TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8267/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8267/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 24 ottobre 2024, con concessione di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 13 gennaio 2025;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione, dagli avv.ti. Rosa Foresta e Giuseppina D'Angelo, presso il cui studio sito Nola
(Na), alla via Fellecchia n. 5, elettivamente domicilia;
- ATTRICE -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente in data 27 marzo 2018, dall'avv. Marco Pesenti, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio degli avv.ti
Paolo e Renato Santoro, a loro volta elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ciro Laviano in Terzigno (Na), alla via Anini n. 74- Parco De Martino, Palazzo Rubino.
- CONVENUTA-
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24 ottobre 2024.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto accertarsi e dichiararsi, in Parte_1
relazione al contratto di mutuo per notar stipulato da quest'ultimo con Per_1 Controparte_2
Procedimento N. 8267/2017 R.G. – Sentenza - Pag. 1
(oggi in data 18/12/1998, anticipatamente estinto in data 13 agosto 2007, la CP_1 Controparte_1
nullità della clausola relativa agli interessi moratori, assumendo l'usurarietà del relativo tasso pari al
14,48%, a fronte del tasso-soglia del 10,995% valevole all'epoca della stipula, con conseguente richiesta di condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione in suo favore, della somma di
€ 50.000,00 pari agli interessi corrispettivi versati, sostenendo che la rilevata nullità travolgerebbe anche la debenza degli interessi corrispettivi, con conseguente obbligo restitutorio della banca convenuta ex art. 1815, co. 2 c.c.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità parziale dello stesso contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e, in ogni caso,
l'annullabilità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi per violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., per essere stato pattuito un tasso di interessi diverso da quello in concreto applicato in ragione del piano di ammortamento c.d. alla francese, con conseguente rideterminazione dell'esatto dare-avere risultante dalla corretta applicazione degli interessi sostitutivi e condanna della banca alla restituzione in favore dell'istante della somma di euro
29.224,16 ovvero in quella maggiore o inferiore risultante dall'istruttoria, vinte le spese con distrazione.
2. Ha resistito alla domanda (d'ora innanzi “ ), contestando il criterio utilizzato Controparte_1 CP_3
dalla allegata CTP al fine di sostenere il carattere usurario degli interessi di mora, pattuiti nel pieno rispetto del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, e deducendo che ininvocabile risulterebbe nella specie la norma, di cui all'art. 1815, co. 2 c.c. riguardante i soli interessi corrispettivi, aventi natura e funzione diversa da quelli di mora. Ha contrastato, inoltre, la tesi del presunto anatoicismo dei mutui, quali quello in esame, con piano di ammortamento alla francese e della presunta mancanza di lealtà, correttezza e buona fede della banca. Sostenendo, infine,
l'inammissibilità della pretesa restitutoria formulata da parte attrice, ha concluso per il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.a., la causa è stata istruita a mezzo di una CTU contabile affidata al dott. e, all'esito del deposito dell'elaborato Persona_2
peritale, invitato lo stesso consulente a rendere chiarimenti in ordine alle osservazioni critiche sollevate dall'attrice, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16 novembre 2021, poi differita al 12 ottobre 2023. A tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), ne è stato disposto il rinvio all'udienza del 24 ottobre 2024, allorquando, a seguito dello scambio di
Procedimento N. 8267/2017 R.G. – Sentenza - Pag. 2
note scritte, è stata riservata in decisione con concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. Le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
1.1. L'attrice assume che, nel caso di specie, nel contratto di mutuo quindicennale in questione fosse stato pattuito un tasso di interesse moratorio pari a 14,48%, superiore al limite oltre il quale si configura il reato di usura, pari all'epoca della stipula del contratto a 10,995%, senza porre in discussione la legittimità dell'applicazione degli interessi corrispettivi che, dunque, esula dal thema decidendum del presente giudizio (sebbene sia stato formulato dal precedente giudice istruttore in sede di conferimento dell'incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio dott.
[...]
anche un quesito volto alla verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi, in ogni Per_2
caso esclusa).
In diritto, è bene ricordate che la più recente giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di prestare consapevole adesione, ha ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez.
U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18).
In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615).
Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie,
Procedimento N. 8267/2017 R.G. – Sentenza - Pag. 3
voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464).
Tanto debitamente chiarito, il punto nodale è verificare tuttavia le conseguenze dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Secondo l'assunto attoreo, la nullità della clausola relativa agli interessi moratori travolgerebbe anche la clausola riguardante gli interessi corrispettivi e determinerebbe così la gratuità del mutuo ex art. 1815, co. 2 c.c.
La tesi è stata definitivamente superata dalla già richiamata pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione n. 19597/2020 che ha stabilito che in caso di accertato superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Poiché nella specie è pacifico tra le parti, oltre che essere stato accertato dal nominato ausiliario dell'ufficio (vedi pag. 78), che alcun interesse di mora sia mai stato versato dall'istante in relazione al mutuo de quo (che, dopo un andamento del tutto regolare e senza ritardi, è stato estinto anticipatamente nel 2007), è evidente che nessuna pretesa restitutoria può essere utilmente avanzata dalla medesima, né per interessi moratori, né per interessi corrispettivi.
1.2. Infondata è poi anche la deduzione della indeterminatezza degli interessi pattuiti, risultando gli stessi, come pure appurato dall'incaricato commercialista, specificamente pattuiti.
Del resto, la stessa attrice nella comparsa conclusionale ha preso atto che, con riferimento alla presunta indeterminatezza del mutuo in esame in ragione del piano di ammortamento alla francese utilizzato, sono intervenute con un recentissimo pronunciamento le SS.UU. della Cassazione
(Sentenza n.15130/2024), che hanno stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
“alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le Sezioni Unite hanno dunque così risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, del regime finanziario “composto” degli interessi debitori,
Procedimento N. 8267/2017 R.G. – Sentenza - Pag. 4
pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
Quanto invece all'eventuale incidenza della mancata indicazione del regime finanziario sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del T.u.b.), ricorda la Suprema Corte che “l'art.
117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente […]. Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto […]. Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
Senza dimenticare, da ultimo, che, sempre secondo la Suprema Corte, “ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”.
Tuttavia, nella specie, l'operare pienamente legittimo della esclude qualsiasi responsabilità in CP_3
capo alla stessa.
2. L'intervento risolutore delle Sezioni Unite con riguardo ad entrambe le questioni trattate
(conseguenze dell'usurarietà del tasso di mora e legittimità del piano di ammortamento alla francese), successivamente all'introduzione del giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
2.1. Tuttavia, per il principio di causalità, devono essere poste a carico della parte attrice le spese di
CTU come liquidate in corso di istruttoria con decreto del 3 agosto 2023.
Procedimento N. 8267/2017 R.G. – Sentenza - Pag. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone a definitivo carico dell'attrice le spese di CTU, come liquidate in corso di Parte_1
istruttoria con decreto del 3 agosto 2023.
Così deciso in Nola, il 16/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 8267/2017 R.G. – Sentenza - Pag. 6