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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6763 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
Dr. Franca Mangano Presidente Dr. Gisella Dedato Consigliere relatore Dr. Adolfo Ceccarini Consigliere
nella causa civile iscritta al n. 5535 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ovoli Antero e Parte_1
RU RL NN, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ariniello Controparte_1
Consolino, come da procura in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4195/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 17/03/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa:
(..) Il giudizio è stato introdotto nel marzo del 2019 da al Controparte_1 fine di ottenere lo scioglimento di tre fabbricati urbani compresi nella comunione ereditaria formatasi a seguito della morte della madre;
comunione a Persona_1
r.g. n. 1 cui partecipano, per quote paritarie, sia essa attrice che il di lei fratello Parte_1
Assumendo poi che quest'ultimo abbia occupato in via esclusiva, sin dalla
[...] morte della comune genitrice, l'immobile ereditario sito in Roma, alla via Antonio
Pane, n. 71/B, l'attrice ha chiesto condannarsi il predetto a versarle la corrispondente parte di frutti civili dovuta come corrispettivo del detto godimento esclusivo. Ha inoltre chiesto la condanna di al pagamento in suo favore della metà dei Parte_1 canoni percepiti dal convenuto tra il 2004 e il 2010 per la locazione di un locale commerciale anch'esso compreso nella massa ereditaria nonché della metà del saldo attivo di due rapporti bancari (un conto corrente acceso a suo tempo presso la Banco di
Santo Spirito S.p.A. e un libretto di risparmio postale in essere con la Controparte_2
già intestati (o cointestati) alla de cuius e che il avrebbe gestito a suo
[...] Pt_1 esclusivo vantaggio.
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla divisione, Parte_1 sebbene previa collazione di una donazione indiretta che l'attrice avrebbe ricevuto quando era in vita la madre;
ha invece dedotto l'infondatezza, sotto vari profili, delle ulteriori domande obbligatorie proposte nei suoi confronti.”.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 32.050,00;
[...]
2. dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
3. dichiara inammissibili le domande formulate per la prima volta da
[...] nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. quali specificamente Controparte_1 indicate in parte motiva;
4. rigetta le ulteriori domande proposte da Controparte_1
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del giudizio;
6. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.”
Queste le motivazioni, per quel che qui interessa, poste a fondamento della decisione.
“(..) Ciò posto, rileva il Tribunale che la domanda di divisione così come proposta è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Come chiarito dalla Suprema Corte, gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità
r.g. n. 2 prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre
1967 (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021).
Il principio testé esposto trova peraltro applicazione non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice,
l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass.,
17.1.2003, n. 630).
Il concetto di edificio abusivo a cui la Corte di cassazione fa riferimento è quello cd. formale, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n.
8230, secondo cui si considera abusivo ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del
1985 (e dunque non negoziabile) quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé.
Nella summenzionata pronuncia, la Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre
1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass.,
29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).
Orbene, nel caso di specie nessuna delle parti di causa ha prodotto una dichiarazione indicante gli estremi del titolo abilitativo degli immobili per cui è controversia né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione delle opere è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Peraltro, nella citata sentenza 7.10.2019, n. 25021 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che lo scioglimento della comunione è un atto di natura r.g. n. 3 costitutivo-traslativa sicché, analogamente a quanto avviene per un atto di alienazione di un edificio, la sua validità sotto il profilo del rispetto della normativa speciale edilizia è condizionata ad una dichiarazione resa da chi è parte dell'atto (o comunque ne fa istanza in via giudiziale), irrilevante essendo qualsiasi dichiarazione compiuta da altri soggetti in precedenti atti relativi a diritti reali sul medesimo cespite.
Da ultimo, e ancora sotto il profilo processuale, deve rilevarsi, da un lato, che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia degli immobili da dividere è rilevabile d'ufficio (v. la più volte citata Cass., sez. un., 7.10.2019, n. 25021), dall'altro, che, venendo qui in rilievo una condizione dell'azione, le parti erano tenute a fornire la documentazione de qua e quindi a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr., con riferimento a diversa fattispecie ma con enunciazione di un principio che può estendersi al caso in esame, Cass., 29.9.2015, n. 19372; Cass., 4.3.2019, n. 6218).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di divisione proposta dall'attrice (così come l'istanza di collazione che, come noto, non costituisce una domanda autonoma, trattandosi di una mera modalità di scioglimento della comunione ereditaria in presenza di determinate condizioni) deve dichiararsi inammissibile.
Da respingere è poi la domanda attorea diretta alla condanna di Parte_1 al versamento della metà delle giacenze dei già menzionati rapporti bancari in
[...] comunione (…)
Va altresì disattesa la domanda volta ad ottenere il pagamento della metà dei canoni che il convenuto avrebbe incassato in via esclusiva tra il 2006 e il 2013 per la locazione del locale commerciale comune, sito in Roma alla via Gattinara, n. 8.
Esaminando le posizioni espresse sul punto dalle parti, può ragionevolmente ritenersi che il locale testé citato sia stato effettivamente locato a tale Parte_2 nel periodo in questione (sia pure in assenza di registrazione del relativo contratto, avvenuta solo nel giugno 2013) e che in detto lasso di tempo il convenuto abbia incassato personalmente i relativi canoni (è lo stesso ad aver infatti dichiarato Pt_1 di aver provveduto al versamento in contanti, in favore della sorella, della metà dei canoni via via riscossi fino al giugno 2013). Ciononostante, all'accoglimento della domanda attorea osta la seguente considerazione: il lungo periodo di tempo trascorso prima che l'attrice formulasse la domanda di pagamento della propria quota parte dei canoni rende ragionevole supporre, in linea con quanto sostenuto dal convenuto, che quest'ultimo abbia effettivamente provveduto al versamento in contanti (salvo che in r.g. n. 4 alcuni casi nel 2011 in cui si è proceduto mediante bonifico) delle somme spettanti alla sorella, senza curarsi di ottenerne una prova documentale in ragione dello stretto rapporto familiare che lo legava all'accipiens (la stessa attrice ha affermato che fino al
2013 i rapporti tra i due fratelli erano ottimi).
Per quanto riguarda invece la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una indennità per il godimento esclusivo dell'immobile comune sito in Roma alla via
Antonio Pane n. 71/B (…)
Da ultimo, vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande attoree volte ad ottenere, da un lato, il pagamento della quota parte di quanto ricavato dalla vendita, nel giugno del 2001, di un'attività commerciale in passato esercita dalla de cuius, dall'altro, il rimborso della quota parte delle spese sostenute dall'attrice in relazione ad uno degli immobili comuni sito in SC: trattasi, invero, di domande tardivamente proposte solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. È certo vero che si tratta di domande l'interesse alla proposizione delle quali è sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella sua comparsa di costituzione e risposta, ma è vero anche che, ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., le domande che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni del convenuto vanno proposte entro l'udienza di prima comparizione, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.(…)”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
4195/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma (G.U. Dott. Luigi D'Alessandro), in data 18.01.2022 e pubblicata in data 17.03.2022, ferme restando per il resto tutte le altre statuizioni;
1) accertare e dichiarare che il sig. ha versato al condominio Parte_1 di Via Antonio Pane n. 71 B di Roma, per la manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, in via personale ed esclusiva, la somma di €. 21,283,00 e per l'effetto condannare la Sig.ra quale comproprietaria dell'immobile ivi Controparte_1 esistente, individuato al N.C.E.U. catasto fabbricati al foglio 349, particella 776, subalterno 502, categoria A/3, consistenza 7 vani, alla restituzione – a favore dell'odierno appellante - del 50% di detto importo, pari ad €. 10.641,50 oltre agli interessi legali a fare data dal pagamento di ogni singola rata.
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
r.g. n. 5 “In riferimento all'unico motivo di appello di riforma parziale della sentenza impugnata da controparte, rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. Parte_1 perchè infondato in fatto e in diritto.
[...]
In subordine, si chiede alla Ill.ma C.d.A di Roma che venga accertato e dichiarato che, per tutti i motivi indicati, nessuna somma è dovuta da Controparte_1 ad
[...] Parte_1
In riforma parziale della suddetta sentenza di primo grado n.4195/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 18/01/2022, pubblicata in data 17/03/2022, nella parte in cui statuisce a pag. 11 sui punti:
n.2 dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
n.3 dichiara inammissibile le domande formulate per la prima volta da
[...] nella memoria ex art.183, comma 6, n.1 cpc, quali specificamente Controparte_1 indicate in parte motiva;
n. 5 dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del giudizio, per tutti i motivi di cui sopra, si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni, fermo restando per il resto tutte le altre statuizioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
--- in via principale: confermare la sentenza appellata n. 4195/2022 emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 17/03/2022, pubblicata in data 17/03/2022 nella parte in cui condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di €.32.050,00, per tutti i motivi di cui sopra;
[...]
--- nominare un consulente tecnico e contabile d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
--- ordinare la divisione dei cespiti ereditari;
--- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
--riguardo agli immobili siti a SC (AV) precisamente: fabbricato urbano distinto al foglio 8 particella 420 sub.2, vani catastali 9,5, categoria A/7, quota di proprietà 1000/1000, valore €.82.438,02; il fabbricato urbano distinto al foglio 8 particella 420 sub.3, categoria C/6, e l'immobile sito a Roma in Via Antonio Pane 71/B, considerato che gli stessi sono divisibili in due quote, provvedere alla loro divisione tramite CTU e assegnare le relative quote, come il Giudice riterrà per legge, ai comproprietari con eventuale relativo pagamento del conguaglio tra essi;
--- condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
r.g. n. 6 della somma di €.80.535,00 relativa ai canoni di locazione del Bar sito a Roma Pt_1 in Via Gattinara n.8, a decorrere dall'01/06/2004 sino a maggio del 2013 (è la metà del totale pari ad €.172.950,00-€.5.940,00 ricevuti da parte appellata nel 2011), o nella somma che sarà quantificata dalla CTU, che in questa sede si chiede.
--- in subordine condannare al pagamento a favore di Parte_1 [...]
Part della somma di €.40.235,00 relativa ai canoni di locazione del Controparte_1 sito a Roma in Via Gattinara n.8, a decorrere da ottobre 2008 sino a maggio del 2013,
o nella somma che sarà quantificata dalla CTU, che in questa sede si chiede.
--- accertare e condannare al pagamento a favore di Parte_1 [...] della metà della somma indicata nella dichiarazione di successione Controparte_1 pari ad €.30.991,73 (Totale €.61.83,47) oltre interessi sino al giorno dell'effettivo pagamento, e inoltre ordinare il deposito della documentazione relativa alla vendita, avvenuta in data 16/6/2001, dell'attività commerciale sita a Roma in Via Gattinara n.8.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Sull'appello principale.
Con l'unico motivo di appello, intitolato “Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia”, ha censurato la sentenza per non aver pronunciato in Parte_1 merito alla domanda dal medesimo proposta tesa ad ottenere il rimborso della metà dell'importo di € 21,383,00 dal medesimo corrisposto al condominio Parte_4
per lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento delle facciate).
[...]
Premette la Corte che nel giudizio di primo grado non si è Parte_1 opposto alla divisione, sostenendo tuttavia che dovesse tenersi conto della donazione effettuata dalla madre in favore della sorella.
In via subordinata, per la denegata ipotesi che non si tenesse conto della collazione, ha chiesto “(..) accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa attribuendo in ogni caso, nella quota spettante al sig.
[...]
l'appartamento di Via Antonio Pane n.71/B ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art.720 c.c., eventualmente con addebito dell'eccedenza a carico di questo ultimo e tenendo conto delle anticipazioni effettuate come meglio descritti nelle premesse del presente atto.”.
In merito alle anticipazioni, nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta aveva fatto presente di aver corrisposto al condominio di via Antonio Pane n.
r.g. n. 7 71/B l'importo di € 21.383,00 per lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento delle facciate), affermando che “laddove le istanze del Sig. non Parte_1 dovessero essere accolte e segnatamente quella di collazione, allora si dovrà tenere conto di dette anticipazioni che dovranno essere poste a carico di entrambi gli eredi in pari misura nell'ambito del giudizio divisorio”.
Osserva la Corte che, alla luce delle domande proposte dall'appellante, non si ravvisa la dedotta omissione di pronuncia, in quanto il Tribunale non ha accolto la domanda di divisione proposta da a cui sostanzialmente ha Controparte_1 aderito l'odierno appellante e per tal motivo non si è pronunciato sulle asserite anticipazioni, posto che non aveva chiesto di condannare parte Parte_1 avversa al rimborso della sua quota parte, ma piuttosto di tenere conto delle anticipazioni nella determinazione dei conguagli nel giudizio divisorio.
Sull'appello incidentale.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza Controparte_1 sostanzialmente per non aver nominato un consulente tecnico al fine di verificare la regolarità edilizia dei fabbricati e, dunque, la fattibilità della divisione.
Ha dedotto che “la mancata presentazione della documentazione di regolarità edilizia da entrambe le parti, va ricondotta nell'ambito del principio di non aggravamento del procedimento, in quanto anche in presenza di detti documenti il Giudicante non avrebbe provveduto alla divisione ereditaria e alla divisione dei relativi cespiti senza aver prima nominato un
CTU che avrebbe provveduto alla individuazione della massa ereditaria, alla verifica se detti beni immobili fossero o meno abusivi, alla individuazione dei cespiti divisibili e al relativo prospetto di riparto e alla verifica dell'eventuale atto notorio delle parti.
D'altronde, ad avviso dell'appellante incidentale, non sempre l'erede può essere in possesso di idonea documentazione edilizia attestante la regolarità dell'immobile, né può rilasciare dichiarazione (atto notorio) attestante che l'opera sia stata iniziata in data anteriore al 1/09/1967.
La censura è infondata.
La Corte premette che non ha contestato i principi Controparte_1 giurisprudenziali richiamati dal Tribunale e posti a fondamento della decisione;
né tantomeno ha contestato la circostanza di non avere indicato la licenza o la concessione ad edificare o la concessione rilasciata in sanatoria e/o l'omesso deposito di una r.g. n. 8 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. si è solo lamentata della mancata nomina del consulente Controparte_1 tecnico d'ufficio, sostenendo che spettava ad esso accertare la situazione edilizia, e, quindi, la fattibilità della divisione.
Osserva la Corte che la C.T.U. non è un mezzo di prova, ma uno strumento a disposizione del Giudice, a cui quest'ultimo, senza essere in ciò minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune, poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede (Cass. SU 3086/2022).
La CTU, pertanto, non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune deduttive e probatorie della parte, in quanto essa ha la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, da ciò ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Per tal motivo, nel caso di esame le lacune di allegazione giammai avrebbero potuto essere colmate con la consulenza tecnica.
Con il secondo motivo di appello incidentale, ha censurato Controparte_1 la sentenza per aver rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento della metà dei canoni che il convenuto avrebbe incassato in via esclusiva tra il 2006 e il 2013 per la locazione del locale commerciale di proprietà comune, sito in Roma alla via Gattinara
n.8, nonostante fosse emersa la prova che la conduttrice avesse versato i canoni solo al fratello fino al mese di maggio 2013, e nonostante il fratello non avesse provato documentalmente di averle versato in contanti le somme a lei spettanti, come dallo stesso dedotto.
La censura è infondata.
Il Tribunale, dopo aver affermato che era stata raggiunta la prova dell'incasso esclusivo da parte di dei canoni relativi al locale commerciale di Parte_1 proprietà comune e dopo aver preso atto della mancata prova documentale dei r.g. n. 9 versamenti alla sorella della sua quota parte, ha ritenuto, in via presuntiva, che tali versamenti in contanti erano stati eseguiti, sostenendo al riguardo che “può ragionevolmente ritenersi che il locale testé citato sia stato effettivamente locato a tale nel periodo in questione (sia pure in assenza di registrazione del Parte_2 relativo contratto, avvenuta solo nel giugno 2013) e che in detto lasso di tempo il convenuto abbia incassato personalmente i relativi canoni (è lo stesso ad aver Pt_1 infatti dichiarato di aver provveduto al versamento in contanti, in favore della sorella, della metà dei canoni via via riscossi fino al giugno 2013). Ciononostante, all'accoglimento della domanda attorea osta la seguente considerazione: il lungo periodo di tempo trascorso prima che l'attrice formulasse la domanda di pagamento della propria quota parte dei canoni rende ragionevole supporre, in linea con quanto sostenuto dal convenuto, che quest'ultimo abbia effettivamente provveduto al versamento in contanti (salvo che in alcuni casi nel 2011 in cui si è proceduto mediante bonifico) delle somme spettanti alla sorella, senza curarsi di ottenerne una prova documentale in ragione dello stretto rapporto familiare che lo legava all'accipiens (la stessa attrice ha affermato che fino al 2013 i rapporti tra i due fratelli erano ottimi)”.
Il ricorso alle presunzioni operato da Tribunale non ha costituito motivo di censura, essendosi limitata l'appellante incidentale ad affermare che “(..) non è vero che i rapporti tra le parti erano ottimi sino al 2013”.
Su quest'ultima circostanza osserva la Corte che, in realtà, nell'atto di citazione del 2019 si legge: “(..) che di tutta la gestione dei conti suddetti si è sempre interessato parte convenuta in quanto sino a qualche anno fa tra di loro vi era un ottimo rapporto”, dunque, contrariamente a quanto ha sostenuto in questa sede da Controparte_1 la circostanza dei buoni rapporti tra fratelli, ritenuta dal Tribunale il motivo, tra gli altri, per cui non si era fatto rilasciare le ricevute, era stata dalla stessa Parte_1 dedotta nell'atto introduttivo del giudizio.
Non ignora questa Corte quanto richiamato dall'appellante incidentale, ossia che
“In tema di onere della prova, ove la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro eccepisca di aver adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pure implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda” (Cass. Civ., Sez. lav.,
r.g. n. 10 sentenza n. 14610 del 27 giugno 2014), tuttavia, nel caso in esame, tale prova è stata fornita in via presuntiva e sul ricorso alle presunzioni, come suddetto, nessuna censura specifica è stata mossa.
con il terzo motivo di appello incidentale, ha censurato la Controparte_1 sentenza per aver dichiarato inammissibile la domanda tesa ad ottenere il pagamento da parte del fratello della quota parte di quanto ricavato dalla vendita, nel giugno 2001, di una attività commerciale in passato esercitata dalla de cuius, sull'erroneo presupposto di essere stata formulata per la prima volta nella memoria ex art.183 c.p.c.
L'appellante incidentale ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, già nelle conclusioni dell'atto di citazione aveva chiesto di “(..) ordinare a parte convenuta di depositare il contrato di locazione a suo tempo stipulato con il Sig.
, a depositare il contratto di vendita della licenza allo stesso, i relativi ricavi Pt_5 derivanti da tali atti, e condannare parte convenuta al pagamento pari alla metà della somma ricavata spettante alla parte attrice”, mentre nella memoria ex art.183, n.1, 6° comma si era solo limitata a precisare la domanda, indicando l'importo della vendita.
Osserva la Corte che dalla lettura degli atti emerge la proposizione di tale domanda, sia pure in termini generici, con l'atto di citazione.
Da ciò ne segue che nessuna inammissibilità avrebbe potuto essere rilevata, con l'ulteriore conseguenza che tale domanda deve essere esaminata in questa sede.
Ebbene, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da controparte.
Osserva la Corte che, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, la vendita dell'attività commerciale/Bar già di proprietà della de cuius sita in Roma, in Via
Gattinara n.8 è avvenuta il 16 giugno 2011 e registrata al comune di Roma Capitale il successivo 19/07/2001, con prot. 315741, conseguentemente il diritto al rimborso della quota parte spettante a quest'ultima deve farsi risalire al 2001.
L'articolo 2935 del codice civile stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» ossia da quando il creditore può riscuotere il proprio credito o, in caso di inadempimento, esigerlo tramite il ricorso al giudice.
È questo, dunque, il momento da cui decorre la prescrizione. avrebbe potuto far valere il suo diritto al rimborso fin dal Controparte_1
2001, ha invece agito solo nel 2019 (anno in cui è stato instaurato il presente giudizio), conseguentemente, operando la prescrizione decennale, il suo diritto si è estinto per r.g. n. 11 prescrizione.
Le spese si compensano in ragione dell'esito del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa le spese di lite;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 12