CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1769 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Cioffi, giusta delega in atti;
CP_1
e
Controparte_2 oggi (C.F. ) non in
[...] Controparte_3 P.IVA_1 proprio ma nella qualità di mandataria di in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fantini, giusta procura in atti;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 607/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 04.03.2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello per
i motivi sopra indicati e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda riconvenzionale formulata dal nei limiti che la Corte riterrà di giustizia, anche, in Parte_1 subordine, previa riduzione ad equità della penale contrattuale ai sensi dell'art. 1384 c.c. nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. In via gradata dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_5 dell'opponente di una somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. pari ad almeno Parte_1
€200.000,00 ovvero della diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, tenendosi conto esclusivamente del valore di mercato del bene al momento della sua restituzione e non di quello asseritamente ricavato dalla sua vendita. In via ulteriormente gradata si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo con ammissione dei mezzi istruttori già richiesti nella propria memoria ex art. 183
VI comma c.p.c, in particolare CTU contabile ai fini della corretta determinazione degli interessi di mora e la riapertura dei termini istruttori a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. In ogni caso dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., a risarcire in favore dell'opponente il danno per responsabilità Parte_1 precontrattuale e per violazione della privacy, oltre che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria rigettata, respinta e disattesa, per tutti i motivi esposti in atto, nel merito: - in tesi, rigettare e respingere integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza appellata n. 607/2019 del 04.03.2019 del Tribunale Ordinario di
Santa Maria Capua Vetere (R.G. n. 5368/2015) nei confronti dell'appellante Sig. ; - in Parte_1 ipotesi, nel caso di denegato e non creduto accoglimento anche parziale dell'appello avversario, determinare l'equo compenso ed il risarcimento del danno spettante a Controparte_5
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, ex art. 14 delle condizioni generali di
[...] contratto, tenuto altresì conto del mancato ricollocamento sul mercato mediante vendita fino al
19.10.16 al prezzo di € 67.000,00 + I.V.A della restituita imbarcazione oggetto del contratto di leasing n. 704557, ex art. 1526, co. 1, c.c., dichiarando la compensazione totale o parziale fra tali importi e quanto fosse dichiarato dovuto al Sig. ; - in ogni caso, con vittoria di Parte_1 compensi e spese del doppio grado di giudizio e con condanna dell'appellante Sig. ex Parte_1 artt. 88, 92 e 96 e c.p.c. nei confronti di . Controparte_5
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva finanzi al Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere la , proponendo opposizione Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 884/2015, ed esponendo: 1) di aver concluso, in data 12.3.2008 un contratto di leasing di una imbarcazione che prevedeva: A) il versamento a suo carico di € 130.000,00
a titolo di canone anticipato oltre spese, con imputazione dell'importo di € 118.181,82 al capitale necessario per l'acquisto del bene, B) la rateizzazione del residuo importo per l'acquisto del bene
(pari ad € 216.818,18 oltre IVA) in 96 rate mensili al tasso leasing del 5,93185, e tutte suddivise in gruppi eterogenei di rate di pari importo aventi scadenza finale al 1.3.2016; 2) che, in virtù di tale contratto con lui stipulato, la società opposta aveva acquistato da una società terza una imbarcazione usata al prezzo di € 335.000,00 oltre IVA, designandolo quale soggetto utilizzatore del bene e consegnandogli il bene stesso;
3) che, con lettera del 29.4.2013, la società opposta aveva dichiarato la risoluzione del contratto di leasing per l'inadempimento dell'utilizzatore al pagamento dei canoni,
e che in data 28.8.2013 egli aveva riconsegnato il bene ad una terza società designata al suo recupero;
4) che il decreto ingiuntivo opposto conteneva una serie di voci a titolo di canoni e spese insolute sino alla scadenza del 12.5.2013, oltre a quelle per il recupero del bene in favore della società opposta, per un totale di € 77.607,75; 5) che il contratto di leasing, invero, doveva considerarsi nullo per la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usurario, per la violazione del divieto di anatocismo,
e, infine, per la illegittimità della clausola di determinazione degli interessi in quanto oggettivamente indeterminabili in ragione della indicazione unicamente del tasso leasing, della mancata indicazione dell'effettivo valore del tasso moratorio e dell'effettivo costo dell'operazione finanziaria, per la contrarietà delle clausole generali di contratto ai principi di correttezza e buona fede e per la natura vessatoria di alcune di esse;
6) che il decreto opposto conteneva altresì somme non dovute in relazione a spese non documentate.
L'opponente chiedeva, dunque, la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della parte opposta alla restituzione delle somme versate a titolo di canoni, interessi e spese;
in via subordinata, chiedeva la riduzione ad equità della penale prevista dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto, ed in via ulteriormente subordinata la condanna della parte opposta alla restituzione delle somme versate, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; infine, richiedeva la condanna della società opposta al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e per violazione della privacy, deducendo che ella avrebbe illegittimamente comunicato a terzi le informazioni relative alla risoluzione del contratto di leasing. Costituitasi, la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione ed in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali, chiedeva determinarsi l'equo compenso ed il risarcimento del danno a lei spettante ai sensi dell'art. 1526 c.c., con compensazione totale o parziale di tali importi con quelli eventualmente dovuti in favore dell'opponente.
Con sentenza n. 607/2019, pubblicata in data 4.3.2019, il Tribunale rigettava l'opposizione con conferma integrale del decreto opposto.
Nel merito, il giudice di prime cure evidenziava la infondatezza della censura mossa ai sensi della L.
108/1996, atteso che la prospettazione dell'opponente si fondava sulla errata metodologia della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori;
evidenziava altresì che il contratto indicava in modo chiaro ed inequivoco il tasso di mora, al punto 11 dell'art. 5; valutava del tutto infondata la censura circa il sistema di ammortamento alla francese;
ed evidenziava la corretta sottoscrizione del contratto anche ai fini della eventuale vessatorietà di alcune clausole.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la pronuncia Parte_1 in esame, denunciando, secondo quanto sarà esaminato più ampiamente in seguito, la erronea ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione, con riferimento alla avvenuta vendita del bene nelle more del giudizio da parte della società opposta, la erronea valutazione circa la sussistenza della doppia sottoscrizione delle clausole a contenuto vessatorio, e la mancata applicazione della disciplina ex art. 1526 c.c., oltre alla statuizione sulle spese. Contr
Costituitasi, l'appellata ha eccepito in primo luogo la inammissibilità di alcune domande nuove proposte in appello, quale quella di condanna al pagamento di una somma ex art. 2041 c.c.; ha evidenziato che il credito azionato in via monitoria era comprensivo solo delle spese connesse alle rate scadute ed impagate a titolo di canoni di leasing, spese ed interessi di mora, e ha contestato nel merito tutti i motivi di appello proposti.
All'udienza del 23.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in Pt_1 cui, a suo dire, il Giudice avrebbe proceduto ad una erronea ricostruzione delle vicende in fatto rilevanti per la decisione.
Nello specifico, sostiene l'appellante, all'esito del libero interrogatorio disposto dopo la fase Contr istruttoria, la avrebbe riferito della avvenuta vendita del bene a prezzo “vile”, depositando anche la documentazione a riprova della preventiva informazione da parte sua ed in favore del di Pt_1 quanto stesse facendo al fine di tentare la vendita;
tuttavia, a dire dell'appellante, nella decisione impugnata il Giudice non avrebbe, poi, tenuto conto della assenza di prova in ordine alla somma Contr incassata da a seguito della vendita del bene, e dunque della impossibilità di stabilire se ella avesse realmente diritto ad ottenere ulteriori importi dal rispetto a quanto egli aveva già Pt_1 nelle more corrisposto, e ciò ai sensi dell'art. 14, comma 5 delle condizioni generali di contratto, ritenuto operante dal Tribunale, che prevedeva la retrocessione all'ex utilizzatore dell'eventuale eccedenza di quanto recuperato dal concedente con la vendita del bene rispetto alle somme dovute dall'utilizzatore in dipendenza del contratto e per effetto della risoluzione.
Il motivo è infondato.
La doglianza proposta non attinge infatti alcun punto della motivazione, atteso che nella ricostruzione in fatto della vicenda di causa, di cui al punto 2 della motivazione, la narrazione della cronologia degli eventi si ferma alla data del 28.8.2013, e cioè a quella cristallizzata nel verbale di ritiro del bene Contr da parte di un soggetto (Eurofall Service) terzo incaricato dalla che poi ha curato la redazione di un report in data 4.9.2013 sull' attività di recupero (cfr. doc. 8 parte opposta in primo grado), e dunque non si comprende a quale specifico passaggio motivazionale la censura sia rivolta. A ciò deve aggiungersi che, nei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, nulla è dedotto circa la necessità di Contr valutare il credito vantato dalla anche in relazione a quanto da lei incassato per effetto della eventuale vendita del bene a terzi, dopo la riconsegna del bene;
sotto tale aspetto, pur a voler considerare che tale evento sia effettivamente avvenuto in epoca successiva alla opposizione, come chiarito dalle parti, ed esattamente in data 19.10.2016 ed al prezzo di € 67.000,00 oltre IVA, risulta che tale circostanza sia stata tenuta in debito conto dalla parte creditrice nell'indicare l'ammontare del debito residuo alla data del 13.6.2017, così come dichiarato a verbale di udienza 3.7.2017, ove Contr testualmente i procuratori presenti di parte hanno dichiarato che l'importo del credito vantato a tale data ai danni del fosse già “al netto della somma incassata dalla vendita della Pt_1 imbarcazione” (e dunque in ossequio alla disciplina contrattuale ex art. 14 comma 5), senza che la difesa dell'opponente nulla contestasse in merito a tale dichiarazione, né nell'immediato né tantomeno nei successivi scritti sino alle memorie ex art. 190 c.p.c., ove nulla è argomentato circa l'incidenza del valore della vendita sul debito residuo a suo carico, essendosi limitato l'opponente solo a contestare le circostanze della vendita a prezzo molto inferiore.
Il motivo è pertanto del tutto infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la motivazione del Tribunale nella parte Pt_1 in cui ha ritenuto validamente approvate le clausole a contenuto vessatorio, di fatto omettendo di prendere posizione sulla censura contenuta nei motivi di opposizione con la quale si era inteso denunciare la mancata sottoscrizione ex art. 1341, comma 2 c.c. Il motivo è infondato. A prescindere dal contenuto della motivazione in relazione alla piena validità ed efficacia d tali clausole, la lettura del contratto rende chiara ed inequivoca la duplice ed espressa approvazione delle clausole c.d. vessatorie da parte del , proprio ai sensi delle norme da lui Pt_1 invocate (cfr. documento contrattuale in atti, e sottoscrizioni apposte allo stesso ed alle condizioni particolari e generali di contratto - doc. 2 fascicolo monitorio, pagina 2 e 3) richiamate espressamente con il loro numero progressivo e il relativo titolo, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluris Cass. 26255/2009); del tutto suggestiva, ma parimenti infondata, appare la prospettazione dell'appellante per cui la approvazione ex art. 1341 comma 2
c,c., avrebbe richiesto la indicazione non solo dei numeri e dei titoli degli articoli delle condizioni generali, ma anche il richiamo degli specifici commi in essi contenuti, in quanto tale adempimento – mai richiesto né dalla disciplina codicistica né dalla giurisprudenza formatasi su di esso – apparirebbe come un ultroneo onere a carico delle parti, laddove la finalità di porre in evidenza in favore del contraente che non ha predisposto le clausole vessatorie, il contenuto delle stesse prima della approvazione, è del tutto garantito con il sufficiente richiamo a tale fine del numero e del titolo delle stesse, anche ove articolate in plurimi commi.
Con il terzo motivo di appello, si è inteso censurare la decisione impugnata nella parte in cui si sarebbe erroneamente ritenuta infondata la doglianza relativa alla mancanza di prova dell'asserito credito, e dunque del valore probatorio da attribuirsi alla attestazione del credito ex art. 50 TUB sottoscritta dal Contr dirigente e ciò anche in relazione alla contestazione della esattezza dei conteggi relativi agli interessi effettivamente applicati.
Invero, il Tribunale nella motivazione di cui al punto 5, ha ritenuto pienamente valido il contenuto della certificazione ex art. 50 TUB, ritenendo che proprio per effetto di essa, si sia chiarito in giudizio che il fondamento dell'azione monitoria andava riferito all'inadempimento contrattuale del Pt_1 sia per le partite scadute ed insolute calcolate alla data di risoluzione del rapporto, sia alle spese scadute ed insolute, elementi su cui effettuare poi il calcolo per gli interessi di mora.
Sulla specifica valenza di tale documento, come correttamente argomentato dalla difesa della parte appellata, oltre al valore probatorio da riconoscersi alla certificazione ex art. 50 TUB, va evidenziato che, nel caso di specie, il creditore ha prodotto in giudizio l'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., il contratto di leasing comprensivo dell'art. 5, n. 11, con l'espressa previsione del tasso di interesse di volta in volta applicato coerente con la previsione contrattuale, dando dunque piena ed integrale prova, sin dalla fase monitoria, dell'an e del quantum del proprio credito, depositando non solo la dichiarazione ex art. 50 TUB, ma anche l'allegato in dettaglio, l'estratto conto, il titolo contrattuale, le fatture di spesa sostenute, assolvendo al proprio onere probatorio senza alcuna possibilità che la contestazione generica circa la valenza del documento ex art. 50 TUB atomisticamente considerato, possa inficiare la valutazione complessiva di tale patrimonio documentale.
Il motivo è, pertanto, infondato e va rigettato.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui, al punto 6 della motivazione, ha ritenuto che, in base all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, il concedente avesse diritto ad ottenere dall'utilizzatore, in caso di risoluzione anticipata del contratto, le spese maturate sino alla data di restituzione dell'unità di diporto.
Invero, osserva la Corte, la censura attinge non il calcolo di spese legate a momenti successivi alla riconsegna del bene, bensì la illegittimità delle spese connesse a tale adempimento, atteso che il
[...]
Contr espressamente ha lamentato che la non gli avrebbe utilmente indicato il porto presso cui Pt_1 avrebbe dovuto provvedere a restituire l'imbarcazione, né ha mai precisato modalità e termini della restituzione, preferendo invece incaricare un soggetto terzo (la Eurofall Service) al ritiro del bene, addebitandogli i relativi costi, come documentati dalle fatture in atto e fatti oggetto di ingiunzione.
Il motivo è infondato.
La documentazione in atti prodotta dalla parte opposta attesta che, all'epoca dei fatti, fu impossibile procedere ad una riconsegna spontanea del bene da parte del atteso che egli non intese curare Pt_1 il ritiro della corrispondenza a lui inoltrata con cui si comunicava la risoluzione contrattuale e la necessità di restituzione del bene, nonostante tale corrispondenza fosse stata utilmente inviatagli dalla banca e ricevuta per compiuta giacenza all'indirizzo dichiarato dal nelle condizioni generali Pt_1 di contratto, come ampiamente documentato in atti, sia in relazione all'esistenza di tale missiva che Contr al suo contenuto, con il quale la invitava il a prendere contatto con gli uffici ed a Pt_1 provvedere spontaneamente alla riconsegna del bene.
Ciò posto, stante la sua inerzia nel dare esito a tale invito, non può che ritenersi validamente Contr addebitabili a lui i costi delle diverse operazioni delegate a terzi da parte della e finalizzate al recupero della imbarcazione, spese che pertanto, sono state correttamente computate tra gli oneri a carico dell'appellante e fatte oggetto sia di ingiunzione che di definitiva conferma nel corso del giudizio di primo grado, in ossequio al contenuto della clausola di cui all'art. 14 del contratto. .
Con il quinto motivo di appello, il ha contestato la dichiarata inapplicabilità della disciplina Pt_1 ex art. 1526 c.c.; nello specifico, si è inteso contestare la mancata condivisione da parte del giudice di primo grado della propria linea difensiva caratterizzata dal sostenere la natura di leasing traslativo della operazione posta in essere tra le parti, con conseguente piena applicazione dell'art. 1526 c.c. – norma dettata per la disciplina della vendita con riserva di proprietà - e dunque del riconoscimento del diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate riscosse, secondo il primo comma della norma.
Sul punto, valgono le considerazioni che seguono. Il Tribunale, dopo aver esaminato i principi differenziali tra il contratto di leasing finalizzato al solo godimento del bene, e quello invece a carattere traslativo, secondo la nota evoluzione giurisprudenziale che prende le mosse dalla pronuncia n. 8919/1993, ha invero inteso escludere la possibilità di qualificare il contratto quale leasing traslativo (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1526 c.c.), sulla base della lettura ed interpretazione delle clausole contenute nell'art. 14 comma 5 del contratto, sulla cui validità ed efficacia, dal punto di vista della censura in relazione alla natura vessatoria, si è già detto in precedenza.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che la concreta disciplina del rapporto in esame, come indicata dall'art. 14 del contratto, superi ampiamente la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
A dire del giudice di prime cure, il rapporto preliminarmente in esame andrebbe qualificato come una complessiva operazione unitaria, caratterizzata da un collegamento negoziale tra un contratto di compravendita ed un contratto di locazione finanziaria, per effetto del quale l'utilizzatore è legittimato ad esercitare in proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura concluso però tra il concedente Contr il leasing ed il terzo fornitore. Nella specie, ha osservato il Tribunale, il concedente ha consentito all'utilizzatore di soddisfare un interesse (la disponibilità della imbarcazione) che Pt_1 diversamente non avrebbe potuto realizzare, attraverso il pagamento di un canone;
affiancata a tale operazione, quella cioè del godimento del bene da far utilizzare all'utilizzatore dietro corrispettivo di un canone, vi è poi la previsione di una ordinaria compravendita con la quale il concedente ha acquistato da terzi (fornitore) il bene da dare in godimento all'utilizzatore. Appaiono, dunque, corrette le conseguenti osservazioni del Tribunale allorquando definisce i margini del ruolo del concedente, il quale esaurisce il proprio compito nel fornire il supporto economico necessario per l'acquisto, e poi, pur mantenendo la titolarità del bene, resta del tutto estraneo al suo godimento ed alla relazione materiale con esso, che invece viene attribuita all'utilizzatore; sotto tale profilo, il concedente non intrattiene con il fornitore nessun tipo di rapporto se non limitatamente alla formalizzazione dell'acquisto, spettando invece all'utilizzatore la scelta del bene da acquistare (come desumibile dalla compravendita del bene, da cui si evince che è il ad averlo scelto), e gravando su Pt_1 quest'ultimo il rischio riconducibile a vario titolo con la cosa (deterioramento perimento, vizi, difetti funzionali, inidoneità all'uso previsto, mancata o incompleta consegna). Dunque, afferma bene il
Tribunale, il concedente ha solo sostenuto finanziariamente una operazione che nei suoi aspetti sostanziali è stata definita da altri soggetti.
Proprio in virtù di tale osservazione generale sulla dinamica del rapporto contrattuale, il Tribunale ha ritenuto poi di superare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, concentrandosi invece sul collegamento negoziale tra le due operazioni (concessione in godimento all'utilizzatore, acquisto del bene da parte del concedente), in virtù del quale il contratto di fornitura o di acquisto del bene ha la sola funzione di mezzo per l'esecuzione del contratto di locazione o leasing, e ciò risulterebbe da più indici: la struttura del procedimento di formazione negoziale in cui intervengono
3 parti, la sussunzione ad elementi del contratto di fornitura di circostanze individuate insieme dall'utilizzatore e dal concedente, la funzione e lo scopo specifico della fornitura in vista del godimento da parte dell'utilizzatore, la previsione della consegna del bene dal fornitore terzo direttamente all'utilizzatore.
Ed ancora, secondo il Tribunale, l'esegesi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto renderebbe evidente una ulteriore circostanza: il concedente conserva la garanzia sul bene, potendo, in caso di inadempimento all'obbligo di pagare i canoni del contratto di locazione da parte dell'utilizzatore, dare spazio allo schema della esecuzione per consegna o rilascio, secondo una serie di passaggi così sintetizzati: a) intimazione al debitore;
b) riconsegna del bene;
c) vendita del bene oggetto di pegno con ritenzione del corrispettivo a soddisfacimento del credito, con obbligo di restituzione della eccedenza.
All'esito di tale analitica disamina della fattispecie contrattuale, il Tribunale è dunque giunto a sostenere che tale meccanismo così articolato sarebbe del tutto incompatibile con la disciplina ex art. 1526 c.c., che prevede la risoluzione del contratto nella vendita con riserva di proprietà, e l'obbligo a carico del venditore di restituzione al compratore delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso;
l'incompatibilità di tale paradigma normativo sarebbe conseguente al tenore dell'art. 14, comm e 3 del contratto, a norma del quale, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo “dovrà inoltre corrispondere qualunque somma che risultasse maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora, spese, sino alla data di restituzione dell'imbarcazione da diporto, tali somme, unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'utilizzatore resteranno definitivamente acquisite alla concedente anche a titolo di penale”.
Ciò posto, le conclusioni a cui è giunto il Tribunale vanno confutate rispetto ad altri elementi di giudizio che si vanno ad esaminare.
In primo luogo, va dedotto che l'appellante aveva eccepito, sin dal primo grado, la nullità di tale disposizione (quella ex art. 14) non solo per il profilo della vessatorietà (risolto in senso negativo), ma soprattutto per la genericità ed indeterminatezza nella parte in cui ha previsto il meccanismo della ricollocazione del bene, atteso che nessuna indicazione è contenuta nel contratto quanto ai tempi di ricollocazione sul mercato;
tale eccezione non attinge però, per il suo contenuto, il meccanismo della clausola per come indicata, in relazione alla sorte delle somme pagate dall'utilizzatore sino alla data di riconsegna del bene, di cui si è chiesta la restituzione, e dunque è una eccezione di fatto irrilevante ai fini della disciplina in esame.
Quanto, tuttavia, alla questione della applicabilità o meno dell'art. 1526 c.c., occorre evidenziare che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, ai contratti di leasing traslativo (e lo schema contrattuale in esame ha tipicamente tale veste, a parere di questa Corte), risolti anteriormente all'entrata in vigore della L. 124/2017, come nel caso di specie, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell' art. 1526 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2022, n.10249 e Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28546).
Ed infatti, come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 2061 del 2021) hanno avuto modo di affermare in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all' art. 1, commi 136_140
L. 124/2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alle ipotesi di risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti – come quello nel caso in esame - resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell' art. 1526 c.c., e ciò contrariamente a quanto riferito dal Tribunale in primo grado.
Ciò posto, secondo il primo comma della norma in esame, la restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art. 1526 c.c., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente, fermo l'obbligo di quest'ultimo di restituire le rate riscosse dall'utilizzatore (art. 1526, I comma c.c.). Tuttavia, in deroga a tale disciplina di cui al primo comma, il comma 2 dell'art. 1526 cit., prevede la possibilità che le parti convenzionalmente pattuiscano che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità, ed in questo caso il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta (v. sul punto la citata sentenza delle Sezioni Unite, al punto 4.7.1. della motivazione), sempre al fine di ristabilire un sostanziale equilibrio nel sinallagma, in sede di risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, a mente dell'art. 14 più volte menzionato, risulta che le parti hanno inteso ricalcare, in buona sostanza, la disciplina di cui all'art. 1526, II comma c.c.; sotto tale aspetto – e dunque sul tema della legittimità in astratto di tale previsione - è opportuno ricordare, inoltre, che le Sezioni
Unite si sono soffermate ad esaminare, richiamando i precedenti in argomento, la coerenza o meno di alcune clausole che, come quella in esame, frequentemente vengono inserite nei contratti di leasing traslativo.
Nel caso di specie, premesso che risulta pacifica la qualificazione del contratto oggetto di lite come leasing traslativo, atteso il suo concreto schema operativo, l'art. 14 più volte richiamato si limita a disporre che il concedente ha diritto a trattenere i canoni periodici già in precedenza pagati e che l'utilizzatore dovrà corrispondere tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati sino al termine temporale massimo rappresentato dal fatto storico della restituzione del bene.
La clausola in esame, quindi, non è in astratto affetta da nullità perché appare conforme alla logica dell'art. 1526 cit., rimanendo ascrivibile al seguente paradigma: il compratore (cioè, l'utilizzatore) deve pagare le rate scadute e restituire il bene;
a quel punto, onde evitare l'indebita locupletazione a favore del concedente, è facoltà del giudice quella di prevedere una riduzione di tale importo, al fine di ristabilire l'equilibrio nei rapporti contrattuali.
La giurisprudenza più recente conferma questa impostazione (si vedano, tra le altre, le ordinanze 30 settembre 2021, n. 26531, 14 ottobre 2021, n. 28022, e 30 marzo 2022, n. 10249).
Inoltre, esaminando alla luce dei suddetti principi una clausola contenuta in un contratto di leasing analoga a quella prevista dal contratto che regola il presente rapporto, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 7367 del 14/03/2023, ha osservato che la stessa non riconosce al concedente il diritto di chiedere i canoni e contestualmente anche di ottenere la restituzione del bene, trattenendo gli uni e l'altro, ma si limita a disporre che "il concedente ha diritto a trattenere i canoni periodici già in precedenza pagati e che l'utilizzatore dovrà corrispondere tutto quanto dovuto per canoni scaduti
e non pagati".
D'altra parte, deve infine ritenersi che la clausola penale in questione non sia iniqua o manifestamente eccessiva ma che al contrario essa attui l'equo contemperamento degli opposti interessi delle parti, in quanto diretta a far conseguire alla concedente soltanto quanto avrebbe ottenuto qualora il contratto fosse stato regolarmente eseguito e giunto a naturale scadenza;
la legittimità di tali clausole è peraltro confermata dalla legge n. 124/2017 che, all'art. 1, comma 138, disciplina in termini del tutto analoghi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore prevedendo che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e che da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene debba essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché delle spese anticipate per il recupero del bene per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
Come osservato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n.7527 del 21/03/2024) “non si tratta di attribuire carattere retroattivo alla nuova disciplina portata dalla L. n. 124 del 2017 ma di applicare l'interpretazione storico-evolutiva secondo cui una determinata fattispecie per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell'ordinamento vigente posto che l'attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”. Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'ordinamento abbia disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, un contratto che pur già diffuso nella pratica non era qualificabile quale contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica che, pur riconducibile ad un consolidato indirizzo di questa Corte, non può che operare su un piano meramente interpretativo quale è quello proprio del formante giurisprudenziale Tale indirizzo è dunque destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore che, in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, non può non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite.
Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora esauriti e sui quali le
Corti e i tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima dell'anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza”.
Consegue a quanto premesso che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, l'avvenuta restituzione del bene concesso in leasing non determina il venir meno dell'obbligo, contrattualmente previsto all'art. 14, dell'utilizzatore di pagare alla concedente i canoni già scaduti fino al momento della risoluzione del contratto e della concreta restituzione del bene, quindi, appare corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto proprio per il pagamento di detti canoni, non ravvisandosi profili di nullità alcuna in relazione al contenuto della specifica previsione contrattuale pattuita tra le parti.
Il motivo è dunque infondato.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha inteso contestare il regime delle spese di lite, che ha seguito il criterio della soccombenza, ritenendo che il Tribunale non abbia ben valutato il Contr comportamento processuale della che, sebbene parte vittoriosa, avrebbe invero tenuto un comportamento processuale in violazione dei principi di correttezza, disertando una udienza fissata per la comparizione delle parti ed il libero interrogatorio, e dimostrandosi indisponibile a qualsiasi soluzione transattiva. L'appellante ha chiesto dunque riformarsi tale capo della pronuncia, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il motivo è del tutto infondato.
La piena soccombenza dell'opponente, con il rigetto sotto ogni profilo dei plurimi ed articolati motivi di opposizione, non poteva che giustificare l'applicazione del regime generale della soccombenza alle spese di lite, senza che alcuna ulteriore valutazione ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. potesse incidere su tale disciplina, non essendovi alcuna prova di condotte processuali della parte opposta contrarie ai canoni di correttezza e buona fede, e non potendosi certo valorizzare a tal fine elementi singoli e di per sé privi di contenuto specifico quali la mancata comparizione ad una udienza, nonostante la regolare celebrazione delle udienze precedenti fissate per il libero interrogatorio, o il rifiuto della proposta transattiva che attiene a profili di merito dell'azione, reso ancor più irrilevante- contrariamente a quanto dedotto dall'appellante – proprio per la vittoria in primo grado e l'esito del Contr presente giudizio, sempre favorevole ad
Permane, infine, da valutare la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale proposta dal
[...] in primo grado, invero non esaminata dal Tribunale ed esplicitamente riproposta in questa sede Pt_1 tanto nell'atto di appello che in sede di precisazione delle conclusioni, e finalizzata alla restituzione in suo favore delle somme versate in esecuzione del contratto, pari ad € 218.627,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della restituzione in suo favore della somma che la Corte riterrà di giustizia, previa riduzione ad equità della penale prevista dall'art. 14 del contrato.
Le domande sono infondate.
Quanto alla domanda di restituzione integrale delle somme corrisposte, e pari ad € 218.627,86, la
Corte richiama quanto già detto circa la piena legittimità della pattuizione ex art. 14, che ricalca il contenuto dell'art. 1526 c.c., II comma, e dunque la piena legittimità della previsione pattizia circa la penale che il concedente ha diritto a trattenere, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, quantificata nella misura di tutte le somme versate e comunque dovute sino al limite temporale della restituzione del bene in favore del concedente. Non vi è dunque alcuno spazio in fatto ed in diritto per derogare a tale legittima previsione pattizia, e la domanda restitutoria non ha dunque alcun fondamento.
Quanto alla richiesta di riduzione ad equità ex art. 1526, II comma c.c., valgono le considerazioni che seguono.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda, nel senso della necessità di ricondurre ad equità rispetto al sinallagma contrattuale l'assetto delle prestazioni erogate, dei benefici comunque goduti dalle parti e delle dinamiche connesse alla risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, occorre preliminarmente valutare una serie di elementi, così sintetizzati: a) il contratto ha avuto genesi in data
12.3.2008; b) l'utilizzatore ha avuto la disponibilità del bene da tale data sino al 28.8.2013, data della restituzione del bene al concedente;
c) il prezzo complessivamente pattuito a carico del , in Pt_1 esecuzione del contratto sino alla sua naturale scadenza era pari ad € 427.816,09 oltre IVA, importo ottenuto sommando tutte le rate pattuite sino alla scadenza naturale del contratto;
d) l'utilizzatore ha corrisposto in totale la somma di € 218.627,86, a cui va aggiunto l'importo derivante dal decreto ingiuntivo pari ad € 77.607,65; e) la concedente ha sostenuto spese pari ad € 402.000,00 (comprensive di IVA) per l'acquisto della imbarcazione, rivendendola ad € 67.000,00.
Sulla base di tali elementi, non sussistono validi elementi per ritenere “iniquo” l'importo trattenuto dal concedente, pari a tutte le somme versate dal sino all'epoca della restituzione, e ciò Pt_1 soprattutto sia in relazione agli ingenti costi sostenuti per l'acquisto della imbarcazione e del prezzo
“vile” di rivendita della stessa (costi nel complesso superiori a quanto versato in totale dall'utilizzatore) che al notevole arco temporale, circa cinque anni, in cui il ha goduto del Pt_1 bene a lui concesso, utilizzandolo liberamente per le sue esigenze.
Tali elementi inducono a ritenere che in applicazione delle pattuizioni contrattuali regolanti la risoluzione del rapporto ed i conseguenti assetti economici, non vi sia alcuno squilibrio tra le parti, tali da ritenere necessaria una riduzione ad equità degli importi spettanti alla concedente in esecuzione del contratto.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n.
55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.52.000,00 ad € 260.001,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1769/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 607/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, pubblicata il 4.3.2019.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.160,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano