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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1227/2025 V.G. introdotta da nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Parte_1
Coviello ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, via
AC SI, 71
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Donato Lettieri ed Parte_2 elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Napoli, alla via Sanfelice,
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- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 16.10.2025.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio in Potenza, Parte_1 Parte_2 il 30.06.2011 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 12.11.2011), (il 19.01.2013), Per_1 Per_2
Per_
(il 29.12.2019) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente alle divergenze caratteriali che precludono la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1. I coniugi vivranno separati e pur sempre nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare, sita in Potenza Piazza San Giovanni Bosco n. 25, è assegnata alla sig.ra Pt_1
Per_ con tutti gli arredi ivi contenuti;
3. I figli minori e sono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
in relazione ai giorni in cui i figli saranno collocati rispettivamente presso la madre o il padre e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione gli stessi genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
5. I coniugi si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela dei minori.
6. il sig. potrà tenere con sé i figli nei giorni di Mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, Pt_2 prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa materna, nonché, a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola (nei periodi di chiusura delle scuole dalle ore 9.00 prelevandoli presso la casa materna) fino alle ore 21.30 della domenica, riaccompagnandoli presso il domicilio materno;
il padre avrà cura di seguire i figli nei compiti scolastici ed accompagnarli alle attività extrascolastiche e ludico/sportive degli stessi durante il periodo in cui essi figli resteranno con lui;
altrettanto farà la madre quando i figli staranno con lei.
7. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno con ognuno dei genitori, alternativamente di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio. Durante le festività di Pasqua, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis.
8. I minori trascorreranno alternativamente con la madre o con il padre le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, a partire dalla sera precedente il giorno festivo, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà degli stessi figli.
Durante il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla chiusura della scuola e sino alla riapertura della stessa, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo, anche non consecutivo,
2 di 15 giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Nell'alternanza i genitori terranno conto anche della festività del ferragosto, al fine di garantire che i figli possano trascorrerli di anno in anno con l'uno o l'altro genitore, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascuno;
le vacanze di carnevale ed altre festività diverse da quelle indicate, verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre, anche in questo caso, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascuno;
ove possibile, i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
in caso contrario, quanto all'orario antimeridiano, compreso il pranzo, staranno con un genitore e quanto all'orario pomeridiano, compresa la cena, con l'altro, compatibilmente con le richieste e le esigenze dei minori. Inoltre ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e le feste della mamma e del papà.
9. Il sig. Pt_2 corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma Pt_1 complessiva di € 400,00 da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla stessa, a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Tale somma sarà rivalutata annualmente dalla sig. secondo gli indici ISTAT di giugno 2026 senza necessità Pt_1 di formale richiesta da parte della sig.ra 10. I coniugi concordano che gli importi a titolo Pt_1 di assegno unico siano percepiti esclusivamente dalla sig.ra il sig. con la Pt_1 Pt_2 sottoscrizione della presente presta il proprio formale consenso e si obbliga a sottoscrivere eventuali documenti occorrenti a tal fine. 12. L'auto familiare resterà alla Sig. 13. Ciascun genitore Pt_1 concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dall'altro genitore che dovranno essere debitamente documentate e pre-autorizzate inviando o concordando il giustificativo della spesa. Resta inteso che, salvo casi eccezionali per malattie particolari, i genitori si rivolgeranno agli specialisti convenzionati col SSN. Per il riparto delle spese straordinarie si terrà conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate del C.N.F.; 14. Le parti, reciprocamente, si autorizzano, sin d'ora, alla concessione del nulla osta per il passaporto senza bisogno di ulteriori consensi, autorizzano altresì il consenso per il rilascio dei documenti di identità di entrambi i minori a valere solo per l'area Schengen. 15. Le spese legali relative al presente giudizio vengono compensate tra le parti, nel senso che ognuna provvederà al pagamento di quanto di spettanza dei legali rispettivamente incaricati, con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P. 16. Le parti convengono che le presenti condizioni hanno efficacia immediata all'atto della loro sottoscrizione.”.
All'udienza del 16.10.2025, in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. Le parti hanno, poi, modificato le condizioni riportate nel ricorso introduttivo nei termini che seguono:
- il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile di euro 470,00 per il Pt_2 Pt_1
3 mantenimento dei figli, in luogo della somma di euro 400,00 originariamente prevista al punto
9 del ricorso introduttivo;
- i coniugi concordano che l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra nella sua Pt_1 interezza, il tutto a parziale modifica di quanto riportato al punto 10 del ricorso introduttivo;
- le parti rinunciano a quanto pattuito al punto 11 del medesimo ricorso.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con rituale ricorso, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Potenza il 30.06.2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 2011, Atto nr. 7, Parte 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
4 d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come modificate all'udienza del 16.10.2025 e riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 23/10/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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