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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/12/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 833/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con l'avv. DI Giacomantonio Patrizia
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Garbellotto Gaia
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito,
Contrariis reiectis
- Autorizzare i coniugi a vivere separati. - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che avrà Per_1 collocazione prevalente presso la madre dove manterrà la residenza anagrafica.
- Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita cda scuola alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà
a scuola;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12
o dal 31.12 al 6.01; n. tre giorni durante le vacanze pasquali.
- Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, fino alla vendita della casa coniugale, assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli. A decorrere dalla vendita della casa coniugale, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di €
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
- Assegno Unico per intero alla madre
- Assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi, salvo i beni mobili che il marito vorrà prelevare, alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore. Il mutuo in essere rimarrà a carico di entrambi i coniugi comproprietari, nella misura del 50% ciascuno.
- La casa coniugale, cointestata ai coniugi, verrà immediatamente messa in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo in essere, verrà ripartito al 50% tra le parti.
- Assegnare l'autovettura Audi Q3 Tg. GP574GY, al marito, esclusivo intestatario della medesima, che provvederà all'estinzione del relativo finanziamento in essere.
- Assegnare alla moglie l'autovettura Peugeot 308, Tg DY022SF, attualmente intestata al sig.
[...]
che provvederà alla relativa voltura sostenendone i costi. Controparte_1
- Il sig. dovrà lasciare la casa coniugale entro la data dell'emananda sentenza. Controparte_1
- Spese compensate
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in data 31.03.2016 in Parte_1 Controparte_1
Milano, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 366, Parte I - Anno 2016. Dalla loro unione nasceva, in data 01.04.2020, in Vercelli, la figlia ancora minore. Per_1
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 la sig.ra domandava la separazione personale dal Parte_1 marito, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore e sua collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, assegno mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli;
assegno unico per intero alla madre;
assegnazione a sé della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.10.2025 si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 il quale aderiva alla domanda di separazione, contestando nel resto.
Nelle more della prima udienza fissata innanzi al Giudice relatore le parti raggiungevano un accordo e tramite il deposito di note scritte autorizzate concludevano come riportato in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, con tutti gli arredi, salvo i beni mobili che il marito vorrà prelevare, sarà assegnata alla moglie sig.ra , in quanto genitore collocatario della prole minore. Parte_1
Il Collegio dà atto che il mutuo in essere rimarrà a carico di entrambi i coniugi comproprietari, nella misura del 50% ciascuno e che la casa, cointestata ai coniugi, verrà immediatamente messa in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo in essere, verrà ripartito al 50% tra le parti.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità. Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, la figlia minore sarà affidava in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre dove manterrà la residenza anagrafica. Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al
6.01; n. tre giorni durante le vacanze pasquali.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, fino alla vendita della casa coniugale, un assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Vercelli. A decorrere dalla vendita della casa coniugale, le parti hanno concordato che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
La madre potrà richiedere e percepire interamente l'assegno unico.
SULLE ALTRE QUESTIONI
Le ulteriori domande svolte dalle parti e avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale in essere, nella fattispecie concreta l'assegnazione delle autovetture di proprietà delle parti, sono in questa sede inammissibili. L'articolo 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione in particolare il comma III della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversie di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex articolo 33 cpc ai sensi dell'articolo 103 e 104
c.p.c. e soggette a riti diversi.
Il Tribunale in questa sede, attesa la rassegnazione di conclusioni congiunte, può limitarsi a dare atto del reciproco consenso manifestato dai coniugi circa la regolamentazione dei reciproci rapporti economici, come da accordo intercorso tra le parti.
Pertanto, si dà atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Audi Q3 Tg. GP574GY, resterà al marito, esclusivo intestatario della medesima, che provvederà all'estinzione del relativo finanziamento in essere;
analogamente l'autovettura Peugeot 308, Tg DY022SF, attualmente intestata al marito, passerà alla moglie e il sig. provvederà alla relativa voltura, sostenendone i CP_1
costi.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 833/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in data 31.03.2016 in Milano, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 366, Parte I - Anno 2016;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) ASSEGNA la casa coniugale tutti gli arredi, salvo i beni mobili che il marito vorrà prelevare, alla moglie sig.ra , in quanto genitore collocatario della prole minore. Il Collegio dà atto che Parte_1
il mutuo in essere rimarrà a carico di entrambi i coniugi comproprietari, nella misura del 50% ciascuno e che la casa, cointestata ai coniugi, verrà immediatamente messa in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo in essere, verrà ripartito al 50% tra le parti;
4) AFFIDA figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre dove manterrà la residenza anagrafica. Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.01; n. tre giorni durante le vacanze pasquali;
5) DISPONE che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, fino alla vendita della casa coniugale, un assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli. A decorrere dalla vendita della casa coniugale, le parti hanno concordato che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire interamente l'assegno unico;
6) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni economiche come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 09/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 833/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con l'avv. DI Giacomantonio Patrizia
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Garbellotto Gaia
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito,
Contrariis reiectis
- Autorizzare i coniugi a vivere separati. - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che avrà Per_1 collocazione prevalente presso la madre dove manterrà la residenza anagrafica.
- Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita cda scuola alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà
a scuola;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12
o dal 31.12 al 6.01; n. tre giorni durante le vacanze pasquali.
- Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, fino alla vendita della casa coniugale, assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli. A decorrere dalla vendita della casa coniugale, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di €
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
- Assegno Unico per intero alla madre
- Assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi, salvo i beni mobili che il marito vorrà prelevare, alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore. Il mutuo in essere rimarrà a carico di entrambi i coniugi comproprietari, nella misura del 50% ciascuno.
- La casa coniugale, cointestata ai coniugi, verrà immediatamente messa in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo in essere, verrà ripartito al 50% tra le parti.
- Assegnare l'autovettura Audi Q3 Tg. GP574GY, al marito, esclusivo intestatario della medesima, che provvederà all'estinzione del relativo finanziamento in essere.
- Assegnare alla moglie l'autovettura Peugeot 308, Tg DY022SF, attualmente intestata al sig.
[...]
che provvederà alla relativa voltura sostenendone i costi. Controparte_1
- Il sig. dovrà lasciare la casa coniugale entro la data dell'emananda sentenza. Controparte_1
- Spese compensate
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in data 31.03.2016 in Parte_1 Controparte_1
Milano, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 366, Parte I - Anno 2016. Dalla loro unione nasceva, in data 01.04.2020, in Vercelli, la figlia ancora minore. Per_1
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 la sig.ra domandava la separazione personale dal Parte_1 marito, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore e sua collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, assegno mensile di € 450,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli;
assegno unico per intero alla madre;
assegnazione a sé della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.10.2025 si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 il quale aderiva alla domanda di separazione, contestando nel resto.
Nelle more della prima udienza fissata innanzi al Giudice relatore le parti raggiungevano un accordo e tramite il deposito di note scritte autorizzate concludevano come riportato in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, con tutti gli arredi, salvo i beni mobili che il marito vorrà prelevare, sarà assegnata alla moglie sig.ra , in quanto genitore collocatario della prole minore. Parte_1
Il Collegio dà atto che il mutuo in essere rimarrà a carico di entrambi i coniugi comproprietari, nella misura del 50% ciascuno e che la casa, cointestata ai coniugi, verrà immediatamente messa in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo in essere, verrà ripartito al 50% tra le parti.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità. Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, la figlia minore sarà affidava in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre dove manterrà la residenza anagrafica. Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al
6.01; n. tre giorni durante le vacanze pasquali.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, fino alla vendita della casa coniugale, un assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Vercelli. A decorrere dalla vendita della casa coniugale, le parti hanno concordato che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
La madre potrà richiedere e percepire interamente l'assegno unico.
SULLE ALTRE QUESTIONI
Le ulteriori domande svolte dalle parti e avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale in essere, nella fattispecie concreta l'assegnazione delle autovetture di proprietà delle parti, sono in questa sede inammissibili. L'articolo 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione in particolare il comma III della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversie di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex articolo 33 cpc ai sensi dell'articolo 103 e 104
c.p.c. e soggette a riti diversi.
Il Tribunale in questa sede, attesa la rassegnazione di conclusioni congiunte, può limitarsi a dare atto del reciproco consenso manifestato dai coniugi circa la regolamentazione dei reciproci rapporti economici, come da accordo intercorso tra le parti.
Pertanto, si dà atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Audi Q3 Tg. GP574GY, resterà al marito, esclusivo intestatario della medesima, che provvederà all'estinzione del relativo finanziamento in essere;
analogamente l'autovettura Peugeot 308, Tg DY022SF, attualmente intestata al marito, passerà alla moglie e il sig. provvederà alla relativa voltura, sostenendone i CP_1
costi.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 833/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in data 31.03.2016 in Milano, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 366, Parte I - Anno 2016;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) ASSEGNA la casa coniugale tutti gli arredi, salvo i beni mobili che il marito vorrà prelevare, alla moglie sig.ra , in quanto genitore collocatario della prole minore. Il Collegio dà atto che Parte_1
il mutuo in essere rimarrà a carico di entrambi i coniugi comproprietari, nella misura del 50% ciascuno e che la casa, cointestata ai coniugi, verrà immediatamente messa in vendita ed il ricavato, estinto il mutuo in essere, verrà ripartito al 50% tra le parti;
4) AFFIDA figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre dove manterrà la residenza anagrafica. Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.01; n. tre giorni durante le vacanze pasquali;
5) DISPONE che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, fino alla vendita della casa coniugale, un assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base ai dati ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli. A decorrere dalla vendita della casa coniugale, le parti hanno concordato che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire interamente l'assegno unico;
6) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni economiche come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 09/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone