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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Christian Colombo Giudice
Letto il ricorso depositato in data 15 novembre 2024; all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025; visti gli atti e i documenti di causa;
pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F.: CUI: ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2 il 28.06.1992, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Villante in Brescia alla Via Solferino n. 23
RICORRENTE
contro
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 , nato in [...], ha impugnato il Parte_1 provvedimento Prot. Cat.A.12/2024/Immig/IV Sez./23BS038011, emesso il 14 agosto 2024, notificatogli in data 17 ottobre 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla e concludendo per il Controparte_2 rigetto del ricorso.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti. L'art. 1, co.
1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt.
19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che questo procedimento pendeva già a tale data e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso circa la disciplina applicabile, va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, primo periodo, d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Tale norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, in dipendenza anche di fattori oggettivi esterni alla sua persona
(situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Osserva, al riguardo, il Collegio che la situazione attuale dell'Imo State circa la frequenza dei disordini e il grado di pericolosità degli scontri riportati nelle COI inducono a pensare che, in caso di respingimento, il ricorrente sarebbe con molta probabilità esposto al pericolo di subire violazioni dei suoi diritti umani fondamentali.
L'Imo State, in quanto produttore di petrolio e parte del delta del condivide una storia di CP_3 sfruttamento economico, inquinamento ambientale ed emarginazione politica che ha reso il delta del una regione piuttosto violenta (PIND Foundation, Niger Delta Annual Conflict Report: January CP_3
– December 2020, 9 February 2021, p. 2, https://pindfoundation.org/wp- content/uploads/2021/02 EASO, EASO COI report Email_2
Nigeria Security situation, November 2018). Inoltre, i principali movimenti separatisti Igbo
SO e PO si sono scontrati duramente nel 2020 con la polizia (The Nation, Police, PO,
SO in bloody clash in Imo, 24 July 2020, https://thenationonlineng.net/police-ipob-massob-in- bloody-clash-in-imo/; Vanguard, 67 PO members, native doctor arrested in Imo, 12 August 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/08/67-ipob-members-native-doctor-arrested-in-imo/).
Anche la rivalità di culto ha portato a numerosi scontri violenti tra culti locali (Daily Trust, 3 Die As
Rival Cult Gangs Clash In Imo State, 7 March 2020, https://dailytrust.com/3-die-as-rival-cult-gangs- clash-in-imo-state/; The Nation, Three persons killed, five injured in cult war in Imo, 6 March 2020, https://thenationonlineng.net/three- persons-killed-five-injured-in-cult-war-in-imo/; PM News,
Uzodinma calms nerves after cult killings in 6 March 2020, Per_1 https://pmnewsnigeria.com/2020/03/06/uzodinma-calms-nerves-after-cult-killings-in-okigwe/;
Punch, Two killed as rival cult groups clash in Imo, 12 November 2020, https://punchng.com/two- killed-as-rival-cult-groups-clash-in-imo/).
Gli attori della violenza nell'Imo State identificati nel database di ACLED includono Persona_2
(milizia), diverse milizie locali, gruppi di culto locali, membri dei movimenti separatisti vietati
, militanti dei partiti politici APC e PDP, la polizia nigeriana e le forze di sicurezza Persona_3
(ACLED dataset, filtered on Nigeria, 1-1-2020 to 31-12-2020, https://acleddata.com/data-export- tool/).
Dopo diversi violenti scontri con la polizia durante il 2020, la leadership di PO ha lanciato il 13 dicembre 2020 la sua rete Eastern Security Network (ESN), un «gruppo di vigilanti come l'Amotekun nel Sud-Ovest e il [che] garantirà la sicurezza dei nostri foreste e terreni coltivati che CP_4
i terroristi hanno trasformato in terreni di macellazione e campi di stupro». Ha inoltre affermato che l'ESN è stato lanciato per proteggere il Sud-Est dai predoni pastori AN e altri elementi criminali
(Daily Post, Nnamdi Kanu launches Eastern Security Network, 13 December 2020, https://dailypost.ng/2020/12/13/breaking-nnamdi-kanu-launches-eastern-security-network/).
Secondo uno studio di Nwaogu e altri su dieci anni di violenza settaria negli stati di Imo e Rivers, i culti più importanti nei due Stati erano EE, EW, EL, EN e AC XE. La fonte non ha specificato quale di questi culti fosse specificamente attivo nello stato di Imo ( Per_4 et al., Evaluation of Youth Vulnerability to Community Cultism in Selected States in the Niger Delta
Region of Nigeria, 2019, https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vulnerability_to_Com munity_Cultism_in_Selected_States_in_the_Niger_Delta_Region_of_Nigeria, pp. 5-7, 11).
Nell'anno 2020, ha riferito di un totale di 38 incidenti di sicurezza (6 battaglie, 16 casi di CP_5 violenza contro civili, 16 episodi di rivolte) nello Stato di Imo, incidenti che hanno provocato 18 morti. Il maggior numero di eventi si è verificato a Owerri-Municipal LGA (10 incidenti con 3 morti).
Dei 16 episodi di violenza contro i civili, 11 sono stati attacchi e 5 rapimenti.
Nell'anno 2021 ha riferito di un totale di 135 incidenti di sicurezza (60 battaglie, 65 violenze CP_5 contro i civili e 8 rivolte) che hanno provocato 242 morti.
cita l'Imo State, unitamente all' e all' , tra i Controparte_6 CP_7 CP_8 luoghi maggiormente interessati da attacchi al personale di sicurezza, ai politici e ad altri cittadini, in connessione al movimento per l'indipendenza del RA ( Crisis Tracking CP_6 CP_6
Conflict Worldwide: Nigeria, settembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28).
Quanto al 2022, ha rilevato i seguenti dati in relazione a eventi relativi alla sicurezza in Imo CP_5
State: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sono stati registrati 125 episodi e un totale di 164 vittime (44 battaglie, 65 violenze contro i civili, 12 rivolte) con un picco a gennaio, una successiva diminuzione e poi un ulteriore aumento nella seconda metà dell'anno.
Episodi di violenza criminale a opera dei sostenitori dell'PO sono stati, in effetti, registrati nel mese di novembre: le operazioni di ricerca di separatisti del RA condotte dalle truppe nigeriane in Imo
State all'inizio del mese hanno causato la morte di circa 10 civili ( , Controparte_6
Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, novembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28). Nel mese di dicembre, un'ondata di uccisioni e incendi dolosi in tutto il Sud-Est ha fatto séguito all'annuncio del leader di una fazione dell'PO, che ordinava ai cittadini di restare a casa per cinque giorni a partire dal 9 dicembre. Il 10 dicembre sono morte almeno 10 persone negli Stati di Imo, ed mentre da altri leader CP_7 Per_5 del movimento si sono alzate voci di aperto disaccordo ( , Tracking Conflict Controparte_6
Worldwide: Nigeria, dicembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28).
Le fonti segnalano sviluppi anche sotto il profilo della violenza intercomunitaria, come l'attacco da parte di un gruppo nei confronti di un altro in un parcheggio, che ha provocato il decesso e il ferimento di due persone, probabilmente di etnia (ACLED, Situation Summary: 25 October – 6 Per_6
November 2022, https://acleddata.com/2022/11/09/nigeria-election-violence-tracker-situation- summary-25-october-6-november-2022/).
Anche l'azione di gruppi armati non identificati rappresenta una fonte di insicurezza nello Stato di
Imo: sono stati infatti registrati sia attacchi alle autorità tradizionali locali, la responsabilità dei quali rimane ignota, sia rapimenti ai danni di esponenti politici ( , Nigeria Election Violence CP_5
Tracker, Situation Summary:
7-27 November 2022, https://acleddata.com/2022/11/30/nigeria- election-violence-tracker-situation-summary-07-27-november-2022/).
Con riferimento agli sviluppi della campagna elettorale, nel mese di dicembre sono stati inoltre registrati diversi attacchi agli edifici della Commissione elettorale per mano di assalitori non riconosciuti e un candidato alle elezioni del Partito Laburista è stato ucciso ( Controparte_6
Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, gennaio 2022,
[...] https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28).
Quanto al periodo dal 1° gennaio 2023 al 15 settembre 2023 sono stati registrati 70 episodi e un totale di 119 vittime;
nello stesso periodo di tempo “Nigeria Watch” ha registrato, oltre agli eventi di violenza politica, anche violenze causate da criminalità comune, incidenti naturali, stradali e di altro tipo, e ha riportato un totale di 54 eventi da cui sono derivati 140 morti.
Nel periodo 15 settembre 2023-15 settembre 2024, ha registrato 93 eventi, di cui 49 battaglie, CP_5 che hanno mietuto 137 vittime (https://acleddata.com/explorer/).
Ciò detto, integra una condizione di vulnerabilità oggettiva, che comporta il concreto rischio di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui su tutti l'incolumità.
Trattasi, dunque, di una situazione che integra i seri motivi per la concessione di tale forma di tutela, tenuto anche conto del principio di non-refoulement di cui all'art. 33 Convenzione di Ginevra.
La protezione speciale è, inoltre, riconoscibile anche sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, alla luce dell'inserimento sociale del richiedente in Italia, come evincibile dalla documentazione prodotta dal difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020,
n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha in effetti dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Italia. Considerata la documentata integrazione lavorativa da cui emerge anche buon livello reddituale da ultimo ottenuto, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, d.lgs. 286/1998. Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a , (C.F.: Parte_1 C.F._3
CUI: ) nato a [...], il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi C.F._2 dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998;
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025.
Il presidente Est. dott. Mariarosa Pipponzi