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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 407/2019 R.G., avente ad oggetto: appalto - altre ipotesi ex artt. 1655 e ss.
c.c. promossa da
(già con sede Parte_1 Parte_2
legale in Letojanni (ME), Contrada Ciperone snc, codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Scolaro ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Verona, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Torrisi, giusta procura allegata in atti;
opponente contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, titolare dell'impresa individuale C.F._1 Controparte_2
, con sede a Biancavilla, in via del Trebiattore n. 6, partita iva , codice
[...] P.IVA_2 fiscale C.F._1
opposta contumace
***
All'udienza del 18.11.2024 l'opponente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 29.12.2018, la ha proposto Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5838/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui le era
1 stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di 7.701,55, Controparte_2
oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati in subappalto dall'opponente nel cantiere sito a Giarre, viale delle Province.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta in ordine all'obbligo di consegnare il
D.U.R.C. nonché l'infondatezza della pretesa creditoria fondata su fatture commerciali e ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2
giudizio ed all'udienza del 14.5.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; indi, a seguito di diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 18.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dall'opponente.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , quale titolare Controparte_2
dell'impresa individuale IL di , il quale non si è costituito in giudizio CP_2 Controparte_2
nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
è fondata.
[...]
In diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Analogo criterio probatorio si applica nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento sollevi eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., potendo il debitore medesimo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento ed incombendo sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr., tra le tante, Cass. 3587/2021).
Nel caso in esame, la società opponente non ha contestato il proprio inadempimento in ordine al pagamento del corrispettivo residuo per l'esecuzione dei lavori di installazione della pavimentazione commessi in subappalto alla di , ma ha sollevato eccezione di CP_2 Controparte_2
inadempimento, deducendo l'omessa consegna del DURC da parte dell'opposto.
Occorre evidenziare, al riguardo, che l'obbligo di consegna del DURC trovi fondamento nell'art. 29 del D.lgs. 276 del 2003 e la documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale consente all'appaltante di andare esente da responsabilità in ipotesi di controlli eseguiti dall' . CP_3
2 La giurisprudenza di legittimità, in una controversia analoga a quella per cui è causa, ha affermato che
“In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass.
4079/2022).
In applicazione di tale principio di diritto, deve ritenersi legittimo il comportamento della subcommittente che, dopo avere richiesto invano la trasmissione del DURC con lettera del 19.11.2014
(cfr. all. 2), abbia sospeso l'esecuzione del pagamento in favore del subappaltatore, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta ed il decreto n.
5838/2018 emesso dal Tribunale di Catania va revocato.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in considerazione della ridotta complessità delle questioni, della contumacia dell'opposto e della mancanza di attività istruttoria, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 407/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la contumacia di , titolare della;
Controparte_2 Controparte_2
accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei Parte_1
confronti di , quale titolare della , e per Controparte_2 Controparte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5838/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 20.11.2018; condanna , quale titolare della , al pagamento Controparte_2 Controparte_2
delle spese di lite in favore di che liquida in euro 2.538,50, oltre Parte_1
spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 16 maggio 2025 Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 407/2019 R.G., avente ad oggetto: appalto - altre ipotesi ex artt. 1655 e ss.
c.c. promossa da
(già con sede Parte_1 Parte_2
legale in Letojanni (ME), Contrada Ciperone snc, codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Scolaro ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Verona, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Torrisi, giusta procura allegata in atti;
opponente contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, titolare dell'impresa individuale C.F._1 Controparte_2
, con sede a Biancavilla, in via del Trebiattore n. 6, partita iva , codice
[...] P.IVA_2 fiscale C.F._1
opposta contumace
***
All'udienza del 18.11.2024 l'opponente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 29.12.2018, la ha proposto Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5838/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui le era
1 stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di 7.701,55, Controparte_2
oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati in subappalto dall'opponente nel cantiere sito a Giarre, viale delle Province.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta in ordine all'obbligo di consegnare il
D.U.R.C. nonché l'infondatezza della pretesa creditoria fondata su fatture commerciali e ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2
giudizio ed all'udienza del 14.5.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; indi, a seguito di diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 18.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dall'opponente.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , quale titolare Controparte_2
dell'impresa individuale IL di , il quale non si è costituito in giudizio CP_2 Controparte_2
nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
è fondata.
[...]
In diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Analogo criterio probatorio si applica nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento sollevi eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., potendo il debitore medesimo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento ed incombendo sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr., tra le tante, Cass. 3587/2021).
Nel caso in esame, la società opponente non ha contestato il proprio inadempimento in ordine al pagamento del corrispettivo residuo per l'esecuzione dei lavori di installazione della pavimentazione commessi in subappalto alla di , ma ha sollevato eccezione di CP_2 Controparte_2
inadempimento, deducendo l'omessa consegna del DURC da parte dell'opposto.
Occorre evidenziare, al riguardo, che l'obbligo di consegna del DURC trovi fondamento nell'art. 29 del D.lgs. 276 del 2003 e la documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale consente all'appaltante di andare esente da responsabilità in ipotesi di controlli eseguiti dall' . CP_3
2 La giurisprudenza di legittimità, in una controversia analoga a quella per cui è causa, ha affermato che
“In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass.
4079/2022).
In applicazione di tale principio di diritto, deve ritenersi legittimo il comportamento della subcommittente che, dopo avere richiesto invano la trasmissione del DURC con lettera del 19.11.2014
(cfr. all. 2), abbia sospeso l'esecuzione del pagamento in favore del subappaltatore, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta ed il decreto n.
5838/2018 emesso dal Tribunale di Catania va revocato.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in considerazione della ridotta complessità delle questioni, della contumacia dell'opposto e della mancanza di attività istruttoria, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 407/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la contumacia di , titolare della;
Controparte_2 Controparte_2
accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei Parte_1
confronti di , quale titolare della , e per Controparte_2 Controparte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5838/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 20.11.2018; condanna , quale titolare della , al pagamento Controparte_2 Controparte_2
delle spese di lite in favore di che liquida in euro 2.538,50, oltre Parte_1
spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 16 maggio 2025 Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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