Articolo 3 della Legge 21 febbraio 1991, n. 54
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 marzo 1991
Art. 3. 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 434/1968 (Ordinamento della professione di perito agrario), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Scioglimento del consiglio). - Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non e' in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio puo' essere sciolto.
In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.
Il commissario ha facolta' di nominare un comitato di non meno di due e di non piu' di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi', un segretario tra gli iscritti nell'albo".
Entrata in vigore il 14 marzo 1991