Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 6032 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Tommaso D Mauro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, dall'avv. Ermelinda Elia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'8/01/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il
31/10/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2023, ha esposto: di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Varna (Bulgaria), Controparte_1
l'1/02/1975, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Lecce al n. 47, parte II, serie C, anno 1975; che dalla loro unione è nata la figlia , il Per_1
23/11/1975; che i coniugi si sono separati con sentenza non definitiva n.2892/2022 del Tribunale di Lecce;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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Con memoria depositata il 12/01/2024 si è costituita , Controparte_1 non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Nell'udienza dell'8/01/2025 il ricorrente ha reso interrogatorio formale, come disposto con ordinanza del 4/11/2024; inoltre, i difensori delle parti hanno chiesto una pronuncia sullo status rinunciando ai termini per memorie.
Il giudizio, pertanto, è stato trattenuto in decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso
è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di scioglimento del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Varna (Bulgaria) l'1/01/1975, trascritto nei registri Controparte_1 di matrimonio del Comune di Lecce al n. 47, parte II, serie C, anno 1975, come specificato in parte motiva;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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