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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di OL, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 836/2020 R.G. TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pannone Stefano Parte_1
Ricorrente
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Minicucci Massimiliano CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso deposito in data 7.2.2020 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver svolto e di svolgere attività lavorativa di ingegnere alle dipendenze della con sede in OL;
che in relazione a tale Parte_2 rapporto di lavoro venivano regolarmente versati i contributi come evincibile dall'estratto contributivo allegato in atti;
che a causa delle sue precarie condizioni di salute in data 22.10.2018 inoltrava domanda all' al fine di ottenere il beneficio contributivo di cui all'art. 80 comma 3 legge 388/2000; che in sede di visita da parte della Commissione medica Asl veniva riconosciuto invalido in misura pari al 67%
Chiedeva, dunque, in via principale per l'accertamento di una invalidità pari al 74% al fine di conseguire la contribuzione figurativa ex l. 388/00, art. 80, co.
3. Si costituiva l che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda amministrativa, nonché la carenza di interesse ad agire e l'infondatezza nel merito. Invitate le parti a dedurre su tale aspetto e sulla mancanza di tale domanda amministrativa, disposti svariati rinvii dal giudice originariamente assegnatario del fascicolo, con decreto n. 59/2025 il Presidente del Tribunale di OL scardinava il presente giudizio dal ruolo della dott.ssa Naldi alla sottoscritta che con decreto del 22.4.2025 fissava l'udienza del 28.5.2025 per la trattazione e la discussione innanzi a sé . In tale udienza svoltasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. il GL ritenuta la causa matura per la decisione, decideva la causa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va, innanzitutto, rilevato che la circostanza (non contestata ex adverso) che, come affermato nel ricorso, il ricorrente presta attualmente attività lavorativa alle dipendenze della società ed è quindi Parte_2 dipendente privato, permette di ritenere sussistente la giurisdizione ordinaria.
Tanto acclarato, deve ritenersi preliminare ed assorbente l'accertamento in ordine all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Sul punto, si osserva che la S.C. si è recentemente pronunciata proprio con riferimento ad una fattispecie ove la corte territoriale aveva respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di mero accertamento sollevata dall , affermando di condividere l'opzione interpretativa che ammette l'azione di mero accertamento dello status invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno status, quale quello di invalidità totale o in misura superiore al 74% potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido.
Ebbene, si legge nella sentenza della Cassazione civile sez. lav., 09/04/2019 n.9877 che:
"Si è affermato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Va, quindi, riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27187 del 2006 sopra ricordate, secondo cui " (...) La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). I fatti (...) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata;
art. 221 c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (...)".
7. In continuità con questo arresto va ricordato che questa Corte di legittimità si è pronunciata in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente affermando che in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all per il riconoscimento dei relativi CP_1 contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr Cass. ord. N. 9013/2016, n. 25395/2016, n. 9960/2005).
8. La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 % o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
9. Come osservato da questa Corte nei precedenti sopra citati alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), CP_1 mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.
Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto".
In forza di tali principi, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza sottoposta al suo vaglio ed ha rigettato l'originaria domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 80 previa verifica dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74 %.
Il medesimo principio è stato ribadito da Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019 n.31284 che giunge alle medesime conclusioni affermando: "In definitiva, per essere il beneficio strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento del gradiente invalidante, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto"
Applicando tali principi al caso di specie, deve allora dirsi che l'interesse ad agire per l'accertamento del grado di invalidità in capo alla ricorrente pari quantomeno al 75 % finalizzato all'accertamento del diritto ai benefici di cui all'art.80 comma 3 della legge n. 388 del 2000, presuppone che la ricorrente stessa abbia avanzato apposta richiesta all in sede di domanda di pensione. CP_1
Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia mai avanzato domanda amministrativa all' avente ad oggetto l'attribuzione del beneficio previdenziale CP_1 ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, avendo invece proposto soltanto istanza di accertamento dello stato di invalidità il quale è solo uno dei presupposti per il riconoscimento del diritto vantato.
Come noto, la presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale costituisce condizione, non di procedibilità, bensì di proponibilità della domanda giudiziale e la mancanza di tale presupposto è, tra l'altro, rilevabile d'ufficio, anche a prescindere dalla posizione difensiva assunta dall' . CP_2
Non è dunque possibile proporre domanda giudiziale in difetto di domanda amministrativa, ciò rendendo improponibile tale istanza.
Infatti, la S.C., pur sostenendo che la domanda dell'interessato è quella proposta in sede di domanda di pensione, ha comunque reputato inammissibile la domanda giudiziale volta all'accertamento del grado di invalidità, anche se finalizzato alla contribuzione figurativa, al di fuori appunto del procedimento di riconoscimento del diritto a pensione (Cass. civ., sez. VI, 05/05/2016, n. 9013: “È inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto”; v. anche, Cass. civ., sez. lav., 07/08/2017, n. 19661).
Tenuto conto della pronuncia in rito e dei contrasti giurisprudenziali sussistenti in materia prima dei recenti interventi chiarificatori della S.C. va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80, co. 3, l. 388/2000;
- Compensa le spese di lite;
Si comunichi. OL, 28.5.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Ammendola