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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 211/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1278/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'ufficio nel precisare che l'Avv. Difensore_1 ha comunicato la propria indisponibilità a presenziare all'odierna udienza, conferma la richiesta di cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo avverso l'avviso di accertamento n.TY301P400762/2020, notificato il 12/05/2022 dalla Agenzia delle
Entrate di Palermo per Irpef, Irap, ed Iva anno 2016, affinchè ne venisse dichiarata l'illegittimità.
La Corte adita con sentenza n.1278/01/23 depositata il 22/06/23 accoglieva il ricorso ed annullava l'impugnato avviso.
Insorge l'Agenzia delle Entrate con l'appello in esame con il quale, nel ribadire la legittimità del proprio operato, chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese.
Con propria nota l'Agenzia delle Entrate di Palermo comunica che in data 10/11/2025 è stato sottoscritto congiuntamente tra le parti accordo conciliativo, n.500092/2025 ai sensi dell'art.48 D.Lgs 546/92.
Pertanto chiede che, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione, venga dichiarata l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la documentazione agli atti (accordo conciliativo), essendo pertanto cessata la materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese Compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 211/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1278/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P400762 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'ufficio nel precisare che l'Avv. Difensore_1 ha comunicato la propria indisponibilità a presenziare all'odierna udienza, conferma la richiesta di cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo avverso l'avviso di accertamento n.TY301P400762/2020, notificato il 12/05/2022 dalla Agenzia delle
Entrate di Palermo per Irpef, Irap, ed Iva anno 2016, affinchè ne venisse dichiarata l'illegittimità.
La Corte adita con sentenza n.1278/01/23 depositata il 22/06/23 accoglieva il ricorso ed annullava l'impugnato avviso.
Insorge l'Agenzia delle Entrate con l'appello in esame con il quale, nel ribadire la legittimità del proprio operato, chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese.
Con propria nota l'Agenzia delle Entrate di Palermo comunica che in data 10/11/2025 è stato sottoscritto congiuntamente tra le parti accordo conciliativo, n.500092/2025 ai sensi dell'art.48 D.Lgs 546/92.
Pertanto chiede che, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione, venga dichiarata l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la documentazione agli atti (accordo conciliativo), essendo pertanto cessata la materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese Compensate