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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1719/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza (+ R.G. n. 1734/2024 RIUNITO)
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Montera;
Parte_1
RICORRENTE C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Susanna CP_1
Serrelli e Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con identici ricorsi depositati in data 22.3.2024, successivamente riuniti, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione OI-001298298 notificata in data 20.3.2024, relativa ad atto di accertamento n.
7200.11/09/2018.0325376 del 11/09/2018, con cui veniva ingiunto il pagamento della CP_1 somma di € 11.029,05 quale sanzione amministrativa per la presunta violazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2017.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e per la indeterminatezza della stessa ed eccepiva altresì la prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 335/1995. Pertanto, adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per l'annullamento della ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_ L' si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In data odierna, disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 7.2.2025.
Preliminarmente si dà atto che il procedimento iscritto al NRG 1734/2024 è stato riunito a quello iscritto al NRG 1719/2024 avuto riguardo alla litispendenza tra gli stessi aventi medesima causa petendi e petitum.
Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Oggetto di opposizione è la ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato CP_1 intimato al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 11.029,05 per omesso versamento della contribuzione relativa al periodo 12/2016 -11/2017 per un totale di euro 7.353,00 (v. avviso di accertamento in atti).
Ciò posto, stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n.
8/2016, stabilisce che:
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato); l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui.
La disposizione de qua ha subito di recente una sostanziale modifica ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Nella specie, come si evince dalla ordinanza ingiunzione in atti, l' ha irrogato la sanzione CP_1 nella misura prevista dalla disposizione da ultimo citata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 23 decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, secondo cui “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Fatta questa breve premessa, e venendo all'esame dei motivi di opposizione proposti in ricorso, occorre evidenziare che come finora illustrato nella fattispecie in esame non si discorre di obbligazioni di natura contributiva, bensì di illecito amministrativo derivante dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
Da tanto consegue anzitutto la inconferenza della eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995 in quanto trattasi di disposizione riferita ai contributi e, pertanto, non inerente alla ordinanza ingiunzione che consegue alla fattispecie di causa del mancato pagamento entro tre mesi della somma indicata con atto di accertamento.
D'altronde, si osserva che la (eventuale) prescrizione dei contributi, inconferentemente eccepita dal ricorrente, non esclude il dato fattuale dell'omesso versamento degli stessi che è alla base dell'illecito amministrativo di cui si discute.
Va parimenti disattesa l'eccezione di indeterminatezza dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Sul punto è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione
(che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Procedendo oltre, si osserva che come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte ricorrente chiede poi l'annullamento della opposta ordinanza ingiunzione sul presupposto di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prodromico (id est: dell'avviso di accertamento), circostanza, questa, che avrebbe inficiato di illegittimità l'intero procedimento di irrogazione della sanzione e, conseguentemente, la stessa ordinanza ingiunzione oggetto di disamina.
Ebbene anche tale censura è destituita di fondamento.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, l'emissione della ordinanza ingiunzione oggetto di causa è stata preceduta dalla notifica dell'atto prodromico ad essa sotteso circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata CP_ al fascicolo telematico dell'
Risulta invero la notifica, in data 1.10.2018, dell'atto di accertamento CP_1
7200.11/09/2018.0325376 del 11/09/2018 richiamato nell'opposta ordinanza ingiunzione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto, quanto al valore della controversia, dell'importo della sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott. ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.686,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 7.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1719/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza (+ R.G. n. 1734/2024 RIUNITO)
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Montera;
Parte_1
RICORRENTE C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Susanna CP_1
Serrelli e Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con identici ricorsi depositati in data 22.3.2024, successivamente riuniti, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione OI-001298298 notificata in data 20.3.2024, relativa ad atto di accertamento n.
7200.11/09/2018.0325376 del 11/09/2018, con cui veniva ingiunto il pagamento della CP_1 somma di € 11.029,05 quale sanzione amministrativa per la presunta violazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2017.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e per la indeterminatezza della stessa ed eccepiva altresì la prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 335/1995. Pertanto, adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per l'annullamento della ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_ L' si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In data odierna, disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 7.2.2025.
Preliminarmente si dà atto che il procedimento iscritto al NRG 1734/2024 è stato riunito a quello iscritto al NRG 1719/2024 avuto riguardo alla litispendenza tra gli stessi aventi medesima causa petendi e petitum.
Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Oggetto di opposizione è la ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato CP_1 intimato al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 11.029,05 per omesso versamento della contribuzione relativa al periodo 12/2016 -11/2017 per un totale di euro 7.353,00 (v. avviso di accertamento in atti).
Ciò posto, stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n.
8/2016, stabilisce che:
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato); l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui.
La disposizione de qua ha subito di recente una sostanziale modifica ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Nella specie, come si evince dalla ordinanza ingiunzione in atti, l' ha irrogato la sanzione CP_1 nella misura prevista dalla disposizione da ultimo citata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 23 decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, secondo cui “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Fatta questa breve premessa, e venendo all'esame dei motivi di opposizione proposti in ricorso, occorre evidenziare che come finora illustrato nella fattispecie in esame non si discorre di obbligazioni di natura contributiva, bensì di illecito amministrativo derivante dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
Da tanto consegue anzitutto la inconferenza della eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995 in quanto trattasi di disposizione riferita ai contributi e, pertanto, non inerente alla ordinanza ingiunzione che consegue alla fattispecie di causa del mancato pagamento entro tre mesi della somma indicata con atto di accertamento.
D'altronde, si osserva che la (eventuale) prescrizione dei contributi, inconferentemente eccepita dal ricorrente, non esclude il dato fattuale dell'omesso versamento degli stessi che è alla base dell'illecito amministrativo di cui si discute.
Va parimenti disattesa l'eccezione di indeterminatezza dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Sul punto è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione
(che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Procedendo oltre, si osserva che come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte ricorrente chiede poi l'annullamento della opposta ordinanza ingiunzione sul presupposto di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prodromico (id est: dell'avviso di accertamento), circostanza, questa, che avrebbe inficiato di illegittimità l'intero procedimento di irrogazione della sanzione e, conseguentemente, la stessa ordinanza ingiunzione oggetto di disamina.
Ebbene anche tale censura è destituita di fondamento.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, l'emissione della ordinanza ingiunzione oggetto di causa è stata preceduta dalla notifica dell'atto prodromico ad essa sotteso circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata CP_ al fascicolo telematico dell'
Risulta invero la notifica, in data 1.10.2018, dell'atto di accertamento CP_1
7200.11/09/2018.0325376 del 11/09/2018 richiamato nell'opposta ordinanza ingiunzione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto, quanto al valore della controversia, dell'importo della sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott. ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.686,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 7.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio