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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al n. 3652/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(p.iva ) rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti dall'Avv. Pistola Lucia Rita
APPELLANTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di _1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Rossano, notificato alla
[...]
in data 05/02/2014, ha dedotto di aver Parte_2 _1 acquistato dalla società convenuta un'unità immobiliare in Rossano, facente parte del complesso turistico “Nausicaa” con contratto stipulato tra le parti in data 18 agosto
2003, per atto pubblico a firma del notaio Dott. e con n. di Persona_1 repertorio 72702 e n. di raccolta 18073 e ha chiesto di accertare l'illegittimità della clausola del contratto che prevede che "La parte acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, a decorrere dalla data odierna, la somma annua di € 520,00
(cinquecentoventi/00), quale contributo forfettario per le spese, gli oneri e quant'altro farà carico alla società venditrice che si obbliga alla sorveglianza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, delle reti idrica e fognante , della pubblica illuminazione e delle aree verdi ( escluso gli spazi privati ) ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale è ricompressa l'unità immobiliare oggetto della presente vendita. La citata somma di € 520,00 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà ancora maggiorata del 5% sulla somma rivalutata".
L'attore in primo grado ha, in particolare, sostenuto che la predetta clausola fosse vessatoria per l'entità della quota dovuta per le spese, oltre che ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., non essendo prevista alcuna facoltà di contestare l'operato della controparte e non essendo stata specificamente e separatamente sottoscritta e dell'art. 1469 ter comma primo cod.civ., in quanto non preceduta da negoziazione individuale.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Giudice di Pace di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola contrattuale riportata a pagina tre del rogito redatto in data 18 agosto 2003, per atto pubblico a firma del notaio
Dott. e con n. di repertorio 72702 e n. di raccolta 18073 tra il Persona_1
signor e la in p.d.s.l.r.p.t - _1 Parte_2
precisamente per come espresso: "La parte acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, a decorrere dalla data odierna, la somma annua di € 520, 00
(cinquecentoventi /00), quale contributo forfettario"... “La citata somma di € 520,00 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà ancora maggiorata del 5% sulla somma rivalutata".
per l'effetto dichiararne la inefficacia e/o la nullità tra le parti;
e per l'effetto ulteriore - e per l'opera di integrazione del contratto privato della clausola dichiarata inefficace/nulla- individuare i parametri oggettivi per la quantificazione degli importi dovuti per quota dall'attore per le spese sostenute dalla Pt_2 [...]
in p.d.s.l.r.p.t ovvero in subordine disporne la quantificazione Parte_2
secondo equità come per legge;
Ancora, per l'effetto - stabilire la quota percentuale indebitamente richiesta dalla
in p.d.s.l.r.p.t nonchè la data indebita della Pt_2 Parte_2
sua decorrenza.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi a favori dei sottoscritti procuratori.”
Con comparsa depositata in data 07/5/2014 si è costituita in giudizio la società
[...] che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore Parte_1 del Giudice adito, essendo la causa di valore indeterminabile e ha sostenuto nel merito l'infondatezza della domanda, essendo stata la clausola liberamente accettata e oggetto di trattativa individuale.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo: “che l'On.le Giudice di Pace di
Rossano pronunci la propria incompetenza per valore, risultando competente il
Tribunale di Castrovillari, con coerente statuizione in ordine alle spese;
per mero scrupolo, ove ritenuta la competenza del Giudice Adito, nel merito si insiste nel rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con condanna oltre che alle spese
e competenze di lite anche ex art 96 c.p.c.”
Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 826/2014 del 25/6/2014, depositata in data 08/8/2014 ha così deciso: “dichiara la nullità della clausola del contratto tra le parti in data 18.08.2003, con atto a firma del notaio dr. Rep. n. 72702 Persona_1
- Racc. n. 13073, nella parte in cui dispone il divieto di recesso in relazione all'obbligazione della parte acquirente di pagare alla società venditrice la somma annua di € 520,00 quale contributo forfettario per le spese e qli oneri per l'obbligazione di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, della rete idrica e fognante, della pubblica illuminazione e delle aree verdi, ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale è ricompresa l'unità immobiliare oggetto della vendita;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale per l'attività giudiziale che, visto il D.M. n. 55/2014 nonché l'art. 91, comma 4, c.p.c., liquida in complessivi € 313,53 di cui € 48,53 per spese ed € 265,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, C.N.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore dei procuratori dell'attore”
Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 826/2014 del
25/6/2014, depositata in data 08/8/2014 e notificata in data 17/10/2014 Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato alla controparte in data
[...]
13/11/2014 con cui ha dedotto quali motivi di doglianza l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza nonchè l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la vessatorietà della clausola ex art. 33, comma 2, lett b) e o).
L'appellante ha sostenuto, in particolare, l'inapplicabilità della normativa del Codice del
Consumo e la validità della clausola oggetto di impugnazione in quanto oggetto di trattativa individuale e ad ogni modo non limitativa della possibilità di ricorrere ai rimedi ordinari di tutela avverso l'inadempimento né tale da determinare una variazione del prezzo originariamente convenuto.
L'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito la sostituzione della clausola con la previsione del recesso unilaterale e ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'On le Tribunale dichiarare la incompetenza per valore del Giudice di Pace e per l'effetto rimettere gli atti al Tribunale di Castrovillari quale Giudice di prime cure. In caso di diversa valutazione, nel merito accogliere lo spiegato gravame ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare valida e legittima la clausola prevista nell'atto per Notar 18.8.03 Rep. 12702 Per_1
(" la parte acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, a decorrere dalla dara odierna, la somma annua di € 520,00 quale contributo forfettario per le spese, gli oneri
e quant'altro farà carico alla società venditrice che si obbliga alla sorveglianza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, della rete idrica e fognante , in pubblica illuminazione e delle aree verdi ricadenti nel comparto residenziale, esclusi gli spazi privati ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale è ricompresa l'unità immobiliare oggetto della presente vendita ... La citata somma di € 520,00 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat e sarà ancora maggiorata del 5% sulla somma rivalutata. Stante l'obbligo della parte venditrice come sopra assunto di fornire servizi per l'intera zona residenziale, la parte acquirente non potrà recedere da tale obbligazione"), oggetto di giudizio, in tutte le sue parti ovvero dichiarare valida e legittima oltre alla pregressa anche la parte ritenuta nulla dal
Giudice di Pace "Stante l'obbligo della parte venditrice come sopra assunto di fornire servizi per l'intera zona residenziale, la parte acquirente non potrà recedere da tale obbligazione", con coerente condanna del alle spese del doppio grado di _1
giudizio."
L'appellato, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale di “1) rigettare l'appello proposto in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e , per l'effetto
2) confermare la sentenza di primo grado 826/2014 emessa dal Giudice di Pace di
Rossano dott. Salvatore Zito.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
Il Tribunale osserva: deve in via pregiudiziale ritenersi l'irrilevanza ai fini della decisione della causa della sentenza n. 121/2025 pubblicata il 21/01/2025 resa dal Tribunale a definizione del procedimento R.G. n. 528/2023 pendente tra le medesime parti
(depositata in atti dall'appellato successivamente alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c.) con cui il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2019 emesso dal Giudice di Pace di Rossano, che aveva ingiunto all'odierno appellato il pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 4.433,77, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù dell'omesso pagamento delle prestazioni svolte dalla stessa dagli anni 2013/2014 agli anni
2018/2019, previste dalla clausola di cui si discute nel presente procedimento.
Deve, infatti, rilevarsi che il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo legittimo l'intervenuto atto di recesso comunicato dal sig. all'odierna appellante con _1
missiva del 17.10.2014, ricevuta dalla stessa in data 21.10.2014, senza statuire alcunché in ordine alla validità della clausola di cui l'odierno appellato sostiene l'illegittimità, così che non può ritenersi, come richiesto dall'appellato, che il presente giudizio sia divenuto improcedibile.
Tanto precisato, il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato: oggetto del giudizio è, infatti, la validità della clausola inserita nel contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti, con cui la società appellante si è impegnata a eseguire a tempo indeterminato le prestazioni di servizi in essa indicate, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo, così configurandosi un contratto di appalto di servizi di durata indeterminata.
Ai fini della determinazione della competenza per valore, l'art. 12, primo comma, cod. proc. civ. - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass. Sez. 2, 12/11/2004, n.
21529).
Nel caso di specie, pertanto, avendo l'odierno appellato richiesto la declaratoria di nullità della citata clausola con la quale le parti hanno stipulato il contratto di appalto di servizi sopra descritto, il valore della controversia deve essere determinato avuto riguardo all'intero contratto di appalto. Non v'è dubbio, pertanto, che essendo detto contratto concluso senza indicazione di un termine di durata, la controversia debba essere considerata di valore indeterminabile e quindi di competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9, comma II,
c.p.c.
La sentenza di prime cure deve dunque essere riformata accertando l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Rossano in favore del Tribunale di Castrovillari, e rimettendo al contempo le parti davanti al predetto Tribunale, giudice competente, ai sensi degli artt. 44 e 50 c. p.c.
Deve infatti rilevarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione
- che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 13439 del 01/07/2020).
Nel caso di specie, pur coincidendo il giudice di appello con quello competente per il primo grado, avendo l'appellante chiesto in via preliminare di “rimettere gli atti al
Tribunale di Castrovillari quale Giudice di prime cure”, alla declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Rossano deve conseguire l'assegnazione alle parti del termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Castrovillari quale giudice di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di _1
; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori
[...]
medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, le spese di lite sono così liquidate: - in € 1.150,00 per compensi per il giudizio dinanzi al Giudice di pace (fase di studio: €
250,00, fase introduttiva: € 200,00; fase istruttoria: € 300,00; fase decisionale: €
400,00) in applicazione dei criteri per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Giudice di pace di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00;
- in € 2.900,00 per compensi per il presente grado di giudizio (fase di studio: € 600,00; fase introduttiva del giudizio: € 600,00; fase istruttoria: € 850,00; fase decisionale: €
850,00) in applicazione dei criteri per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi
Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 ( tenuto conto del valore indeterminabile della causa, dell' oggetto e della scarsa complessità della controversia e considerando che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. Civ. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.3652/2014 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza impugnata e l'incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Rossano in favore del Tribunale di Castrovillari;
2. ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al detto
Tribunale;
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da _1 [...]
che liquida in € 1.150,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il primo grado di giudizio ed in € 100,05 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il presente giudizio di appello. Così deciso in data 10/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al n. 3652/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(p.iva ) rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti dall'Avv. Pistola Lucia Rita
APPELLANTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di _1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Rossano, notificato alla
[...]
in data 05/02/2014, ha dedotto di aver Parte_2 _1 acquistato dalla società convenuta un'unità immobiliare in Rossano, facente parte del complesso turistico “Nausicaa” con contratto stipulato tra le parti in data 18 agosto
2003, per atto pubblico a firma del notaio Dott. e con n. di Persona_1 repertorio 72702 e n. di raccolta 18073 e ha chiesto di accertare l'illegittimità della clausola del contratto che prevede che "La parte acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, a decorrere dalla data odierna, la somma annua di € 520,00
(cinquecentoventi/00), quale contributo forfettario per le spese, gli oneri e quant'altro farà carico alla società venditrice che si obbliga alla sorveglianza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, delle reti idrica e fognante , della pubblica illuminazione e delle aree verdi ( escluso gli spazi privati ) ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale è ricompressa l'unità immobiliare oggetto della presente vendita. La citata somma di € 520,00 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà ancora maggiorata del 5% sulla somma rivalutata".
L'attore in primo grado ha, in particolare, sostenuto che la predetta clausola fosse vessatoria per l'entità della quota dovuta per le spese, oltre che ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., non essendo prevista alcuna facoltà di contestare l'operato della controparte e non essendo stata specificamente e separatamente sottoscritta e dell'art. 1469 ter comma primo cod.civ., in quanto non preceduta da negoziazione individuale.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Giudice di Pace di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola contrattuale riportata a pagina tre del rogito redatto in data 18 agosto 2003, per atto pubblico a firma del notaio
Dott. e con n. di repertorio 72702 e n. di raccolta 18073 tra il Persona_1
signor e la in p.d.s.l.r.p.t - _1 Parte_2
precisamente per come espresso: "La parte acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, a decorrere dalla data odierna, la somma annua di € 520, 00
(cinquecentoventi /00), quale contributo forfettario"... “La citata somma di € 520,00 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà ancora maggiorata del 5% sulla somma rivalutata".
per l'effetto dichiararne la inefficacia e/o la nullità tra le parti;
e per l'effetto ulteriore - e per l'opera di integrazione del contratto privato della clausola dichiarata inefficace/nulla- individuare i parametri oggettivi per la quantificazione degli importi dovuti per quota dall'attore per le spese sostenute dalla Pt_2 [...]
in p.d.s.l.r.p.t ovvero in subordine disporne la quantificazione Parte_2
secondo equità come per legge;
Ancora, per l'effetto - stabilire la quota percentuale indebitamente richiesta dalla
in p.d.s.l.r.p.t nonchè la data indebita della Pt_2 Parte_2
sua decorrenza.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi a favori dei sottoscritti procuratori.”
Con comparsa depositata in data 07/5/2014 si è costituita in giudizio la società
[...] che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore Parte_1 del Giudice adito, essendo la causa di valore indeterminabile e ha sostenuto nel merito l'infondatezza della domanda, essendo stata la clausola liberamente accettata e oggetto di trattativa individuale.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo: “che l'On.le Giudice di Pace di
Rossano pronunci la propria incompetenza per valore, risultando competente il
Tribunale di Castrovillari, con coerente statuizione in ordine alle spese;
per mero scrupolo, ove ritenuta la competenza del Giudice Adito, nel merito si insiste nel rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con condanna oltre che alle spese
e competenze di lite anche ex art 96 c.p.c.”
Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 826/2014 del 25/6/2014, depositata in data 08/8/2014 ha così deciso: “dichiara la nullità della clausola del contratto tra le parti in data 18.08.2003, con atto a firma del notaio dr. Rep. n. 72702 Persona_1
- Racc. n. 13073, nella parte in cui dispone il divieto di recesso in relazione all'obbligazione della parte acquirente di pagare alla società venditrice la somma annua di € 520,00 quale contributo forfettario per le spese e qli oneri per l'obbligazione di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, della rete idrica e fognante, della pubblica illuminazione e delle aree verdi, ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale è ricompresa l'unità immobiliare oggetto della vendita;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale per l'attività giudiziale che, visto il D.M. n. 55/2014 nonché l'art. 91, comma 4, c.p.c., liquida in complessivi € 313,53 di cui € 48,53 per spese ed € 265,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, C.N.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore dei procuratori dell'attore”
Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 826/2014 del
25/6/2014, depositata in data 08/8/2014 e notificata in data 17/10/2014 Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato alla controparte in data
[...]
13/11/2014 con cui ha dedotto quali motivi di doglianza l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza nonchè l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la vessatorietà della clausola ex art. 33, comma 2, lett b) e o).
L'appellante ha sostenuto, in particolare, l'inapplicabilità della normativa del Codice del
Consumo e la validità della clausola oggetto di impugnazione in quanto oggetto di trattativa individuale e ad ogni modo non limitativa della possibilità di ricorrere ai rimedi ordinari di tutela avverso l'inadempimento né tale da determinare una variazione del prezzo originariamente convenuto.
L'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito la sostituzione della clausola con la previsione del recesso unilaterale e ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'On le Tribunale dichiarare la incompetenza per valore del Giudice di Pace e per l'effetto rimettere gli atti al Tribunale di Castrovillari quale Giudice di prime cure. In caso di diversa valutazione, nel merito accogliere lo spiegato gravame ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare valida e legittima la clausola prevista nell'atto per Notar 18.8.03 Rep. 12702 Per_1
(" la parte acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, a decorrere dalla dara odierna, la somma annua di € 520,00 quale contributo forfettario per le spese, gli oneri
e quant'altro farà carico alla società venditrice che si obbliga alla sorveglianza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, della rete idrica e fognante , in pubblica illuminazione e delle aree verdi ricadenti nel comparto residenziale, esclusi gli spazi privati ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale è ricompresa l'unità immobiliare oggetto della presente vendita ... La citata somma di € 520,00 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat e sarà ancora maggiorata del 5% sulla somma rivalutata. Stante l'obbligo della parte venditrice come sopra assunto di fornire servizi per l'intera zona residenziale, la parte acquirente non potrà recedere da tale obbligazione"), oggetto di giudizio, in tutte le sue parti ovvero dichiarare valida e legittima oltre alla pregressa anche la parte ritenuta nulla dal
Giudice di Pace "Stante l'obbligo della parte venditrice come sopra assunto di fornire servizi per l'intera zona residenziale, la parte acquirente non potrà recedere da tale obbligazione", con coerente condanna del alle spese del doppio grado di _1
giudizio."
L'appellato, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto al Tribunale di “1) rigettare l'appello proposto in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e , per l'effetto
2) confermare la sentenza di primo grado 826/2014 emessa dal Giudice di Pace di
Rossano dott. Salvatore Zito.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
Il Tribunale osserva: deve in via pregiudiziale ritenersi l'irrilevanza ai fini della decisione della causa della sentenza n. 121/2025 pubblicata il 21/01/2025 resa dal Tribunale a definizione del procedimento R.G. n. 528/2023 pendente tra le medesime parti
(depositata in atti dall'appellato successivamente alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c.) con cui il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2019 emesso dal Giudice di Pace di Rossano, che aveva ingiunto all'odierno appellato il pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 4.433,77, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù dell'omesso pagamento delle prestazioni svolte dalla stessa dagli anni 2013/2014 agli anni
2018/2019, previste dalla clausola di cui si discute nel presente procedimento.
Deve, infatti, rilevarsi che il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo legittimo l'intervenuto atto di recesso comunicato dal sig. all'odierna appellante con _1
missiva del 17.10.2014, ricevuta dalla stessa in data 21.10.2014, senza statuire alcunché in ordine alla validità della clausola di cui l'odierno appellato sostiene l'illegittimità, così che non può ritenersi, come richiesto dall'appellato, che il presente giudizio sia divenuto improcedibile.
Tanto precisato, il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato: oggetto del giudizio è, infatti, la validità della clausola inserita nel contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti, con cui la società appellante si è impegnata a eseguire a tempo indeterminato le prestazioni di servizi in essa indicate, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo, così configurandosi un contratto di appalto di servizi di durata indeterminata.
Ai fini della determinazione della competenza per valore, l'art. 12, primo comma, cod. proc. civ. - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass. Sez. 2, 12/11/2004, n.
21529).
Nel caso di specie, pertanto, avendo l'odierno appellato richiesto la declaratoria di nullità della citata clausola con la quale le parti hanno stipulato il contratto di appalto di servizi sopra descritto, il valore della controversia deve essere determinato avuto riguardo all'intero contratto di appalto. Non v'è dubbio, pertanto, che essendo detto contratto concluso senza indicazione di un termine di durata, la controversia debba essere considerata di valore indeterminabile e quindi di competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9, comma II,
c.p.c.
La sentenza di prime cure deve dunque essere riformata accertando l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Rossano in favore del Tribunale di Castrovillari, e rimettendo al contempo le parti davanti al predetto Tribunale, giudice competente, ai sensi degli artt. 44 e 50 c. p.c.
Deve infatti rilevarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione
- che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 13439 del 01/07/2020).
Nel caso di specie, pur coincidendo il giudice di appello con quello competente per il primo grado, avendo l'appellante chiesto in via preliminare di “rimettere gli atti al
Tribunale di Castrovillari quale Giudice di prime cure”, alla declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Rossano deve conseguire l'assegnazione alle parti del termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Castrovillari quale giudice di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di _1
; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori
[...]
medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, le spese di lite sono così liquidate: - in € 1.150,00 per compensi per il giudizio dinanzi al Giudice di pace (fase di studio: €
250,00, fase introduttiva: € 200,00; fase istruttoria: € 300,00; fase decisionale: €
400,00) in applicazione dei criteri per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Giudice di pace di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00;
- in € 2.900,00 per compensi per il presente grado di giudizio (fase di studio: € 600,00; fase introduttiva del giudizio: € 600,00; fase istruttoria: € 850,00; fase decisionale: €
850,00) in applicazione dei criteri per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi
Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 ( tenuto conto del valore indeterminabile della causa, dell' oggetto e della scarsa complessità della controversia e considerando che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. Civ. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.3652/2014 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza impugnata e l'incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Rossano in favore del Tribunale di Castrovillari;
2. ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al detto
Tribunale;
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da _1 [...]
che liquida in € 1.150,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il primo grado di giudizio ed in € 100,05 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il presente giudizio di appello. Così deciso in data 10/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso