Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2016, n. 20321
CASS
Sentenza 10 ottobre 2016

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Lo stato di custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione, che si sovrappone alla sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro per cui opera l'art. 97, comma 1, del d.P.R. n. 3 del 1957, e, in assenza di una specifica disciplina più favorevole, consegue dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro. In detta ipotesi, infatti, la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale od anche solo disciplinare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2016, n. 20321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20321
Data del deposito : 10 ottobre 2016

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