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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 6112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6112 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3536/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. ON GO Presidente Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3536/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso sentenza di omologazione concordato preventivo”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 10.9.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
Codice fiscale e Partita IVA Parte_1
, (anche solo “ ), con sede legale in Castenaso P.IVA_1 Parte_1
(BO), frazione Villanova, via Villanova n. 29/7, indirizzo di PEC
in persona del suo Presidente e Email_1
rappresentante legale dott. rappresentata e difesa Controparte_1
- per procura anche disgiuntiva allegata telematicamente all'atto di 2
opposizione alla omologazione di concordato preventivo di cui infra -
dall'avv. Vittoriano Masciullo, c.f. - PEC CodiceFiscale_1
indirizzo presso il quale Email_2 [...]
ha eletto il proprio domicilio digitale, e dall'avv. Pier UI MO, Pt_1
c.f. - PEC CodiceFiscale_2 Email_3
entrambi del Foro di Bologna, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi,
le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di PEC
Email_4
RICORRENTE
E
, con sede legale a Milano, via dei Valtorta, Controparte_2
48 e centro degli interessi principali ad Afragola (NA), via Santa Maria La
Contr Nova, 1, c.f. e Partita IVA (“ ”), in persona del Presidente P.IVA_2
del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro - tempore, dott.
rappresentata e difesa nel presente grado dagli Controparte_3
Avv.ti Stefano Lombrassa, c.f. PEC: CodiceFiscale_3
telefono 0230309330, e Giorgio Email_5
Olivari, c.f. PEC: CodiceFiscale_4
telefono 0230309330, e domiciliata Email_6
presso lo studio dell'Avv. UI Piazza, a Napoli, via Posillipo, 9, c.f.
[...]
, PEC: telefono C.F._5 Email_7
081 19623100, per procura ed elezione di domicilio prodotta in allegato come doc. A.
RESISTENTE
E 3
, c.f. nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_6
(NA) il 3/12/1967, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dagli
Avv.ti Domenico Signoriello, c.f. , ed ON CodiceFiscale_7
Lamberti CodiceFiscale_8
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI PLAC SM. CP_5 [...]
, con sede in CO IM (CR), Via Ostiano, n. 70, P.IVA CP_6
); rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. P.IVA_3
LO PA.
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
, nato a [...] il 11/211982, c.f. Controparte_7 C.F._9
rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti
[...]
GI ZI e NN MI.
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
, nata ad [...] il [...], c.f. CP_8 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_9 C.F._11
, , nata ad [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_10 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._12 CP_11 [...]
, , nata a [...] il [...], C.F._13 Controparte_12
c.f. , , nato a CodiceFiscale_14 Controparte_13
Napoli il 17/3/1973, c.f. , CodiceFiscale_15 CP_14
nato a [...] il [...], c.f. , DE
[...] CodiceFiscale_16 4
, nata ad [...] il [...], c.f. CP_15 C.F._17
, , nato a [...] il [...], c.f.
[...] CP_16 [...]
, , nato a [...] il [...], c.f. C.F._18 CP_17 [...]
, , nato a [...] il C.F._19 Controparte_18
18/07/1979, c.f. , , CodiceFiscale_20 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_21 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. CP_19 C.F._22
, tutti rappresentati e difesi, nel giudizio di primo grado, dall'Avv.
[...]
RI LO, c.f. , e dall'avv. UI De Gennaro, CodiceFiscale_23
c.f. C.F._24
RESISTENTI – NON COSTITUITI
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_20 CodiceFiscale_25
5/6/1977, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall'Avv.
NA NE, c.f. . CodiceFiscale_26
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
c.f. nato ad [...] il CP_21 CodiceFiscale_27
23/9/1972, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv.
NA Di NN, c.f. , e dall'Avv. CodiceFiscale_28
NA NE, c.f. . CodiceFiscale_26
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
Controparte_22
con sede legale in Afragola (NA), in via Santa Maria La Nova n. 1, c.f. e P. 5
IVA , rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, P.IVA_4
dall'avv. Vittoriano Masciullo, c.f. , e dall'Avv. Pier CodiceFiscale_1
UI MO, c.f. . CodiceFiscale_2
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_23 CodiceFiscale_29
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_24 [...]
, , nata a San Felice a [...] C.F._30 Controparte_25
il 23/02/1971, c.f. , , CodiceFiscale_31 Controparte_26
c.f. , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_32 [...]
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_27 CodiceFiscale_33
, c.f. , nata a [...] il CP_28 CodiceFiscale_34
14/03/1978, , c.f. , nata ad CP_29 CodiceFiscale_35
RI (CS) il 11/3/1958, , c.f. , CP_30 CodiceFiscale_36
, c.f. , nata il Parte_3 CodiceFiscale_37
11/06/1975 ad Acerra, , nata il [...] a [...] Parte_4
Greco, c.f. , tutti rappresentati e difesi, nel giudizio di C.F._38
primo grado, dall'Avv. Umberto Canetti, c.f. CodiceFiscale_39
dall'Avv. Diego Canetti, c.f. . CodiceFiscale_40
RESISTENTI – NON COSTITUITI
E
IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI 6
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 29.7.2025,
la , in persona del suo Presidente e Parte_1
rappresentante legale pro - tempore, proponeva impugnazione avverso la
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 91/2025, depositata il 25.6.2025,
con la quale era stato omologato il concordato preventivo richiesto in data
27.6.2024 dall'istante socio unico, codice fiscale e partita iva CP_2
, con sede legale a Milano, in Via dei Valtorta, della quale essa P.IVA_2
reclamante era creditrice, come meglio ivi precisato.
La stessa, sulla base delle motivazioni ivi meglio indicate chiedeva sospendersi in tutto o in parte la liquidazione dell'attivo e il compimento di altri atti di gestione, e ordinare l'inibitoria - in tutto, o in subordine, per la parte attinente all'attuazione del piano o dei pagamenti, ad eccezione dei lavoratori subordinati - dell'attuazione del piano e dei pagamenti;
nel merito, chiedeva inoltre accogliersi le seguenti conclusioni:
“In accoglimento del reclamo di e Parte_1
comunque, per qualsiasi motivo ritenuto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 91/2025, depositata il 25 giugno 2025, iscritta
presso il Registro delle imprese il 1° luglio 2025 (emessa nel procedimento
iscritto al R.G. Unit. n. 153/2024), con la quale è stato omologato il
concordato preventivo di a socio unico (codice fiscale e partita iva CP_2
), revocare l'omologazione del citato concordato preventivo e, P.IVA_2
accertati i presupposti di cui all'art. 121 c.c.i.i., dichiarare aperta la
liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3, c.c.i.i.; 7
– con vittoria di spese e compensi, oltre le spese generali, c.p.a. e iva
se dovuta”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 28.8.2025 si costituiva la a socio unico, in persona del legale rapp.te pro – tempore, CP_2
chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza avanzata dalla
[...]
di sospensione della liquidazione dell'attivo Controparte_31
concordatario e inibitoria all'attuazione del piano concordatario e dei pagamenti previsti dal concordato preventivo, ad eccezione dei pagamenti ai lavoratori subordinati, ex art. 52 C.C.I.I. perché infondata e priva dei requisiti minimi di legge;
nel merito, per le motivazioni ivi meglio indicate, chiedeva di rigettare il reclamo, con conseguente integrale conferma della gravata decisione, con vittoria di compensi, spese ed accessori di causa dei due gradi di giudizio, oltre alla condannare dell'istante per responsabilità aggravata nei propri confronti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per un importo da determinarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00.
Non si costituivano in giudizio i creditori indicati in epigrafe, ai quali l'atto introduttivo - il uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale del 10.9.2025 – era stato notificato a mezzo PEC, come da atti depositati da parte reclamante in data 6.8.2025.
In data 28.8.2025 depositava le proprie osservazioni il Pubblico
Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Napoli, rilevando che il provvedimento impugnato risultava condivisibile in fatto e in diritto, nonché convincente, in quanto fondato su di un corretto ed esaustivo procedimento tecnico argomentativo.
In data 3.9.2025 depositava le proprie osservazioni anche il 8
Commissario Giudiziale, dott. . Persona_1
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto dell'1.8.2025 per la predetta udienza del 10.9.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Il reclamo non è fondato, e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con il primo motivo di reclamo la Parte_1
lamenta che, nel corso della procedura che aveva portato all'omologazione del concordato, vi erano state carenze e anomalie che avevano condotto a una istruttoria erronea e deficitaria offerta al Giudice e ai creditori, nonché ad una violazione del diritto di difesa;
il che determinava il venir meno del requisito per l'omologazione di cui all'art. 112, comma 1, lett. a) c.c.i.i.
Orbene, tali osservazioni appaiono del tutto generiche, non avendo parte reclamante chiarito quali documenti o circostanze sarebbero sopraggiunti, ovvero che essa avrebbe inteso far valere, in modo da indirizzare diversamente la procedura;
si tratta quindi di censura assolutamente prova di reale contenuto sostanziale, che non può che essere disattesa.
Con ulteriore censura, la reclamante lamenta l'ingiustificata esclusione del proprio credito, e quindi della propria esclusione da voto, a causa della carente istruttoria, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Va premesso che la sentenza impugnata chiarisce che “In ogni caso
l'opposizione del creditore non supera la prova di resistenza perché pur
volendo considerare ai fini delle maggioranze il voto di , la cui Parte_1 9
posizione è stata inserita in un Fondo Rischi, l'espressione di voto della classe
11 resterebbe favorevole, passando dal 60,12% al 54,1% (cfr. relazione sul
voto del commissario”.
Non solo quindi le osservazioni riguardanti l'esclusione del proprio credito ai fini del voto non sono rilevanti, posto che, ove ritenute fondate, non comporterebbero il determinarsi di una diversa maggioranza, ma, in ogni caso,
si tratta di rilievi del tutto infondati.
Ed invero, nella specie non è stata effettuata alcuna compensazione tra il credito vantato dalla e quello che, al contrario, sorgerebbe Parte_1
dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie della nei confronti CP_2
della prima;
nella specie si è solo tenuto conto della natura oggettivamente non pacifica, ma “contestata” del suddetto credito. Si tratta in ogni caso, come sopra specificato, di questione del tutto irrilevante sulla base della prova di resistenza effettuata dal Tribunale con esito positivo.
Per i medesimi motivi, appare del tutto irrilevante ogni questione relativa all'affermazione contenuta nella gravata decisione secondo cui sarebbe erronea l'affermazione per la quale “La proposta di concordato
contempla tra le sue attività principali una poderosa azione risarcitoria
avverso, tra i vari membri del gruppo proprio , accusata Pt_1 Parte_1
di aver concorso a ingenerare la crisi con politiche aziendali sfavorevoli da
qui emerge il palese conflitto di interesse rispetto a quello serbato dal restante
ceto creditorio, ai sensi dell'articolo 109, co. 6, C.C.I.I”.
Anche in questo caso, pur volendo prescindere dalla infondatezza della critica - ancora volta formulata in termini del tutto generici, nonché riferita ad una non meglio chiarita visione “atomistica” di ciascun credito – resta il fatto 10
che l'esito positivo della prova di resistenza toglie forza alla relativa critica.
Infine, la reclamante sottopone a critica le affermazioni del Tribunale
relative alla fattibilità del piano concordatario.
Il Tribunale rilevava infatti sul punto questo segue:
“Nel merito non può essere accolta l'osservazione, del tutto apodittica
e opinabile, che la prospettiva di risanamento avanzata da sia del CP_2
tutto remota, perché non può essere esclusa la serietà e la proficuità delle
iniziative prospettate nel piano, fondate su una prognosi ottimistica, ma
comunque verosimile, con la soddisfazione, seppure dilazionata e falcidiata,
dei creditori concorsuali, in misura maggiore rispetto allo stimato valore di
liquidazione, elementi sufficienti a dimostrare la non manifesta inattitudine
del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett.
g) CCII.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 112 co. 3 CCII, è chiaro che in una
eventuale liquidazione i creditori dovrebbe rinunciare ai flussi della
continuità offerti dalla proponente è, quindi, a una prospettiva reddituale
eccedente rispetto alla mera liquidazione degli assets aziendali. Nella
fattispecie, la cessione dei punti vendita non è stata esclusa dalla proponente,
ma è stata subordinata solo al mancato raggiungimento della ipotesi target e
comunque soltanto dopo l'incremento della redditività degli esercizi
commerciali per effetto della continuità diretta, con un'offerta di ampia
contenuto che appare garantire sufficientemente i creditori concorsuali.
Anche all'interno della originaria proposta di concordato, è stato
esposto in maniera esaustiva che "Le azioni per l'incremento dell'attivo sopra
Contr elencate consentiranno a la creazione in arco di piano di un valore 11
eccedente il valore di liquidazione che, altrimenti, non vi sarebbe e
costituiscono quindi un significativo vantaggio rispetto a quanto sarebbe
conseguibile nell'alternativa della liquidazione giudiziale", con affermazione
che non trova puntuale smentita nella comparsa dell'opponente (così anche il
punto 4.4.4. del piano di concordato, cfr. allegato C).
Tra l'altro, anche qualora i flussi di cassa non dovessero raggiungere
i risultati ottimistici auspicati, la proponente ha già contemplato la possibilità
di proseguire gli esercizi commerciali in continuità indiretta, previa loro
cessione, offrendo un "piano B" che offre ai creditori una adeguata garanzia
di solidità del piano e di serietà della proposta anche in caso di circostanze
avverse”.
Orbene, sul piano generale, costituisce affermazione reiterata della
Suprema Corte (v. da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 11/04/2025, n. 9453),
anche richiamata dal primo giudice, quella secondo la quale “In sede di
omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di
fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva
realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la
previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente
contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la
verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali
connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la
mera convenienza economica; cfr. anche Cassazione civile, Sez. I, 28/01/2025
, n. 2027, per cui ..”Mentre spetta ai creditori valutare il merito economico
del piano, al Tribunale compete verificare la fattibilità giuridica della
proposta, ossia la sua compatibilità con le norme inderogabili e la causa 12
dell'accordo, per superare la crisi dell'imprenditore e garantire un
soddisfacimento parziale dei creditori”.
Orbene, il fatto che il piano venga, tra l'altro, fondato su di una serie di contenziosi giudiziari di durata notevole, e comunque non prevedibile, non sarebbe, a dire del reclamante, compatibile con la realizzabilità della proposta concordataria;
risulterebbe inoltre del tutto anomala la previsione, come nella specie contenuta nel piano, di uno strumento finanziario basato non sull'andamento dell'impresa o suoi proventi della liquidazione, ma sull'esito dei giudizi ancora da instaurare.
Orbene, il Tribunale ha effettivamente riportato che, nella specie, le modalità di soddisfazione dei creditori sono variegate, consistendo sia in pagamenti in denaro sia in datio in solutum, tramite attribuzione di strumenti finanziari partecipativi;
questi ultimi sono stati graduati secondo tipologie gradi di rendimento e differenti indipendenza della classe dei creditori beneficiari (SFP contenzioso e SFP continuità, a loro volta suddivisa in vari gradi).
A dire del Tribunale l'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi costituisce un originale forma di datio in solutum e dunque in modalità
alternativa all'adempimento dell'obbligazione concordataria, che non è
ostativa all'omologa del piano. In particolare, il Tribunale rilevava nel dettaglio sul punto quanto segue:
“L'art. 84 co. 3 C6II non esclude modalità alternative di soddisfazione
dei creditori, anzi ribadisce con formula di ampio contenuto che "nel
concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura
anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta 13
o indiretta" e che "la proposta di concordato prevede per ciascun creditore
un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile".
Tra queste utilità possono senz'altro rientrare anche gli strumenti
finanziari partecipativi, perché si tratta di una utilità che, sebbene di incerta
realizzazione, appare economicamente valutabile e specificamente
individuata nelle sue caratteristiche essenziali.
La valutazione della componente aleatoria insita in questi strumenti
finanziari deve essere apprezzata nella sua convenienza dal creditore
chiamato al voto: in linea di principio, essa esula dai profili di ammissibilità
della proposta, purché la prognosi sia fondata su una indagine oggettiva e su
dati verificati. L'oggetto del vaglio giudiziale, infatti, non riguarda la capacità
di effettivo rimborso degli strumenti finanziari, ma solo l'astratta attribuzione
di questi ultimi a determinate classi di creditori, come mezzi di pagamento
diversi dal denaro, pertanto è sufficiente che essi non siano manifestamente
privi, ab origine, dell'attitudine ad attribuire un'utilità economica sostitutiva
del valore per il quale vengono conferiti (in questi termini già si è pronunciato
il Tribunale Roma in data 11/03/2023, sebbene in relazione ad una fattispecie
eterogenea di concordato liquidatorio).
Nella fattispecie la prognosi, seppure affidata ad elementi aleatori,
riposa su una seria indagine e su dati affidabili e concreti, che rendono la
proposta astrattamente adatta a soddisfare le ragioni dei creditori nei termini
illustrati dal proponente, in termini di ragionevolezza ed elevata probabilità.
La loro emissione va dunque ammessa, purché la società assuma la
forma di società per azioni, come da nuovo atto costitutivo depositato da
, da attuare subordinatamente alla omologazione di cui all'art. CP_32 14
120 quinquies CCII.
Tali condizioni concorrenti consentono la diretta applicabilità
dell'art. 2343 co. 6 c.c. anche alla società in concordato preventivo”.
Orbene, a fronte di una così chiara ricostruzione, basata sulla netta distinzione tra gli ambiti di valutazione propri del Tribunale e quelli invece lasciati al voto dei creditori, i rilievi di parte reclamante appaiono del tutto privi di consistenza, e ciò anche con riferimento al quinto motivo di censura riguardante l'assenza di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
D'altra parte, i rilievi di parte reclamante potrebbero ritenersi fondati solo ove potesse affermarsi l'esistenza, nell'ipotesi in esame, di una manifesta ed assoluta inattitudine del piano a realizzare quanto prospettato, fattispecie questa che, come ben evidenziato dal primo giudice, non può ritenersi sussistente.
Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi rigettato il proposto reclamo, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lire relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante , in persona del Parte_1
suo Presidente e rappresentante legale pro - tempore, e si liquidano d'ufficio in favore della in persona del legale rapp.te pro – tempore, CP_2
come da dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, Tabella n. 12, relativa ai giudizi innanzi alla 15
Corte di Appello, come espressamente previsto dal citato D.M. (causa di valore indeterminabile di media complessità.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della parte reclamata costituita di un eventuale indennizzo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nulla va disposto quanto alle spese competenze di lite in relazione alle altre parti non costituite.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante Coop. , in persona del suo Parte_1
Presidente e rappresentante legale pro - tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna la Coop. , in persona del suo Parte_1
Presidente e rappresentante legale pro - tempore, al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te pro – CP_2
tempore, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa,
nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante , in persona del suo Parte_1
Presidente e rappresentante legale pro - tempore, di un ulteriore 16
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ON GO
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3536/2025 R.G.
0
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. ON GO Presidente Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3536/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso sentenza di omologazione concordato preventivo”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 10.9.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
Codice fiscale e Partita IVA Parte_1
, (anche solo “ ), con sede legale in Castenaso P.IVA_1 Parte_1
(BO), frazione Villanova, via Villanova n. 29/7, indirizzo di PEC
in persona del suo Presidente e Email_1
rappresentante legale dott. rappresentata e difesa Controparte_1
- per procura anche disgiuntiva allegata telematicamente all'atto di 2
opposizione alla omologazione di concordato preventivo di cui infra -
dall'avv. Vittoriano Masciullo, c.f. - PEC CodiceFiscale_1
indirizzo presso il quale Email_2 [...]
ha eletto il proprio domicilio digitale, e dall'avv. Pier UI MO, Pt_1
c.f. - PEC CodiceFiscale_2 Email_3
entrambi del Foro di Bologna, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi,
le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di PEC
Email_4
RICORRENTE
E
, con sede legale a Milano, via dei Valtorta, Controparte_2
48 e centro degli interessi principali ad Afragola (NA), via Santa Maria La
Contr Nova, 1, c.f. e Partita IVA (“ ”), in persona del Presidente P.IVA_2
del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro - tempore, dott.
rappresentata e difesa nel presente grado dagli Controparte_3
Avv.ti Stefano Lombrassa, c.f. PEC: CodiceFiscale_3
telefono 0230309330, e Giorgio Email_5
Olivari, c.f. PEC: CodiceFiscale_4
telefono 0230309330, e domiciliata Email_6
presso lo studio dell'Avv. UI Piazza, a Napoli, via Posillipo, 9, c.f.
[...]
, PEC: telefono C.F._5 Email_7
081 19623100, per procura ed elezione di domicilio prodotta in allegato come doc. A.
RESISTENTE
E 3
, c.f. nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_6
(NA) il 3/12/1967, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dagli
Avv.ti Domenico Signoriello, c.f. , ed ON CodiceFiscale_7
Lamberti CodiceFiscale_8
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI PLAC SM. CP_5 [...]
, con sede in CO IM (CR), Via Ostiano, n. 70, P.IVA CP_6
); rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. P.IVA_3
LO PA.
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
, nato a [...] il 11/211982, c.f. Controparte_7 C.F._9
rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti
[...]
GI ZI e NN MI.
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
, nata ad [...] il [...], c.f. CP_8 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_9 C.F._11
, , nata ad [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_10 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._12 CP_11 [...]
, , nata a [...] il [...], C.F._13 Controparte_12
c.f. , , nato a CodiceFiscale_14 Controparte_13
Napoli il 17/3/1973, c.f. , CodiceFiscale_15 CP_14
nato a [...] il [...], c.f. , DE
[...] CodiceFiscale_16 4
, nata ad [...] il [...], c.f. CP_15 C.F._17
, , nato a [...] il [...], c.f.
[...] CP_16 [...]
, , nato a [...] il [...], c.f. C.F._18 CP_17 [...]
, , nato a [...] il C.F._19 Controparte_18
18/07/1979, c.f. , , CodiceFiscale_20 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_21 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. CP_19 C.F._22
, tutti rappresentati e difesi, nel giudizio di primo grado, dall'Avv.
[...]
RI LO, c.f. , e dall'avv. UI De Gennaro, CodiceFiscale_23
c.f. C.F._24
RESISTENTI – NON COSTITUITI
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_20 CodiceFiscale_25
5/6/1977, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall'Avv.
NA NE, c.f. . CodiceFiscale_26
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
c.f. nato ad [...] il CP_21 CodiceFiscale_27
23/9/1972, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv.
NA Di NN, c.f. , e dall'Avv. CodiceFiscale_28
NA NE, c.f. . CodiceFiscale_26
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
Controparte_22
con sede legale in Afragola (NA), in via Santa Maria La Nova n. 1, c.f. e P. 5
IVA , rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, P.IVA_4
dall'avv. Vittoriano Masciullo, c.f. , e dall'Avv. Pier CodiceFiscale_1
UI MO, c.f. . CodiceFiscale_2
RESISTENTE – NON COSTITUITO
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_23 CodiceFiscale_29
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_24 [...]
, , nata a San Felice a [...] C.F._30 Controparte_25
il 23/02/1971, c.f. , , CodiceFiscale_31 Controparte_26
c.f. , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_32 [...]
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_27 CodiceFiscale_33
, c.f. , nata a [...] il CP_28 CodiceFiscale_34
14/03/1978, , c.f. , nata ad CP_29 CodiceFiscale_35
RI (CS) il 11/3/1958, , c.f. , CP_30 CodiceFiscale_36
, c.f. , nata il Parte_3 CodiceFiscale_37
11/06/1975 ad Acerra, , nata il [...] a [...] Parte_4
Greco, c.f. , tutti rappresentati e difesi, nel giudizio di C.F._38
primo grado, dall'Avv. Umberto Canetti, c.f. CodiceFiscale_39
dall'Avv. Diego Canetti, c.f. . CodiceFiscale_40
RESISTENTI – NON COSTITUITI
E
IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI 6
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 29.7.2025,
la , in persona del suo Presidente e Parte_1
rappresentante legale pro - tempore, proponeva impugnazione avverso la
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 91/2025, depositata il 25.6.2025,
con la quale era stato omologato il concordato preventivo richiesto in data
27.6.2024 dall'istante socio unico, codice fiscale e partita iva CP_2
, con sede legale a Milano, in Via dei Valtorta, della quale essa P.IVA_2
reclamante era creditrice, come meglio ivi precisato.
La stessa, sulla base delle motivazioni ivi meglio indicate chiedeva sospendersi in tutto o in parte la liquidazione dell'attivo e il compimento di altri atti di gestione, e ordinare l'inibitoria - in tutto, o in subordine, per la parte attinente all'attuazione del piano o dei pagamenti, ad eccezione dei lavoratori subordinati - dell'attuazione del piano e dei pagamenti;
nel merito, chiedeva inoltre accogliersi le seguenti conclusioni:
“In accoglimento del reclamo di e Parte_1
comunque, per qualsiasi motivo ritenuto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 91/2025, depositata il 25 giugno 2025, iscritta
presso il Registro delle imprese il 1° luglio 2025 (emessa nel procedimento
iscritto al R.G. Unit. n. 153/2024), con la quale è stato omologato il
concordato preventivo di a socio unico (codice fiscale e partita iva CP_2
), revocare l'omologazione del citato concordato preventivo e, P.IVA_2
accertati i presupposti di cui all'art. 121 c.c.i.i., dichiarare aperta la
liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3, c.c.i.i.; 7
– con vittoria di spese e compensi, oltre le spese generali, c.p.a. e iva
se dovuta”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 28.8.2025 si costituiva la a socio unico, in persona del legale rapp.te pro – tempore, CP_2
chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza avanzata dalla
[...]
di sospensione della liquidazione dell'attivo Controparte_31
concordatario e inibitoria all'attuazione del piano concordatario e dei pagamenti previsti dal concordato preventivo, ad eccezione dei pagamenti ai lavoratori subordinati, ex art. 52 C.C.I.I. perché infondata e priva dei requisiti minimi di legge;
nel merito, per le motivazioni ivi meglio indicate, chiedeva di rigettare il reclamo, con conseguente integrale conferma della gravata decisione, con vittoria di compensi, spese ed accessori di causa dei due gradi di giudizio, oltre alla condannare dell'istante per responsabilità aggravata nei propri confronti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per un importo da determinarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00.
Non si costituivano in giudizio i creditori indicati in epigrafe, ai quali l'atto introduttivo - il uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale del 10.9.2025 – era stato notificato a mezzo PEC, come da atti depositati da parte reclamante in data 6.8.2025.
In data 28.8.2025 depositava le proprie osservazioni il Pubblico
Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Napoli, rilevando che il provvedimento impugnato risultava condivisibile in fatto e in diritto, nonché convincente, in quanto fondato su di un corretto ed esaustivo procedimento tecnico argomentativo.
In data 3.9.2025 depositava le proprie osservazioni anche il 8
Commissario Giudiziale, dott. . Persona_1
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto dell'1.8.2025 per la predetta udienza del 10.9.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Il reclamo non è fondato, e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con il primo motivo di reclamo la Parte_1
lamenta che, nel corso della procedura che aveva portato all'omologazione del concordato, vi erano state carenze e anomalie che avevano condotto a una istruttoria erronea e deficitaria offerta al Giudice e ai creditori, nonché ad una violazione del diritto di difesa;
il che determinava il venir meno del requisito per l'omologazione di cui all'art. 112, comma 1, lett. a) c.c.i.i.
Orbene, tali osservazioni appaiono del tutto generiche, non avendo parte reclamante chiarito quali documenti o circostanze sarebbero sopraggiunti, ovvero che essa avrebbe inteso far valere, in modo da indirizzare diversamente la procedura;
si tratta quindi di censura assolutamente prova di reale contenuto sostanziale, che non può che essere disattesa.
Con ulteriore censura, la reclamante lamenta l'ingiustificata esclusione del proprio credito, e quindi della propria esclusione da voto, a causa della carente istruttoria, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Va premesso che la sentenza impugnata chiarisce che “In ogni caso
l'opposizione del creditore non supera la prova di resistenza perché pur
volendo considerare ai fini delle maggioranze il voto di , la cui Parte_1 9
posizione è stata inserita in un Fondo Rischi, l'espressione di voto della classe
11 resterebbe favorevole, passando dal 60,12% al 54,1% (cfr. relazione sul
voto del commissario”.
Non solo quindi le osservazioni riguardanti l'esclusione del proprio credito ai fini del voto non sono rilevanti, posto che, ove ritenute fondate, non comporterebbero il determinarsi di una diversa maggioranza, ma, in ogni caso,
si tratta di rilievi del tutto infondati.
Ed invero, nella specie non è stata effettuata alcuna compensazione tra il credito vantato dalla e quello che, al contrario, sorgerebbe Parte_1
dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie della nei confronti CP_2
della prima;
nella specie si è solo tenuto conto della natura oggettivamente non pacifica, ma “contestata” del suddetto credito. Si tratta in ogni caso, come sopra specificato, di questione del tutto irrilevante sulla base della prova di resistenza effettuata dal Tribunale con esito positivo.
Per i medesimi motivi, appare del tutto irrilevante ogni questione relativa all'affermazione contenuta nella gravata decisione secondo cui sarebbe erronea l'affermazione per la quale “La proposta di concordato
contempla tra le sue attività principali una poderosa azione risarcitoria
avverso, tra i vari membri del gruppo proprio , accusata Pt_1 Parte_1
di aver concorso a ingenerare la crisi con politiche aziendali sfavorevoli da
qui emerge il palese conflitto di interesse rispetto a quello serbato dal restante
ceto creditorio, ai sensi dell'articolo 109, co. 6, C.C.I.I”.
Anche in questo caso, pur volendo prescindere dalla infondatezza della critica - ancora volta formulata in termini del tutto generici, nonché riferita ad una non meglio chiarita visione “atomistica” di ciascun credito – resta il fatto 10
che l'esito positivo della prova di resistenza toglie forza alla relativa critica.
Infine, la reclamante sottopone a critica le affermazioni del Tribunale
relative alla fattibilità del piano concordatario.
Il Tribunale rilevava infatti sul punto questo segue:
“Nel merito non può essere accolta l'osservazione, del tutto apodittica
e opinabile, che la prospettiva di risanamento avanzata da sia del CP_2
tutto remota, perché non può essere esclusa la serietà e la proficuità delle
iniziative prospettate nel piano, fondate su una prognosi ottimistica, ma
comunque verosimile, con la soddisfazione, seppure dilazionata e falcidiata,
dei creditori concorsuali, in misura maggiore rispetto allo stimato valore di
liquidazione, elementi sufficienti a dimostrare la non manifesta inattitudine
del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett.
g) CCII.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 112 co. 3 CCII, è chiaro che in una
eventuale liquidazione i creditori dovrebbe rinunciare ai flussi della
continuità offerti dalla proponente è, quindi, a una prospettiva reddituale
eccedente rispetto alla mera liquidazione degli assets aziendali. Nella
fattispecie, la cessione dei punti vendita non è stata esclusa dalla proponente,
ma è stata subordinata solo al mancato raggiungimento della ipotesi target e
comunque soltanto dopo l'incremento della redditività degli esercizi
commerciali per effetto della continuità diretta, con un'offerta di ampia
contenuto che appare garantire sufficientemente i creditori concorsuali.
Anche all'interno della originaria proposta di concordato, è stato
esposto in maniera esaustiva che "Le azioni per l'incremento dell'attivo sopra
Contr elencate consentiranno a la creazione in arco di piano di un valore 11
eccedente il valore di liquidazione che, altrimenti, non vi sarebbe e
costituiscono quindi un significativo vantaggio rispetto a quanto sarebbe
conseguibile nell'alternativa della liquidazione giudiziale", con affermazione
che non trova puntuale smentita nella comparsa dell'opponente (così anche il
punto 4.4.4. del piano di concordato, cfr. allegato C).
Tra l'altro, anche qualora i flussi di cassa non dovessero raggiungere
i risultati ottimistici auspicati, la proponente ha già contemplato la possibilità
di proseguire gli esercizi commerciali in continuità indiretta, previa loro
cessione, offrendo un "piano B" che offre ai creditori una adeguata garanzia
di solidità del piano e di serietà della proposta anche in caso di circostanze
avverse”.
Orbene, sul piano generale, costituisce affermazione reiterata della
Suprema Corte (v. da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 11/04/2025, n. 9453),
anche richiamata dal primo giudice, quella secondo la quale “In sede di
omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di
fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva
realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la
previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente
contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la
verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali
connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la
mera convenienza economica; cfr. anche Cassazione civile, Sez. I, 28/01/2025
, n. 2027, per cui ..”Mentre spetta ai creditori valutare il merito economico
del piano, al Tribunale compete verificare la fattibilità giuridica della
proposta, ossia la sua compatibilità con le norme inderogabili e la causa 12
dell'accordo, per superare la crisi dell'imprenditore e garantire un
soddisfacimento parziale dei creditori”.
Orbene, il fatto che il piano venga, tra l'altro, fondato su di una serie di contenziosi giudiziari di durata notevole, e comunque non prevedibile, non sarebbe, a dire del reclamante, compatibile con la realizzabilità della proposta concordataria;
risulterebbe inoltre del tutto anomala la previsione, come nella specie contenuta nel piano, di uno strumento finanziario basato non sull'andamento dell'impresa o suoi proventi della liquidazione, ma sull'esito dei giudizi ancora da instaurare.
Orbene, il Tribunale ha effettivamente riportato che, nella specie, le modalità di soddisfazione dei creditori sono variegate, consistendo sia in pagamenti in denaro sia in datio in solutum, tramite attribuzione di strumenti finanziari partecipativi;
questi ultimi sono stati graduati secondo tipologie gradi di rendimento e differenti indipendenza della classe dei creditori beneficiari (SFP contenzioso e SFP continuità, a loro volta suddivisa in vari gradi).
A dire del Tribunale l'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi costituisce un originale forma di datio in solutum e dunque in modalità
alternativa all'adempimento dell'obbligazione concordataria, che non è
ostativa all'omologa del piano. In particolare, il Tribunale rilevava nel dettaglio sul punto quanto segue:
“L'art. 84 co. 3 C6II non esclude modalità alternative di soddisfazione
dei creditori, anzi ribadisce con formula di ampio contenuto che "nel
concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura
anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta 13
o indiretta" e che "la proposta di concordato prevede per ciascun creditore
un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile".
Tra queste utilità possono senz'altro rientrare anche gli strumenti
finanziari partecipativi, perché si tratta di una utilità che, sebbene di incerta
realizzazione, appare economicamente valutabile e specificamente
individuata nelle sue caratteristiche essenziali.
La valutazione della componente aleatoria insita in questi strumenti
finanziari deve essere apprezzata nella sua convenienza dal creditore
chiamato al voto: in linea di principio, essa esula dai profili di ammissibilità
della proposta, purché la prognosi sia fondata su una indagine oggettiva e su
dati verificati. L'oggetto del vaglio giudiziale, infatti, non riguarda la capacità
di effettivo rimborso degli strumenti finanziari, ma solo l'astratta attribuzione
di questi ultimi a determinate classi di creditori, come mezzi di pagamento
diversi dal denaro, pertanto è sufficiente che essi non siano manifestamente
privi, ab origine, dell'attitudine ad attribuire un'utilità economica sostitutiva
del valore per il quale vengono conferiti (in questi termini già si è pronunciato
il Tribunale Roma in data 11/03/2023, sebbene in relazione ad una fattispecie
eterogenea di concordato liquidatorio).
Nella fattispecie la prognosi, seppure affidata ad elementi aleatori,
riposa su una seria indagine e su dati affidabili e concreti, che rendono la
proposta astrattamente adatta a soddisfare le ragioni dei creditori nei termini
illustrati dal proponente, in termini di ragionevolezza ed elevata probabilità.
La loro emissione va dunque ammessa, purché la società assuma la
forma di società per azioni, come da nuovo atto costitutivo depositato da
, da attuare subordinatamente alla omologazione di cui all'art. CP_32 14
120 quinquies CCII.
Tali condizioni concorrenti consentono la diretta applicabilità
dell'art. 2343 co. 6 c.c. anche alla società in concordato preventivo”.
Orbene, a fronte di una così chiara ricostruzione, basata sulla netta distinzione tra gli ambiti di valutazione propri del Tribunale e quelli invece lasciati al voto dei creditori, i rilievi di parte reclamante appaiono del tutto privi di consistenza, e ciò anche con riferimento al quinto motivo di censura riguardante l'assenza di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
D'altra parte, i rilievi di parte reclamante potrebbero ritenersi fondati solo ove potesse affermarsi l'esistenza, nell'ipotesi in esame, di una manifesta ed assoluta inattitudine del piano a realizzare quanto prospettato, fattispecie questa che, come ben evidenziato dal primo giudice, non può ritenersi sussistente.
Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi rigettato il proposto reclamo, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lire relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante , in persona del Parte_1
suo Presidente e rappresentante legale pro - tempore, e si liquidano d'ufficio in favore della in persona del legale rapp.te pro – tempore, CP_2
come da dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, Tabella n. 12, relativa ai giudizi innanzi alla 15
Corte di Appello, come espressamente previsto dal citato D.M. (causa di valore indeterminabile di media complessità.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della parte reclamata costituita di un eventuale indennizzo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nulla va disposto quanto alle spese competenze di lite in relazione alle altre parti non costituite.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante Coop. , in persona del suo Parte_1
Presidente e rappresentante legale pro - tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna la Coop. , in persona del suo Parte_1
Presidente e rappresentante legale pro - tempore, al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te pro – CP_2
tempore, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa,
nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante , in persona del suo Parte_1
Presidente e rappresentante legale pro - tempore, di un ulteriore 16
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ON GO