TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
(p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. Silvia De Rosa Parte_1
ATTORE contro
(p.i. ), in persona dell'amministratrice unica CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Andrea Cavallasca
CONVENUTO
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <Nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare che
[...]
ha intrattenuto ab initio (2017) un rapporto di agenzia Parte_1 Parte_1 con;
2) per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante CP_1 CP_1
pro tempore, a corrispondere, a la somma di Parte_1 Controparte_3
euro 11.014,53, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela (ISC) e indennità meritocratica;
3) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del
pagina 1 di 5 preavviso, alla somma di euro 24.418,00, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
4) condannare al pagamento di €825,33 a titolo di residuo provvigioni maturate;
5) CP_1
condannare al pagamento delle spese e compensi di giudizio;
6) rigettare perché CP_1
inammissibile la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. Nel merito, in via subordinata: 1) accertare e dichiarare che di ha intrattenuto ab initio Parte_1 Parte_1
(2017) un rapporto atipico con;
2) per l'effetto, condannare , in CP_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a Controparte_4
la somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità per le prestazioni
[...]
svolte; 3) rigettare perché inammissibile la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. In ogni caso: condannare all'integrale rimborso delle spese e compensi di causa, oltre rimborso CP_1
forfettario 15% e accessori di legge. In via istruttoria: - ordinare ex art. 210 c.p.c. a CP_1
la produzione in giudizio di tutti gli ordini e i riassortimenti relativi alla stagione autunno - inverno 2023 effettuati dai clienti di di cui al doc. Controparte_4
20; - ammissione di prova orale sulle circostanze di cui in narrativa con riserva di meglio capitolare entro i termini di legge>>.
Per parte convenuta: <1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare la richiesta attorea di riconoscimento del rapporto di agenzia tra e 2 perché inammissibile ed CP_1 Controparte_5
infondata in fatto ed in diritto e, per gli effetti, rigettare la richiesta di condanna a tutte le somme richieste a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità supplettiva di clientela (SC), indennità meritocratica ed indennità sostitutiva di preavviso nelle misure e negli importi indicati dall'attrice; 2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: rigettare la richiesta di pagamento di € 825,33 a titolo di residuo provvigioni maturate in quanto priva di fondamento giuridico;
3) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE :condannare ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. per l'evidente temerarietà della lite introdotta da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova testimoniale per testi sulle circostanze di cui in narrativa con riserva di capitolare entro i termini di legge>>.
Fatto e diritto
La – qualificato il rapporto intercorso con la come Parte_1 CP_1
contratto di agenzia – ne ha chiesto la condanna alla corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), dell'indennità suppletiva di clientela (ISC), dell'indennità meritocratica,
pagina 2 di 5 dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle provvigioni maturate.
La – contestata la qualificazione giuridica operata dall'attrice – ha chiesto il rigetto CP_1
delle avverse pretese.
§§§
In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c. prevede la forma scritta ad probationem.
Ciò non esclude che la prova dell'accordo negoziale possa essere fornita a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché abbiano a oggetto direttamente le intese contrattuali e il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto (Cass.
29422/2023).
Nel caso in esame, l'attrice ha prodotto, sub documento n. 3, un <accordo tra le parti>> dell'11.01.2022 che prevede, <come per le stagioni precedenti>>, la fornitura del campionario Pa della alla e riconosce alla seconda provvigioni per gli ordini. CP_1
Ebbene, tale scrittura è insufficiente a ritenere provata la stipulazione, fra le parti, di un contratto di agenzia, poiché:
- non contiene richiamo alcuno alle attività tipiche del rapporto di agenzia volte alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (Cass. 20453/2018), quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, la non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare le istruzioni ricevute dal preponente;
- non è integrata da ulteriori documenti dirimenti in tal senso – poiché i documenti 4-5-20
Pa attestano esclusivamente l'esecuzione di ordini alla per il tramite della CP_1
(attività compatibile con il procacciamento d'affari), i documenti 6-7 non riguardano un'attività distintiva del rapporto di agenzia e il documento 19 riguarda la sola fornitura del campionario – né dai capitoli di prova orale articolati – quanto a quelli di prova testimoniale, di natura valutativa (1), inammissibili ex art. 2725 c.c. (2), generici (3) o irrilevanti (4-5-6-7) e, quanto a quelli per interrogatorio formale, di natura documentale;
pagina 3 di 5 - è contraddetta sia dallo scambio di corrispondenza di cui al doc. 10 di parte attrice – in cui, a fronte della pretesa della convenuta di veder sottoscritto un documento in cui l'attrice si qualificava come procacciatrice d'affari (doc. 9), questa si rifiuta di acconsentirvi per ragioni diverse da tale qualifica – sia dalle fatture emesse dall'attrice con causale <procacciamento d'affari>> (doc. 2 di parte convenuta), anche a non considerare il riferimento sempre a tale qualifica riportato nella diffida del difensore sub doc. 11 di parte attrice.
Non potendosi applicare analogicamente al rapporto di procacciamento d'affari le disposizioni di legge relative al contratto di agenzia che presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (Cass. 13629/2005 e succ. conf.), la domanda attorea di corresponsione delle indennità – formulata, in prima memoria integrativa, anche in caso di qualificazione del rapporto quale atipico, salvo non indicare la fonte normativa dell'asserito diritto – va rigettata.
Va, viceversa, accolta, per l'importo richiesto, la domanda di condanna alla corresponsione delle provvigioni (compenso compatibile con il procacciamento d'affari) maturate, non essendo stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a chiederne il rigetto.
L'ordine di esibizione richiesto è inammissibile per non essersi l'attrice neppure offerta di provare che l'accordo avrebbe previsto che <le provvigioni maturavano sia in caso di ordini, che per i riassortimenti che i clienti di 2M rappresentanze avrebbero effettuato durante la stagione>> (citazione, pag. 3).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice, a titolo di residuo delle provvigioni maturate, l'importo di €825,33;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese anticipate ed €662,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se pagina 4 di 5 dovuta) e c.p.a.
Como, 25/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
(p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. Silvia De Rosa Parte_1
ATTORE contro
(p.i. ), in persona dell'amministratrice unica CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Andrea Cavallasca
CONVENUTO
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <Nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare che
[...]
ha intrattenuto ab initio (2017) un rapporto di agenzia Parte_1 Parte_1 con;
2) per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante CP_1 CP_1
pro tempore, a corrispondere, a la somma di Parte_1 Controparte_3
euro 11.014,53, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela (ISC) e indennità meritocratica;
3) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del
pagina 1 di 5 preavviso, alla somma di euro 24.418,00, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
4) condannare al pagamento di €825,33 a titolo di residuo provvigioni maturate;
5) CP_1
condannare al pagamento delle spese e compensi di giudizio;
6) rigettare perché CP_1
inammissibile la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. Nel merito, in via subordinata: 1) accertare e dichiarare che di ha intrattenuto ab initio Parte_1 Parte_1
(2017) un rapporto atipico con;
2) per l'effetto, condannare , in CP_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a Controparte_4
la somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità per le prestazioni
[...]
svolte; 3) rigettare perché inammissibile la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. In ogni caso: condannare all'integrale rimborso delle spese e compensi di causa, oltre rimborso CP_1
forfettario 15% e accessori di legge. In via istruttoria: - ordinare ex art. 210 c.p.c. a CP_1
la produzione in giudizio di tutti gli ordini e i riassortimenti relativi alla stagione autunno - inverno 2023 effettuati dai clienti di di cui al doc. Controparte_4
20; - ammissione di prova orale sulle circostanze di cui in narrativa con riserva di meglio capitolare entro i termini di legge>>.
Per parte convenuta: <1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare la richiesta attorea di riconoscimento del rapporto di agenzia tra e 2 perché inammissibile ed CP_1 Controparte_5
infondata in fatto ed in diritto e, per gli effetti, rigettare la richiesta di condanna a tutte le somme richieste a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità supplettiva di clientela (SC), indennità meritocratica ed indennità sostitutiva di preavviso nelle misure e negli importi indicati dall'attrice; 2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: rigettare la richiesta di pagamento di € 825,33 a titolo di residuo provvigioni maturate in quanto priva di fondamento giuridico;
3) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE :condannare ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. per l'evidente temerarietà della lite introdotta da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova testimoniale per testi sulle circostanze di cui in narrativa con riserva di capitolare entro i termini di legge>>.
Fatto e diritto
La – qualificato il rapporto intercorso con la come Parte_1 CP_1
contratto di agenzia – ne ha chiesto la condanna alla corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), dell'indennità suppletiva di clientela (ISC), dell'indennità meritocratica,
pagina 2 di 5 dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle provvigioni maturate.
La – contestata la qualificazione giuridica operata dall'attrice – ha chiesto il rigetto CP_1
delle avverse pretese.
§§§
In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c. prevede la forma scritta ad probationem.
Ciò non esclude che la prova dell'accordo negoziale possa essere fornita a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché abbiano a oggetto direttamente le intese contrattuali e il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto (Cass.
29422/2023).
Nel caso in esame, l'attrice ha prodotto, sub documento n. 3, un <accordo tra le parti>> dell'11.01.2022 che prevede, <come per le stagioni precedenti>>, la fornitura del campionario Pa della alla e riconosce alla seconda provvigioni per gli ordini. CP_1
Ebbene, tale scrittura è insufficiente a ritenere provata la stipulazione, fra le parti, di un contratto di agenzia, poiché:
- non contiene richiamo alcuno alle attività tipiche del rapporto di agenzia volte alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (Cass. 20453/2018), quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, la non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare le istruzioni ricevute dal preponente;
- non è integrata da ulteriori documenti dirimenti in tal senso – poiché i documenti 4-5-20
Pa attestano esclusivamente l'esecuzione di ordini alla per il tramite della CP_1
(attività compatibile con il procacciamento d'affari), i documenti 6-7 non riguardano un'attività distintiva del rapporto di agenzia e il documento 19 riguarda la sola fornitura del campionario – né dai capitoli di prova orale articolati – quanto a quelli di prova testimoniale, di natura valutativa (1), inammissibili ex art. 2725 c.c. (2), generici (3) o irrilevanti (4-5-6-7) e, quanto a quelli per interrogatorio formale, di natura documentale;
pagina 3 di 5 - è contraddetta sia dallo scambio di corrispondenza di cui al doc. 10 di parte attrice – in cui, a fronte della pretesa della convenuta di veder sottoscritto un documento in cui l'attrice si qualificava come procacciatrice d'affari (doc. 9), questa si rifiuta di acconsentirvi per ragioni diverse da tale qualifica – sia dalle fatture emesse dall'attrice con causale <procacciamento d'affari>> (doc. 2 di parte convenuta), anche a non considerare il riferimento sempre a tale qualifica riportato nella diffida del difensore sub doc. 11 di parte attrice.
Non potendosi applicare analogicamente al rapporto di procacciamento d'affari le disposizioni di legge relative al contratto di agenzia che presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (Cass. 13629/2005 e succ. conf.), la domanda attorea di corresponsione delle indennità – formulata, in prima memoria integrativa, anche in caso di qualificazione del rapporto quale atipico, salvo non indicare la fonte normativa dell'asserito diritto – va rigettata.
Va, viceversa, accolta, per l'importo richiesto, la domanda di condanna alla corresponsione delle provvigioni (compenso compatibile con il procacciamento d'affari) maturate, non essendo stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a chiederne il rigetto.
L'ordine di esibizione richiesto è inammissibile per non essersi l'attrice neppure offerta di provare che l'accordo avrebbe previsto che <le provvigioni maturavano sia in caso di ordini, che per i riassortimenti che i clienti di 2M rappresentanze avrebbero effettuato durante la stagione>> (citazione, pag. 3).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice, a titolo di residuo delle provvigioni maturate, l'importo di €825,33;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese anticipate ed €662,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se pagina 4 di 5 dovuta) e c.p.a.
Como, 25/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 5 di 5