Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Maria Vittoria Valentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2701/2024 promossa da:
ato a Venezia il 23.03.1991 (c.f. , residente in [...]di Mira CP_1 C.F._1
(Ve), Via Burano n.26;
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]di Mira (Ve), CP_2 C.F._2
Via Burano n.26
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Manola Sguoto del Foro di Venezia (PEC: Emai_1 [...]
ecavvocati.it) presso il cui studio – sito in Mestre (Ve) Riviera Magellano n. 5 – sono Email_2
elettivamente domiciliati e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 28.06.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data 5.12.2024 in
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in epigrafe indicate, le stesse hanno dato atto di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione è nata la figlia (in Persona_1
Mirano il 14.06.2020) e hanno chiesto di regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne,
secondo quanto da loro indicato nelle conclusioni ed in particolare:
1. il sig vivrà presso l'abitazione di sua proprietà in Oriago di Mira (Ve), Via Burano CP_1
n.26, mentre la sig.ra sposterà la propria residenza presso l'abitazione della di lei CP_2
madre in Borbiago di Mira (VE), Via Malpaga n.74/D ove si é già trasferita. I signori si impegnano a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
Parte_1
Le parti hanno trovato l'accordo che la figlia minore avrà la sua residenza Per_1
anagrafica presso l'abitazione della madre;
2. la figlia minor viene affidata congiuntamente -affido condiviso paritario con Per_1
collocamento alternato- ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Durante i periodi di permanenza d presso le rispettive abitazioni, Per_1
i genitori provvederanno al mantenimento diretto sostenendo in proprio le spese per il mantenimento ordinario della figlia. Ciascun genitore si onererà dei bisogni materiali della minore nel periodo di permanenza pressa la propria abitazione;
a titolo esemplificativo, e non esaustivo, ciascun genitore sosterrà, oltre alle spese del vitto, le spese per l'abbigliamento e le spese farmaceutiche;
3. le parti, oltre ad impegnarsi a mantenere la figlia ed a prendersi cura della stessa, si impegnano a garantire e ad impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni della minore ed altresì a concordare tra di loro tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale avendo riguardo soprattutto all'interesse d Per_1
4. i tempi di permanenza d con ciascun genitore verranno suddivisi in maniera Per_1
paritetica sia durante il periodo scolastico che durante il periodo non scolastico nei nuovi e concordati seguenti termini:
-Settimana A) il padre terrà con s dal lunedì (dall'uscita da scuola) al mercoledì Per_1 mattina quando accompagner a scuola. La madre prelever da scuola il Per_1 Per_1
mercoledì pomeriggio e la terrà con sè nella giornata del giovedì - compreso il pernotto- per riaccompagnarla a scuola il venerdì mattina successivo. Il padre preleverà da scuola il venerdì pomeriggio e la terrà con sè il sabato e la domenica (compreso il Per_1
pernotto della domenica) e la accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
-Settimana B) la madre terrà con s dal lunedì (dall'uscita da scuola) al mercoledì Per_1
mattina quando accompagner a scuola. Il padre prelever da scuola il Per_1 Per_1
mercoledì pomeriggio e la terrà con sè nella giornata del giovedì - compreso il pernotto- per riaccompagnarla a scuola il venerdì mattina successivo. La madre preleverà da scuola il venerdì pomeriggio e la terrà con sè il sabato e la domenica (compreso il Per_1
pernotto della domenica) e la accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
e così a ripetersi, saldo diversi accordi tra i genitori;
-il giorno del compleann lo trascorrerà possibilmente alla presenza di entrambi Per_1
i genirori;
ove ciò non fosse possibile la figlia lo trascorrerà ad anni alternati presso l'uno o l'altro genitore.
Per i periodi di vacanza:
- le vacanze di Natale, intese come vacanze scolastiche, verranno equamente suddivise tra i genitori;
i genitori avranno comunque cura di far trascorrere alla figlia con ciascun genitore o il giorno di Natale o il giorno della Vigilia di Natale trascorrerà ad anni Per_1
alterni con ciascun genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (mattina) o il periodo dal 31 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio. Per Natale 202 passerà con Per_1
il papà il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (mattina) e con la mamma il periodo dal
31 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio. I periodi come sopra indicati potranno essere invertiti su accordo delle parti, garantendosi però in ogni caso a ciascun genitore di trascorrere parte delle vacanze natalizie con la bambina, nonché la giornata della Vigilia di Natale o il giorno di
Natale.
- le vacanze pasquali, intese come vacanze scolastiche, verranno equamente divise tra la mamma e il papà, facendo in modo di far trascorrere il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con uno dei due genitori;
durante le vacanze pasquali il sig. terrà con sé la figlia per tre giorni ed eguale periodo spetterà alla sig.r . I CP_1 CP_2
ponti e le festività scolastiche verranno alternate di anno in anno tra i genitori.
- le vacanze estive saranno concordate, entro il 30 maggio di ogni anno, secondo le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
ciascun genitore potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per due periodi settimanali, anche non consecutivi ovvero per l'equivalente numero di 15 (quindici) giorni. Le parti si accorderanno preferibilmente nel rispetto dei rispettivi turni di lavoro.
Sono fatti salvi in ogni caso diversi accordi tra i genitori, tenendo conto anche dei desideri della minore.
5. le spese straordinarie pe dovranno essere previamente concordate secondo le Per_1
modalità stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia -cui le parti fanno espresso riferimento anche per l'individuazione delle stesse- e saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
in pari misura spetteranno ai genitori le relative deduzioni fiscali.
Attualment frequenta la scuola dell'infanzia comunale con pagamento dei soli Per_1
buoni pasto, la cui spesa verrà sostenuta dalla madre che percepirà in via esclusiva l'assegno unico per la minore (quand accederà alla scuola primaria, la spesa dei Per_1
buoni pasti sarà parimenti a carico della madre); Le spese straordinarie di Per_1
verranno sostenute dalla sig.r che dovrà inviare mensilmente -entro il giorno 30 di CP_2
ogni mese- via email o via whatsapp le ricevute di pagamento al sig il quale dovrà CP_1
provvedere al rimborso della sua quota del 50% entro il giorno 10 del mese successivo;
6. l'assegno unico per la figlia verrà percepito integralmente dalla sig.ra Per_1 CP_2
Il sig ove necessario, si impegna a sottoscrivere la modulistica relativa al
[...] CP_1
consenso alla percezione dell'intero assegno unico a favore della madre sig.r CP_2
7. nulla a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
8. i genitori, nei giorni di permanenza d con il padre o con la madre, dovranno Per_1
impegnarsi a mantenere il colloquio telefonico con la figlia e l'altro genitore. Il padre e la madre potranno telefonare alla figlia la sera in un orario individuato tra le ore 20.00 e le ore 20.30. Ove vi fossero urgenze e/o motivi particolari le telefonate potranno essere più frequenti.
Ove il genitore che non ha con s non riuscisse a sentirsi con la figlia, sarò onere Per_1
dell'altro genitore mandare comunque un messaggio scritto all'altro.
I genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse della minore nonché a mantenere, in presenza della figlia, un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione, impegnandosi a tutelare la figura materna e paterna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I genitori, in considerazione dell'età della figlia, si impegnano a non favorire l'incontro da parte di con eventuali nuovi compagni/e dei genitori almeno sin Per_1
tanto che la nuova relazione non abbia assunto carattere di stabilità e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data odierna e comunque previa comunicazione all'altro della volontà di occasionare la conoscenza col nuovo partner e ponderato, a tale riguardo, il primario interesse della minore;
9. dalla data di sottoscrizione del ricorso le parti si impegnano ad adottare e rispettare le condizioni concordate in attesa della fissazione dell'udienza;
10. i signor non hanno conti correnti cointestati. Ciascuno di essi é titolare Parte_1
di un conto corrente autonomo;
11. l'autovettura Peugeot 108 targata EY741LN ed assicurata co di Controparte_3
proprietà ed intestata al sig. rimarrà nella disponibilità della sig.ra CP_1 CP_2
La vettura sarà trasferita a titolo gratuito e la sig.ra si accollerà il costo del
[...] CP_2
trasferimento della proprietà della vettura e di tutte le spese annesse e conseguenti;
12. i coniugi, fatto salvo quanto indicato in ricorso, dichiarano di non aver altro in comune sotto l'aspetto patrimoniale e di aver risolto ogni reciproca questione economica tra loro pendente;
13. entrambe le parti acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio già consentendo, altresì, il rilascio e/o rinnovo del passaporto in favore d Per_1
14. ciascun genitore si impegna al rispetto del piano genitoriale allegato al presente ricorso;
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
Il P.M. intervenuto ha concluso in data 25.02.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno della figlia minore con entrambi i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore. Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]) sia regolamentato in conformità agli accordi Persona_1
intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
-Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero