Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
Ordinanza collegiale 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Teresa Tramontano e Luigi D’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta e Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del Progetto Riabilitativo Individualizzato, prot. -OMISSIS-, prorogato il -OMISSIS- per altri 6 mesi, con il quale -OMISSIS- ha disposto un piano terapeutico in favore del minore ricorrente di 15 ore settimanali (60 mensili) di terapia ABA, comprensive di ore di parent training ;
e per l’accertamento
del diritto del minore a ricevere -OMISSIS- il trattamento ABA in forma intensiva nella misura di almeno 30 ore settimanali (120 mensili), oltre a 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e 1h settimanale di parent training da svolgersi, per la continuità terapeutica, presso il centro sanitario di riabilitazione “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il-OMISSIS-e depositato il -OMISSIS-, i ricorrenti, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, a -OMISSIS-, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del Progetto Riabilitativo Individualizzato, prot. -OMISSIS-, prorogato il -OMISSIS- per altri 6 mesi, con il quale -OMISSIS- ha disposto un piano terapeutico in favore del minore di 15 ore settimanali (60 mensili) di terapia ABA, comprensive di parent training .
1.2. A tale fine hanno allegato e dedotto che:
- il piccolo-OMISSIS- è affetto dal disturbo dello spettro autistico, livello 2 del DSM-5 con compromissioni nella sfera comunicativa, relazionale e comportamentale, diagnosticato in data-OMISSIS- -OMISSIS-;
- in data-OMISSIS--, -OMISSIS- ha confermato la diagnosi e preso in carico il bambino;
- con visita Inps del-OMISSIS-, il minore è stato riconosciuto “ portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 legge 104/92 ”, nonché avente diritto alla erogazione dell'indennità di accompagnamento dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap;
- la severità del disturbo incide così tanto sull’autonomia personale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o relazionale, con conseguente “ priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici ”.
1.3. Su queste basi, ritenendo la prescrizione contenuta nel P.R.I. formulato dall’Amministrazione resistente non corrispondente ai bisogni del bambino, per il quale invece risulterebbe necessaria l’erogazione del trattamento ABA nella forma intensiva di almeno 30 ore settimanali, con ulteriori 3 ore mensili di supervisione da parte BCBA e 1 ora settimanale di parent training (cfr. relazione CTP versata in atti), i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato, sulla base delle doglianze in diritto di seguito riportate:
VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 13, legge n. 104 del 5.2.1992, art. 2 del D.Lgs. 502/1992, Legge n. 18/2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006, Deliberazione n. 1449 dell’11.9.2009 della -OMISSIS-, Linee Guida 21/2011 del Sistema Nazionale, Linee Guida per l’Autismo di cui alla Legge 18.8.2015, n. 134, decreto PDCM 12.01.2017, Accordo Governo/Regioni del 10.5.2018);
ECCESSO DI POTERE (manifesta illogicità - irragionevolezza - travisamento).
1.4. In forza delle descritte causali, i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
2. In data -OMISSIS- si è costituita -OMISSIS- per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, all’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto C.T.U. per acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione, assegnando i termini necessari all’espletamento della consulenza e fissando l’udienza pubblica del -OMISSIS- per la discussione del merito.
4. La relazione scritta di C.T.U. è stata depositata in data-OMISSIS-.
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS-, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante, sentenza n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico e alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
6.1. Vista la sua rilevanza, va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. -OMISSIS-, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue: “ la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale … “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”. 3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo […] Non risulta, dunque, ragionevole – specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore – quanto sostenuto, là dove, confermando la tesi dell’Asur Marche riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN. Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR Marche avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento ABA da parte dell’amministrazione sanitaria […] E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento ABA -OMISSIS- rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022). Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
7. Tanto precisato, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione, il ricorso proposto è fondato e va accolto nei sensi di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
8. L’impugnativa risulta fondata nella misura in cui è stato chiesto l’annullamento del Progetto Riabilitativo impugnato.
Difatti, risultano centrate le doglianze dei ricorrenti relative all’adeguatezza delle ore di trattamento ABA rispetto alla specifica condizione del minore.
Nel caso di specie, nella relazione scritta di C.T.U. depositata nel presente giudizio l’ausiliario:
- ha diagnosticato la presenza di un quadro di Disturbo dello Spettro dell’Autismo di livello 3 di gravità “ che richiede, dunque, un supporto clinico-riabilitativo assistenziale intensivo ” (cfr. pag. 18 relazione C.T.U.);
- ha evidenziato la necessità di “ immediata rivisitazione dell’attuale presa in carico globale, che consenta al ragazzo, in tutti gli ambienti di vita, di usufruire dell’adeguata stimolazione consona al suo livello di sviluppo ed autonomia ”;
- ha concluso nel senso di riconoscere al minore la necessità di un trattamento di “ 20h settimanali ” di cui “- 3h x 5 giorni in ambiente domestico; - 4h settimanali a scuola; - 1h settimanale di parent-training alla coppia genitoriale; - 3h mensili di supervisione con BCBA ”.
In risposta alle osservazioni alla bozza di C.T.U. effettuate dal C.T.P. dr. -OMISSIS-, la -OMISSIS- ha ulteriormente precisato le proprie conclusioni ribadendo che: “ fino al compimento dei 10 anni di età la verifica del piano di trattamento dovrà certamente intervenire per mano dell’ASL, ma non dovrà intervenire in merito al numero di ore di trattamento settimanale, ma all’eventuale distribuzione delle stesse nei vari ambiti di vita, in base alle differenti necessità di sviluppo del bambino ”.
Questo Collegio condivide e fa proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale (alla cui lettura si fa rinvio per ragioni di sinteticità).
Alla luce di tutta la documentazione versata in atti deve ritenersi che la mancata somministrazione del trattamento ABA con l’intensità predetta appaia suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto. Ne consegue l’insufficienza del trattamento ABA che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
8.3. Va peraltro osservato che il C.T.U. ha sostenuto la necessità che il suddetto monte ore sia mantenuto nella misura di due anni, con rivalutazione da parte dell’ASL al termine del primo anno, ma limitatamente alla distribuzione delle ore nei vari ambiti di vita, senza quindi incidere sul monte ore complessivo.
8.4. Questo Collegio reputa di poter confermare le indicazioni del C.T.U., ritenendo tuttavia necessaria, in ragione dei possibili diversi sviluppi che può avere tale disturbo, la modifica (nel senso dell’aumento o della riduzione) delle ore di trattamento ABA in base alla risposta del minore a due anni di trattamento.
8.5. In continuità con la più recente giurisprudenza di questa Sezione e nell’ottica di evitare il rischio di improvvise soluzioni di continuità, questo Collegio ritiene pertanto di fissare in due anni – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento ABA, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
8.6. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA nella misura di 20 ore settimanali di trattamento ABA, di cui 15 ore settimanali in ambiente domiciliare (3h x 5); 4 ore settimanali in ambiente scolastico; 1 ora settimanale di parent training . Sono disposte altresì 3 ore mensili di supervisione BCBA.
8.7. Quanto alla durata del predetto trattamento ABA la stessa va fissata nella misura di due anni a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati. Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre a diverse determinazioni, al termine del periodo di due anni l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
8.8. Più nel dettaglio, ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del piano riabilitativo individuale l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) e, all’esito, specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento ABA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine:
- della specifica situazione del minore;
- dei resoconti di supervisione sopravvenuti;
- degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati;
- delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza;
- degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere.
In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza potersi limitare ad applicare automatismi relativi alle ore massime di trattamento per fasce d’età.
9. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto:
- va annullato il P.R.I. impugnato;
- va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA per la durata come sopra specificata e nella misura di 20 ore settimanali di trattamento ABA di cui 1 ora di parent training e con la previsione di 3 ore di supervisione BCBA mensile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva. Nulla va disposto in ordine alle spese nei rapporti tra i ricorrenti e la Regione, tenuto conto della mancata costituzione di quest’ultima.
11. Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa. Il Collegio, esaminate la relazione e la documentazione allegata, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. -OMISSIS- per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di -OMISSIS-, comprensive del compenso dovuto all’ausiliario, -OMISSIS-, detratto l’acconto, se corrisposto, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe pro posto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avv. Luigi D’Andrea per dichiarato anticipo;
C) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.