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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 395/2020 riservata in decisione all'udienza del
26.02.2025 e vertente
TRA
(CF. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Stefano (CF. , con C.F._2
studio in Via Marconi 87 Castellammare di Stabia (NA)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Ruggiero ( C.F._4 [...]
) e dall' Avv. Corinna Della Monica (CF. ) ed C.F._5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Castellammare di Stabia (NA) alla
Piazza Unità d'Italia n. 4
APPELLATI– APPELLANTI INCIDENTALI
E
(CF. e Controparte_3 C.F._7 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di eredi di rappresentate e C.F._8 Persona_1
difese dall'avv. Nicola Cuomo (CF. ) unitamente al quale C.F._9 elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Gabriele Gava in Napoli alla via
Vittoria Colonna n. 9
APPELLATE- APPELLANTI INCIDENTALI
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con citazione ritualmente notificata ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1653/2019 depositata il 28.06.2019, con cui:
a) è stata dichiarata la natura definitiva della scrittura privata del 15.9.1999 e, per l'effetto, ne è stata dichiarata la nullità per violazione dell'art. 28 legge 513/1977; b) è stata accolta la domanda riassunta da quale erede di di Controparte_3 Persona_1
riduzione delle disposizioni del testamento del 15.9.1999 di , deceduta in Persona_2
C.mare di Stabia l'11.1.2003, pubblicato presso lo studio del notaio Persona_3 in data 4.11.2005, e dichiarata la lesione della quota di 2/9 riservata al legittimario
[...]
c) per l'effetto, è stata condannata al pagamento, “in favore degli Per_1 CP_1 attori nella qualità di eredi legittimi di ”, dell'importo di € 18.038,92, già Persona_1
rivalutata all'attualità; d) sono state rigettate tutte le altre domande proposte rispettivamente dalle parti.
1.2 Con il primo motivo lamenta che la sentenza di primo grado, nel Parte_1 condannare alla reintegrazione della quota di riserva in favore delle sole CP_1
e , rispettivamente sorella e madre dell'odierno Controparte_3 Parte_2
esponente, quali attrici in riassunzione della domanda originariamente proposta da
[...] innanzi al giudice a quo a seguito della declaratoria di nullità della prima Per_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 642/2011, ha erroneamente omesso di considerare la posizione dell'appellante, che, seppur rimasto contumace nel precedente grado di giudizio, conserva la qualità di (co)erede del legittimario pretermesso, avente, perciò, diritto a partecipare alla reintegra unitamente agli altri successori.
1.3 Con il secondo motivo l'appellante denunzia la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Tribunale, da un lato, ha dichiarato la nullità della scrittura del 15.09.1999 per violazione dell'art. 28 legge 513/1977 e, d'altro canto, ha utilizzato la medesima scrittura quale prova del preteso debito assunto dalla de cuius nei confronti Persona_2 di per un valore di lire 63.000.000, a titolo di prezzo dichiaratamente CP_1
anticipato da quest'ultima per l'acquisto, in favore della madre, dell'immobile poi caduto nell'asse ereditario.
L'appellante soggiunge che il Tribunale ha, poi, erroneamente imputato il debito in questione al solo corrispettivo dell'acquisto fatto dalla nei rapporti con l' , Per_2 CP_4
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda laddove, a dire degli stessi appellati e , il valore di lire CP_1 Controparte_2
63.000.000 è da intendersi comprensivo del costo dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento e delle spese condominiali che costoro assumono aver sopportato per conto della de cuius; protesta che di tali esborsi non è stata, comunque, fornita alcuna dimostrazione, essendo state dichiarate inammissibili le richieste di prova orale avanzate in primo grado e che l'unico debito della de cuius che può ritenersi accertato è, tutt'al più, quello inferiore di lire 11.670.000, costituito dal prezzo versato all'Istituto per il riscatto dell'immobile, come risultante dall'atto di vendita in favore della del 15.9.1999; Per_2 adduce, infine, che nemmeno siffatto minor valore può essere detratto, quale passivo, dall'asse ereditario, poiché, essendo l'unica erede testamentaria, l'appellata è CP_1
consequenzialmente l'unica tenuta a rispondere del debito ereditario, in ipotesi sorto in capo alla de cuius.
1.4 Con il terzo mezzo impugna la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui ha posto a fondamento della stima dell'immobile caduto in successione la consulenza tecnica dell'arch. prodotta dagli appellati sostiene, in particolare, Per_4 Controparte_5 che la congruità del valore indicato dal CT di parte è sempre stata contestata dapprima da e, poi, dai suoi aventi causa, in virtù del rilievo che la suddetta consulenza, Persona_1
risolvendosi in un'allegazione difensiva proveniente dalla controparte, interessata a sottostimare il valore attivo del compendio ereditario, non è affatto attendibile;
inoltre,
l'elaborato dell'arch. omette ogni riferimento alle fonti sulle quotazioni immobiliari Per_4 di mercato dell'anno 2003 (data di apertura della successione) prese comparativamente in considerazione ai fini dell'indagine condotta, quali indici tratti dall'OMI o dal borsino immobiliare delle principali Agenzie operanti sul territorio in cui insiste il cespite in oggetto ovvero, ancora, dati ricavabili da atti notarili di compravendita di immobili similari situati nella stessa zona;
l'appellante adduce, infine, che la perizia dell'arch. è incompleta, Per_4 poiché non ha preso in considerazione la quota di 1/80 di dieci locali del piano cantinato in titolarità della alla data della morte. Per_2
1.5 Con il quarto motivo l'appellante denunzia l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure nell'affermare che la quota di legittima spettante al proprio dante causa Persona_1
è di 2/9; sostiene, invero, che, poiché non ha esperito l'azione di riduzione Parte_3 testamentaria, così tacitamente rinunziando all'eredità della madre, la quota di 2/3, riservata in caso di concorso tra più figli a norma dell'art. 537 secondo comma c.c., deve ripartirsi,
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda nella specie, unicamente tra ed il proprio dante causa titolare, CP_1 Persona_1 dunque, della quota di 1/3, in cui l'appellante è subentrato unitamente ai coeredi
[...]
e . Pt_2 Controparte_3
1.6 Con il quinto motivo lamenta che erroneamente il Tribunale, dopo Parte_1 aver ritenuto di poter reintegrare in danaro la quota di riserva spettante a ha Persona_1
omesso, in violazione dell'art. 112 c.p.c., di riconoscere gli interessi legali sulla somma liquidata quale controvalore della stessa come previsto dall'art. 561 c.c., nonostante fosse stata formulata domanda anche per gli accessori legali;
contesta, poi, la decisione nella parte in cui il giudice a quo ha affermato la non comoda divisibilità dei cespiti del compendio ereditario, senza tenere in considerazione la quota di 1/80 delle dieci cantinole del piano seminterrato sopra citate e chiede, pertanto, che in riforma della statuizione di primo grado, si proceda alla divisione dei beni risultanti dall'accoglimento della riduzione testamentaria, con conseguente condanna di alla restituzione dei frutti dell'immobile CP_1 posseduto in via esclusiva dalla data di apertura della successione sino al soddisfo.
1.7 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti CP_1 CP_2
e eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della
[...] Parte_3 interposta impugnazione.
1.8 In particolare, premettendo che la statuizione di rigetto della domanda Parte_3 di rendiconto, proposta da non risulta attinta dall'appello, con conseguenza Persona_1
formazione del giudicato in parte qua, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, non avendo l'esponente alcuna legittimazione passiva in relazione alla domanda di riduzione testamentaria avente natura personale;
e , a loro volta, hanno CP_1 Controparte_2 interposto appello incidentale tardivo.
1.9 Con il primo motivo gli appellanti incidentali insistono affinché si dichiari la validità del contratto di vendita del 15.9.1999 stipulato con la de cuius , non essendo Persona_2 stata integrata la violazione del divieto di cui all'art. 28 legge 513/1977; chiedono, per l'effetto, accertarsi che il cespite di cui è causa è da considerarsi ormai fuoriuscito dall'asse ereditario e che, quindi, non si è verificata alcuna lesione di legittima in danno del germano
Persona_1
1.10 Con il secondo motivo e impugnano la decisione nella CP_1 Controparte_2 parte in cui è stato escluso che essi abbiano fornito prova delle donazioni fatte dalla in favore di per l'importo di € 6.738,88 a mezzo di prelievi dal Per_2 Persona_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda libretto postale 1283/06/COM intestato alla de cuius, ove veniva accreditata la pensione di reversibilità di cui quest'ultima godeva quale vedova di protestano, Parte_1 altresì, che erroneamente non sia stato decurtato, dal valore attivo della massa, il debito maturato nei loro confronti per le anticipazioni fatte per le spese funerarie ed oneri condominiali per l'importo di € 3.047,09.
1.11 Si sono costituite, altresì, e , le quali hanno, in Controparte_3 Parte_2 parte, aderito e, in altra parte, chiesto il rigetto dell'appello principale;
hanno insistito per il rigetto dell'appello incidentale e a loro vola interposto appello incidentale per sentir accertare che i frutti civili dell'immobile caduto in successione maturati durante il giudizio ammontano ad € 64.800,00 di cui i 2/9, pari ad € 14.400,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, spettano agli eredi di e, per l'effetto, sentir condannare Persona_1 CP_1 al pagamento della corrispondente somma.
[...]
1.12 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 18.1.2023 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali;
di seguito, dopo una rimessione in istruttoria, ha riservato nuovamente la causa a sentenza in diversa composizione collegiale senza termini, pronunciando, all'esito, sentenza non definitiva n. 3121/2023.
1.13 Con siffatta pronuncia la Corte ha rigettato il primo motivo di appello incidentale interposto da e e, per l'effetto, ha confermato il capo 1) CP_1 Controparte_2
della statuizione del Tribunale di Torre Annunziata n. 1653/2019, che ha dichiarato la natura definitiva della scrittura privata del 15.9.1999 e ne ha, per l'effetto, dichiarato la nullità per violazione dell'art. 28 legge n. 513/1977; ha disatteso il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale, aventi ad oggetto passaggi funzionali alla ricostruzione dell'asse mediante la riunione fittizia imposta dall'art. 555 c.c. ai fini dell'accertamento della denunziata lesione della quota di riserva del legittimario ha rigettato Persona_1 il primo motivo dell'impugnazione principale, cui nella qualità, ha Parte_1
affidato la censura sulla sua mancata indicazione tra gli aventi diritto all'attribuzione della quota di riserva spettante alla stirpe del dante causa ha accolto il secondo Persona_1
motivo del gravame principale, riformando, per l'effetto, la pronuncia sull'accertamento di un credito di nei confronti della massa per un valore di lire 63.000.000; ha CP_1 disatteso il quarto motivo di appello principale, confermando che la quota di riserva spettante al dante causa è di 2/9; ha accolto il terzo ed il quinto motivo di Persona_1
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda impugnazione principale nella parte in cui l'accertamento del valore di mercato dell'immobile caduto nell'asse di è stato fondato dal primo giudice sulla Persona_2 consulenza del CT di arch. , le cui risultanze sono state contestate dalle CP_1 Per_4
controparti ed in cui, peraltro, non è stata considerata la quota di 1/80 del piano cantinato costituente pertinenza dell'appartamento; ha, quindi, rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza, affidando al CTU nominato l'incarico di procedere alla stima del compendio immobiliare, alla individuazione della quota di riserva spettante al legittimario e alla verifica della possibilità o meno di reintegrare detta quota mediante Persona_1
“comoda” separazione di una porzione in natura;
è stata, infine, disposta l'estromissione dal giudizio di con regolamentazione delle spese di lite nel relativo rapporto Parte_3
processuale.
1.14 Espletata CTU, la Corte, all'udienza cartolare del 26.2.2025, ha nuovamente riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini abbreviati (20+20) per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. La causa torna al Collegio per la delibazione dell'ulteriore questione controversa concernente la determinazione del valore di mercato dell'immobile appartenente all'asse, sul quale calcolare la quota di riserva spettante al legittimario pretermesso Persona_1
e, per esso, alla sua stirpe ( , e ). Parte_1 Controparte_3 Parte_2
Al fine di istruire la doglianza, articolata inizialmente dal solo e a cui si Parte_1
sono associati, in corso di causa, e , è stato nominato Controparte_3 Parte_2 un ausiliario d'ufficio, il quale ha proceduto a stimare il valore di mercato del bene, dapprima, all'epoca dell'apertura della successione di (11.1.2003), sul quale Persona_2 calcolare l'entità della quota di riserva di 2/9 spettante al legittimario pretermesso
[...]
e, una volta accertata l'impraticabilità di una reintegrazione in natura mediante la Per_1
comoda divisibilità di una porzione del valore della quota lesa, a stimare il valore del bene all'attualità, sul quale quantificare il conguaglio in danaro spettante alla stirpe del legittimario.
In tale operazione il CTU ha seguito il metodo sintetico-comparativo, applicando al valore unitario “medio”, ricavato dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate e dalle contrattazioni praticate presso agenzie immobiliari locali per beni similari, i coefficienti correttivi analiticamente specificati in apposita tabella, avendo riguardo alle peculiari caratteristiche intrinseche ed estrinseche della singola unità immobiliare oggetto di stima.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
A fronte dell'esplicitazione dei criteri così adottati l'appellante principale Parte_1
e le appellanti incidentali e hanno contestato al CTU, Controparte_3 Parte_2 quanto alla stima del valore di mercato all'epoca della successione (anno 2003), di aver utilizzato, quale termine comparativo, i prezzi pattuiti in alcune libere contrattazioni di compravendita di immobili similari indicati dal consulente tecnico di parte di CP_1
senza procedere ad una autonoma ricerca ed acquisizione di detti dati valutativi.
Il rilievo non integra, tuttavia, una contestazione specifica, idonea a minare l'affidabilità del risultato cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio.
La critica si risolve, a ben vedere, nella apodittica assunzione di un ipotetico valore di stima differente da quello che il CTU ha tratto dalle dettagliate fonti su negoziazioni private riportate dal CT di parte arch. , il cui valore medio di € 3.050,00 è, del resto, Per_4 superiore a quello medio ricavato dai dati OMI, scongiurando così il rischio di essere sottostimato rispetto al reale andamento di mercato della zona di interesse;
gli appellanti non hanno, cioè, suffragato la circostanza supposta con l'allegazione di dati sulle contrattazioni rinvenibili negli archivi notarili, che potessero, in tesi, smentire le conclusioni del CTU o, comunque, fornire un utile e collaborativo apporto alla individuazione di un differente valore economico.
Altrettanto pretestuosa e generica è la critica sulla inaffidabilità dei valori estratti dalla tabella dell'Agenzia delle Entrate relativa al primo semestre dell'anno 2006 (primo dato ufficiale disponibile), non avendo gli appellanti addotto per quale specifica ragione relativa all'andamento del mercato immobiliare il valore unitario dell'anno 2006 si discosti più o meno sensibilmente da quello del 2003, anche considerata la stretta contiguità temporale dei due periodi.
È, pertanto, condivisibile l'operazione con cui il CTU, mediando tra il valore unitario medio estrapolato dall'Osservatorio presso l'Agenzia delle Entrate relativo al primo semestre dell'anno 2006 (€ 2.550,00/mq), ritenuto omogeneo a quello oggetto di indagine, ed i valori tratti dalle compravendite stipulate nel 2003 (€ 3.050,00/mq), ha stimato un valore medio di mercato al 2003 di € 2.800,00/mq.
Parimenti corretto risulta il valore medio di mercato di € 2.600,00/mq che il CTU ha stimato all'attualità, comparando il prezzo medio praticato nelle compravendite stipulate per immobili situati nel Comune di Castellammare di Stabia analoghi a quello di cui è causa- tratto da agenzie operanti in zona ed oscillante tra il più basso riscontrato ad aprile
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2023 di € 2.459,00/mq al più alto raggiunto nel mese di dicembre 2023 di € 2.623,00/mq ad uno intermedio di € 2569,00/mq- ed i parametri forniti dalle tabelle OMI dell'Agenzia delle
Entrate, che indicano, per immobili similari, dallo stato conservativo normale, valori tra
€/mq 1750÷2650.
Anche in parte qua, invero, la contestazione degli appellanti sulla mancata allegazione, da parte del CTU, delle fonti relative ai singoli atti di compravendita consultati appare sterile, poiché, una volta indicato dall'ausiliario d'ufficio la provenienza del dato tecnico fornito
(contrattazioni praticate presso le agenzie immobiliari di zona), le parti erano ben messe in grado, attraverso i propri CCTTPP, di confutare analiticamente l'attendibilità dei valori prospettati dal CTU, smentendone l'attendibilità mediante l'allegazione e prova di dati alternativi non conformi, agevolmente reperibili presso le medesime agenzie locali.
Ininfluente è, poi, la contestazione dell'interpretazione che il CTU ha fornito al risultato dall'indagine condotta, che ha evidenziato un minimo scarto tra il valore di mercato dell'immobile nel 2003 (epoca di apertura della successione) e quello all'attualità, giustificato, a suo dire, dalla stabilizzazione dei prezzi di mercato dopo la bolla speculativa del mercato immobiliare esplosa nei primi anni 2000.
Posto, invero, che il valore di stima del cespite all'attualità non è stato accertato mediante un procedimento presuntivo, bensì in base alla comparazione di dati reali disponibili,
l'eventuale supposta fallacia della considerazione del CTU sulla ragione per cui il valore attuale si discosta di poco da quello dell'epoca dell'apertura della successione, non avrebbe, comunque, alcuna concreta incidenza sull'esito dell'indagine, che, si ribadisce, è fondata su elementi tratti dall'andamento attuale del mercato immobiliare.
Coglie, invece, nel segno la doglianza degli appellanti sulla erronea considerazione, ai fini del procedimento estimativo, della superficie utile netta e non già di quella “commerciale”.
Sul punto la risposta del CTU è apparsa evasiva e, comunque, contraria alla regola desumibile dall'Allegato C del regolamento di cui all'art. 3 DPR 138/1998, secondo cui il valore medio unitario, eventualmente corretto dall'applicazione dei vari coefficienti, va moltiplicato per la superficie “commerciale”. In particolare, dalla tabella del calcolo delle superfici di cui al succitato allegato C, incorporata nelle note tecniche controdeduttive del
CT di corrispondente a quella consultabile nel sito ufficiale dell'Agenzia Parte_1 delle Entrate, si ricava che, oltre alla superficie calpestabile calcolata al 100%, occorre considerare, per quanto ci occupa, anche le mura perimetrali per un massimo di 50 cm, le
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda mura perimetrali in comunione per un massimo di 25 cm, le cantine al 20% ed i soppalchi non abitabili al 15% (la presenza del soppalco risulta raffigurata nella piantina redatta dal consulente tecnico dell'appellante nelle succitate note controdeduttive e Parte_1
non specificamente contestata dalla controparte . CP_1
Aggiungendo, dunque, alla superficie calpestabile netta calcolata dal CTU (mq 45,67) gli incrementi di superficie di mq 2,25 calcolati per un massimo di 50 cm e di 25 cm delle murature perimetrali secondo lo schema grafico della suindicata piantina- in sé, si ribadisce, non specificamente contestata- e gli incrementi dovuti alle percentuali relative al soppalco
(mq 0,36) e ed al cantinato ( mq 0,35), si ottiene una superficie “commerciale” di mq 48,63.
Va, di contro, respinta la critica degli appellanti ai coefficienti riduttivi applicati dal CTU in relazione all'“ubicazione”, alla “superficie utile” e alla “panoramicità”.
Sotto il primo profilo (“ubicazione”) l'applicazione del coefficiente riduttivo dello 0,95% trova coerente giustificazione nella circostanza che l'immobile è situato in “zona intermedia” e non propriamente “centrale”, al cui parametro di riferimento è stato assegnato il valore “1”. Il ragionamento del CTU non è, poi, in contraddizione logica con la premessa di aver ricavato il valore unitario medio dai prezzi praticati in singole contrattazioni, ove già si teneva conto dell'ubicazione, rispetto al cui coefficiente il valore doveva, perciò, intendersi “ponderato”. In realtà, l'estrapolazione del dato dalle singole contrattazioni di mercato lascia ferma la pur marginale differenza tra l'elemento comparativo assunto da riferimento e quello oggetto della specifica stima, appunto in considerazione del fatto che l'immobile de quo è situato in zona “semicentrale”; inoltre, il valore adottato dal CTU è stato “mediato” con quello estratto dalla Banca Dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, il quale ultimo sconta una maggiore approssimazione rispetto ai valori rinvenuti presso le agenzie immobiliari locali.
Quanto alla contestazione del coefficiente riduttivo di 0,85% applicato dal CTU in relazione alla superficie siccome “inf. ai 100 mq”, se, in linea di principio, è condivisibile la considerazione degli appellanti secondo cui gli immobili di medie dimensioni sono più appetibili sul mercato immobiliare, ciò non vale per il caso di specie, in cui la superficie utile netta è di circa 46 mq e, dunque, inferiore a quella mediamente ricercata sul mercato per una soluzione abitativa.
Ancora, destituita di fondamento è la censura sull'errore in cui è incorso il CTU nell'applicare un coefficiente riduttivo dell'0,90% per l'affaccio dell'immobile su strada o
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cortile, pretendendosi, in alternativa, l'utilizzo di un coefficiente maggiorato di almeno
1.1% per la panoramicità dell'appartamento, da cui, a dire degli appellanti, è possibile godere della vista del Vesuvio e dell'intero Golfo di Napoli.
Dall'obiettiva ispezione dei luoghi eseguita dal CTU è emerso che l'immobile non ha balconi e/o terrazzi, bensì soltanto finestre, tre delle quali si aprono sul cortile interno del palazzo. In particolare, dalla prospettiva della foto inserita nel corpo della relazione peritale depositata in data 22.4.2024, denominata “Facciata Scala B”, si evince chiaramente che la vista fruibile dall'immobile de quo, situato al secondo piano di detta scala, è, per il fronte in cui si apre la finestra e la sua modesta altezza dal pian terreno, unicamente sul cortile interno all'edificio e non anche verso il mare.
Le diverse visuali panoramiche apprezzabili dai rilievi fotografici prodotti dagli appellanti,
a ben vedere, non sono riprese dall'appartamento di cui è causa, bensì da inquadrature dall'alto (vedi foto 3 e 4 incorporate nelle note di trattazione scritta depositate il 5.6.2024 nell'interesse di e ) ovvero dalla zona antistante Controparte_3 Parte_2
l'edificio condominiale (foto da n. 6 a n. 10 delle succitate note), mentre è significativo che nella foto n. 5, in cui è inquadrata la facciata interna dell'edificio in cui insiste l'appartamento in esame, la visuale del mare non compare affatto.
Nemmeno, infine, coglie nel segno la pretesa di applicare coefficienti correttivi in aumento in considerazione del forte rilancio turistico derivante dalla realizzazione in corso del porto turistico “Marina di Stabia-Porto di Pompei”, il cui completamento, a dire degli appellanti, riqualificherà notevolmente la zona in cui è ubicato l'immobile de quo, con la creazione di infrastrutture (parcheggi), strutture alberghiere e/o ricettive per i diportisti, creazione di lidi balneari, punti-vendita e attività commerciali.
Dovendo la stima del valore di mercato dell'immobile essere rapportata all'attualità, i fattori di rilancio invocati non possono avere alcuna incidenza, in quanto legati ad eventuali interventi futuri, la cui effettiva concretizzazione è condizionata da scelte e provvedimenti di enti pubblici, sui quali, allo stato, non è possibile esprimere alcun concreto e affidabile giudizio prognostico.
In conclusione, appare opportuno ritrascrivere la risposta fornita al CTU alle osservazioni controdeduttive tecniche dell'appellante principale e delle appellanti Parte_1 incidentali e che ne lamentano la sottostima, risposta Controparte_3 Parte_2
che, seppur sintetica, dà contezza della “sostanza” di quanto si controverte, descrivendo le
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda concrete obiettive caratteristiche dell'immobile oggetto di causa: “ il (n.d.r: CTU) è stato chiamato a valutare il valore di mercato di un appartamento composto da: una stanza da letto, una cucina ,un w.c. ed un ripostiglio utilizzato come vano letto, sito in C/mmare di
Stabia via De Gasperi 223 piano secondo int. 12 scala B;
appartamento che prospetta a sud la finestra della cucina e a nord sul cortile interno le finestre del w.c., della stanza da letto
e del ripostiglio. Detto appartamento è parte di un complesso immobiliare di case popolari collocato sul lungomare di C/mmare di Stabia, a circa 2 Km dalla foce del fiume Sarno, in una zona destinata, in passato, a insediamenti industriali. Il fabbricato di cui esso è parte è composto da 80 piccoli appartamenti, disposti su cinque piani e serviti, verticalmente, da otto scale, senza ascensore;
essi furono realizzati dall' all'inizio degli anni '60 del CP_4
secolo scorso, con una struttura portante verticale in muratura di tufo. Va ancora detto che
l'appartamento oggetto della stima ha una superficie utile interna di circa mq 46/00 , che esso è stato ristrutturato dopo il decesso della sig.ra ed è senza balconi e/o Persona_2 terrazzi e ad esso è annessa una piccolissima area di circa 1,79 mq della cantina posta al piano seminterrato;
cantina dalla quale proviene anche una corrente di aria umida veicolata, in alto, dal vano scala che funge da canna fumaria;
infine e non ultimo all'appartamento non è annesso un posto macchina e/o un box auto.. (ndr: secondo gli appellanti) il valore di mercato dell'appartamento al momento della apertura della successione aveva il valore di 166.320/00 euro.. l'attuale valore di mercato è pari a euro
178.200/00 ( circa 3.600 euro/mq), valori certamente fuori mercato rapportati alle sopradescritte caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile oggetto di
Consulenza e non corrispondenti nemmeno ai valori massimi riportati nel Borsino immobiliare e nei dati OMI dell'agenzia delle entrate. A tal proposito si riportano qui di seguito i valori del Borsino immobiliare praticati nel comune di Castellammare di Stabia praticati nel 2023..”
Alla luce di quanto su esposto, il più probabile valore economico alla data dell'apertura della successione, dell'unico immobile di cui si compone l'asse ereditario è così calcolato:
VM = 2.800 € x mq. 48,63 x 0.95 x 0,90 x 0,85 x 0,90 = € 89.061,46 arrotondato ad €
89.100,00.
Sulla base di tali risultanze si procede ad individuare la quota di legittima, tenuto conto che, nella specie, la quota di riserva spettante complessivamente ai tre figli della de cuius
è pari a 2/3 (€ 59.400,00), da dividersi in parti uguali tra ciascuno di essi ai Persona_2
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda sensi dell'art. 537 secondo comma c.c. La quota riservata al legittimario (e Persona_1 per esso alla sua stirpe) è pari, dunque, ad € 19.800,00 (1/3 di € 59.400,00).
La reintegrazione della quota di riserva come determinata non può essere eseguita separando “comodamente” in natura, dall'intero, una porzione dal corrispondente valore.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dal CTU, con conclusione sul punto accettata pacificamente da tutte le parti, non può essere realizzato un progetto di comoda divisione, perché l'insufficiente superficie dell'alloggio non consente di ricavare tre distinte e autonome unità abitative nel rispetto delle Norme Urbanistiche del Comune di
Castellammare di Stabia, tenuto conto, altresì, dei costi di realizzazione di autonomi impianti idrici, elettrici e fognari.
Esclusa la praticabilità di una reintegrazione mediante separazione di una porzione in natura, essa può essere realizzata mediante pagamento, in favore del legittimario leso (e per esso dei suoi aventi causa), di una somma di danaro, avendo a ciò acconsentito, nelle conclusioni, sia i creditori (ovverosia e Parte_1 Per_1 Controparte_3 [...]
, nella qualità di eredi di sia l'obbligata Pt_2 Persona_1 CP_1
Il conguaglio da attribuire va commisurato al valore del bene all'attualità, in applicazione del principio secondo cui per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario occorre fare riferimento al momento dell'apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario su cui stabilire l'entità della lesione della legittima, mentre nel caso in cui ci siano conguagli da attribuire questi vanno commisurati al valore, al momento della divisione, del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario
(Cass. 5320/2016; vedi altresì Cass. 39368/2021, secondo cui accertata cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua).
Ebbene, il valore di mercato dell'immobile all'attualità secondo i criteri indicati dal CTU, cui va apportata l'unica modifica della diversa estensione della superficie “commerciale” di mq 48,63, è così determinato: VM = euro 2.600,00 x mq. 48,63 x 0.95 x 0,90 x 0,85 x 0,90
- 12 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda x 1,1 = € 90.969,92 arrotondato ad € 91.000,00
La quota di riserva spettante a è pari, dunque, ad € 20.222,22 (2/9 di € Persona_1
91.000,00)
Su tale somma spettano gli interessi cd. compensativi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda (4.1.2006) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza
Tali interessi ammontano ad € 6.308,67.
Sul coacervo di € 26.530,95, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
2.1 Va, invece, disattesa la richiesta affidata ad una parte del quinto motivo dell'appello principale di ed al secondo motivo di appello incidentale di Parte_1 CP_3
e , di conseguire i frutti civili dell'immobile, oggetto della
[...] Parte_2
disposizione testamentaria lesiva in favore di da commisurare ai canoni di CP_1 locazione da esso ritraibili in una libera contrattazione di mercato.
E, invero, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
30485/2017; Cass. n. 7478/2000) al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno (conf. Cass. n. 843/1965).
Trattasi, peraltro, di una coerente applicazione del diverso principio per il quale (cfr. Cass.
n. 1079/1970) colui che possiede un bene in virtù di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale è originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma dell'art. 561 cod. civ., comma 2 costituisce
- 13 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, però, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione dei frutti è consequenziale a quella di restituzione del bene che li produce;
se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa fruttifera.
2.2 In conclusione, va condannata al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1
e , nella qualità di eredi del legittimario pretermesso Parte_4 Parte_2 [...]
della somma complessiva di € 26.530,95, oltre interessi legali dalla pubblicazione Per_1
della presente sentenza al soddisfo.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo dei gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, data dal rigetto dei capi di domanda riconvenzionale di e , confermato con il rigetto di CP_1 Controparte_2
tutti i motivi di appello incidentale interposti da questi ultimi, nonché, dal lato avversario, del rigetto di alcuni dei motivi di impugnazione principale di e del Parte_1
secondo motivo di appello incidentale interposto da e , Controparte_3 Parte_2 le spese di tutti i gradi sono compensate nella misura di ½ nei rapporti tra , Parte_1
e , da un lato, e e Controparte_3 Parte_2 CP_1 Controparte_2
dall'altro, cedendo per la restante metà a carico di questi ultimi.
- 14 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Nell'esercizio della discrezionalità riservata al giudice adito nella determinazione della concreta misura della disposta compensazione, da commisurare alla quota ideale di costi cui ciascuna delle parti ha dato causa con la rispettiva impostazione difensiva, deve tenersi conto, nella specie, oltre che del risultato sui rispettivi capi di domanda, dell'“aggravamento” dell'impegno defensionale e processuale provocato dalle censure sollevate da tutti gli eredi di al metodo di indagine e alle conclusioni Persona_1 peritali. In particolare, va rimarcato che tutti gli eredi di hanno impugnato Persona_1
le conclusioni peritali, sollecitando ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti del CTU, con una serie di contestazioni rivelatesi infondate e/o inconferenti, tranne che per il profilo della necessità di tener conto della superficie commerciale, comunque di scarsa incidenza sostanziale sull'esito dell'indagine tecnica. Tali critiche sono state mosse anche da
[...]
e , le quali, pure, nella originaria comparsa di costituzione del Controparte_3 Parte_2
presente grado si erano “dissociate” dal motivo di gravame principale interposto sul punto da chiedendo confermarsi la statuizione di primo grado sull'accertato Parte_1
valore di stima dell'appartamento, da integrare soltanto con l'incremento percentuale proporzionato alla quota di 1/80 del piano cantinato, di cui il CT di parte di CP_1 arch. non aveva tenuto conto nella sua relazione. In assoluta contraddizione con Per_4
l'iniziale impostazione difensiva esse hanno, in seguito, messo in discussione quei criteri di stima cui avevano inizialmente prestato acquiescenza, sollevando una serie di censure al giudizio del CTU che, come sopra evidenziato, si sono rivelate destituite di fondamento, perché tese all'affermazione di un valore di mercato non rispondente alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile de quo.
3.1 Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore entro € 26.000,00, considerato che nella determinazione del valore agli effetti delle spese di lite non possono essere computati la rivalutazione e
- 15 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (Cass.
3463/2010). Va, altresì considerato che che non si è costituito nel grado Parte_1 esitato nella pronuncia attualmente impugnata.
3.2 Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie tali costi gravano integralmente su essendosi resi necessari per CP_1
dare risposta all'obiezione giuridicamente fondata dell'appellante principale
[...] sulla inutilizzabilità, ai fini della decisione, della consulenza tecnica di parte Pt_1
avversaria, assimilabile ad una mera allegazione difensiva, nella specie contestata. I costi della CTU sono stati, dunque, funzionali all'istruttoria della domanda di riduzione, sulla quale è risultata soccombente. Alcuna incidenza su dette spese ha avuto, poi, CP_1
la richiesta di integrazione disposta dal Collegio su impulso delle controparti, per la quale non è stato liquidato un compenso autonomo o aggiuntivo.
4. Essendo stato integralmente rigettato l'appello incidentale di e CP_1 CP_2
, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
[...]
del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dei predetti appellanti incidentali.
PQM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1653 del 2019, depositata il 28.6.2019, così provvede:
1) accoglie parzialmente i residui motivi di appello principale e, per l'effetto, in riforma del capo 3 della statuizione impugnata, condanna al pagamento in CP_1
- 16 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda favore di e , nella qualità di Parte_1 Controparte_3 Parte_2 eredi del legittimario pretermesso a titolo di reintegra della quota di Persona_1 riserva del loro dante causa, della somma complessiva di € 26.530,95, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) compensa per ½ le spese di lite nei rapporti tra Parte_1 CP_3
e , da un lato, e e ,
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2 dall'altro, e, per l'effetto, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, alla refusione della residua metà, che liquida, in favore di Parte_1 per il presente grado in € 191,25 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali nonché, in favore di e , in solido tra loro, per il Controparte_3 Parte_2
primo grado in € 2.100,00 per compensi professionali e per il presente grado, in €
2.000,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Gaetano De Stefano per la posizione di e in favore dell'avv. Nicola Parte_1
Cuomo per le spese del presente grado per la posizione di e Per_1 Controparte_3
, rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
Parte_2
3) pone definitivamente le spese di CTU del presente grado a carico di CP_1
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico degli appellanti incidentali e . CP_1 Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
- 17 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
- 18 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 395/2020 riservata in decisione all'udienza del
26.02.2025 e vertente
TRA
(CF. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Stefano (CF. , con C.F._2
studio in Via Marconi 87 Castellammare di Stabia (NA)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Ruggiero ( C.F._4 [...]
) e dall' Avv. Corinna Della Monica (CF. ) ed C.F._5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Castellammare di Stabia (NA) alla
Piazza Unità d'Italia n. 4
APPELLATI– APPELLANTI INCIDENTALI
E
(CF. e Controparte_3 C.F._7 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di eredi di rappresentate e C.F._8 Persona_1
difese dall'avv. Nicola Cuomo (CF. ) unitamente al quale C.F._9 elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Gabriele Gava in Napoli alla via
Vittoria Colonna n. 9
APPELLATE- APPELLANTI INCIDENTALI
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con citazione ritualmente notificata ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1653/2019 depositata il 28.06.2019, con cui:
a) è stata dichiarata la natura definitiva della scrittura privata del 15.9.1999 e, per l'effetto, ne è stata dichiarata la nullità per violazione dell'art. 28 legge 513/1977; b) è stata accolta la domanda riassunta da quale erede di di Controparte_3 Persona_1
riduzione delle disposizioni del testamento del 15.9.1999 di , deceduta in Persona_2
C.mare di Stabia l'11.1.2003, pubblicato presso lo studio del notaio Persona_3 in data 4.11.2005, e dichiarata la lesione della quota di 2/9 riservata al legittimario
[...]
c) per l'effetto, è stata condannata al pagamento, “in favore degli Per_1 CP_1 attori nella qualità di eredi legittimi di ”, dell'importo di € 18.038,92, già Persona_1
rivalutata all'attualità; d) sono state rigettate tutte le altre domande proposte rispettivamente dalle parti.
1.2 Con il primo motivo lamenta che la sentenza di primo grado, nel Parte_1 condannare alla reintegrazione della quota di riserva in favore delle sole CP_1
e , rispettivamente sorella e madre dell'odierno Controparte_3 Parte_2
esponente, quali attrici in riassunzione della domanda originariamente proposta da
[...] innanzi al giudice a quo a seguito della declaratoria di nullità della prima Per_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 642/2011, ha erroneamente omesso di considerare la posizione dell'appellante, che, seppur rimasto contumace nel precedente grado di giudizio, conserva la qualità di (co)erede del legittimario pretermesso, avente, perciò, diritto a partecipare alla reintegra unitamente agli altri successori.
1.3 Con il secondo motivo l'appellante denunzia la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Tribunale, da un lato, ha dichiarato la nullità della scrittura del 15.09.1999 per violazione dell'art. 28 legge 513/1977 e, d'altro canto, ha utilizzato la medesima scrittura quale prova del preteso debito assunto dalla de cuius nei confronti Persona_2 di per un valore di lire 63.000.000, a titolo di prezzo dichiaratamente CP_1
anticipato da quest'ultima per l'acquisto, in favore della madre, dell'immobile poi caduto nell'asse ereditario.
L'appellante soggiunge che il Tribunale ha, poi, erroneamente imputato il debito in questione al solo corrispettivo dell'acquisto fatto dalla nei rapporti con l' , Per_2 CP_4
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda laddove, a dire degli stessi appellati e , il valore di lire CP_1 Controparte_2
63.000.000 è da intendersi comprensivo del costo dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento e delle spese condominiali che costoro assumono aver sopportato per conto della de cuius; protesta che di tali esborsi non è stata, comunque, fornita alcuna dimostrazione, essendo state dichiarate inammissibili le richieste di prova orale avanzate in primo grado e che l'unico debito della de cuius che può ritenersi accertato è, tutt'al più, quello inferiore di lire 11.670.000, costituito dal prezzo versato all'Istituto per il riscatto dell'immobile, come risultante dall'atto di vendita in favore della del 15.9.1999; Per_2 adduce, infine, che nemmeno siffatto minor valore può essere detratto, quale passivo, dall'asse ereditario, poiché, essendo l'unica erede testamentaria, l'appellata è CP_1
consequenzialmente l'unica tenuta a rispondere del debito ereditario, in ipotesi sorto in capo alla de cuius.
1.4 Con il terzo mezzo impugna la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui ha posto a fondamento della stima dell'immobile caduto in successione la consulenza tecnica dell'arch. prodotta dagli appellati sostiene, in particolare, Per_4 Controparte_5 che la congruità del valore indicato dal CT di parte è sempre stata contestata dapprima da e, poi, dai suoi aventi causa, in virtù del rilievo che la suddetta consulenza, Persona_1
risolvendosi in un'allegazione difensiva proveniente dalla controparte, interessata a sottostimare il valore attivo del compendio ereditario, non è affatto attendibile;
inoltre,
l'elaborato dell'arch. omette ogni riferimento alle fonti sulle quotazioni immobiliari Per_4 di mercato dell'anno 2003 (data di apertura della successione) prese comparativamente in considerazione ai fini dell'indagine condotta, quali indici tratti dall'OMI o dal borsino immobiliare delle principali Agenzie operanti sul territorio in cui insiste il cespite in oggetto ovvero, ancora, dati ricavabili da atti notarili di compravendita di immobili similari situati nella stessa zona;
l'appellante adduce, infine, che la perizia dell'arch. è incompleta, Per_4 poiché non ha preso in considerazione la quota di 1/80 di dieci locali del piano cantinato in titolarità della alla data della morte. Per_2
1.5 Con il quarto motivo l'appellante denunzia l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure nell'affermare che la quota di legittima spettante al proprio dante causa Persona_1
è di 2/9; sostiene, invero, che, poiché non ha esperito l'azione di riduzione Parte_3 testamentaria, così tacitamente rinunziando all'eredità della madre, la quota di 2/3, riservata in caso di concorso tra più figli a norma dell'art. 537 secondo comma c.c., deve ripartirsi,
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda nella specie, unicamente tra ed il proprio dante causa titolare, CP_1 Persona_1 dunque, della quota di 1/3, in cui l'appellante è subentrato unitamente ai coeredi
[...]
e . Pt_2 Controparte_3
1.6 Con il quinto motivo lamenta che erroneamente il Tribunale, dopo Parte_1 aver ritenuto di poter reintegrare in danaro la quota di riserva spettante a ha Persona_1
omesso, in violazione dell'art. 112 c.p.c., di riconoscere gli interessi legali sulla somma liquidata quale controvalore della stessa come previsto dall'art. 561 c.c., nonostante fosse stata formulata domanda anche per gli accessori legali;
contesta, poi, la decisione nella parte in cui il giudice a quo ha affermato la non comoda divisibilità dei cespiti del compendio ereditario, senza tenere in considerazione la quota di 1/80 delle dieci cantinole del piano seminterrato sopra citate e chiede, pertanto, che in riforma della statuizione di primo grado, si proceda alla divisione dei beni risultanti dall'accoglimento della riduzione testamentaria, con conseguente condanna di alla restituzione dei frutti dell'immobile CP_1 posseduto in via esclusiva dalla data di apertura della successione sino al soddisfo.
1.7 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti CP_1 CP_2
e eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della
[...] Parte_3 interposta impugnazione.
1.8 In particolare, premettendo che la statuizione di rigetto della domanda Parte_3 di rendiconto, proposta da non risulta attinta dall'appello, con conseguenza Persona_1
formazione del giudicato in parte qua, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, non avendo l'esponente alcuna legittimazione passiva in relazione alla domanda di riduzione testamentaria avente natura personale;
e , a loro volta, hanno CP_1 Controparte_2 interposto appello incidentale tardivo.
1.9 Con il primo motivo gli appellanti incidentali insistono affinché si dichiari la validità del contratto di vendita del 15.9.1999 stipulato con la de cuius , non essendo Persona_2 stata integrata la violazione del divieto di cui all'art. 28 legge 513/1977; chiedono, per l'effetto, accertarsi che il cespite di cui è causa è da considerarsi ormai fuoriuscito dall'asse ereditario e che, quindi, non si è verificata alcuna lesione di legittima in danno del germano
Persona_1
1.10 Con il secondo motivo e impugnano la decisione nella CP_1 Controparte_2 parte in cui è stato escluso che essi abbiano fornito prova delle donazioni fatte dalla in favore di per l'importo di € 6.738,88 a mezzo di prelievi dal Per_2 Persona_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda libretto postale 1283/06/COM intestato alla de cuius, ove veniva accreditata la pensione di reversibilità di cui quest'ultima godeva quale vedova di protestano, Parte_1 altresì, che erroneamente non sia stato decurtato, dal valore attivo della massa, il debito maturato nei loro confronti per le anticipazioni fatte per le spese funerarie ed oneri condominiali per l'importo di € 3.047,09.
1.11 Si sono costituite, altresì, e , le quali hanno, in Controparte_3 Parte_2 parte, aderito e, in altra parte, chiesto il rigetto dell'appello principale;
hanno insistito per il rigetto dell'appello incidentale e a loro vola interposto appello incidentale per sentir accertare che i frutti civili dell'immobile caduto in successione maturati durante il giudizio ammontano ad € 64.800,00 di cui i 2/9, pari ad € 14.400,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, spettano agli eredi di e, per l'effetto, sentir condannare Persona_1 CP_1 al pagamento della corrispondente somma.
[...]
1.12 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 18.1.2023 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali;
di seguito, dopo una rimessione in istruttoria, ha riservato nuovamente la causa a sentenza in diversa composizione collegiale senza termini, pronunciando, all'esito, sentenza non definitiva n. 3121/2023.
1.13 Con siffatta pronuncia la Corte ha rigettato il primo motivo di appello incidentale interposto da e e, per l'effetto, ha confermato il capo 1) CP_1 Controparte_2
della statuizione del Tribunale di Torre Annunziata n. 1653/2019, che ha dichiarato la natura definitiva della scrittura privata del 15.9.1999 e ne ha, per l'effetto, dichiarato la nullità per violazione dell'art. 28 legge n. 513/1977; ha disatteso il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale, aventi ad oggetto passaggi funzionali alla ricostruzione dell'asse mediante la riunione fittizia imposta dall'art. 555 c.c. ai fini dell'accertamento della denunziata lesione della quota di riserva del legittimario ha rigettato Persona_1 il primo motivo dell'impugnazione principale, cui nella qualità, ha Parte_1
affidato la censura sulla sua mancata indicazione tra gli aventi diritto all'attribuzione della quota di riserva spettante alla stirpe del dante causa ha accolto il secondo Persona_1
motivo del gravame principale, riformando, per l'effetto, la pronuncia sull'accertamento di un credito di nei confronti della massa per un valore di lire 63.000.000; ha CP_1 disatteso il quarto motivo di appello principale, confermando che la quota di riserva spettante al dante causa è di 2/9; ha accolto il terzo ed il quinto motivo di Persona_1
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda impugnazione principale nella parte in cui l'accertamento del valore di mercato dell'immobile caduto nell'asse di è stato fondato dal primo giudice sulla Persona_2 consulenza del CT di arch. , le cui risultanze sono state contestate dalle CP_1 Per_4
controparti ed in cui, peraltro, non è stata considerata la quota di 1/80 del piano cantinato costituente pertinenza dell'appartamento; ha, quindi, rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza, affidando al CTU nominato l'incarico di procedere alla stima del compendio immobiliare, alla individuazione della quota di riserva spettante al legittimario e alla verifica della possibilità o meno di reintegrare detta quota mediante Persona_1
“comoda” separazione di una porzione in natura;
è stata, infine, disposta l'estromissione dal giudizio di con regolamentazione delle spese di lite nel relativo rapporto Parte_3
processuale.
1.14 Espletata CTU, la Corte, all'udienza cartolare del 26.2.2025, ha nuovamente riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini abbreviati (20+20) per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. La causa torna al Collegio per la delibazione dell'ulteriore questione controversa concernente la determinazione del valore di mercato dell'immobile appartenente all'asse, sul quale calcolare la quota di riserva spettante al legittimario pretermesso Persona_1
e, per esso, alla sua stirpe ( , e ). Parte_1 Controparte_3 Parte_2
Al fine di istruire la doglianza, articolata inizialmente dal solo e a cui si Parte_1
sono associati, in corso di causa, e , è stato nominato Controparte_3 Parte_2 un ausiliario d'ufficio, il quale ha proceduto a stimare il valore di mercato del bene, dapprima, all'epoca dell'apertura della successione di (11.1.2003), sul quale Persona_2 calcolare l'entità della quota di riserva di 2/9 spettante al legittimario pretermesso
[...]
e, una volta accertata l'impraticabilità di una reintegrazione in natura mediante la Per_1
comoda divisibilità di una porzione del valore della quota lesa, a stimare il valore del bene all'attualità, sul quale quantificare il conguaglio in danaro spettante alla stirpe del legittimario.
In tale operazione il CTU ha seguito il metodo sintetico-comparativo, applicando al valore unitario “medio”, ricavato dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate e dalle contrattazioni praticate presso agenzie immobiliari locali per beni similari, i coefficienti correttivi analiticamente specificati in apposita tabella, avendo riguardo alle peculiari caratteristiche intrinseche ed estrinseche della singola unità immobiliare oggetto di stima.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
A fronte dell'esplicitazione dei criteri così adottati l'appellante principale Parte_1
e le appellanti incidentali e hanno contestato al CTU, Controparte_3 Parte_2 quanto alla stima del valore di mercato all'epoca della successione (anno 2003), di aver utilizzato, quale termine comparativo, i prezzi pattuiti in alcune libere contrattazioni di compravendita di immobili similari indicati dal consulente tecnico di parte di CP_1
senza procedere ad una autonoma ricerca ed acquisizione di detti dati valutativi.
Il rilievo non integra, tuttavia, una contestazione specifica, idonea a minare l'affidabilità del risultato cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio.
La critica si risolve, a ben vedere, nella apodittica assunzione di un ipotetico valore di stima differente da quello che il CTU ha tratto dalle dettagliate fonti su negoziazioni private riportate dal CT di parte arch. , il cui valore medio di € 3.050,00 è, del resto, Per_4 superiore a quello medio ricavato dai dati OMI, scongiurando così il rischio di essere sottostimato rispetto al reale andamento di mercato della zona di interesse;
gli appellanti non hanno, cioè, suffragato la circostanza supposta con l'allegazione di dati sulle contrattazioni rinvenibili negli archivi notarili, che potessero, in tesi, smentire le conclusioni del CTU o, comunque, fornire un utile e collaborativo apporto alla individuazione di un differente valore economico.
Altrettanto pretestuosa e generica è la critica sulla inaffidabilità dei valori estratti dalla tabella dell'Agenzia delle Entrate relativa al primo semestre dell'anno 2006 (primo dato ufficiale disponibile), non avendo gli appellanti addotto per quale specifica ragione relativa all'andamento del mercato immobiliare il valore unitario dell'anno 2006 si discosti più o meno sensibilmente da quello del 2003, anche considerata la stretta contiguità temporale dei due periodi.
È, pertanto, condivisibile l'operazione con cui il CTU, mediando tra il valore unitario medio estrapolato dall'Osservatorio presso l'Agenzia delle Entrate relativo al primo semestre dell'anno 2006 (€ 2.550,00/mq), ritenuto omogeneo a quello oggetto di indagine, ed i valori tratti dalle compravendite stipulate nel 2003 (€ 3.050,00/mq), ha stimato un valore medio di mercato al 2003 di € 2.800,00/mq.
Parimenti corretto risulta il valore medio di mercato di € 2.600,00/mq che il CTU ha stimato all'attualità, comparando il prezzo medio praticato nelle compravendite stipulate per immobili situati nel Comune di Castellammare di Stabia analoghi a quello di cui è causa- tratto da agenzie operanti in zona ed oscillante tra il più basso riscontrato ad aprile
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2023 di € 2.459,00/mq al più alto raggiunto nel mese di dicembre 2023 di € 2.623,00/mq ad uno intermedio di € 2569,00/mq- ed i parametri forniti dalle tabelle OMI dell'Agenzia delle
Entrate, che indicano, per immobili similari, dallo stato conservativo normale, valori tra
€/mq 1750÷2650.
Anche in parte qua, invero, la contestazione degli appellanti sulla mancata allegazione, da parte del CTU, delle fonti relative ai singoli atti di compravendita consultati appare sterile, poiché, una volta indicato dall'ausiliario d'ufficio la provenienza del dato tecnico fornito
(contrattazioni praticate presso le agenzie immobiliari di zona), le parti erano ben messe in grado, attraverso i propri CCTTPP, di confutare analiticamente l'attendibilità dei valori prospettati dal CTU, smentendone l'attendibilità mediante l'allegazione e prova di dati alternativi non conformi, agevolmente reperibili presso le medesime agenzie locali.
Ininfluente è, poi, la contestazione dell'interpretazione che il CTU ha fornito al risultato dall'indagine condotta, che ha evidenziato un minimo scarto tra il valore di mercato dell'immobile nel 2003 (epoca di apertura della successione) e quello all'attualità, giustificato, a suo dire, dalla stabilizzazione dei prezzi di mercato dopo la bolla speculativa del mercato immobiliare esplosa nei primi anni 2000.
Posto, invero, che il valore di stima del cespite all'attualità non è stato accertato mediante un procedimento presuntivo, bensì in base alla comparazione di dati reali disponibili,
l'eventuale supposta fallacia della considerazione del CTU sulla ragione per cui il valore attuale si discosta di poco da quello dell'epoca dell'apertura della successione, non avrebbe, comunque, alcuna concreta incidenza sull'esito dell'indagine, che, si ribadisce, è fondata su elementi tratti dall'andamento attuale del mercato immobiliare.
Coglie, invece, nel segno la doglianza degli appellanti sulla erronea considerazione, ai fini del procedimento estimativo, della superficie utile netta e non già di quella “commerciale”.
Sul punto la risposta del CTU è apparsa evasiva e, comunque, contraria alla regola desumibile dall'Allegato C del regolamento di cui all'art. 3 DPR 138/1998, secondo cui il valore medio unitario, eventualmente corretto dall'applicazione dei vari coefficienti, va moltiplicato per la superficie “commerciale”. In particolare, dalla tabella del calcolo delle superfici di cui al succitato allegato C, incorporata nelle note tecniche controdeduttive del
CT di corrispondente a quella consultabile nel sito ufficiale dell'Agenzia Parte_1 delle Entrate, si ricava che, oltre alla superficie calpestabile calcolata al 100%, occorre considerare, per quanto ci occupa, anche le mura perimetrali per un massimo di 50 cm, le
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda mura perimetrali in comunione per un massimo di 25 cm, le cantine al 20% ed i soppalchi non abitabili al 15% (la presenza del soppalco risulta raffigurata nella piantina redatta dal consulente tecnico dell'appellante nelle succitate note controdeduttive e Parte_1
non specificamente contestata dalla controparte . CP_1
Aggiungendo, dunque, alla superficie calpestabile netta calcolata dal CTU (mq 45,67) gli incrementi di superficie di mq 2,25 calcolati per un massimo di 50 cm e di 25 cm delle murature perimetrali secondo lo schema grafico della suindicata piantina- in sé, si ribadisce, non specificamente contestata- e gli incrementi dovuti alle percentuali relative al soppalco
(mq 0,36) e ed al cantinato ( mq 0,35), si ottiene una superficie “commerciale” di mq 48,63.
Va, di contro, respinta la critica degli appellanti ai coefficienti riduttivi applicati dal CTU in relazione all'“ubicazione”, alla “superficie utile” e alla “panoramicità”.
Sotto il primo profilo (“ubicazione”) l'applicazione del coefficiente riduttivo dello 0,95% trova coerente giustificazione nella circostanza che l'immobile è situato in “zona intermedia” e non propriamente “centrale”, al cui parametro di riferimento è stato assegnato il valore “1”. Il ragionamento del CTU non è, poi, in contraddizione logica con la premessa di aver ricavato il valore unitario medio dai prezzi praticati in singole contrattazioni, ove già si teneva conto dell'ubicazione, rispetto al cui coefficiente il valore doveva, perciò, intendersi “ponderato”. In realtà, l'estrapolazione del dato dalle singole contrattazioni di mercato lascia ferma la pur marginale differenza tra l'elemento comparativo assunto da riferimento e quello oggetto della specifica stima, appunto in considerazione del fatto che l'immobile de quo è situato in zona “semicentrale”; inoltre, il valore adottato dal CTU è stato “mediato” con quello estratto dalla Banca Dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, il quale ultimo sconta una maggiore approssimazione rispetto ai valori rinvenuti presso le agenzie immobiliari locali.
Quanto alla contestazione del coefficiente riduttivo di 0,85% applicato dal CTU in relazione alla superficie siccome “inf. ai 100 mq”, se, in linea di principio, è condivisibile la considerazione degli appellanti secondo cui gli immobili di medie dimensioni sono più appetibili sul mercato immobiliare, ciò non vale per il caso di specie, in cui la superficie utile netta è di circa 46 mq e, dunque, inferiore a quella mediamente ricercata sul mercato per una soluzione abitativa.
Ancora, destituita di fondamento è la censura sull'errore in cui è incorso il CTU nell'applicare un coefficiente riduttivo dell'0,90% per l'affaccio dell'immobile su strada o
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cortile, pretendendosi, in alternativa, l'utilizzo di un coefficiente maggiorato di almeno
1.1% per la panoramicità dell'appartamento, da cui, a dire degli appellanti, è possibile godere della vista del Vesuvio e dell'intero Golfo di Napoli.
Dall'obiettiva ispezione dei luoghi eseguita dal CTU è emerso che l'immobile non ha balconi e/o terrazzi, bensì soltanto finestre, tre delle quali si aprono sul cortile interno del palazzo. In particolare, dalla prospettiva della foto inserita nel corpo della relazione peritale depositata in data 22.4.2024, denominata “Facciata Scala B”, si evince chiaramente che la vista fruibile dall'immobile de quo, situato al secondo piano di detta scala, è, per il fronte in cui si apre la finestra e la sua modesta altezza dal pian terreno, unicamente sul cortile interno all'edificio e non anche verso il mare.
Le diverse visuali panoramiche apprezzabili dai rilievi fotografici prodotti dagli appellanti,
a ben vedere, non sono riprese dall'appartamento di cui è causa, bensì da inquadrature dall'alto (vedi foto 3 e 4 incorporate nelle note di trattazione scritta depositate il 5.6.2024 nell'interesse di e ) ovvero dalla zona antistante Controparte_3 Parte_2
l'edificio condominiale (foto da n. 6 a n. 10 delle succitate note), mentre è significativo che nella foto n. 5, in cui è inquadrata la facciata interna dell'edificio in cui insiste l'appartamento in esame, la visuale del mare non compare affatto.
Nemmeno, infine, coglie nel segno la pretesa di applicare coefficienti correttivi in aumento in considerazione del forte rilancio turistico derivante dalla realizzazione in corso del porto turistico “Marina di Stabia-Porto di Pompei”, il cui completamento, a dire degli appellanti, riqualificherà notevolmente la zona in cui è ubicato l'immobile de quo, con la creazione di infrastrutture (parcheggi), strutture alberghiere e/o ricettive per i diportisti, creazione di lidi balneari, punti-vendita e attività commerciali.
Dovendo la stima del valore di mercato dell'immobile essere rapportata all'attualità, i fattori di rilancio invocati non possono avere alcuna incidenza, in quanto legati ad eventuali interventi futuri, la cui effettiva concretizzazione è condizionata da scelte e provvedimenti di enti pubblici, sui quali, allo stato, non è possibile esprimere alcun concreto e affidabile giudizio prognostico.
In conclusione, appare opportuno ritrascrivere la risposta fornita al CTU alle osservazioni controdeduttive tecniche dell'appellante principale e delle appellanti Parte_1 incidentali e che ne lamentano la sottostima, risposta Controparte_3 Parte_2
che, seppur sintetica, dà contezza della “sostanza” di quanto si controverte, descrivendo le
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda concrete obiettive caratteristiche dell'immobile oggetto di causa: “ il (n.d.r: CTU) è stato chiamato a valutare il valore di mercato di un appartamento composto da: una stanza da letto, una cucina ,un w.c. ed un ripostiglio utilizzato come vano letto, sito in C/mmare di
Stabia via De Gasperi 223 piano secondo int. 12 scala B;
appartamento che prospetta a sud la finestra della cucina e a nord sul cortile interno le finestre del w.c., della stanza da letto
e del ripostiglio. Detto appartamento è parte di un complesso immobiliare di case popolari collocato sul lungomare di C/mmare di Stabia, a circa 2 Km dalla foce del fiume Sarno, in una zona destinata, in passato, a insediamenti industriali. Il fabbricato di cui esso è parte è composto da 80 piccoli appartamenti, disposti su cinque piani e serviti, verticalmente, da otto scale, senza ascensore;
essi furono realizzati dall' all'inizio degli anni '60 del CP_4
secolo scorso, con una struttura portante verticale in muratura di tufo. Va ancora detto che
l'appartamento oggetto della stima ha una superficie utile interna di circa mq 46/00 , che esso è stato ristrutturato dopo il decesso della sig.ra ed è senza balconi e/o Persona_2 terrazzi e ad esso è annessa una piccolissima area di circa 1,79 mq della cantina posta al piano seminterrato;
cantina dalla quale proviene anche una corrente di aria umida veicolata, in alto, dal vano scala che funge da canna fumaria;
infine e non ultimo all'appartamento non è annesso un posto macchina e/o un box auto.. (ndr: secondo gli appellanti) il valore di mercato dell'appartamento al momento della apertura della successione aveva il valore di 166.320/00 euro.. l'attuale valore di mercato è pari a euro
178.200/00 ( circa 3.600 euro/mq), valori certamente fuori mercato rapportati alle sopradescritte caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile oggetto di
Consulenza e non corrispondenti nemmeno ai valori massimi riportati nel Borsino immobiliare e nei dati OMI dell'agenzia delle entrate. A tal proposito si riportano qui di seguito i valori del Borsino immobiliare praticati nel comune di Castellammare di Stabia praticati nel 2023..”
Alla luce di quanto su esposto, il più probabile valore economico alla data dell'apertura della successione, dell'unico immobile di cui si compone l'asse ereditario è così calcolato:
VM = 2.800 € x mq. 48,63 x 0.95 x 0,90 x 0,85 x 0,90 = € 89.061,46 arrotondato ad €
89.100,00.
Sulla base di tali risultanze si procede ad individuare la quota di legittima, tenuto conto che, nella specie, la quota di riserva spettante complessivamente ai tre figli della de cuius
è pari a 2/3 (€ 59.400,00), da dividersi in parti uguali tra ciascuno di essi ai Persona_2
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda sensi dell'art. 537 secondo comma c.c. La quota riservata al legittimario (e Persona_1 per esso alla sua stirpe) è pari, dunque, ad € 19.800,00 (1/3 di € 59.400,00).
La reintegrazione della quota di riserva come determinata non può essere eseguita separando “comodamente” in natura, dall'intero, una porzione dal corrispondente valore.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dal CTU, con conclusione sul punto accettata pacificamente da tutte le parti, non può essere realizzato un progetto di comoda divisione, perché l'insufficiente superficie dell'alloggio non consente di ricavare tre distinte e autonome unità abitative nel rispetto delle Norme Urbanistiche del Comune di
Castellammare di Stabia, tenuto conto, altresì, dei costi di realizzazione di autonomi impianti idrici, elettrici e fognari.
Esclusa la praticabilità di una reintegrazione mediante separazione di una porzione in natura, essa può essere realizzata mediante pagamento, in favore del legittimario leso (e per esso dei suoi aventi causa), di una somma di danaro, avendo a ciò acconsentito, nelle conclusioni, sia i creditori (ovverosia e Parte_1 Per_1 Controparte_3 [...]
, nella qualità di eredi di sia l'obbligata Pt_2 Persona_1 CP_1
Il conguaglio da attribuire va commisurato al valore del bene all'attualità, in applicazione del principio secondo cui per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario occorre fare riferimento al momento dell'apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario su cui stabilire l'entità della lesione della legittima, mentre nel caso in cui ci siano conguagli da attribuire questi vanno commisurati al valore, al momento della divisione, del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario
(Cass. 5320/2016; vedi altresì Cass. 39368/2021, secondo cui accertata cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua).
Ebbene, il valore di mercato dell'immobile all'attualità secondo i criteri indicati dal CTU, cui va apportata l'unica modifica della diversa estensione della superficie “commerciale” di mq 48,63, è così determinato: VM = euro 2.600,00 x mq. 48,63 x 0.95 x 0,90 x 0,85 x 0,90
- 12 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda x 1,1 = € 90.969,92 arrotondato ad € 91.000,00
La quota di riserva spettante a è pari, dunque, ad € 20.222,22 (2/9 di € Persona_1
91.000,00)
Su tale somma spettano gli interessi cd. compensativi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda (4.1.2006) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza
Tali interessi ammontano ad € 6.308,67.
Sul coacervo di € 26.530,95, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
2.1 Va, invece, disattesa la richiesta affidata ad una parte del quinto motivo dell'appello principale di ed al secondo motivo di appello incidentale di Parte_1 CP_3
e , di conseguire i frutti civili dell'immobile, oggetto della
[...] Parte_2
disposizione testamentaria lesiva in favore di da commisurare ai canoni di CP_1 locazione da esso ritraibili in una libera contrattazione di mercato.
E, invero, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
30485/2017; Cass. n. 7478/2000) al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno (conf. Cass. n. 843/1965).
Trattasi, peraltro, di una coerente applicazione del diverso principio per il quale (cfr. Cass.
n. 1079/1970) colui che possiede un bene in virtù di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale è originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma dell'art. 561 cod. civ., comma 2 costituisce
- 13 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, però, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione dei frutti è consequenziale a quella di restituzione del bene che li produce;
se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa fruttifera.
2.2 In conclusione, va condannata al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1
e , nella qualità di eredi del legittimario pretermesso Parte_4 Parte_2 [...]
della somma complessiva di € 26.530,95, oltre interessi legali dalla pubblicazione Per_1
della presente sentenza al soddisfo.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo dei gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, data dal rigetto dei capi di domanda riconvenzionale di e , confermato con il rigetto di CP_1 Controparte_2
tutti i motivi di appello incidentale interposti da questi ultimi, nonché, dal lato avversario, del rigetto di alcuni dei motivi di impugnazione principale di e del Parte_1
secondo motivo di appello incidentale interposto da e , Controparte_3 Parte_2 le spese di tutti i gradi sono compensate nella misura di ½ nei rapporti tra , Parte_1
e , da un lato, e e Controparte_3 Parte_2 CP_1 Controparte_2
dall'altro, cedendo per la restante metà a carico di questi ultimi.
- 14 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Nell'esercizio della discrezionalità riservata al giudice adito nella determinazione della concreta misura della disposta compensazione, da commisurare alla quota ideale di costi cui ciascuna delle parti ha dato causa con la rispettiva impostazione difensiva, deve tenersi conto, nella specie, oltre che del risultato sui rispettivi capi di domanda, dell'“aggravamento” dell'impegno defensionale e processuale provocato dalle censure sollevate da tutti gli eredi di al metodo di indagine e alle conclusioni Persona_1 peritali. In particolare, va rimarcato che tutti gli eredi di hanno impugnato Persona_1
le conclusioni peritali, sollecitando ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti del CTU, con una serie di contestazioni rivelatesi infondate e/o inconferenti, tranne che per il profilo della necessità di tener conto della superficie commerciale, comunque di scarsa incidenza sostanziale sull'esito dell'indagine tecnica. Tali critiche sono state mosse anche da
[...]
e , le quali, pure, nella originaria comparsa di costituzione del Controparte_3 Parte_2
presente grado si erano “dissociate” dal motivo di gravame principale interposto sul punto da chiedendo confermarsi la statuizione di primo grado sull'accertato Parte_1
valore di stima dell'appartamento, da integrare soltanto con l'incremento percentuale proporzionato alla quota di 1/80 del piano cantinato, di cui il CT di parte di CP_1 arch. non aveva tenuto conto nella sua relazione. In assoluta contraddizione con Per_4
l'iniziale impostazione difensiva esse hanno, in seguito, messo in discussione quei criteri di stima cui avevano inizialmente prestato acquiescenza, sollevando una serie di censure al giudizio del CTU che, come sopra evidenziato, si sono rivelate destituite di fondamento, perché tese all'affermazione di un valore di mercato non rispondente alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile de quo.
3.1 Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore entro € 26.000,00, considerato che nella determinazione del valore agli effetti delle spese di lite non possono essere computati la rivalutazione e
- 15 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (Cass.
3463/2010). Va, altresì considerato che che non si è costituito nel grado Parte_1 esitato nella pronuncia attualmente impugnata.
3.2 Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie tali costi gravano integralmente su essendosi resi necessari per CP_1
dare risposta all'obiezione giuridicamente fondata dell'appellante principale
[...] sulla inutilizzabilità, ai fini della decisione, della consulenza tecnica di parte Pt_1
avversaria, assimilabile ad una mera allegazione difensiva, nella specie contestata. I costi della CTU sono stati, dunque, funzionali all'istruttoria della domanda di riduzione, sulla quale è risultata soccombente. Alcuna incidenza su dette spese ha avuto, poi, CP_1
la richiesta di integrazione disposta dal Collegio su impulso delle controparti, per la quale non è stato liquidato un compenso autonomo o aggiuntivo.
4. Essendo stato integralmente rigettato l'appello incidentale di e CP_1 CP_2
, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
[...]
del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dei predetti appellanti incidentali.
PQM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1653 del 2019, depositata il 28.6.2019, così provvede:
1) accoglie parzialmente i residui motivi di appello principale e, per l'effetto, in riforma del capo 3 della statuizione impugnata, condanna al pagamento in CP_1
- 16 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda favore di e , nella qualità di Parte_1 Controparte_3 Parte_2 eredi del legittimario pretermesso a titolo di reintegra della quota di Persona_1 riserva del loro dante causa, della somma complessiva di € 26.530,95, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) compensa per ½ le spese di lite nei rapporti tra Parte_1 CP_3
e , da un lato, e e ,
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2 dall'altro, e, per l'effetto, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, alla refusione della residua metà, che liquida, in favore di Parte_1 per il presente grado in € 191,25 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali nonché, in favore di e , in solido tra loro, per il Controparte_3 Parte_2
primo grado in € 2.100,00 per compensi professionali e per il presente grado, in €
2.000,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Gaetano De Stefano per la posizione di e in favore dell'avv. Nicola Parte_1
Cuomo per le spese del presente grado per la posizione di e Per_1 Controparte_3
, rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
Parte_2
3) pone definitivamente le spese di CTU del presente grado a carico di CP_1
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico degli appellanti incidentali e . CP_1 Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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