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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3220/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3220/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. TRAVIA GAETANO in sost. avv. PARZANESE ANGELO IGOR LUDWIG per parte ricorrente , che insiste nella condanna alle spese anche in Parte_1 caso di dichiarata cessazione della materia del contendere.
Nonché, per parte resistente l'avv. Controparte_1
FERROZZI VALENTINA per l'avv. BENELLI SIMONE.
Per parte resistente l'avv. SARNO in sost. avv. PIRANI TORQUATO CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 3220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3220/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PARZANESE ANGELO IGOR LUDWIG
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BENELLI SIMONE
INAIL
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIRANI TORQUATO
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 4 1- L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione si riferisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, a versamenti assicurativi relativi gli anni 2011, 2012 e
2017, già oggetto di due cartelle di pagamento (la prima del 2013, la seconda del
2017).
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la prescrizione delle somme oggetto dell'intimazione, il difetto di motivazione del provvedimento, l'insussistenza del credito per intervenuto sgravio da parte del creditore e chiede, oltre all'annullamento degli atti impositivi, anche la CP_1 condanna al risarcimento dei danni.
La domanda veniva proposta al Tribunale di Napoli Nord che con ordinanza dichiarava la propria incompetenza per territorio e il procedimento veniva riassunto nei termini presso questo ufficio.
Si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_2 delle doglianze formali e legate al decorso del tempo.
Si costituiva in riassunzione all'odierna udienza, già ritualmente CP_1 costituito nel procedimento davanti al Tribunale campano, riportandosi a quanto già osservato in quella sede.
2- Nel merito, risulta dimostrato l'avvenuto sgravio delle due cartelle contenute nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, sia in quanto circostanza confermata e allegata anche da nella sua costituzione originaria CP_1
(cfr., doc 1, fasc. ricorrente in riassunzione), sia perché, in ogni modo, documentata in questa sede (cfr., doc. 6 e 7, fasc. ricorrente originario).
Questa rappresenta la ragione più liquida, che conduce all'accoglimento del ricorso.
Peraltro, l'eccezione pregiudiziale circa il decorso del termine quinquennale non sarebbe stata fondata, avendo dimostrato parte resistente che detto CP_3 termine è stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento (cfr., doc. 3 e 4, fasc. . CP_3
pagina 3 di 4 Del pari non sarebbero state accoglibili le ulteriori eccezioni, considerando che l'intimazione di pagamento è conforme ai modelli legali e regolamentari, esente dai vizi lamentati dal ricorrente.
3- Infine, è infondata la domanda di risarcimento dei danni, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto in termini di allegazioni sufficienti e di prove in ordine ai presupposti per il suo riconoscimento.
Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata integralmente.
Le spese di lite, al contrario, devono essere interamente compensate, considerato che lo sgravio è dipeso da una condotta successiva del ricorrente, che non ha comunicato all'Ente assicurativa la cessazione della sua attività.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 02820229005537084 notificata a parte ricorrente in relazione alle cartelle di pagamento n. 02820130006947930000 e n.
0282017002784020700;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 04/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3220/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. TRAVIA GAETANO in sost. avv. PARZANESE ANGELO IGOR LUDWIG per parte ricorrente , che insiste nella condanna alle spese anche in Parte_1 caso di dichiarata cessazione della materia del contendere.
Nonché, per parte resistente l'avv. Controparte_1
FERROZZI VALENTINA per l'avv. BENELLI SIMONE.
Per parte resistente l'avv. SARNO in sost. avv. PIRANI TORQUATO CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 3220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3220/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PARZANESE ANGELO IGOR LUDWIG
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BENELLI SIMONE
INAIL
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIRANI TORQUATO
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 4 1- L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione si riferisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, a versamenti assicurativi relativi gli anni 2011, 2012 e
2017, già oggetto di due cartelle di pagamento (la prima del 2013, la seconda del
2017).
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la prescrizione delle somme oggetto dell'intimazione, il difetto di motivazione del provvedimento, l'insussistenza del credito per intervenuto sgravio da parte del creditore e chiede, oltre all'annullamento degli atti impositivi, anche la CP_1 condanna al risarcimento dei danni.
La domanda veniva proposta al Tribunale di Napoli Nord che con ordinanza dichiarava la propria incompetenza per territorio e il procedimento veniva riassunto nei termini presso questo ufficio.
Si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_2 delle doglianze formali e legate al decorso del tempo.
Si costituiva in riassunzione all'odierna udienza, già ritualmente CP_1 costituito nel procedimento davanti al Tribunale campano, riportandosi a quanto già osservato in quella sede.
2- Nel merito, risulta dimostrato l'avvenuto sgravio delle due cartelle contenute nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, sia in quanto circostanza confermata e allegata anche da nella sua costituzione originaria CP_1
(cfr., doc 1, fasc. ricorrente in riassunzione), sia perché, in ogni modo, documentata in questa sede (cfr., doc. 6 e 7, fasc. ricorrente originario).
Questa rappresenta la ragione più liquida, che conduce all'accoglimento del ricorso.
Peraltro, l'eccezione pregiudiziale circa il decorso del termine quinquennale non sarebbe stata fondata, avendo dimostrato parte resistente che detto CP_3 termine è stato interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento (cfr., doc. 3 e 4, fasc. . CP_3
pagina 3 di 4 Del pari non sarebbero state accoglibili le ulteriori eccezioni, considerando che l'intimazione di pagamento è conforme ai modelli legali e regolamentari, esente dai vizi lamentati dal ricorrente.
3- Infine, è infondata la domanda di risarcimento dei danni, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto in termini di allegazioni sufficienti e di prove in ordine ai presupposti per il suo riconoscimento.
Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata integralmente.
Le spese di lite, al contrario, devono essere interamente compensate, considerato che lo sgravio è dipeso da una condotta successiva del ricorrente, che non ha comunicato all'Ente assicurativa la cessazione della sua attività.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 02820229005537084 notificata a parte ricorrente in relazione alle cartelle di pagamento n. 02820130006947930000 e n.
0282017002784020700;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 04/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4