Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3002/2024 R.G. tra
nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Lucisano e Giovanna Parte_1
Fragomele
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.104/1992; indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per ATP ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.104/1992; che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il possesso dei requisiti per percepire l'indennità di accompagnamento, il riconoscimento della condizione di inabilità civile e dello status di handicap grave, fin dalla data della domanda amministrativa
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava CP_1 in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
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In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede
a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ciò posto, ai sensi della legge n. 18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone, invece, la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% (art.13 legge n.118/71), mentre per l'ottenimento della pensione occorre la totale inabilità della parte (art.12 legge cit.).
2 Lo status di handicap con connotazione di gravità, inoltre, richiede che le patologie da cui il soggetto è affetto abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.
Orbene, disposta CTU medico–legale, il dott. ha accertato che le patologie da cui è Persona_1 affetta la ricorrente (Ritardo mentale moderato (Q.I. 45) in soggetto con difficoltà nell'attenzione selettiva ed alterazione globale dello sviluppo psicologico), non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari al 75%, né le precludono di deambulare e di riconoscere la ricorrente soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
Nel riscontrare le osservazioni presentate dalla parte ricorrente, il consulente tecnico ha precisato che “il parere conclusivo è scaturito dalla valutazione di tutti gli elementi acquisiti dall'esame della documentazione esaminata nonché da quanto emerso nel corso delle operazioni di consulenza, avendosi una precisa convergenza sul fatto che, quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, non pregiudica l'efficienza psico - fisica del soggetto in misura tale da comprometterne l'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita né impedisce alla ricorrente di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Ed infatti, nel caso in questione abbiamo precisato che si tratta, sulla scorta della documentazione sanitaria in nostro possesso e di quanto emerso dagli attuali accertamenti sostanzialmente del medesimo quadro clinico che venne riscontrato alla ricorrente dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del
Centro Medico Legale della sede di Catanzaro in occasione della visita effettuata in data 5.09.2023 (“Ritardo CP_1 mentale di media gravità in soggetto con difficoltà nell'attenzione selettiva ed alterazione globale dello sviluppo psicologico.”), ed in base al quale alla stessa venne riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%.
Non v'è dubbio, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata nonché tenuto conto di quanto emerso in occasione delle attuali operazioni di consulenza, che deve ritenersi equo il suddetto parere riconosciuto alla ricorrente né allo stato sono emersi elementi nuovi e di rilievo che consentano di concludere diversamente rispetto a quanto stabilito dalla predetta
Commissione né deve ritenersi che quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, possa pregiudicare l'efficienza psico
- fisica del soggetto in misura tale da comprometterne l'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita né le impedisce di deambulare autonomamente.”
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, la ricorrente si è limitata a contestare le conclusioni rassegnate dal CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità della sua condizione.
Trattasi, tuttavia, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, né dalla produzione di documentazione sanitaria attestante l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano,
3 invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU.
Catanzaro, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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