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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/10/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 618/2021 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 226/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 5.3.2021, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione;
vertente tra
in persona del titolare , c.f. Parte_1 Parte_1
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
EL n.15, elettivamente domiciliata in Milazzo alla via Natale Puglisi n. 2 presso lo studio dell'avv. Maurizio Paolo Abbagnato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
Contro in persona del curatore avv. Giacomo Gargano, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Catania in via Umberto I, n. 303, presso lo studio dell'avv. Ippolito Giuseppe,
procuratore e difensore nel giudizio di primo grado;
- appellato contumace –
1 Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 16.1.2025: “Il procuratore
dell'appellante precisa le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 6.03.2015, la curatela del fallimento della intimava CP_1
sfratto per morosità alla dall'appartamento in Milazzo via Pt_1 Parte_2
ET EL 17 e dal locale deposito in Milazzo via Vittorio Veneto 15, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, da maggio 2009 sino al marzo 2015, per un importo complessivo di
€. 273.600,00 oltre iva. A fondamento di siffatta domanda la curatela della CP_1
deduceva: che con contratto del 16.3.2009 , registrato il 25.6.2009 al n.ro 8165 serie 3, la in bonis aveva concesso in locazione per uso abitativo l'appartamento in Milazzo CP_1
via EL 17 e per uso stoccaggio il locale deposito sito in Milazzo via Vittorio Veneto 15; che il curatore aveva richiesto il pagamento dei canoni di locazione, senza ottenere alcun riscontro;
che, pertanto, era stato necessario adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio dell'immobile.
Con memoria difensiva del 30.3.2015 si costituiva in giudizio , la quale Parte_1
eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della domanda, poiché il contratto di locazione non era mai intervenuto tra le parti, essendo simulato e, comunque, non sussisteva alcuna morosità, in ragione dei pagamenti effettuati dalla stessa alla in bonis. Rilevava, CP_1
inoltre, la pendenza di un ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, da ritenersi pregiudiziale poiché le questione trattate ( declaratoria di nullità dei contratti di locazione e vendita) erano destinate ad influire sulla controversia in corso. Chiedeva, pertanto, di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; di ritenere e dichiarare inammissibile,
improcedibile ed infondato lo sfratto per morosità.
Con ordinanza del 9.12.2015, il Giudice, rigettava la richiesta di convalida dello sfratto,
disponeva il mutamento del rito, assegnava termine per esperire la mediazione obbligatoria
2 entro il 25 gennaio 2016, fissava l'udienza del 6.3.2017 per la discussione, assegnando termine fino a 20 giorni prima per integrare le difese mediante deposito di memorie e documenti.
Con memoria integrativa del 14.02.2017, il Fallimento della chiedeva: dichiararsi CP_1
risolto ex art. 1455 c.c. in combinato disposto all'art. 5 legge 392/1978 il contratto di locazione per grave inadempimento della , con conseguente condanna al Parte_1
rilascio dei beni;
la condanna della al pagamento dei canoni Parte_1
maturati e dovuti dal 16.03.2009, sino alla data deposito della memoria pari complessivamente ad €. 410.400,00, oltre i successivi canoni sino all'effettivo rilascio.
Con memoria integrativa del 21.02.2017, , chiedeva, previa ammissione Parte_1
di prova per testi e CTU contabile, dichiararsi: la nullità del contratto di locazione per intervenuta simulazione oggettiva, poiché dissimulante un contratto di mutuo;
in subordine, la nullità di detto contratto per essere stato registrato tardivamente;
in estremo subordine di ritenere efficace il contratto soltanto a far data della sua registrazione e, quindi, dovuti i canoni dal 25.06.2009 sino al 16.07.2015.
Sulla scorta della documentazione in atti, con sentenza n. 226/2021 il Tribunale di Barcellona
P.G. tanto statuiva: “dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes 16.03.2009,
registrato il 25.06.2009, per grave inadempimento della parte conduttrice, , Parte_1
e ordina il rilascio degli immobili oggetto del contratto entro il 5 aprile 2021; -condanna
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma pari ad Parte_1
€. 410.400,00 (per canoni maturati e dovuti dal 16.03.2009 sino alla data del 16.02.2017),
oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle singole
scadenze al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 7.460,00 per compensi di avvocato, di cui € 2.196,00
per la fase di studio, € 1.448,00 per la fase introduttiva, € 3.816,00 per la fase decisionale,
3 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
dispone che il pagamento di dette spese
sia corrisposto in favore dell'Erario”.
Con atto del 4.8.2021, la soccombente proponeva ricorso in appello avverso la sentenza di prime cure, di cui chiedeva la riforma, affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) errore nell'accogliere la domanda di risoluzione;
2) errore nella condanna al pagamento della somma di euro 410.000,00 a titolo di canoni scaduti e a scadere;
3) errore nel rigetto della domanda di nullità del contratto per simulazione;
4) inammissibilità della domanda di pagamento dei canoni;
5) erronea condanna alle spese di lite .
Nessuno si costituiva per la curatela del per cui va dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Con provvedimento reso il 15.2.2022 la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c, ha sospeso l'esecutività della sentenza n. 226/2021 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G., invitando l'appellante a dedurre in merito all'esito del giudizio incoato innanzi al Tribunale di Catania per la declaratoria di nullità dei contratti di locazione e di vendita,
spiegando altresì l'affermazione per la quale avrebbe riacquistato la proprietà degli immobili in questione.
All'udienza cartolare del 16.1.2025, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito degli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, per violazione del principio dell'onere della prova, ritenendo gravare sulla curatela fallimentare la dimostrazione del collegamento tra gli assegni prodotti,
privi di causale, e i crediti azionati.
Ritiene l'appellane che a fronte della documentazione in atti, comprovante versamento di somme per oltre 340.000,00 nell'arco dal 2007 al 2012, sarebbe spettato alla curatela fallimentare, la quale sostiene che il pagamento sia da imputare a un debito diverso, provare
4 l'esistenza di quest'ultimo e non il contrario, come statuito dal Tribunale in sentenza.
Il motivo di gravame è infondato
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che colui che deduca l'inadempimento contrattuale di controparte, sia che agisca per ottenere l'adempimento sia che agisca per ottenere, come nel caso in esame, la risoluzione del contratto per inadempimento, è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione inadimplenti non est adimplendum (Cassazione civile sez. III, 23
maggio 2001, n. 7027; Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533).
In base al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ., ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione.
Sicché, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta,
infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008; Cass., 15
febbraio 2007, n. 3457; Cass., 27 luglio 2006, n. 17102; Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134;
Cass., 19 gennaio 2005, n. 1064; Cass., 15 gennaio 1986, n. 173; Cass., 14 aprile 1970, n.
1031).
Tuttavia, nel caso in cui il pagamento venga eccepito, come nella vicenda in esame, mediante la produzione di assegni che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione
5 cartolare (e l'astrattezza della causa), in queste ipotesi, l'onere della prova è nuovamente ribaltato sul debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore (Cass. n. 27247 del 2023; Corte di
Cassazione ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017; Cass. Civ. Sez. III del 21 settembre
2015, n.18471). In definitiva, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore che deve, quindi, dimostrare il collegamento tra gli assegni prodotti con i crediti azionati là dove esso sia contestato dal creditore.
Nel caso di specie, la curatela ha sostenuto di vantare un credito per canoni insoluti che, alla data di notifica dello sfratto del 6.03.2015, ammontava ad €. 273.600,00 ed ha adeguatamente fornito prova del proprio assunto, producendo il contratto di locazione e relativa registrazione,
dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta. La ha contestato la morosità, affermando, tra l'altro, che nel corso Parte_1
degli anni 2007/2012 aveva effettuato pagamenti in favore della per oltre 340.000,00 CP_1
euro e producendo al riguardo documentazione attestante parte di tali versamenti effettuati. A
fronte di tale documentazione, la curatela ha eccepito il difetto di prova in merito al fatto che tali versamenti a mezzo di assegni (tralalaltro anche di data antecedente alla stipula del contrato di locazione) fossero stati eseguiti nei confronti della in bonis a titolo di CP_1
pagamento del canone locativo, considerato che non si evince l'indicazione di alcuna causale nella documentazione versata in atti.
Va, allora, rilevato che la , per ragioni legate all'attività commerciale espletata Parte_1
aveva intrapreso rapporti di acquisto e vendita di prodotti con la divenendo CP_1
debitrice della stessa, tanto da effettuare diversi versamenti al fine di saldare i debiti contratti.
6 Ed invero, molti degli assegni prodotti sono risalenti a periodi precedenti rispetto alla stipulazione del contratto di locazione, ovvero agli anni 2007-2008. Quanto invece agli assegni emessi in data posteriore alla predetta stipulazione, in assenza di elementi da cui dedurre la causale del pagamento ed in difetto di prova che essi fossero da imputare al pagamento dei canoni di locazione in questione, non può trovare accoglimento l'eccezione di adempimento sollevata dalla in primo grado. Parte_1
II.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna al pagamento della somma di € 410.000.00 a titolo di canoni scaduti e di quelli a scadere sino al rilascio, oltre interessi al soddisfo. Ritiene che nessuna condanna poteva essere pronunciata a carico dell'appellante, in assenza di prova del suo debito.
Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di gravame
III.- Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole del rigetto della domanda di nullità del contratto di locazione per simulazione ed illiceità della causa.
La ha dedotto che le parti avevano formalmente stipulato un contratto di Parte_1
locazione per dissimulare un contratto di mutuo, al fine di consentirle di avere accesso ad una forma di finanziamento che, stante la sua critica situazione economico-finanziaria, sarebbe stata negata da qualsiasi istituto di credito. Ha quindi eccepito la simulazione relativa dell'operazione contrattuale posta in essere dalle parti e conseguentemente la nullità del contratto di locazione per intervenuta simulazione ed illiceità della causa, vista come contraria alle norme imperative in tema di rapporti bancari, finanziari e creditizi
Il motivo di gravame è infondato.
Con provvedimento reso il 15.2.2022 la Corte ha invitato l'appellante a dedurre in merito all'esito del giudizio incoato innanzi al Tribunale di Catania per la declaratoria di nullità dei contratti di locazione e di vendita. Con note del 15.1.2025 l'appellante ha rappresentato che:
“il giudizio incoato avanti al Tribunale di Catania con RG n.11384/2013 non ha avuto alcun
seguito e che, pertanto, non vi è stata alcuna sentenza avente ad oggetto la simulazione dei
7 CP_ contratti stipulati con la . Nello specifico poiché era stato smarrito il fascicolo dalla
cancelleria del Tribunale, non si è dato corso alla richiesta di ricostruzione del medesimo
pervenuta dopo oltre 3 anni dalla riassunzione”.
L'estinzione del giudizio n. 11384/2013 R.G. per mancata prosecuzione, comporta la perdita di efficacia della domanda giudiziale, impedendo che la questione della nullità del contratto,
precedentemente oggetto del giudizio estinto, possa essere ripresa in un altro processo,
anche attraverso l'eccezione di nullità.
Quando un processo civile si estingue, le parti perdono la possibilità di ottenere una decisione nel merito sulla domanda giudiziale originariamente proposta. Questo significa che nel presente giudizio, in cui è stata sollevata l'eccezione di nullità del contratto che era oggetto del giudizio estinto, è precluso l'esame dell' eccezione, che non può essere accolta in base alla precedente domanda, ormai priva di efficacia.
In ogni caso non ricorre una ipotesi di illiceità del contratto asseritamente dissimulato per le ragioni addotte dalla , atteso che il contratto di mutuo corrisponde ad un tipo Parte_1
legale pienamente lecito;
né ricorre una di quelle eccezioni espressamente stabilite dalla legge al divieto di prova testimoniale, sicché, in mancanza di controdichiarazione, deve escludersi la sussistenza stessa della dedotta simulazione.
IV.- Con il quarto motivo di gravame l'appellante ritiene che il il Tribunale abbia errato nel rigettare l'eccezione spiegata dalla di tardività e, dunque, di inammissibilità della Parte_1
domanda di pagamento dei canoni.
Nel caso in questione la Curatela si è limitata, nel ricorso introduttivo, a formulare domande di convalida di sfratto per morosità e di rilascio degli immobili, senza svolgere alcuna domanda di condanna della conduttrice al pagamento dei canoni scaduti, per poi richiederne il pagamento solo nella successiva memoria integrativa depositata in seguito all'ordinanza ex art.657 e ss c.p.c. emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 9.12.2015. Ritiene l'appellante che la domanda di condanna al pagamento dei canoni, avanzata nella memoria integrativa,
8 abbia carattere di novità e come tale inammissibile.
Il motivo di gravame è infondato
Con ordinanza n. 24819 del 18 agosto 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha ribadito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in
tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da
scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito
della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai
sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto
di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare
disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.”, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d.
in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela
l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima
ancora che si verifichi l'inadempimento” (così, da ultimo, in motivazione Cass. civ., sez. III, 14
dicembre 2016, n. 25599; nello stesso senso già Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603;
Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6245).
Orbene, la tesi secondo cui – all'esito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità, in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento – la condanna al pagamento (anche) dei canoni a scadere sarebbe possibile solo se la stessa fosse stata proposta “ab origine”, e sempre che lo sfratto fosse stato convalidato, non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, dalla quale, anzi, si evince l'esatto contrario. Essa, infatti, ha da tempo chiarito che quando “venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell'opposizione
del conduttore, sorga controversia” tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice “in
primo grado” e “diretta ad ottenere – oltre la risoluzione del contratto – anche la condanna dei
conduttori al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, non può considerarsi né una
domanda nuova, né una domanda diretta ad ottenere l'adempimento dopo che era stata
richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del secondo comma dell'art. 1453 c.c., perché, nel
9 caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per
morosità, l'ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel
divieto stabilito” da tale norma, “in quanto il locatore, richiedendo anche il pagamento dei
canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla
legge, ma, al contrario, esige contemporaneamente alla risoluzione del contratto, il pagamento
di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobile”,
ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come “un ampliamento quantitativo di quella
originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una
modificazione della medesima domanda originaria” ( Cass. civ., sez. III, n. 6245 del 1992).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 618/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 226/2021 resa dal Tribunale di Messina,
pubblicata il 5.3.2021, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte appellata;
- - ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 618/2021 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 226/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 5.3.2021, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione;
vertente tra
in persona del titolare , c.f. Parte_1 Parte_1
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
EL n.15, elettivamente domiciliata in Milazzo alla via Natale Puglisi n. 2 presso lo studio dell'avv. Maurizio Paolo Abbagnato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
Contro in persona del curatore avv. Giacomo Gargano, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Catania in via Umberto I, n. 303, presso lo studio dell'avv. Ippolito Giuseppe,
procuratore e difensore nel giudizio di primo grado;
- appellato contumace –
1 Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 16.1.2025: “Il procuratore
dell'appellante precisa le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 6.03.2015, la curatela del fallimento della intimava CP_1
sfratto per morosità alla dall'appartamento in Milazzo via Pt_1 Parte_2
ET EL 17 e dal locale deposito in Milazzo via Vittorio Veneto 15, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, da maggio 2009 sino al marzo 2015, per un importo complessivo di
€. 273.600,00 oltre iva. A fondamento di siffatta domanda la curatela della CP_1
deduceva: che con contratto del 16.3.2009 , registrato il 25.6.2009 al n.ro 8165 serie 3, la in bonis aveva concesso in locazione per uso abitativo l'appartamento in Milazzo CP_1
via EL 17 e per uso stoccaggio il locale deposito sito in Milazzo via Vittorio Veneto 15; che il curatore aveva richiesto il pagamento dei canoni di locazione, senza ottenere alcun riscontro;
che, pertanto, era stato necessario adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio dell'immobile.
Con memoria difensiva del 30.3.2015 si costituiva in giudizio , la quale Parte_1
eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della domanda, poiché il contratto di locazione non era mai intervenuto tra le parti, essendo simulato e, comunque, non sussisteva alcuna morosità, in ragione dei pagamenti effettuati dalla stessa alla in bonis. Rilevava, CP_1
inoltre, la pendenza di un ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, da ritenersi pregiudiziale poiché le questione trattate ( declaratoria di nullità dei contratti di locazione e vendita) erano destinate ad influire sulla controversia in corso. Chiedeva, pertanto, di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; di ritenere e dichiarare inammissibile,
improcedibile ed infondato lo sfratto per morosità.
Con ordinanza del 9.12.2015, il Giudice, rigettava la richiesta di convalida dello sfratto,
disponeva il mutamento del rito, assegnava termine per esperire la mediazione obbligatoria
2 entro il 25 gennaio 2016, fissava l'udienza del 6.3.2017 per la discussione, assegnando termine fino a 20 giorni prima per integrare le difese mediante deposito di memorie e documenti.
Con memoria integrativa del 14.02.2017, il Fallimento della chiedeva: dichiararsi CP_1
risolto ex art. 1455 c.c. in combinato disposto all'art. 5 legge 392/1978 il contratto di locazione per grave inadempimento della , con conseguente condanna al Parte_1
rilascio dei beni;
la condanna della al pagamento dei canoni Parte_1
maturati e dovuti dal 16.03.2009, sino alla data deposito della memoria pari complessivamente ad €. 410.400,00, oltre i successivi canoni sino all'effettivo rilascio.
Con memoria integrativa del 21.02.2017, , chiedeva, previa ammissione Parte_1
di prova per testi e CTU contabile, dichiararsi: la nullità del contratto di locazione per intervenuta simulazione oggettiva, poiché dissimulante un contratto di mutuo;
in subordine, la nullità di detto contratto per essere stato registrato tardivamente;
in estremo subordine di ritenere efficace il contratto soltanto a far data della sua registrazione e, quindi, dovuti i canoni dal 25.06.2009 sino al 16.07.2015.
Sulla scorta della documentazione in atti, con sentenza n. 226/2021 il Tribunale di Barcellona
P.G. tanto statuiva: “dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes 16.03.2009,
registrato il 25.06.2009, per grave inadempimento della parte conduttrice, , Parte_1
e ordina il rilascio degli immobili oggetto del contratto entro il 5 aprile 2021; -condanna
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma pari ad Parte_1
€. 410.400,00 (per canoni maturati e dovuti dal 16.03.2009 sino alla data del 16.02.2017),
oltre al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle singole
scadenze al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 7.460,00 per compensi di avvocato, di cui € 2.196,00
per la fase di studio, € 1.448,00 per la fase introduttiva, € 3.816,00 per la fase decisionale,
3 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
dispone che il pagamento di dette spese
sia corrisposto in favore dell'Erario”.
Con atto del 4.8.2021, la soccombente proponeva ricorso in appello avverso la sentenza di prime cure, di cui chiedeva la riforma, affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) errore nell'accogliere la domanda di risoluzione;
2) errore nella condanna al pagamento della somma di euro 410.000,00 a titolo di canoni scaduti e a scadere;
3) errore nel rigetto della domanda di nullità del contratto per simulazione;
4) inammissibilità della domanda di pagamento dei canoni;
5) erronea condanna alle spese di lite .
Nessuno si costituiva per la curatela del per cui va dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Con provvedimento reso il 15.2.2022 la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c, ha sospeso l'esecutività della sentenza n. 226/2021 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G., invitando l'appellante a dedurre in merito all'esito del giudizio incoato innanzi al Tribunale di Catania per la declaratoria di nullità dei contratti di locazione e di vendita,
spiegando altresì l'affermazione per la quale avrebbe riacquistato la proprietà degli immobili in questione.
All'udienza cartolare del 16.1.2025, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito degli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, per violazione del principio dell'onere della prova, ritenendo gravare sulla curatela fallimentare la dimostrazione del collegamento tra gli assegni prodotti,
privi di causale, e i crediti azionati.
Ritiene l'appellane che a fronte della documentazione in atti, comprovante versamento di somme per oltre 340.000,00 nell'arco dal 2007 al 2012, sarebbe spettato alla curatela fallimentare, la quale sostiene che il pagamento sia da imputare a un debito diverso, provare
4 l'esistenza di quest'ultimo e non il contrario, come statuito dal Tribunale in sentenza.
Il motivo di gravame è infondato
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che colui che deduca l'inadempimento contrattuale di controparte, sia che agisca per ottenere l'adempimento sia che agisca per ottenere, come nel caso in esame, la risoluzione del contratto per inadempimento, è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione inadimplenti non est adimplendum (Cassazione civile sez. III, 23
maggio 2001, n. 7027; Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533).
In base al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ., ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione.
Sicché, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta,
infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008; Cass., 15
febbraio 2007, n. 3457; Cass., 27 luglio 2006, n. 17102; Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134;
Cass., 19 gennaio 2005, n. 1064; Cass., 15 gennaio 1986, n. 173; Cass., 14 aprile 1970, n.
1031).
Tuttavia, nel caso in cui il pagamento venga eccepito, come nella vicenda in esame, mediante la produzione di assegni che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione
5 cartolare (e l'astrattezza della causa), in queste ipotesi, l'onere della prova è nuovamente ribaltato sul debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso sia contestato dal creditore (Cass. n. 27247 del 2023; Corte di
Cassazione ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017; Cass. Civ. Sez. III del 21 settembre
2015, n.18471). In definitiva, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore che deve, quindi, dimostrare il collegamento tra gli assegni prodotti con i crediti azionati là dove esso sia contestato dal creditore.
Nel caso di specie, la curatela ha sostenuto di vantare un credito per canoni insoluti che, alla data di notifica dello sfratto del 6.03.2015, ammontava ad €. 273.600,00 ed ha adeguatamente fornito prova del proprio assunto, producendo il contratto di locazione e relativa registrazione,
dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta. La ha contestato la morosità, affermando, tra l'altro, che nel corso Parte_1
degli anni 2007/2012 aveva effettuato pagamenti in favore della per oltre 340.000,00 CP_1
euro e producendo al riguardo documentazione attestante parte di tali versamenti effettuati. A
fronte di tale documentazione, la curatela ha eccepito il difetto di prova in merito al fatto che tali versamenti a mezzo di assegni (tralalaltro anche di data antecedente alla stipula del contrato di locazione) fossero stati eseguiti nei confronti della in bonis a titolo di CP_1
pagamento del canone locativo, considerato che non si evince l'indicazione di alcuna causale nella documentazione versata in atti.
Va, allora, rilevato che la , per ragioni legate all'attività commerciale espletata Parte_1
aveva intrapreso rapporti di acquisto e vendita di prodotti con la divenendo CP_1
debitrice della stessa, tanto da effettuare diversi versamenti al fine di saldare i debiti contratti.
6 Ed invero, molti degli assegni prodotti sono risalenti a periodi precedenti rispetto alla stipulazione del contratto di locazione, ovvero agli anni 2007-2008. Quanto invece agli assegni emessi in data posteriore alla predetta stipulazione, in assenza di elementi da cui dedurre la causale del pagamento ed in difetto di prova che essi fossero da imputare al pagamento dei canoni di locazione in questione, non può trovare accoglimento l'eccezione di adempimento sollevata dalla in primo grado. Parte_1
II.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna al pagamento della somma di € 410.000.00 a titolo di canoni scaduti e di quelli a scadere sino al rilascio, oltre interessi al soddisfo. Ritiene che nessuna condanna poteva essere pronunciata a carico dell'appellante, in assenza di prova del suo debito.
Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di gravame
III.- Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole del rigetto della domanda di nullità del contratto di locazione per simulazione ed illiceità della causa.
La ha dedotto che le parti avevano formalmente stipulato un contratto di Parte_1
locazione per dissimulare un contratto di mutuo, al fine di consentirle di avere accesso ad una forma di finanziamento che, stante la sua critica situazione economico-finanziaria, sarebbe stata negata da qualsiasi istituto di credito. Ha quindi eccepito la simulazione relativa dell'operazione contrattuale posta in essere dalle parti e conseguentemente la nullità del contratto di locazione per intervenuta simulazione ed illiceità della causa, vista come contraria alle norme imperative in tema di rapporti bancari, finanziari e creditizi
Il motivo di gravame è infondato.
Con provvedimento reso il 15.2.2022 la Corte ha invitato l'appellante a dedurre in merito all'esito del giudizio incoato innanzi al Tribunale di Catania per la declaratoria di nullità dei contratti di locazione e di vendita. Con note del 15.1.2025 l'appellante ha rappresentato che:
“il giudizio incoato avanti al Tribunale di Catania con RG n.11384/2013 non ha avuto alcun
seguito e che, pertanto, non vi è stata alcuna sentenza avente ad oggetto la simulazione dei
7 CP_ contratti stipulati con la . Nello specifico poiché era stato smarrito il fascicolo dalla
cancelleria del Tribunale, non si è dato corso alla richiesta di ricostruzione del medesimo
pervenuta dopo oltre 3 anni dalla riassunzione”.
L'estinzione del giudizio n. 11384/2013 R.G. per mancata prosecuzione, comporta la perdita di efficacia della domanda giudiziale, impedendo che la questione della nullità del contratto,
precedentemente oggetto del giudizio estinto, possa essere ripresa in un altro processo,
anche attraverso l'eccezione di nullità.
Quando un processo civile si estingue, le parti perdono la possibilità di ottenere una decisione nel merito sulla domanda giudiziale originariamente proposta. Questo significa che nel presente giudizio, in cui è stata sollevata l'eccezione di nullità del contratto che era oggetto del giudizio estinto, è precluso l'esame dell' eccezione, che non può essere accolta in base alla precedente domanda, ormai priva di efficacia.
In ogni caso non ricorre una ipotesi di illiceità del contratto asseritamente dissimulato per le ragioni addotte dalla , atteso che il contratto di mutuo corrisponde ad un tipo Parte_1
legale pienamente lecito;
né ricorre una di quelle eccezioni espressamente stabilite dalla legge al divieto di prova testimoniale, sicché, in mancanza di controdichiarazione, deve escludersi la sussistenza stessa della dedotta simulazione.
IV.- Con il quarto motivo di gravame l'appellante ritiene che il il Tribunale abbia errato nel rigettare l'eccezione spiegata dalla di tardività e, dunque, di inammissibilità della Parte_1
domanda di pagamento dei canoni.
Nel caso in questione la Curatela si è limitata, nel ricorso introduttivo, a formulare domande di convalida di sfratto per morosità e di rilascio degli immobili, senza svolgere alcuna domanda di condanna della conduttrice al pagamento dei canoni scaduti, per poi richiederne il pagamento solo nella successiva memoria integrativa depositata in seguito all'ordinanza ex art.657 e ss c.p.c. emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 9.12.2015. Ritiene l'appellante che la domanda di condanna al pagamento dei canoni, avanzata nella memoria integrativa,
8 abbia carattere di novità e come tale inammissibile.
Il motivo di gravame è infondato
Con ordinanza n. 24819 del 18 agosto 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha ribadito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in
tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da
scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito
della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai
sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto
di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare
disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.”, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d.
in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela
l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima
ancora che si verifichi l'inadempimento” (così, da ultimo, in motivazione Cass. civ., sez. III, 14
dicembre 2016, n. 25599; nello stesso senso già Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603;
Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6245).
Orbene, la tesi secondo cui – all'esito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità, in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento – la condanna al pagamento (anche) dei canoni a scadere sarebbe possibile solo se la stessa fosse stata proposta “ab origine”, e sempre che lo sfratto fosse stato convalidato, non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, dalla quale, anzi, si evince l'esatto contrario. Essa, infatti, ha da tempo chiarito che quando “venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell'opposizione
del conduttore, sorga controversia” tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice “in
primo grado” e “diretta ad ottenere – oltre la risoluzione del contratto – anche la condanna dei
conduttori al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, non può considerarsi né una
domanda nuova, né una domanda diretta ad ottenere l'adempimento dopo che era stata
richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del secondo comma dell'art. 1453 c.c., perché, nel
9 caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per
morosità, l'ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel
divieto stabilito” da tale norma, “in quanto il locatore, richiedendo anche il pagamento dei
canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla
legge, ma, al contrario, esige contemporaneamente alla risoluzione del contratto, il pagamento
di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobile”,
ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come “un ampliamento quantitativo di quella
originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una
modificazione della medesima domanda originaria” ( Cass. civ., sez. III, n. 6245 del 1992).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 618/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 226/2021 resa dal Tribunale di Messina,
pubblicata il 5.3.2021, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte appellata;
- - ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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