Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11387 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gatta, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
IMPUGNAZIONE DINIEGO CITTADINANZA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data-OMISSIS- 2016, il ricorrente ha chiesto il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
2. Nel corso dell’istruttoria, la competente amministrazione ha ritenuto sussistenti elementi ostativi, rappresentati dalla condanna penale definitiva subita dal ricorrente nel 2007 per inosservanza a un ordine dell’autorità (art. 650 c.p.) e dalla segnalazione di natura penale a carico della figlia convivente, successivamente archiviata.
3. Sulla base di tali elementi, il Ministero dell’Interno ha adottato il provvedimento di rigetto impugnato, debitamente motivato.
4. Il ricorrente impugna il provvedimento, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza istruttoria, nonché l’asserita insussistenza degli elementi ostativi, rilevando che la figlia non convive più con lui e che la condanna del 2007 sarebbe stata in parte superata da un’assoluzione. Deduce inoltre una piena integrazione nel tessuto sociale italiano.
5. Tuttavia, le allegazioni svolte nel ricorso non sono suffragate da alcuna prova documentale: in particolare, non è stata depositata copia della sentenza penale citata, né alcuna documentazione relativa alla posizione familiare o lavorativa del ricorrente.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando una memoria di costituzione formale unitamente alla documentazione rilevante.
7. All’udienza del 16 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8 Giova rammentare che la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha natura di atto discrezionale di alta amministrazione. Essa non configura un diritto soggettivo in capo al richiedente, bensì un interesse legittimo all’ottenimento di uno status che comporta l’attribuzione piena della titolarità dei diritti politici e civili connessi alla cittadinanza, nonché una particolare appartenenza alla comunità nazionale (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2674/2018; Corte Cost., sent. n. 300/2011).
9. In questo quadro, l’Amministrazione è tenuta a valutare non soltanto il possesso dei requisiti formali, ma anche la sussistenza di una condizione di integrazione effettiva e stabile del richiedente nella collettività nazionale, sulla base di un giudizio complessivo e prognostico circa l’affidabilità sociale e l’adesione ai valori dell’ordinamento. Si tratta di un accertamento che, pur basato su dati oggettivi, non si esaurisce in un controllo di legalità, ma implica l’apprezzamento di elementi ampi e complessi, anche di natura indiziaria.
10. Secondo giurisprudenza costante (TAR Lazio, Sez. V bis, sent. n. 3673/2023; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 316/2023), tale valutazione deve estendersi anche al contesto familiare, in particolare se caratterizzato da convivenza stabile con soggetti portatori di profili di rischio sociale o coinvolti in condotte penalmente rilevanti. La personalità del richiedente si forma e si manifesta all’interno del nucleo familiare, che ne rappresenta l’ambiente primario di riferimento. Ne consegue che il comportamento del familiare convivente può assumere valore indiziario negativo rispetto alla piena integrazione dell’istante nella comunità nazionale.
11. Nel caso di specie, il diniego si fonda su circostanze oggettivamente rilevanti. Come risulta dalla documentazione versata in atti, il ricorrente ha riportato una condanna definitiva per inosservanza a un ordine legalmente dato dall’Autorità, ai sensi dell’art. 650 c.p., condotta che si pone in contrasto con il principio di rispetto dell’autorità pubblica e delle regole fondamentali dell’ordinamento. Risulta inoltre che la figlia sia stata coinvolta in una vicenda di natura penale, poi archiviata. L’interessato ha affermato che tali circostanze sarebbero irrilevanti o superate, ma non ha fornito alcuna documentazione probante. L’Amministrazione ha, dunque, legittimamente valutato tali elementi, in chiave prognostica, come indizi di un’integrazione non pienamente raggiunta.
12. Tali comportamenti si pongono in diretto contrasto con i valori fondanti dell’ordinamento democratico e della convivenza civile, quali la tutela della legalità, dell’ordine pubblico e della dignità della persona, e costituiscono legittima controindicazione in ordine all’idoneità del ricorrente a far parte stabilmente della comunità nazionale.
13. L’Amministrazione ha svolto un’istruttoria completa, ha dato avviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, ha esaminato le osservazioni del ricorrente e ha fornito una motivazione adeguata, fondata su elementi oggettivi e verificabili.
14. Non può, d’altro canto, trovare accoglimento la doglianza secondo cui la condotta personale irreprensibile del ricorrente dovrebbe escludere ogni rilevanza di comportamenti altrui. In realtà, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, la valutazione non si arresta alla persona dell’istante, ma si estende al nucleo convivente, quale ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale.
15. È, altresì, infondato il richiamo al principio di personalità della responsabilità penale, trattandosi di provvedimento amministrativo, non sanzionatorio. Il diniego non implica alcuna estensione degli effetti penali al richiedente, ma si fonda sulla constatazione, in chiave prognostica, di un ambiente familiare non idoneo a garantire l’inserimento stabile nella collettività nazionale e il rispetto dei valori democratici.
16. Neppure può attribuirsi rilievo alla circostanza che la figlia non convivrebbe più con il ricorrente o che la condanna risulterebbe superata, atteso che nessuna prova è stata fornita a sostegno di tali affermazioni, che restano pertanto prive di rilevanza ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, da effettuarsi alla luce degli elementi istruttori disponibili al momento della sua adozione. Il ricorrente potrà riproporre istanza di cittadinanza ove ritenga maturate le condizioni per una diversa valutazione della propria posizione.
17. In conclusione, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi dedotti. L’Amministrazione ha operato nel rispetto dei criteri normativi e dei principi giurisprudenziali in materia, esercitando il potere di diniego in modo proporzionato e ragionevole, tenuto conto dell’interesse pubblico generale sotteso alla disciplina della cittadinanza.
18. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
19. Tenuto conto degli interessi sottesi alla controversia e del fatto che il Ministero resistente si è limitato al deposito di un atto di costituzione formale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO