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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1536 /2022 Oggi 24 febbraio 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, nessuno compare. Alle ore 11,37 compare l'Avv. Giuseppe Campagnuolo, noto all'Ufficio, per la parte attrice opponente. Alle ore 11,56 nessuno compare per la parte convenuta che non ha depositato alcun recapito per la presente udienza conseguentemente se ne deduce, come indicato nel decreto del 2 gennaio 2025, la volontà di non partecipare alla stessa ed il giudice dispone procedersi oltre. Il procuratore della parte attrice collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Campagnuolo precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, reitera in particolar modo l'eccezione di intervenuta prescrizione ed in via subordinata il disconoscimento. In punto di spese per la quantificazione delle stesse il difensore presente si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerato dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,03 alle ore 13,12 per causa R.G. 2447/23) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della
1 sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, l'Avv. Campagnuolo dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 12,01).
Alle ore 16,55 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,56
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p.. Dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1536 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Vendita di cose mobili
promossa da:
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Giuseppe Campagnuolo ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in San
Felice a C. (CE) alla Via Polvica n. 197, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORE OPPONENTE
2 contro
con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ornati e Raffaele Zurlo ed elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP), come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 23/22 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia
l'Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi su esposti,
1) accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 23/2022 del 12.01.2022 RG
n.3016/2021 emesso dal Tribunale di Siena, G.I. Dott. Michele MOGGI, su istanza della società
, e notificato all'opponente sig. in data 27.05.2022, e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
per tutti i motivi suddetti, revocare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il decreto ingiuntivo opposto invalido, inefficace, inammissibile, improponibile, infondato sia in fatto che in diritto, sfornito di valido e sufficiente supporto probatorio, privo di certezza in violazione dell'art.
633 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per inesistenza e/o per infondatezza della pretesa creditoria, del rapporto ad essa sotteso, per le causali, per i motivi e per le eccezioni formulate di cui in narrativa e/o accertare il difetto o l'assenza di potere del conferente procura persona fisica che ha rilasciato procura al legale e/o in via subordinata dichiarare la inesistenza dei rapporti contrattuali posti a base del decreto ingiuntivo e/o la prescrizione dei presunti e contestati crediti richiesto con il decreto ingiuntivo;
2) condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente giudizio, CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione a favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
3 Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito -dichiarare
l'inammissibilitá della presente opposizione per la nullitá della notifica effettuata a
mezzo pec in quanto l'atto di opposizione notificato non un file nativo pdf come
prescritto per legge bensì una semplice scansione di un file di testo -dichiarare
l'inammissibilitá della presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto priva di
specifica e valida procura alle liti;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e
non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere
la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 23/2022, R.G. n.
3016/2021, del 12/01/2022 emesso dal Tribunale di Siena, stante la ricorrenza dei
presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. -Concedere alle parti il termine per attivare il
procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione
proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto,
per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto
ingiuntivo n. 23/2022, R.G. n. 3016/2021, del 12/01/2022 emesso dal Tribunale di
Siena. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Pt_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore
[...] Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni
caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive
occorrende..”.
Concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto come motivato all'udienza del 13 febbraio 2023, sono stati assegnati termini per la mediazione obbligatoria e D.
Lgs. 28/10, chiusasi con verbale negativo depositato in atti.
4 La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale e ritenuta pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, previa revoca della CTU inizialmente ammessa.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24 luglio 2024 il giudice, ritenuto di poter decidere la causa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti, ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 25 febbraio 2025,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente nell'introdurre la presente opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto, disconosciuto le firme apposte ai contratti posti a fondamento della richiesta monitoria impugnata, nonché la valenza probatoria delle fotocopie depositate in atti disconoscendole, rilevando di non aver mai intrattenuto o stipulato alcun rapporto contrattuale con o con ed eccependo CP_2 CP_1
l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, quindi, la revoca del D.I. opposto e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate
Si è costituita in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, contestando le avverse difese, eccependo la nullità dell'opposizione per nullità della notifica via pec nonché l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dello ius postulandi per mancata indicazione nella procura dell'oggetto o di altro idoneo riferimento alla specifica causa. Ha, poi, eccepito la genericità ed infondatezza del disconoscimento effettuato e la validità della documentazione
5 prodotta ai fini della prova sul credito, insistendo per la reiezione dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto. Nulla ha dedotto, provato o contestato in ordine alla eccepita prescrizione.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla nullità dell'opposizione e la carenza dello ius postulandi
Le eccezioni sono palesemente infondate e devono essere disattese e respinte.
L'eventuale vizio di forma non ha inciso sulla natura dell'atto che ha raggiunto lo scopo consentendo alla convenuta le più ampie difese sia in via preliminare che nel merito, con ciò solo escludendo ex art, 156 c.p.c. che possa ravvisarsi la nullità ed inammissibilità dell'opposizione, mentre la procura allegata all'atto notificato esclude in radice che possa raffigurarsi la nullità dello ius postulandi seppur in assenza dell'indicazione in procura del procedimento per cui a stessa è stata conferita, dovendosi ritenere desumibile la volontà dello di Pt_1
conferire la procura per il presente procedimento.
Le eccezioni sono manifestamente infondate e devono essere disattese e respinte
Sulla eccepita prescrizione
Va evidenziato come nell'introdurre il giudizio di opposizione l'attore abbia eccepito l'intervenuta prescrizione, evidenziando, poi, nelle prime memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. che la stessa avrebbe cominciato a decorrere dal “….dal
giorno 15 gennaio 2005 –così come risulta dagli estratti conto-carta depositati in
atti da controparte (doc. denominati da controparte DOC. N.4 ESTRATTI CONTO
CARTA)- poichè la data del 15 gennaio 2005 è la data più recente ed è denominata:
DATA VALUTA DI ADDEBITO. Quindi già a partire dalla data del 15 gennaio
6 2005 controparte avrebbe potuto azionare l'esercizio del diritto (ma non lo ha
fatto)…” (v. prime memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice pag. 2).
Orbene, in merito la parte convenuta nulla ha dedotto o prodotto per confutare detta eccezione, depositando documentazione che attestasse l'intervenuta interruzione della prescrizione, che alla data della cessione del credito, in assenza di atti interruttivi, si era già maturata e perfezionata.
Non può sfuggire, infatti, che la prima messa in mora depositata in atti è
datata 30 gennaio 2015 (quindi già decorsi per pochi giorni 10 anni dall'ultima messa in mora del 15 gennaio 2005) peraltro notificata ad tra il 3 febbraio Pt_1
2015 e l'agosto 2016, anche in questo caso già decorsi 10 anni, mentre il contratto di cessione è del dicembre 2016, quando il credito de quo risultava già prescritto.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento, restando assorbite le altre questioni, con conseguente revoca del D.I. opposto, dovendosi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla convenuta.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi,
in complessivi €. 3,397,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
7 - Accoglie l'eccezione di prescrizione e l'opposizione proposta, per le motivazioni suesposte, e per l'effetto revoca il D.I. 23/22 emesso dall'intestato Tribunale, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di causa;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 3,397,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 24 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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