Articolo 41 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 40Articolo 43
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1 giugno 1983
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27 gennaio 1999
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1 gennaio 2023
Art. 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e dall'ente autorizzato)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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