Art. 2.
Al ricupero delle quote a carico degli interessati si provvedera' in base al testo unico sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, modificate dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal regio decreto 28 febbraio 3935, n. 248, e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 .
Al ricupero delle quote a carico degli interessati si provvedera' in base al testo unico sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, modificate dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal regio decreto 28 febbraio 3935, n. 248, e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 .