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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/09/2024, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 824/2024 tra le parti:
RICORRENTE cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. DI RIENZO MARIANNA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf , contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Ilha De Sao
Vicente, Capo Verde, registrato negli Atti del Matrimonio di Prato al n. 439 P. 2 S. C anno
1 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 23/9/2024”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale per Controparte_1 chiedere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con Controparte_2
sposato a Capo Verde in data 3.6.2016, matrimonio trascritto nei registri dello
[...]
Stato civile del Comune di Prato nel registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016,
Parte II, Serie C, atto n. 439.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli;
che l'unione spirituale e materiale è venuta meno a causa dei comportamenti del coniuge, incompatibili con una serena convivenza coniugale;
che i medesimi si sono separati consensualmente mediante il processo verbale n. 829 bis del 10.6.2021, conclusosi avanti all'Ufficiale dello Sato civile del Comune di Prato;
che la convivenza non è più ripresa e non può essere ricostituita.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Alla prima udienza, sentita la ricorrente personalmente dal giudice delegato, constatata l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, parte ricorrente ha discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato per separarsi consensualmente ai sensi dell'art. 12 della Legge 162/2014, conclusasi con accordo registrato nei registri dello Stato civile di detto comune (atto 198, Parte II, Serie C, anno 2021), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
2 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi) e del valore e della complessità della causa (valore indeterminabile-complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
a Capo Verde in data 3.6.2016, trascritto nei registri dello Stato Controparte_2 civile del Comune di Prato nel registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016, Parte II,
Serie C, atto n. 439;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 25/9/2024
Il Presidente
Dr. Michele Sirgiovanni
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
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