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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 917/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentato/a e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso/a dagli avv.ti LIMINA GIOVANNI e LIMINA MASSIMO – ATTRICE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato/a e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso/a dall' avv. LIBONATI COSIMO DAMIANO – CONVENUTO
OGGETTO: azione a difesa della proprietà – distanze legali
CONCLUSIONI: come da note di p.c.
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato nell' aprile 2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio in fratello e ha premesso: Controparte_1
- Che, con atto di donazione del 5.4.2013, i suoi genitori le avevano trasferito i seguenti immobili siti in Spezzano Albanese, c.da Monte: a) un fondo rustico in catasto al fg. 23 p.lla 387; b) la quota di ½ della piena proprietà di un appezzamento di terreno destinato a strada, in catasto al fg. 23 p.lla
385; c) un locale magazzino a piano terra in catasto al fg. 23 p.lla 384 sub
1;
- Che, con il medesimo atto, i genitori avevano trasferito al figlio i seguenti immobili, anch' essi siti alla c.da Monte in Comune CP_1
di Spezzano Albanese: d) un fondo rustico in catasto al fg 23 p.lla 386; e) la residua quota di ½ della piena proprietà del menzionato appezzamento di terreno destinato a strada, in catasto al fg. 23 p.lla 385; f) un locale magazzino a piano terra in catasto al fg. 23 p.lla 384 sub 2;
1 - Che il convenuto ha edificato abusivamente due corpi di fabbrica: il primo in aderenza al suindicato magazzino (lettera f), sconfinando ed occupando una porzione della strada comune (p.lla 385); il secondo interamente sul citato fondo di sua proprietà identificato con la p.lla 386, senza però l' osservanza delle distanze legali dal confine.
Tanto premesso, l' attrice ha chiesto al Tribunale di condannare il convenuto alla demolizione della porzione del primo corpo di fabbrica che occupa la strada comune, nonché all' arretramento del fabbricato costruito sulla p.lla 386 sino ad assicurane la corretta distanza dal confine.
2 ha resistito alla domanda, allegando che per i Controparte_1
manufatti suindicati egli ha proposto al domanda Parte_2
in sanatoria ed è in attesa del suo accoglimento.
3 Espletata CTU volta a verificare quanto asserito dall' attrice, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 4.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a gg. 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
4 La CTU espletata (vedi relazione dell' ing. del 30.10.2023) ha Persona_1
constatato che il corpo di fabbrica realizzato in aderenza alla p.lla 384 sub 2, sconfina sulla finitima p.lla 385, adibita a strada, nella comune titolarità delle parti in causa (vedi in particolare la planimetria a pagina 17 della relazione di CTU).
5 La medesima CTU inoltre, dopo aver accertato che le norme tecniche di attuazione (NTA) del Comune di Spezzano Albanese prevedono, per le aree agricole quale quella ove sono siti gli immobili in questione, una distanza minima dal confine di 5 metri, ha constatato che il fabbricato realizzato dal convenuto sulla particella 386 dista dal confine con la citata strada comune ad una distanza compresa tra 1,52 e 1,77 metri (vedi, in particolare, pagina 17 relazione di CTU).
Con riferimento alla violazione delle distanze perpetrata dal secondo fabbricato, è sufficiente richiamare, a conforto della ragione vantata dall' attrice, il principio di diritto secondo cui < in tema di distanze legali, le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di sicché vanno incluse in tale novero le CP_2
2 disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e non tra contrapposti edifici. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che condannava il convenuto ad arretrare il proprio edificio dal fabbricato attoreo, sino al rispetto della distanza prevista quale minima dal confine dal piano regolatore generale del Comune)>> (Cass. S.U., Sentenza n. 20107 del
24/09/2014). E il diritto del proprietario al rispetto delle distanze prescinde dalla eventuale concessione in sanatoria che l' ente possa rilasciare al proprietario che ha realizzato l' opera, atteso che la detta concessione, al pari del permesso a costruire, non può comprimere il diritto soggettivo del proprietario confinante (di qui la prassi della PA di rilasciare i provvedimenti in questione con la dicitura
<salvi i diritti dei terzi>>)
Quanto esposto rende ragione dell' accoglimento della domanda.
6 Le spese seguono la soccombenza. Il valore della causa pari a € 1.256,00, come dichiarato da parte attrice in citazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) Accoglie la domanda e per l' effetto ordina al convenuto di: 1) demolire la porzione di fabbricato occupante la particella 385 di proprietà comune delle parti: 2) di arretrare il fabbricato realizzato dal convenuto sulla particella 386 in modo da assicurare la sua distanza di 5 metri dal confine con la menzionata particella 385 di proprietà comune;
b) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 125,00 per spese e € 2.000,00 (duemila) per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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