CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante Sig. , (c. f. - Part. IVA: Parte_1 CodiceFiscale_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Penza (c. f. P.IVA_1 C.F._2
) con domicilio eletto in Bari presso lo Studio Legale Avv. Vincenzo Genchi alla
[...]
Via Crispi n. 14,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(partita Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco Ferraris (c.f. ) e dall'Avv. Giuseppe CodiceFiscale_3
Andrea Basciani (c.f. ), con domicilio eletto presso lo studio di CodiceFiscale_4 quest'ultimo in Bari, Via Crisanzio, n. 17,
pec: Email_2
pec: Email_3 Appellata
Nonché
A.S., (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Francesco Ortaggio (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_5
Reggio Emilia in via Carlo Levi n. 8,
pec: Email_4
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 329/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 2126/2019, non notificata. Appello del 17 settembre 2022
Conclusioni: All'udienza del 20 dicembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti. Esponeva che, quale ditta di autotrasporti, aveva ricevuto incarico dalla di trasportare 90 colli contenenti Controparte_3 calzature da Trani ad un cliente in provincia di Roma;
nell'espletamento di tale incarico si era avvalsa, quale subvettore, della Nel corso del Controparte_2 trasporto, in data 21 settembre 2016, alle ore 3,30 circa, sull'autostrada A/16, direzione nord, nel Comune di Cerignola, all'interno dell'area di servizio Ofanto Nord, la merce custodita all'interno del camion veniva rubata ad opera di ignoti. Poiché all'epoca era assicurato per siffatti eventi presso la , in virtù di polizza CP_1 stipulata per conto di chi spetta, con denuncia di sinistro del 23.9.2016 chiedeva liquidarsi il sinistro direttamente nei confronti della mittente , Controparte_3 danneggiata dalla perdita della merce e tanto, in applicazione della clausola facoltativa C denominata "Furto", secondo il valore reale della merce, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1696 C.C., per l'importo di €uro 27.898,12, come da fattura n. 200 del 26/9/201. Il successivo 4 aprile 2017, l'ufficio sinistri della compagnia assicurativa comunicava di aver predisposto un mandato di pagamento di pag. 2/12 €uro 560,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, pari ad un euro per ogni chilogrammo di merce perduta. Risarcita direttamente la per Controparte_3 il valore reale della merce oggetto di furto, la ditta si rendeva cessionaria Parte_1 del diritto all'indennizzo spettante alla sua committente nei confronti della CP_1 che veniva quindi convenuta in giudizio.
[...]
Si costituiva la compagnia assicurativa eccependo il difetto di legittimazione formale e sostanziale ad agire, la inoperatività della copertura assicurativa e comunque l'erronea quantificazione dell'indennizzo richiesto, avuto riguardo alle condizioni della polizza inter partes e al disposto dell'art. 1696 c.c.; e, per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la di cui Controparte_2 aveva chiesto la chiamata in causa, a tenerla indenne da tutto quanto fosse riconosciuto a suo debito nei confronti dell'attore.
Autorizzata la chiamata in causa, la restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva rigettata.
Il Giudice monocratico procedeva a disamina della polizza e delle relative condizioni di assicurazione poste a fondamento della domanda attorea, deducendo che l'attore, contraente della polizza, era assicurato nella sua qualità di vettore stradale, per la responsabilità civile derivantegli dai trasporti di merce varia, da eseguirsi anche mediante affidamento a terzi subvettori, secondo le clausole della
<>, ed anche per il caso di furto della merce, secondo le clausole della < furto>>.
Con la <> era garantita la responsabilità civile dell'assicurato quale vettore per perdita o avaria che le merci avessero subito dal momento della presa in consegna fino al momento della loro consegna al destinatario, escluse le ipotesi di incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell' ; bagnamento durante la Parte_2 sosta a terra in aree scoperte, nonché furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna (art. 18 delle condizioni generali di assicurazione). Con la <> la garanzia della responsabilità pag. 3/12 civile dell'assicurato, in deroga all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione
(c.g.a.), veniva estesa alle ipotesi di furto della merce come contemplate dagli artt. da 1 a 5 della detta condizione, con le esclusioni di cui agli artt. 6 e 7 e gli scoperti di cui all'art. 9 della stessa.
Ritenuto che
l'assicurazione fosse prestata in favore dello stesso contraente, in relazione all'attività di vettore stradale da esso esercitata e quindi per conto proprio e non per conto altrui o per conto di chi spetta, come previsto dall'art. 1891 c.c., infondatamente invocato dallo , affermava che Parte_1 la Compagnia era obbligata unicamente nei confronti dell'assicurato, al fine di indennizzarlo ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita e/o avaria delle cose trasportate>> in favore del committente del trasporto
(art. 14, co. 1, c.g.a.); nel mentre non era obbligata per responsabilità volontariamente assunte dall' non sancite da norme di legge (art. 14, co. Parte_2
2, c.g.a.); riteneva irrilevante che l'attore avesse riconosciuto in favore della il risarcimento dell'intero costo della merce di cui aveva assunto il Controparte_3 trasporto, e ciò in contrasto con l'1696, co. 2, c.c., espressamente richiamato fra le parti dall'art. 22 c.g.a., che limitava la responsabilità risarcitoria del vettore all'importo di un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta.
Poiché la responsabilità nei confronti del committente del trasporto era stata invocata a causa del furto, la sua indennizzabilità andava quindi verificata alla stregua delle clausole richiamate dalla condizione facoltativa C della polizza. Tali clausole contemplavano che, nel caso di sottrazione dello stesso>> (così come si affermava fosse avvenuto il furto), la garanzia fosse operante a condizione che il furto fosse avvenuto: a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, oppure durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura, mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura (art. 4).
Dalla denuncia sporta dal conducente della dall'attore Controparte_2 medesimo e successivamente dall'attore, si evinceva la mancanza delle condizioni indicate e la domanda veniva rigettata.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la società di trasporti, chiedendo la integrale riforma della sentenza, ritenuta viziata per i seguenti motivi: pag. 4/12 assoluta fondatezza della domanda attorea circa la natura giuridica della polizza assicurativa con conseguente piena operativita' della garanzia richiesta. omessa pronuncia circa la richiesta di condanna al rimborso delle spese sostenute nel giudizio per assenza dalla procedura di mediazione
Il Giudice di primo grado, analizzando le circostanze dedotte dalle parti, non aveva tenuto conto delle condizioni generali della polizza, che copriva il pagamento per la perdita o per danni materiali e diretti che avessero colpito le merci di terzi, opportunamente imballate, trasportate dall'assicurato con mezzi quali nave, treno, aereo, veicoli su strada, incluso il trasbordo dove consueto: in sostanza, la polizza prevedeva anche lo schema “danni per conto”, a seguito dell'espressa previsione della “Condizione B”, oggetto di espressa pattuizione ed approvazione scritta delle parti, appellata “Trasporti effettuati con autoveicoli non identificati”. Nelle condizioni generali di polizza, alla sezione “Condizione B – Assicurazione della Responsabilità da presa consegna a riconsegna (premio calcolato sul fatturato noli e a regolazione premio)”, veniva descritto l'oggetto della garanzia prestata1: il Giudicante aveva preso in considerazione esclusivamente la garanzia prevista dalla “Condizione
Facoltativa C - Furto”, ponendola a base della sua decisione, non valutando in alcun modo l'altra garanzia presente in polizza, regolarmente concordata e pattuita. In realtà, la polizza assicurazione trasporti denominata "RC VETTORE STRADALE" n.
2015/30/2050047, avente scadenza al 15/1/2017, comprendeva anche l'oggetto
"tutti i rischi", ossia con una copertura fino alla concorrenza della somma massima per ogni sinistro e per ogni autoveicolo di €uro 150.000,00 comprendente tutti i rischi relativi al trasporto delle cose assicurate (ivi compresa la responsabilità in veste di vettore o sub vettore comune o specializzato e la responsabilità assunta a contratto o altri patti) per ogni danno e/o perdita materiale delle cose, anche durante la loro custodia o il loro trattamento e anche in caso di errore, omissione o infedeltà dei dipendenti dell'assicurato, con le seguenti esclusioni dalla garanzia: Art. 3
Esclusioni Ferme restando le esclusioni previste dalle Norme che regolano
l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale, è altresì esclusa dalla garanzia la responsabilità dell' per perdita e/o avaria derivante da: a) Parte_2
1 Art. 1 Delimitazione e durata della garanzia: L'assicurazione è prestata per i trasporti assunti dall' in Parte_2 qualità di vettore e vale per la responsabilità civile derivante dallo stesso per perdita o avaria che le me o: a) dal momento della presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario;
b) negli eventuali periodi di loro sosta – anche a terra – in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio;
c) durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacuali, fluviali;
d) quando siano state affidate dall' stesso a terzi per l'esecuzione del trasporto, con l'intesa che: -resta comunque Parte_2 fermo il diritto di ivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile;
-la validità dell'assicurazione è CP_1 subordinata alla c l' non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Parte_2 pag. 5/12 incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato; b) bagnamento durante la sosta a terra in aree scoperte, per cui non era esclusa l'ipotesi di sottrazione fraudolenta della merce.
Poiché la aveva provveduto al pagamento nei confronti Parte_1 di della somma corrispondente al valore della merce Controparte_3 oggetto di furto, era divenuta cessionaria del diritto ad ottenere l'indennizzo verso l'assicurazione e di conseguenza la Compagnia convenuta andava condannata ad erogare l'indennizzo assicurativo corrispondente al valore della merce sottratta, così come previsto nel contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti.
Inoltre il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla contestazione circa la mancata partecipazione della compagnia convenuta alla procedura di mediazione senza alcuna giustificazione concreta, senza valutare tale circostanza quale argomento di prova nella causa. In via istruttoria chiedeva disporsi consulenza tecnica di ufficio, nei sensi già richiesti in primo grado.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello da dichiararsi ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.
Nel merito, riteneva l'appello infondato, atteso che la polizza di assicurazione trasporti “RC n. 2015/30/2050047, stipulata tra le parti, Parte_3 copriva la responsabilità civile vettoriale, tanto da evincersi sia dalla denominazione
“RC vettore stradale” sia dalla lettura dell'art. 14 delle c.g.a., che nel descrivere l'oggetto dell'assicurazione, recitava: si obbliga a tenere indenne CP_1
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita
e/o avaria delle cose trasportate” Inoltre l'art. 1 delle c.g.a. “Condizione B”, rubricato “delimitazione e durata della garanzia”, statuiva espressamente:
“l'assicurazione è prestata per i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore e vale per la responsabilità civile derivante dallo stesso per perdita o avaria che le merci subiscano …” restando estranee tutte le ulteriori considerazioni svolte dalla appellante, non essendo contemplata la copertura “danni per conto”. Sebbene l'art. 1696, secondo comma cod. civ. preveda espressamente che “Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali …”, il quarto comma dello pag. 6/12 stesso articolo precisa che “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo e colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti …”, il tutto ribadito dall'art. 22 delle c.g.a. e dall'art. 23, che chiarisce “ … fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme legislative, tiene indenne il socio/assicurato, in caso di danni derivanti CP_1 da colpa grave del vettore e dei suoi dipendenti e preposti anche di quanto da lui dovuto in eccedenza ai limiti di risarcibilità fino comunque a concorrenza del massimale indicato in frontespizio…” ma come rilevato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie la colpa grave in capo al subvettore, neppure era stata allegata.
Corettamente pertanto era stata applicata la Condizione facoltativa C del contratto assicurativo (“Assicurazione della responsabilità per furto, sottrazione delle merci o loro mancata riconsegna”), atteso che l'evento dannoso era stato originato da un furto.
L'art. 4 applicabile al caso di specie prevedeva che la garanzia prestata fosse operante a determinate condizioni, ovvero che furto venisse perpetrato: a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione di carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso
o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente di Reale
Mutua, o, ove possibile dalle competenti Autorità; b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recitante dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constati dal Commissario di Avaria o Perito o Agente di Reale
Mutua, o, ove possibile dalle competenti Autorità, circostanze non emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, ovvero: dichiarazione resa dall'autista del mezzo dopo la sottrazione della merce e successiva denuncia. Quanto alla mancata partecipazione della alla procedura di Controparte_1 mediazione, trattavasi di domanda avanzata da controparte, per la prima volta, solo in sede di precisazioni delle conclusioni, inammissibile in quanto formulata tardivamente durante il giudizio di primo grado, oltre che infondata, atteso che la
Compagnia di assicurazioni aveva ben precisato la propria posizione rispetto alla richiesta risarcitoria. Si opponeva alle richieste istruttorie e concludeva per il rigetto del gravame. Chiedeva la condanna al pagamento dlele spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Venivano infine riproposte, a termini dell'art.
pag. 7/12 346 c.p.c., le eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado che non erano state esaminate dal giudice di prime cure.
Si costituiva la società terza chiamata in causa, deducendo la inammissibilità e/o improcedibilità di qualsivoglia domanda nei propri confronti, poiché la società era in
Amministrazione Straordinaria sin dal 2017 ed eventuali pretese creditorie avrebbero dovuto essere fatte valere con il procedimento di accertamento del passivo nei termini previsti dall'art. 101 L.F., ampiamente scaduti. Inoltre nei suoi confronti non era stato avviato alcun procedimento di negoziazione assistita, per cui la domanda sarebbe stata comunque improcedibile, oltre che prescritta, ex art. 2951 cod. civ., atteso che il furto di cui era causa sarebbe stato perpetrato in occasione di un trasporto eseguito dalla terza chiamata, su incarico di parte appellante, nel mese di settembre 2016. Concludeva per il rigetto integrale dell'appello, poiché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio nei confronti dell'appellata Controparte_4
Così definita la posizione delle parti e precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Con la comparsa conclusionale, la reiterava le eccezioni di inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.
Quanto all'art. 348 bis c.p.c., la questione avrebbe dovuto essere proposta in prima udienza e delibata in detta sede, per cui allo stato è inammissibile.
Quanto alla richiesta applicazione dell'art. 342 c.p.c., alla luce della evoluzione giurisprudenziale, recepita anche nella nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., ritiene la Corte che gli artt. 342 e 434 del Cpc, nel testo applicabile ratione temporis, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il pag. 8/12 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Da un punto di vista formale l'appello risponde a detti requisiti.
Procedendo allo scrutinio nel merito, il gravame non può essere accolto: le deduzioni svolte in maniera ampia da parte appellante non si palesano sufficienti a scalfire l'iter logico argomentativo della decisione di primo grado.
Vi sono alcune circostanze di fatto che non sono state oggetto di gravame e pertanto possono essere poste a fondamento della decisione:
a) L'evento dal quale sarebbe nato il diritto al risarcimento rivendicato in via giudiziaria dalla società è il furto della merce trasportata per conto di Parte_1 essa società da un sub vettore;
b) Le circostanze del furto risultano acclarate dalla denuncia sporta dal conducente del veicolo. Il 20 settembre 2016 l'autista si fermava presso l'area di servizio
Ofanto Nord della autostrada A 16 alle ore 23.31, restando in cabina a riposare.
Alle ore 3.00 del 21 settembre si svegliava ed effettuava un controllo di routine e riscontrava la manomissione dei sigilli del portellone posteriore. Riferiva di non essere – al momento – in grado di quantificare la merce mancante e che comunque il veicolo era assicurato contro il furto. Il successivo 23 settembre su modulo della Reale Mutua denominato “ Denuncia di sinistro trasporti” veniva denunciato il sinistro da parte della , allegandosi la denuncia Parte_1 dell'autista ed una nota della da cui risultavano sottratti 83 colli, di cui 82 CP_2 di , mentre altri due colli risultavano aperti. Parte_1
Risultano evidenti pertanto le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si ebbe a verificare il furto, nonché le sue modalità, consistite nella manomissione dei sigilli posteriori del portellone posteriore con il conseguente scarico dei colli trafugati.
La polizza in essere tra le parti era denominata RC Vettore Stradale
Assicurazione Trasporti e comprendeva, oltre alle coperture tradizionali previste dalla
RC, due appendici:
1) Condizione B – Trasporti effettuati con autoveicoli non identificati, con premio calcolato sul fatturato noli, e
2) Condizione Facoltativa C – FURTO
E' evidente pertanto, già dalla denominazione, come la copertura contro l'evento furto fosse facoltativa e prescindesse dagli altri eventi già contemplati, in via diretta o a seguito di sottoscrizione di appendici integrative, dalla polizza. pag. 9/12 Al fine di delimitare il contenuto della polizza furto, poiché il thema decidendum è se la stessa potesse essere applicata al caso in esame oppure no, va verificato quanto contenuto nelle condizioni generali di assicurazione, contenute in separato documento allegato da parte attrice di primo grado e ora in appello nella produzione di parte.
L'art. 14 delle c.g.a. circoscrive l'oggetto dell'assicurazione a quanto l'assicurato fosse stato tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di vettore stradale per perdita e/o avaria delle cose trasportate, con le limitazioni di cui all'art. 15; l'art. 18 esclude dalla garanzia la responsabilità dell'assicurato per furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna;
l'art. 19 richiama altre esclusioni;
l'art. 22 limita il risarcimento dovuto dal vettore ad un €uro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta.
Seguono poi le condizioni particolari di cui alla condizione B (Assicurazione della responsabilità da presa consegna a riconsegna) ed alla Condizione facoltativa C, titolata Assicurazione della responsabilità per furto, sottrazione delle merci o loro mancata riconsegna.
Già da queste prime enunciazioni è evidente che il furto rientrava nella previsione della condizione facoltativa, e tanto non solo per una ragione di enunciazione letterale della garanzia, ma anche per una argomentazione logica: se i furti fossero stati compresi nella polizza base o nella condizione B, non avrebbe avuto senso per la società odierna appellante accollarsi ulteriori oneri di polizza per avere la copertura anche dell'evento furto, la cui indennizzabilità era comunque soggetta al verificarsi di determinate condizioni, o meglio: all'assenza di determinate modalità di esecuzione del furto.
Le condizioni per l'operatività della garanzia erano enunciate dalle lettere a), b) e c) del citato art. 2, ovvero: che durante la fermata o sosta nel corso del viaggio il veicolo fosse sottoposto a sorveglianza ininterrotta esercitata a vista o attraverso la continua presenza dell'autista, del secondo autista o accompagnatore o personale di scorta nelle immediate vicinanze del veicolo;
che durante le fermate o soste i veicoli fossero custoditi in locali con accesso sotto controllo o chiusi con mezzo appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
che i veicoli stessi sostassero in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.
pag. 10/12 Il successivo art. 4 disciplina l'ipotesi di furto di singoli colli dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso, condizionando l'operatività della garanzia alla circostanza che il furto venisse perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, se furgonato, o taglio del telone e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio fossero stati constatati da un delegato della e ove possibile dalle CP_1 competenti Autorità.
Orbene, dalla disamina della documentazione in atti nessuna delle anzidette condizioni risulta soddisfatta, sicché correttamente la sentenza appellata ha escluso il diritto della al risarcimento. Parte_1
Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, le modalità attraverso le quali si è pervenuti alla determinazione del premio da pagare. Quanto, infine, alla mancata partecipazione della società alla mediazione, l'art. 5, nel testo applicabile CP_1 ratione temporis, attribuiva una mera facoltà al Giudice, e non un obbligo, per cui la sentenza non è censurabile nemmeno sotto tale aspetto.
Ogni altra questione sottoposta al vaglio della Corte è da ritenersi assorbita.
Da ultimo, ritiene la Corte che la condotta processuale dell'appellante non sia sanzionabile ai sensi dell'art. 96 comma III, non ricorrendo ipotesi di mala fede o colpa grave.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Quanto alle spese del terzo chiamato, le cui difese erano state svolte nell'ipotesi di accoglimento del gravame, preso atto che non si è entrato nel merito delle stesse, vengono integralmente compensate tra le parti, non essendo ravvisabile alcuna forma di soccombenza, stante il rigetto dell'appello.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 pag. 11/12 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1266/2022, promossa da
[...]
, in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Parte_1 Parte_1
, contro in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., nonché contro avverso la Controparte_5 sentenza n. 329/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di
Trani a definizione del giudizio RG 2126/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna , in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante Sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della appellata in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t, che, come da motivazione, liquida in €uro 9.991,00 oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta.
c) Compensa le spese di lite tra la e le altre parti Controparte_5 processuali;
d) Dichiara che sussistono a carico di , in Parte_1 persona del titolare e legale rappresentante Sig. , i presupposti Parte_1 per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante Sig. , (c. f. - Part. IVA: Parte_1 CodiceFiscale_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Penza (c. f. P.IVA_1 C.F._2
) con domicilio eletto in Bari presso lo Studio Legale Avv. Vincenzo Genchi alla
[...]
Via Crispi n. 14,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(partita Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco Ferraris (c.f. ) e dall'Avv. Giuseppe CodiceFiscale_3
Andrea Basciani (c.f. ), con domicilio eletto presso lo studio di CodiceFiscale_4 quest'ultimo in Bari, Via Crisanzio, n. 17,
pec: Email_2
pec: Email_3 Appellata
Nonché
A.S., (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Francesco Ortaggio (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_5
Reggio Emilia in via Carlo Levi n. 8,
pec: Email_4
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 329/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 2126/2019, non notificata. Appello del 17 settembre 2022
Conclusioni: All'udienza del 20 dicembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti. Esponeva che, quale ditta di autotrasporti, aveva ricevuto incarico dalla di trasportare 90 colli contenenti Controparte_3 calzature da Trani ad un cliente in provincia di Roma;
nell'espletamento di tale incarico si era avvalsa, quale subvettore, della Nel corso del Controparte_2 trasporto, in data 21 settembre 2016, alle ore 3,30 circa, sull'autostrada A/16, direzione nord, nel Comune di Cerignola, all'interno dell'area di servizio Ofanto Nord, la merce custodita all'interno del camion veniva rubata ad opera di ignoti. Poiché all'epoca era assicurato per siffatti eventi presso la , in virtù di polizza CP_1 stipulata per conto di chi spetta, con denuncia di sinistro del 23.9.2016 chiedeva liquidarsi il sinistro direttamente nei confronti della mittente , Controparte_3 danneggiata dalla perdita della merce e tanto, in applicazione della clausola facoltativa C denominata "Furto", secondo il valore reale della merce, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1696 C.C., per l'importo di €uro 27.898,12, come da fattura n. 200 del 26/9/201. Il successivo 4 aprile 2017, l'ufficio sinistri della compagnia assicurativa comunicava di aver predisposto un mandato di pagamento di pag. 2/12 €uro 560,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, pari ad un euro per ogni chilogrammo di merce perduta. Risarcita direttamente la per Controparte_3 il valore reale della merce oggetto di furto, la ditta si rendeva cessionaria Parte_1 del diritto all'indennizzo spettante alla sua committente nei confronti della CP_1 che veniva quindi convenuta in giudizio.
[...]
Si costituiva la compagnia assicurativa eccependo il difetto di legittimazione formale e sostanziale ad agire, la inoperatività della copertura assicurativa e comunque l'erronea quantificazione dell'indennizzo richiesto, avuto riguardo alle condizioni della polizza inter partes e al disposto dell'art. 1696 c.c.; e, per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la di cui Controparte_2 aveva chiesto la chiamata in causa, a tenerla indenne da tutto quanto fosse riconosciuto a suo debito nei confronti dell'attore.
Autorizzata la chiamata in causa, la restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva rigettata.
Il Giudice monocratico procedeva a disamina della polizza e delle relative condizioni di assicurazione poste a fondamento della domanda attorea, deducendo che l'attore, contraente della polizza, era assicurato nella sua qualità di vettore stradale, per la responsabilità civile derivantegli dai trasporti di merce varia, da eseguirsi anche mediante affidamento a terzi subvettori, secondo le clausole della
<>, ed anche per il caso di furto della merce, secondo le clausole della < furto>>.
Con la <> era garantita la responsabilità civile dell'assicurato quale vettore per perdita o avaria che le merci avessero subito dal momento della presa in consegna fino al momento della loro consegna al destinatario, escluse le ipotesi di incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell' ; bagnamento durante la Parte_2 sosta a terra in aree scoperte, nonché furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna (art. 18 delle condizioni generali di assicurazione). Con la <> la garanzia della responsabilità pag. 3/12 civile dell'assicurato, in deroga all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione
(c.g.a.), veniva estesa alle ipotesi di furto della merce come contemplate dagli artt. da 1 a 5 della detta condizione, con le esclusioni di cui agli artt. 6 e 7 e gli scoperti di cui all'art. 9 della stessa.
Ritenuto che
l'assicurazione fosse prestata in favore dello stesso contraente, in relazione all'attività di vettore stradale da esso esercitata e quindi per conto proprio e non per conto altrui o per conto di chi spetta, come previsto dall'art. 1891 c.c., infondatamente invocato dallo , affermava che Parte_1 la Compagnia era obbligata unicamente nei confronti dell'assicurato, al fine di indennizzarlo ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita e/o avaria delle cose trasportate>> in favore del committente del trasporto
(art. 14, co. 1, c.g.a.); nel mentre non era obbligata per responsabilità volontariamente assunte dall' non sancite da norme di legge (art. 14, co. Parte_2
2, c.g.a.); riteneva irrilevante che l'attore avesse riconosciuto in favore della il risarcimento dell'intero costo della merce di cui aveva assunto il Controparte_3 trasporto, e ciò in contrasto con l'1696, co. 2, c.c., espressamente richiamato fra le parti dall'art. 22 c.g.a., che limitava la responsabilità risarcitoria del vettore all'importo di un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta.
Poiché la responsabilità nei confronti del committente del trasporto era stata invocata a causa del furto, la sua indennizzabilità andava quindi verificata alla stregua delle clausole richiamate dalla condizione facoltativa C della polizza. Tali clausole contemplavano che, nel caso di sottrazione dello stesso>> (così come si affermava fosse avvenuto il furto), la garanzia fosse operante a condizione che il furto fosse avvenuto: a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, oppure durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura, mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura (art. 4).
Dalla denuncia sporta dal conducente della dall'attore Controparte_2 medesimo e successivamente dall'attore, si evinceva la mancanza delle condizioni indicate e la domanda veniva rigettata.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la società di trasporti, chiedendo la integrale riforma della sentenza, ritenuta viziata per i seguenti motivi: pag. 4/12 assoluta fondatezza della domanda attorea circa la natura giuridica della polizza assicurativa con conseguente piena operativita' della garanzia richiesta. omessa pronuncia circa la richiesta di condanna al rimborso delle spese sostenute nel giudizio per assenza dalla procedura di mediazione
Il Giudice di primo grado, analizzando le circostanze dedotte dalle parti, non aveva tenuto conto delle condizioni generali della polizza, che copriva il pagamento per la perdita o per danni materiali e diretti che avessero colpito le merci di terzi, opportunamente imballate, trasportate dall'assicurato con mezzi quali nave, treno, aereo, veicoli su strada, incluso il trasbordo dove consueto: in sostanza, la polizza prevedeva anche lo schema “danni per conto”, a seguito dell'espressa previsione della “Condizione B”, oggetto di espressa pattuizione ed approvazione scritta delle parti, appellata “Trasporti effettuati con autoveicoli non identificati”. Nelle condizioni generali di polizza, alla sezione “Condizione B – Assicurazione della Responsabilità da presa consegna a riconsegna (premio calcolato sul fatturato noli e a regolazione premio)”, veniva descritto l'oggetto della garanzia prestata1: il Giudicante aveva preso in considerazione esclusivamente la garanzia prevista dalla “Condizione
Facoltativa C - Furto”, ponendola a base della sua decisione, non valutando in alcun modo l'altra garanzia presente in polizza, regolarmente concordata e pattuita. In realtà, la polizza assicurazione trasporti denominata "RC VETTORE STRADALE" n.
2015/30/2050047, avente scadenza al 15/1/2017, comprendeva anche l'oggetto
"tutti i rischi", ossia con una copertura fino alla concorrenza della somma massima per ogni sinistro e per ogni autoveicolo di €uro 150.000,00 comprendente tutti i rischi relativi al trasporto delle cose assicurate (ivi compresa la responsabilità in veste di vettore o sub vettore comune o specializzato e la responsabilità assunta a contratto o altri patti) per ogni danno e/o perdita materiale delle cose, anche durante la loro custodia o il loro trattamento e anche in caso di errore, omissione o infedeltà dei dipendenti dell'assicurato, con le seguenti esclusioni dalla garanzia: Art. 3
Esclusioni Ferme restando le esclusioni previste dalle Norme che regolano
l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale, è altresì esclusa dalla garanzia la responsabilità dell' per perdita e/o avaria derivante da: a) Parte_2
1 Art. 1 Delimitazione e durata della garanzia: L'assicurazione è prestata per i trasporti assunti dall' in Parte_2 qualità di vettore e vale per la responsabilità civile derivante dallo stesso per perdita o avaria che le me o: a) dal momento della presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario;
b) negli eventuali periodi di loro sosta – anche a terra – in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio;
c) durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacuali, fluviali;
d) quando siano state affidate dall' stesso a terzi per l'esecuzione del trasporto, con l'intesa che: -resta comunque Parte_2 fermo il diritto di ivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile;
-la validità dell'assicurazione è CP_1 subordinata alla c l' non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Parte_2 pag. 5/12 incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato; b) bagnamento durante la sosta a terra in aree scoperte, per cui non era esclusa l'ipotesi di sottrazione fraudolenta della merce.
Poiché la aveva provveduto al pagamento nei confronti Parte_1 di della somma corrispondente al valore della merce Controparte_3 oggetto di furto, era divenuta cessionaria del diritto ad ottenere l'indennizzo verso l'assicurazione e di conseguenza la Compagnia convenuta andava condannata ad erogare l'indennizzo assicurativo corrispondente al valore della merce sottratta, così come previsto nel contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti.
Inoltre il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla contestazione circa la mancata partecipazione della compagnia convenuta alla procedura di mediazione senza alcuna giustificazione concreta, senza valutare tale circostanza quale argomento di prova nella causa. In via istruttoria chiedeva disporsi consulenza tecnica di ufficio, nei sensi già richiesti in primo grado.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello da dichiararsi ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.
Nel merito, riteneva l'appello infondato, atteso che la polizza di assicurazione trasporti “RC n. 2015/30/2050047, stipulata tra le parti, Parte_3 copriva la responsabilità civile vettoriale, tanto da evincersi sia dalla denominazione
“RC vettore stradale” sia dalla lettura dell'art. 14 delle c.g.a., che nel descrivere l'oggetto dell'assicurazione, recitava: si obbliga a tenere indenne CP_1
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita
e/o avaria delle cose trasportate” Inoltre l'art. 1 delle c.g.a. “Condizione B”, rubricato “delimitazione e durata della garanzia”, statuiva espressamente:
“l'assicurazione è prestata per i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore e vale per la responsabilità civile derivante dallo stesso per perdita o avaria che le merci subiscano …” restando estranee tutte le ulteriori considerazioni svolte dalla appellante, non essendo contemplata la copertura “danni per conto”. Sebbene l'art. 1696, secondo comma cod. civ. preveda espressamente che “Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali …”, il quarto comma dello pag. 6/12 stesso articolo precisa che “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo e colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti …”, il tutto ribadito dall'art. 22 delle c.g.a. e dall'art. 23, che chiarisce “ … fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme legislative, tiene indenne il socio/assicurato, in caso di danni derivanti CP_1 da colpa grave del vettore e dei suoi dipendenti e preposti anche di quanto da lui dovuto in eccedenza ai limiti di risarcibilità fino comunque a concorrenza del massimale indicato in frontespizio…” ma come rilevato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie la colpa grave in capo al subvettore, neppure era stata allegata.
Corettamente pertanto era stata applicata la Condizione facoltativa C del contratto assicurativo (“Assicurazione della responsabilità per furto, sottrazione delle merci o loro mancata riconsegna”), atteso che l'evento dannoso era stato originato da un furto.
L'art. 4 applicabile al caso di specie prevedeva che la garanzia prestata fosse operante a determinate condizioni, ovvero che furto venisse perpetrato: a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione di carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso
o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente di Reale
Mutua, o, ove possibile dalle competenti Autorità; b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recitante dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constati dal Commissario di Avaria o Perito o Agente di Reale
Mutua, o, ove possibile dalle competenti Autorità, circostanze non emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, ovvero: dichiarazione resa dall'autista del mezzo dopo la sottrazione della merce e successiva denuncia. Quanto alla mancata partecipazione della alla procedura di Controparte_1 mediazione, trattavasi di domanda avanzata da controparte, per la prima volta, solo in sede di precisazioni delle conclusioni, inammissibile in quanto formulata tardivamente durante il giudizio di primo grado, oltre che infondata, atteso che la
Compagnia di assicurazioni aveva ben precisato la propria posizione rispetto alla richiesta risarcitoria. Si opponeva alle richieste istruttorie e concludeva per il rigetto del gravame. Chiedeva la condanna al pagamento dlele spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Venivano infine riproposte, a termini dell'art.
pag. 7/12 346 c.p.c., le eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado che non erano state esaminate dal giudice di prime cure.
Si costituiva la società terza chiamata in causa, deducendo la inammissibilità e/o improcedibilità di qualsivoglia domanda nei propri confronti, poiché la società era in
Amministrazione Straordinaria sin dal 2017 ed eventuali pretese creditorie avrebbero dovuto essere fatte valere con il procedimento di accertamento del passivo nei termini previsti dall'art. 101 L.F., ampiamente scaduti. Inoltre nei suoi confronti non era stato avviato alcun procedimento di negoziazione assistita, per cui la domanda sarebbe stata comunque improcedibile, oltre che prescritta, ex art. 2951 cod. civ., atteso che il furto di cui era causa sarebbe stato perpetrato in occasione di un trasporto eseguito dalla terza chiamata, su incarico di parte appellante, nel mese di settembre 2016. Concludeva per il rigetto integrale dell'appello, poiché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio nei confronti dell'appellata Controparte_4
Così definita la posizione delle parti e precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Con la comparsa conclusionale, la reiterava le eccezioni di inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.
Quanto all'art. 348 bis c.p.c., la questione avrebbe dovuto essere proposta in prima udienza e delibata in detta sede, per cui allo stato è inammissibile.
Quanto alla richiesta applicazione dell'art. 342 c.p.c., alla luce della evoluzione giurisprudenziale, recepita anche nella nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., ritiene la Corte che gli artt. 342 e 434 del Cpc, nel testo applicabile ratione temporis, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il pag. 8/12 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Da un punto di vista formale l'appello risponde a detti requisiti.
Procedendo allo scrutinio nel merito, il gravame non può essere accolto: le deduzioni svolte in maniera ampia da parte appellante non si palesano sufficienti a scalfire l'iter logico argomentativo della decisione di primo grado.
Vi sono alcune circostanze di fatto che non sono state oggetto di gravame e pertanto possono essere poste a fondamento della decisione:
a) L'evento dal quale sarebbe nato il diritto al risarcimento rivendicato in via giudiziaria dalla società è il furto della merce trasportata per conto di Parte_1 essa società da un sub vettore;
b) Le circostanze del furto risultano acclarate dalla denuncia sporta dal conducente del veicolo. Il 20 settembre 2016 l'autista si fermava presso l'area di servizio
Ofanto Nord della autostrada A 16 alle ore 23.31, restando in cabina a riposare.
Alle ore 3.00 del 21 settembre si svegliava ed effettuava un controllo di routine e riscontrava la manomissione dei sigilli del portellone posteriore. Riferiva di non essere – al momento – in grado di quantificare la merce mancante e che comunque il veicolo era assicurato contro il furto. Il successivo 23 settembre su modulo della Reale Mutua denominato “ Denuncia di sinistro trasporti” veniva denunciato il sinistro da parte della , allegandosi la denuncia Parte_1 dell'autista ed una nota della da cui risultavano sottratti 83 colli, di cui 82 CP_2 di , mentre altri due colli risultavano aperti. Parte_1
Risultano evidenti pertanto le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si ebbe a verificare il furto, nonché le sue modalità, consistite nella manomissione dei sigilli posteriori del portellone posteriore con il conseguente scarico dei colli trafugati.
La polizza in essere tra le parti era denominata RC Vettore Stradale
Assicurazione Trasporti e comprendeva, oltre alle coperture tradizionali previste dalla
RC, due appendici:
1) Condizione B – Trasporti effettuati con autoveicoli non identificati, con premio calcolato sul fatturato noli, e
2) Condizione Facoltativa C – FURTO
E' evidente pertanto, già dalla denominazione, come la copertura contro l'evento furto fosse facoltativa e prescindesse dagli altri eventi già contemplati, in via diretta o a seguito di sottoscrizione di appendici integrative, dalla polizza. pag. 9/12 Al fine di delimitare il contenuto della polizza furto, poiché il thema decidendum è se la stessa potesse essere applicata al caso in esame oppure no, va verificato quanto contenuto nelle condizioni generali di assicurazione, contenute in separato documento allegato da parte attrice di primo grado e ora in appello nella produzione di parte.
L'art. 14 delle c.g.a. circoscrive l'oggetto dell'assicurazione a quanto l'assicurato fosse stato tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di vettore stradale per perdita e/o avaria delle cose trasportate, con le limitazioni di cui all'art. 15; l'art. 18 esclude dalla garanzia la responsabilità dell'assicurato per furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna;
l'art. 19 richiama altre esclusioni;
l'art. 22 limita il risarcimento dovuto dal vettore ad un €uro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta.
Seguono poi le condizioni particolari di cui alla condizione B (Assicurazione della responsabilità da presa consegna a riconsegna) ed alla Condizione facoltativa C, titolata Assicurazione della responsabilità per furto, sottrazione delle merci o loro mancata riconsegna.
Già da queste prime enunciazioni è evidente che il furto rientrava nella previsione della condizione facoltativa, e tanto non solo per una ragione di enunciazione letterale della garanzia, ma anche per una argomentazione logica: se i furti fossero stati compresi nella polizza base o nella condizione B, non avrebbe avuto senso per la società odierna appellante accollarsi ulteriori oneri di polizza per avere la copertura anche dell'evento furto, la cui indennizzabilità era comunque soggetta al verificarsi di determinate condizioni, o meglio: all'assenza di determinate modalità di esecuzione del furto.
Le condizioni per l'operatività della garanzia erano enunciate dalle lettere a), b) e c) del citato art. 2, ovvero: che durante la fermata o sosta nel corso del viaggio il veicolo fosse sottoposto a sorveglianza ininterrotta esercitata a vista o attraverso la continua presenza dell'autista, del secondo autista o accompagnatore o personale di scorta nelle immediate vicinanze del veicolo;
che durante le fermate o soste i veicoli fossero custoditi in locali con accesso sotto controllo o chiusi con mezzo appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
che i veicoli stessi sostassero in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.
pag. 10/12 Il successivo art. 4 disciplina l'ipotesi di furto di singoli colli dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso, condizionando l'operatività della garanzia alla circostanza che il furto venisse perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, se furgonato, o taglio del telone e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio fossero stati constatati da un delegato della e ove possibile dalle CP_1 competenti Autorità.
Orbene, dalla disamina della documentazione in atti nessuna delle anzidette condizioni risulta soddisfatta, sicché correttamente la sentenza appellata ha escluso il diritto della al risarcimento. Parte_1
Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, le modalità attraverso le quali si è pervenuti alla determinazione del premio da pagare. Quanto, infine, alla mancata partecipazione della società alla mediazione, l'art. 5, nel testo applicabile CP_1 ratione temporis, attribuiva una mera facoltà al Giudice, e non un obbligo, per cui la sentenza non è censurabile nemmeno sotto tale aspetto.
Ogni altra questione sottoposta al vaglio della Corte è da ritenersi assorbita.
Da ultimo, ritiene la Corte che la condotta processuale dell'appellante non sia sanzionabile ai sensi dell'art. 96 comma III, non ricorrendo ipotesi di mala fede o colpa grave.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Quanto alle spese del terzo chiamato, le cui difese erano state svolte nell'ipotesi di accoglimento del gravame, preso atto che non si è entrato nel merito delle stesse, vengono integralmente compensate tra le parti, non essendo ravvisabile alcuna forma di soccombenza, stante il rigetto dell'appello.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 pag. 11/12 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1266/2022, promossa da
[...]
, in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Parte_1 Parte_1
, contro in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., nonché contro avverso la Controparte_5 sentenza n. 329/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di
Trani a definizione del giudizio RG 2126/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna , in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante Sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della appellata in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t, che, come da motivazione, liquida in €uro 9.991,00 oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta.
c) Compensa le spese di lite tra la e le altre parti Controparte_5 processuali;
d) Dichiara che sussistono a carico di , in Parte_1 persona del titolare e legale rappresentante Sig. , i presupposti Parte_1 per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 12/12