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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 538/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Dalmazia n. Parte_1
18, presso lo studio dell'Avv. Katia Litrenta che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… declarare a favore del ricorrente l'accertamento negativo e/o
la non debenza della somma di € 3.825,83 per contributi previdenziali e sanzioni dall'anno 2015 e
conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di addebito numero
CP_ 33420220004833545000 del 24.12.22 emesso dall' di Cosenza a carico del ricorrente notificato
con raccomandata n. 664808372396 consegnata il 26.01.23, con condanna del resistente Istituto al
pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e/o
infondata e condannare, comunque, l'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, con
pronuncia confermativa dell'avviso di addebito opposto o con condanna al pagamento degli importi
che risulteranno comunque dovuti all'esito del giudizio oltre somme aggiuntive ed interessi come
per legge, sino alla data di effettivo soddisfo …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420220004833545000, con cui l' ha chiesto il pagamento di € 3.825,83 per contributi previdenziali Gestione Commercianti annualità 2015, assumendo l'intervenuta prescrizione del credito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'insussistenza della prescrizione in ragione della decorrenza del termine prescrizionale e dell'avvenuta interruzione del termine. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza dell'1.7.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L'avviso del 5.4.2021 portato dall' non ha valenza interruttiva del termine prescrizionale, trattandosi di semplice comunicazione dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti per l'annualità 2015, senza indicazione del credito o richiesta di pagamento, con semplice rinvio ad una successiva comunicazione in ordine alle modalità
2 di versamento dei contributi (in merito, per tutte, si richiamano i principi affermati da
Cass. Sez. Lav. 279/2024).
In tal modo, considerata la data di decorrenza del termine prescrizionale indicata anche
CP_ dall' (per l'ultima rata dal 16.2.2016) deve dirsi avverata la prescrizione del credito,
anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma
2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020,
convertito nella legge 21/2021.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420220004833545000
poiché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 538/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Dalmazia n. Parte_1
18, presso lo studio dell'Avv. Katia Litrenta che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… declarare a favore del ricorrente l'accertamento negativo e/o
la non debenza della somma di € 3.825,83 per contributi previdenziali e sanzioni dall'anno 2015 e
conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di addebito numero
CP_ 33420220004833545000 del 24.12.22 emesso dall' di Cosenza a carico del ricorrente notificato
con raccomandata n. 664808372396 consegnata il 26.01.23, con condanna del resistente Istituto al
pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e/o
infondata e condannare, comunque, l'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, con
pronuncia confermativa dell'avviso di addebito opposto o con condanna al pagamento degli importi
che risulteranno comunque dovuti all'esito del giudizio oltre somme aggiuntive ed interessi come
per legge, sino alla data di effettivo soddisfo …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420220004833545000, con cui l' ha chiesto il pagamento di € 3.825,83 per contributi previdenziali Gestione Commercianti annualità 2015, assumendo l'intervenuta prescrizione del credito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'insussistenza della prescrizione in ragione della decorrenza del termine prescrizionale e dell'avvenuta interruzione del termine. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza dell'1.7.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L'avviso del 5.4.2021 portato dall' non ha valenza interruttiva del termine prescrizionale, trattandosi di semplice comunicazione dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti per l'annualità 2015, senza indicazione del credito o richiesta di pagamento, con semplice rinvio ad una successiva comunicazione in ordine alle modalità
2 di versamento dei contributi (in merito, per tutte, si richiamano i principi affermati da
Cass. Sez. Lav. 279/2024).
In tal modo, considerata la data di decorrenza del termine prescrizionale indicata anche
CP_ dall' (per l'ultima rata dal 16.2.2016) deve dirsi avverata la prescrizione del credito,
anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma
2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020,
convertito nella legge 21/2021.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420220004833545000
poiché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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