. 1); “se non è
avvenuta la contestazione immediata … gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni” (co. 2); “l'obbligazione di
3 pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (co. 6).
Detto termine, avente natura perentoria (cfr. Cass.
8.5.2007 n. 10535), non risulta osservato nella presente fattispecie.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudice, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la
contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine
collocare, ai sensi dell'art. 14 co. 2 l. 689/81, il dies a quo per il computo
dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione
mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del
fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è
idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 l. cit.”:
cfr. Cass. 17.2.2004 n. 3115 e Cass.
5.3.2003 n. 3254.
Più in generale, la S.C., premesso che il termine in questione non decorre dall'inizio dell'accertamento bensì dalla sua conclusione (cfr. Cass.
13.1.2006 n. 539), ha precisato che essa non coincide con la conoscenza del fatti nella loro materialità ma comprende anche il tempo necessario per la valutazione della idoneità di tali fatti ad integrare gli estremi –
oggettivi e soggettivi – di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (cfr. Cass. 18.4.2007 n. 9311, Cass.
5.12.2006 n. 25916,
Cass. 30.5.2006 n. 12830, Cass. 11.4.2006 n. 8456, Cass.
4.2.2015 n. 2363,
Cass. 19.5.2004 n. 9456, Cass.
7.5.2004 n. 8692), con la ulteriore precisazione, però, che tale processo valutativo, pur non essendo assoggettato ad una durata predeterminata, deve tuttavia svolgersi entro
4 un tempo ragionevole (cfr. Cass. 28.5.2007 n. 12429, Cass. 24.5.2007 n.
12093, Cass. 18.4.2007 n. 9311, Cass. Sez. Un.
9.3.2007 n. 5395, Cass.
5.12.2006 n. 25916, Cass. 24.8.2006 n. 18391, Cass. 11.4.2006 n. 8456), e che è compito del giudice di merito apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione (cfr. Cass. 19.5.2000 n. 6531, Cass. 24.2.2000 n. 2088), sulla base della difficoltà e complessità delle indagini (cfr. Cass. 17.4.2004 n.
7346).
Nel caso concreto, l' ha avuto conoscenza della violazione, relativa CP_1
all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal legale rappresentante della opponente sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il gennaio e il novembre 2016, al più
tardi entro il 16.12.2016, quale data di scadenza per il versamento delle ultime ritenute, senza che, successivamente a tale data, risulti eseguito alcun ulteriore atto di accertamento;
considerando, poi, che i dubbi interpretativi circa la individuazione del periodo di riferimento ai fini della corretta quantificazione degli importi omessi sono stati chiariti dalla sentenza n. 10424 emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione il
7.3.2018, da quest'ultima data può farsi decorrere, al più tardi, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 14 co. 2 l. 24.11.1981 n. 689 ai fini della notifica degli estremi della violazione.
Detto termine è pertanto vanamente scaduto il 7.6.2018.
5 Senonché, la notifica dell'illecito non risulta mai eseguita nei confronti della società opponente, quale obbligata solidale ex art. 6 l. 24.11.1981 n.
689, così come prescritto, invece, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 co.
1-2 della stessa legge.
Ebbene, la tardiva o, a maggior ragione, la omessa notifica della contestazione determina, ex art. 14 co. 6 l. 24.11.1981 n. 689, l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa.
Conclusivamente, l'opposta ordinanza-ingiunzione deve essere annullata nei confronti della società opponente (e non anche del trasgressore,
attesa l'autonomia delle rispettive obbligazioni: cfr. Cass. Sez. Un.
22.9.2017 n. 22082).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta nei confronti della opponente;
condanna l' a rifondere alla opponente le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 30.9.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 10565/2024 r.g., decisa nell'udienza del 30.9.2025, promossa da
con l'avv. Liuzzi Domenico;
Parte_1
opponente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la proponeva Parte_1
opposizione ex artt. 22 l. 24.11.1981 n. 689 e 5-6 d.l.vo 1.9.2011 n. 150,
chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3048822,
emessa il 3.9.2024, con cui l' aveva ingiunto a CP_1 Parte_2
quale trasgressore e ad essa società quale obbligata solidale il pagamento della somma di euro 8.296,50 a titolo di sanzione amministrativa per avere il primo, quale legale rappresentante della stessa società, omesso di
1 versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzione dei lavoratori dipendenti, in violazione dell'art. 2 co. 1-bis d.l. 12.9.1983 n.
463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638 e succ. mod., in relazione ai mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre dell'anno
2016.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile CP_1
l'opposizione per carenza di legittimazione attiva della opponente.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' di CP_1
inammissibilità della opposizione per carenza di legittimazione attiva della opponente in quanto la opposta ordinanza-ingiunzione non è stata notificata alla stessa, bensì solo a in proprio, quale legale Parte_2
rappresentante autore della violazione amministrativa.
L'eccezione è infondata.
E' vero infatti che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza-ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica o di ente sfornito di personalità giuridica, questi ultimi non sono legittimati a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 l. 24.11.1981 n. 689, non essendo sufficiente a conferire loro tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi dell'art. 6 l. della medesima legge, fra essi e il proprio rappresentante, in quanto l'interesse giuridico – e quindi la legittimazione –
2 alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti: cfr., in tal senso, Cass. 29.8.2011 n. 17617, Cass.
9.5.2006 n. 10681,
Cass.
3.10.2005 n. 19284 e altre conformi.
E' tuttavia altrettanto vero che, nel caso in esame, tale principio non può trovare applicazione, in quanto l'ordinanza-ingiunzione, benché non notificata alla società opponente, è stata comunque emessa anche nei suoi confronti, come si desume agevolmente dal suo contenuto testuale, atteso che vi si “ordina di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a la somma di euro 8.296,50 e alla società Parte_2
sopra individuata la somma di euro 8.296,50 come obbligato solidale”.
Pertanto, la società opponente deve considerarsi quale soggetto direttamente destinatario della ordinanza-ingiunzione opposta e, conseguentemente, legittimato ad impugnarla.
Con unico motivo di censura, la opponente eccepisce l'estinzione dell'obbligo di pagamento per tardiva notifica della violazione ex art. 14 l.
24.11.1981 n. 689.
Il motivo è fondato, con le precisazioni che seguono.
L'art. 14 l. 24.11.1981 n. 689 stabilisce, per quanto qui interessa, che: “la
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (co. 1); “se non è
avvenuta la contestazione immediata … gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni” (co. 2); “l'obbligazione di
3 pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (co. 6).
Detto termine, avente natura perentoria (cfr. Cass.
8.5.2007 n. 10535), non risulta osservato nella presente fattispecie.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudice, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la
contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine
collocare, ai sensi dell'art. 14 co. 2 l. 689/81, il dies a quo per il computo
dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione
mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del
fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è
idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 l. cit.”:
cfr. Cass. 17.2.2004 n. 3115 e Cass.
5.3.2003 n. 3254.
Più in generale, la S.C., premesso che il termine in questione non decorre dall'inizio dell'accertamento bensì dalla sua conclusione (cfr. Cass.
13.1.2006 n. 539), ha precisato che essa non coincide con la conoscenza del fatti nella loro materialità ma comprende anche il tempo necessario per la valutazione della idoneità di tali fatti ad integrare gli estremi –
oggettivi e soggettivi – di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (cfr. Cass. 18.4.2007 n. 9311, Cass.
5.12.2006 n. 25916,
Cass. 30.5.2006 n. 12830, Cass. 11.4.2006 n. 8456, Cass.
4.2.2015 n. 2363,
Cass. 19.5.2004 n. 9456, Cass.
7.5.2004 n. 8692), con la ulteriore precisazione, però, che tale processo valutativo, pur non essendo assoggettato ad una durata predeterminata, deve tuttavia svolgersi entro
4 un tempo ragionevole (cfr. Cass. 28.5.2007 n. 12429, Cass. 24.5.2007 n.
12093, Cass. 18.4.2007 n. 9311, Cass. Sez. Un.
9.3.2007 n. 5395, Cass.
5.12.2006 n. 25916, Cass. 24.8.2006 n. 18391, Cass. 11.4.2006 n. 8456), e che è compito del giudice di merito apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione (cfr. Cass. 19.5.2000 n. 6531, Cass. 24.2.2000 n. 2088), sulla base della difficoltà e complessità delle indagini (cfr. Cass. 17.4.2004 n.
7346).
Nel caso concreto, l' ha avuto conoscenza della violazione, relativa CP_1
all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal legale rappresentante della opponente sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il gennaio e il novembre 2016, al più
tardi entro il 16.12.2016, quale data di scadenza per il versamento delle ultime ritenute, senza che, successivamente a tale data, risulti eseguito alcun ulteriore atto di accertamento;
considerando, poi, che i dubbi interpretativi circa la individuazione del periodo di riferimento ai fini della corretta quantificazione degli importi omessi sono stati chiariti dalla sentenza n. 10424 emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione il
7.3.2018, da quest'ultima data può farsi decorrere, al più tardi, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 14 co. 2 l. 24.11.1981 n. 689 ai fini della notifica degli estremi della violazione.
Detto termine è pertanto vanamente scaduto il 7.6.2018.
5 Senonché, la notifica dell'illecito non risulta mai eseguita nei confronti della società opponente, quale obbligata solidale ex art. 6 l. 24.11.1981 n.
689, così come prescritto, invece, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 co.
1-2 della stessa legge.
Ebbene, la tardiva o, a maggior ragione, la omessa notifica della contestazione determina, ex art. 14 co. 6 l. 24.11.1981 n. 689, l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa.
Conclusivamente, l'opposta ordinanza-ingiunzione deve essere annullata nei confronti della società opponente (e non anche del trasgressore,
attesa l'autonomia delle rispettive obbligazioni: cfr. Cass. Sez. Un.
22.9.2017 n. 22082).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta nei confronti della opponente;
condanna l' a rifondere alla opponente le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 30.9.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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