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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1088/2022 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
M. EL
Reclamante contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
A. AT
Reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3615/2022 del 24 ottobre 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, confermava l'ordinanza definitoria della fase sommaria del rito ex l. n. 92/2012 con la quale era stata accolta l'impugnativa di licenziamento proposta da nei confronti della CP_1 Parte_1
condannata a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire il danno liquidato nella misura pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi previdenziali, accessori e spese legali.
Il giudice, richiamando testualmente l'ordinanza sommaria, disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dal lavoratore, ritenendo che il provvedimento di licenziamento fosse stato adottato nel rispetto del termine previsto dal contratto collettivo applicabile alla fattispecie in esame. Riteneva, inoltre, che la comunicazione di licenziamento, sebbene inviata mediante raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, dovesse presumersi validamente eseguita, in assenza di prova contraria a carico del lavoratore.
Nel merito, riteneva non assolto dalla società l'onere di provare la giusta causa del licenziamento, ossia, nella specie, l'appropriazione di beni aziendali.
Osservava, invero, che il datore di lavoro non aveva neppure individuato in maniera puntuale quali fossero i beni aziendali presumibilmente sottratti dal , CP_1
limitandosi a dare per certo che il materiale contenuto negli scatoloni caricati dal lavoratore nel veicolo indicato nella contestazione fossero di proprietà della società.
Avverso la sentenza proponeva reclamo la con atto Parte_1
depositato il 21.11.2022; resisteva al gravame . CP_1
La causa, espletata istruttoria orale, è stata posta in decisione in data 30 ottobre
2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico ed articolato motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in Cont cui ha ritenuto che non sia stata fornita prova della condotta ascritta al Di .
Sostiene che, erroneamente, il tribunale, aderendo alla tesi di controparte, secondo cui i cartoni consegnati dal al sig. contenessero “4 cerchi Fiat CP_1 Pt_2
Lancia da anni giacenti presso l'officina” e appartenenti a , ha Parte_3
omesso di considerare che l'onere di dimostrare la diversa proprietà di beni rinvenuti sul luogo di lavoro incombeva sul dipendente, osservando che in merito il reclamato nulla ha provato. Evidenzia, di contro, che l'istruttoria svolta ha attestato che presso il luogo di lavoro venivano conservati esclusivamente beni di proprietà aziendale, per cui deve presumersi, con onere, ribadisce, a carico del dipendente, che quanto consegnato a terzi dal fosse materiale di proprietà del datore di lavoro. CP_1
2. Il reclamo è infondato.
I fatti sono in parte incontestati.
La società ha addebitato al di essersi appropriato di beni aziendali, CP_1
avendo riempito, in data 23 marzo 2019, tre cartoni con oggetti di proprietà del datore di lavoro, caricandoli su una vettura Range Rover Evoque bianca targata EB511LE, che li ha portati via. Il dipendente si è difeso affermando che nei cartoni (quattro anziché tre) vi erano quattro cerchi Fiat Lancia, da anni giacenti presso l'officina, appartenuti a tale che, alla data indicata nella contestazione, Parte_3
venivano consegnati a proprietario della vettura sopra indicata. Parte_4
Nella fase sommaria è stato sentito il quale ha confermato di Parte_3
aver consegnato al , portandoli presso l'officina in cui lo stesso lavorava, CP_1
quattro cerchioni di una Lancia Delta che non gli servivano più.
Gli altri testi sentiti hanno dichiarato che presso le varie postazioni di lavoro in officina erano presenti solo pezzi di autovetture BMW e MINI, marchi trattati dalla società che soltanto dal 2020 è divenuta concessionaria anche del marchio . CP_2
Orbene, la Corte ha ritenuto necessario, a fronte di dati semplicemente indiziari riguardo alla proprietà dei beni oggetto dell'asporto da parte del un CP_1
approfondimento istruttorio mediante l'audizione, quale teste, di persona Parte_4
alla quale il 23 marzo 2019 sono stati consegnati dal i quattro scatoloni CP_1
oggetto dell'addebito.
Lo stesso ha dichiarato che in tale data ha ritirato dal luogo di lavoro del Di Dio dei cerchi Fiat (“erano dei cerchi Fiat, di una Fiat Punto. Avevo acquistato una Fiat
Punto dal sig. un paio di mesi prima. Anche la macchina era posteggiata CP_1
presso il luogo di lavoro del sig. ”) ed ha aggiunto di essersi recato per il ritiro CP_1 di tali oggetti, che erano riposti dentro degli scatoloni, in officina con la vettura che all'epoca aveva in uso, una Range Rover di colore bianco.
L'audizione del teste ha, secondo il collegio, fugato ogni dubbio in ordine alla proprietà dei pezzi consegnati dal al non erano della società datrice di CP_1 Pt_2
lavoro, per cui nessuna appropriazione indebita è stata commessa dal dipendente.
3. La pronuncia va, quindi, confermata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014, in ragione del valore della causa
(valore indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93
c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
5.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30.10.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1088/2022 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
M. EL
Reclamante contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
A. AT
Reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3615/2022 del 24 ottobre 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, confermava l'ordinanza definitoria della fase sommaria del rito ex l. n. 92/2012 con la quale era stata accolta l'impugnativa di licenziamento proposta da nei confronti della CP_1 Parte_1
condannata a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire il danno liquidato nella misura pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi previdenziali, accessori e spese legali.
Il giudice, richiamando testualmente l'ordinanza sommaria, disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dal lavoratore, ritenendo che il provvedimento di licenziamento fosse stato adottato nel rispetto del termine previsto dal contratto collettivo applicabile alla fattispecie in esame. Riteneva, inoltre, che la comunicazione di licenziamento, sebbene inviata mediante raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, dovesse presumersi validamente eseguita, in assenza di prova contraria a carico del lavoratore.
Nel merito, riteneva non assolto dalla società l'onere di provare la giusta causa del licenziamento, ossia, nella specie, l'appropriazione di beni aziendali.
Osservava, invero, che il datore di lavoro non aveva neppure individuato in maniera puntuale quali fossero i beni aziendali presumibilmente sottratti dal , CP_1
limitandosi a dare per certo che il materiale contenuto negli scatoloni caricati dal lavoratore nel veicolo indicato nella contestazione fossero di proprietà della società.
Avverso la sentenza proponeva reclamo la con atto Parte_1
depositato il 21.11.2022; resisteva al gravame . CP_1
La causa, espletata istruttoria orale, è stata posta in decisione in data 30 ottobre
2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico ed articolato motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in Cont cui ha ritenuto che non sia stata fornita prova della condotta ascritta al Di .
Sostiene che, erroneamente, il tribunale, aderendo alla tesi di controparte, secondo cui i cartoni consegnati dal al sig. contenessero “4 cerchi Fiat CP_1 Pt_2
Lancia da anni giacenti presso l'officina” e appartenenti a , ha Parte_3
omesso di considerare che l'onere di dimostrare la diversa proprietà di beni rinvenuti sul luogo di lavoro incombeva sul dipendente, osservando che in merito il reclamato nulla ha provato. Evidenzia, di contro, che l'istruttoria svolta ha attestato che presso il luogo di lavoro venivano conservati esclusivamente beni di proprietà aziendale, per cui deve presumersi, con onere, ribadisce, a carico del dipendente, che quanto consegnato a terzi dal fosse materiale di proprietà del datore di lavoro. CP_1
2. Il reclamo è infondato.
I fatti sono in parte incontestati.
La società ha addebitato al di essersi appropriato di beni aziendali, CP_1
avendo riempito, in data 23 marzo 2019, tre cartoni con oggetti di proprietà del datore di lavoro, caricandoli su una vettura Range Rover Evoque bianca targata EB511LE, che li ha portati via. Il dipendente si è difeso affermando che nei cartoni (quattro anziché tre) vi erano quattro cerchi Fiat Lancia, da anni giacenti presso l'officina, appartenuti a tale che, alla data indicata nella contestazione, Parte_3
venivano consegnati a proprietario della vettura sopra indicata. Parte_4
Nella fase sommaria è stato sentito il quale ha confermato di Parte_3
aver consegnato al , portandoli presso l'officina in cui lo stesso lavorava, CP_1
quattro cerchioni di una Lancia Delta che non gli servivano più.
Gli altri testi sentiti hanno dichiarato che presso le varie postazioni di lavoro in officina erano presenti solo pezzi di autovetture BMW e MINI, marchi trattati dalla società che soltanto dal 2020 è divenuta concessionaria anche del marchio . CP_2
Orbene, la Corte ha ritenuto necessario, a fronte di dati semplicemente indiziari riguardo alla proprietà dei beni oggetto dell'asporto da parte del un CP_1
approfondimento istruttorio mediante l'audizione, quale teste, di persona Parte_4
alla quale il 23 marzo 2019 sono stati consegnati dal i quattro scatoloni CP_1
oggetto dell'addebito.
Lo stesso ha dichiarato che in tale data ha ritirato dal luogo di lavoro del Di Dio dei cerchi Fiat (“erano dei cerchi Fiat, di una Fiat Punto. Avevo acquistato una Fiat
Punto dal sig. un paio di mesi prima. Anche la macchina era posteggiata CP_1
presso il luogo di lavoro del sig. ”) ed ha aggiunto di essersi recato per il ritiro CP_1 di tali oggetti, che erano riposti dentro degli scatoloni, in officina con la vettura che all'epoca aveva in uso, una Range Rover di colore bianco.
L'audizione del teste ha, secondo il collegio, fugato ogni dubbio in ordine alla proprietà dei pezzi consegnati dal al non erano della società datrice di CP_1 Pt_2
lavoro, per cui nessuna appropriazione indebita è stata commessa dal dipendente.
3. La pronuncia va, quindi, confermata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014, in ragione del valore della causa
(valore indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93
c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
5.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30.10.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi