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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 28 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 714/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), entrambe Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Sant'Agata di Militello, via Cappuccinelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Luca Agostino Ninone che le rappresenta e difende, attrici – convenute in via riconvenzionale, contro (C.F.: ) e CP_1 C.F._3 [...]
(C.F.: ), entrambi Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Venetico Marina, via Siracusano n. 30, presso lo studio dell'avv. Pietro Giorgianni che li rappresenta e difende, convenuti - attori in via rinconvenzionale, avente ad oggetto: diritti reali;
sono presenti l'avv. Antonio Savio in sostituzione dell'avv. Luca Agostino Ninone e l'avv. Manuela Varrica in sostituzione dell'avv. Pietro Giorgianni, i quali, precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi in atti e l'avv. Varrica si riporta alle note conclusive depositate telematicamente insistendo nelle domande riconvenzionali. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 13 maggio 2020,
e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e CP_1 Controparte_2 premettendo: di essere proprietarie di un immobile sito in Castell'Umberto, via Adua n. 12, in Catasto al foglio 5, part. 155 sub 1 Cat. A/2 e sub 2 Cat. F/3 con rendita catastale di euro 294,12, che avevano ereditato dai genitori;
che il fabbricato era a tre elevazioni fuori terra;
che il retro di tale fabbricato si affacciava in uno spazio di isolamento di meno di un metro (cm 95), nel quale si aprivano al piano terra del fabbricato di proprietà delle attrici due finestre ed una porta per accedere nello spazio di isolamento, tre finestre al primo piano e tre finestre al secondo piano;
che dalle prefate finestre da tempo immemore: dalle tre aperture a piano terra ricevono luce ed aria, mentre da quelle poste al primo piano ed al secondo piano esercitano anche servitù di veduta diretta, obliqua e laterale;
che nella parte posteriore all'abitazione delle istanti si erge il fabbricato dei coniugi e CP_1 Controparte_2
sito in via Cesare Battisti n. 13, nel N.C.E.U. al foglio 5
[...] part. 820 cat. A/2 con rendita catastale di euro 242,22 i quali, tra la fine del 2017 e il 2018, avevano realizzato un nuovo tetto di copertura sul loro fabbricato, sopraelevandolo di circa 60 cm rispetto alla vecchia copertura a terrazzo;
che l'attività edificatoria dei convenuti, oltre a costituire un potenziale pericolo per il fabbricato delle attrici, aveva limitato l'esercizio della loro servitù di veduta, nonché un aggravio per luce ed aria;
che la sopraelevazione del tetto effettuata dai convenuti in spregio alle distanze legali aveva coperto soprattutto per le aperture poste al primo piano l'angolo orizzontale della visuale delle finestre dell'immobile di proprietà delle attrici limitando il diritto di servitù di veduta di quelle poste al secondo piano fuori terra. Tanto premesso, le sorelle hanno chiesto di: ritenere e Pt_1 dichiarare che erano titolari, dal lato frontistante col fabbricato di proprietà dei convenuti, delle servitù di veduta attraverso le finestre aperte nello spazio di isolamento del loro immobile sito in Castell'Umberto, via Adua n. 12; ritenere e dichiarare che i convenuti avevano realizzato un tetto di copertura sul loro fabbricato sopraelevandolo con una cordolatura di circa 60 cm in violazione delle distanze legali limitando così l'esercizio delle servitù di veduta delle attrici;
conseguentemente, condannarli, in solido, alla demolizione e/o rimozione del tetto e delle opere realizzate per l'appoggio dello stesso, con impedimento alle attrici dell'esercizio della servitù di veduta e per l'effetto ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare il pregiudizio, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 9 ottobre 2020, si sono costituiti e CP_1 [...]
i quali, eccependo preliminarmente Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria per legge, hanno domandato nel merito il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, di: ritenere e dichiarare l'inesistenza di servitù di vedute - dirette, laterali e oblique - dall'immobile delle attrici verso l'immobile dei convenuti;
dichiarare abusive ed illegittime tutte le aperture prospicienti verso il loro immobile, perché poste in violazione delle distanze legali dal confine e tra fabbricati, e non conformi alle disposizioni del codice civile in materia di luci e vedute - disponendone la chiusura o l'arretramento e, comunque, la regolarizzazione rendendole conformi alle disposizioni dell'art. 901 c.c. e ad ogni altra disposizione del codice civile e delle leggi speciali, nonché del regolamento edilizio comunale nella soggetta materia;
condannare le attrici a regolamentare le acque piovane provenienti dal loro fabbricato e dallo spazio d'isolamento, nonché di porre in essere tutti i rimedi necessari per evitare ulteriori danni all'immobile dei convenuti;
condannare le attrici al pagamento di un congruo risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, per tutti gli abusi commessi - con la realizzazione delle suddette aperture e la mancata regimentazione delle acque piovane - in pregiudizio dei diritti dei convenuti, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Rilevato che la mediazione, svolta prima della citazione, ha riguardato lo specifico oggetto della violazione delle distanze legali, senza riferimento alcuno all'accertamento di un diritto di servitù in capo alla parte attrice, richiesto invece nel presente giudizio, e che la mediazione va compiuta anche con riferimento alle domande riconvenzionali, con provvedimento del 25 febbraio 2021 è stato assegnato un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso apposito organismo autorizzato. Verificato tale adempimento, conclusosi negativamente, sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Escusse le prove orali ed espletata la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'eccezione di improcedibilità è rimasta superata in quanto tra le parti è stato successivamente esperito il tentativo di mediazione. Nel merito, le attrici hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza della propria servitù di veduta sul fondo dei convenuti e dell'irregolarità del manufatto da questi realizzato, in quanto lesivo della citata servitù di veduta. I convenuti hanno spiegato domanda riconvenzionale, negando l'esistenza della predetta servitù e chiedendo, anzi, di dichiarare abusive ed illegittime le aperture delle attrici. L'actio negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dalle attrici sulla cosa dei convenuti, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino (Cass., n. 16495/05). Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre alla controparte incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (Cass., n. 1409/07; Cass., n. 24028/04; Cass., n. 504/82). Per soddisfare l'onere probatorio dell'actio negatoria servitutis, a differenza della rivendicazione, è sufficiente che il proprietario provi il suo diritto di proprietà, anche per presunzioni: atteso che tale azione è volta soltanto al riconoscimento della libertà del fondo, non si richiede la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente che dimostri di possedere in base ad un titolo valido, mentre le convenute in via riconvenzionale hanno l'onere, se intendono ottenere il rigetto dell'azione, di dimostrare il diritto vantato. E ciò è coerente con il fatto che il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà dello stesso proprietario, sicché, presumendosi la proprietà libera da pesi, spetterà a chi sostiene l'esistenza di limitazioni l'onere di fornirne la dimostrazione. Le sorelle non hanno, tuttavia, fornito la prova del diritto di Pt_1 servitù di veduta: in atti, non vi è alcun atto scritto (richiesto ex art. 1350 c.c.) che dimostri che l'immobile dei coniugi sia CP_1 asservito a favore del loro immobile o che siano state autorizzate, dai proprietari, ad esercitarvi la veduta. Non si evince, dagli atti prodotti, nessun richiamo esplicito a tale assoggettamento. Sul punto, le sorelle non hanno prodotto Pt_1 documentazione sufficiente, né articolato specifici capitoli di prove orali. Nessun eventuale diritto di servitù è stato provato dalle attrici, nonostante incombesse sulle predette lo specifico onere della prova. Non è, infatti, a tal fine sufficiente la documentazione successoria versata in atti, dalla quale si evince solo la loro titolarità dell'immobile sito in via Adua. Come precisato dalla recente giurisprudenza di legittimità, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di specifici titoli, negoziali o a titolo originario (quale l'usucapione), l'acquisto della servitù di veduta, con la conseguenza che una mera situazione di fatto, concretantesi nell'esistenza, a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano inspectio et prospectio in alienum, non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, ai fini di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza della distanza minima di cui all'art. 907 c.c.; presupponendo tale disposizione che il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino sia stato “acquistato”, non è sufficiente, infatti, invocare a tal fine il diritto dominicale sull'immobile dotato di vedute, ma è necessario la deduzione e prova di un titolo specificamente conferente il relativo ius in re aliena (Cass., n. 33134/2023; Cass., n. 11956/2009). Alla luce di quanto esposto, va rigettata la domanda di parte attrice ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, va ritenuta e dichiarata l'inesistenza di servitù di vedute - dirette, laterali e oblique - dall'immobile delle attrici verso l'immobile dei convenuti. Il c.t.u., a seguito di sopralluogo, ha accertato che “i fabbricati sono separati tra di loro da uno spazio scoperto di modesta larghezza pari a cm 95, di pertinenza del fabbricato della ricorrente, sul quale prospettano le bucature della facciata secondaria posta sul retro del fabbricato della parte attrice […]. Le bucature rilevate negli immobili del fabbricato di parte attrice (ALL.B3) stante che consentono la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente, e lateralmente sono delle vedute”. (v. pagg. 4 e 6 della relazione depositata in data 15 settembre 2023). Ai sensi dell'art. 905 c.c., non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Dalle fotografie allegate alla c.t.u., si può notare come si riesca ad avere un comodo affaccio, senza ausilio di mezzi artificiali, sul fondo convenuto. e hanno eccepito che il loro immobile CP_1 Controparte_2 era già esistente al momento in cui le attrici hanno aperto le finestre. Le sorelle nulla hanno provato sul punto e, in particolare, Pt_1 in ordine alla precedenza di una costruzione rispetto all'altra. In assenza della prova in ordine alla preesistenza delle vedute di parte attrice, rispetto all'immobile dei convenuti, queste vanno quindi dichiarate illegittime e ne va disposta chiusura. Il nostro ordinamento disciplina le aperture sul fondo del vicino in due tipologie, ciascuna soggetta alla relativa disciplina di dettaglio, ossia: le luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
e le vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. In tema di aperture sul fondo del vicino, deve escludersi l'esistenza di un tertium genus diverso dalle luci e delle vedute;
sicché l'apertura priva delle caratteristiche della veduta non può che essere qualificata giuridicamente come luce. A nulla rileva la circostanza per cui il c.t.u. incaricato abbia accertato che “la realizzazione (da parte dei convenuti) della copertura a falda, anche se di dimensioni ridotte, in luogo della preesistente copertura piana si ritiene sia una nuova costruzione e in tal senso non rispetta la distanza minima prevista dal codice civile pari a mt 3”. Le attrici, infatti, hanno proposto la relativa domanda di accertamento, soltanto in relazione alla limitazione della propria servitù di veduta e non allo scopo del rispetto delle distanze legali tra costruzioni. Come stabilito dalla Suprema Corte nell'ipotesi inversa, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di un'iniziale domanda di demolizione o di arretramento di un terrapieno fino al limite delle distanze legali, condanna il convenuto all'arretramento dello stesso fino ad una distanza di m. 1, 5, ritenendo che, a seguito della modificazione dei luoghi, si sia creata una veduta diretta sul fondo di parte attrice, e ciò per la diversità dei presupposti, della
“ratio” e del contenuto delle due azioni, l'una disciplinata dalle norme sulle distanze tra costruzioni e l'altra da quelle concernenti l'apertura di vedute sul fondo del vicino. Con le prime, il legislatore ha inteso evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l'igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti, mentre con le altre ha inteso tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di aprire vedute a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo (Cass., n. 5698/2001). Tale diversità di ratio tra le due discipline non consente, quindi, alcuna pronuncia volta al rispetto della distanza tra fabbricati, slegata dall'esercizio della servitù di veduta invocata in giudizio dalle attrici. I coniugi hanno chiesto, ancora in via riconvenzionale, la CP_1 condanna delle attrici: a regolamentare le acque piovane provenienti dal loro fabbricato e dallo spazio d'isolamento; a porre in essere i rimedi necessari per evitare ulteriori danni al proprio immobile;
e al risarcimento dei danni. Preliminarmente, occorre osservare che, all'udienza del 9 novembre 2022, escusso sui capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria n. 2 di (“A) Vero o Controparte_3 no che, sistematicamente, le acque piovane provenienti dal fabbricato e dallo spazio d'isolamento indicati in citazione, ubicati in Castell'Umberto (ME) Via Adua n. 12 (Fg. 5 part. 155 subb. 1- 2), privi di scoli o altro idoneo tipo di regimentazione delle acque, si riversano nell'immobile dei convenuti sito in Castell'Umberto (ME) Via Cesare Battisti n. 13 (Fg. 5 part. 820); B) Vero o no che recentemente, in particolare nel corso degli anni 2018/2021, le acque piovane, con origine dal fabbricato e dallo spazio d'isolamento di cui alla lettera A) del presente articolato di prova, si sono riversate nel piano terra dell'immobile dei convenuti, sito in Castell'Umberto (ME) Via Cesare Battisti n. 13, ed ha provocato danni da infiltrazione d'acqua ed umidità”), il teste Testimone_1 ha confermato le circostanze dedotte, precisando di poterne riferire
“in quanto sono stato sui luoghi e ho fatto rilievi e documentazione fotografica”, così come l'altro teste di parte convenuta,
[...]
“in quanto sono stato chiamato per eseguire dei Testimone_2 lavori sul fabbricato dei convenuti – e ho constatato CP_1 CP_2 che nel garage di detto fabbricato si erano riversate “delle acque dirette” che uscivano dal muro all'altezza del pianerottolo e cioè dallo spazio tra le abitazioni delle parti in causa”. Il teste di parte attrice, , sentito a prova del Testimone_3 contrario nel corso della medesima udienza, si è limitato invece a dire “che le acque piovane confluiscono nello spazio di isolamento”, nulla sapendo per il resto. Il c.t.u., in relazione alle lamentate infiltrazioni nell'immobile di proprietà dei convenuti, ha accertato quanto di seguito: “Con riferimento al fabbricato dei convenuti si riscontra al piano seminterrato la presenza di umidità nella muratura contro terra ed anche in corrispondenza del cordolo di piano altimetricamente ubicato alla quota del calpestio dello sbalzo sopra descritto (ALL.A foto 17-18). Ulteriori segni di umidità sono presenti sempre al piano seminterrato in corrispondenza del vano scala in corrispondenza dell'ingresso (ALL.A foto 16). La causa sono le infiltrazioni di acqua provenienti dalla corte di pertinenza del fabbricato della parte attrice […]. Le infiltrazioni sono determinate dalla assenza di idonea regimentazione delle acque piovane provenienti dal fabbricato e dalla corte di parte attrice, nella fattispecie non risulta presente idonea impermeabilizzazione del piano di calpestio della corte di pertinenza e sigillatura dei giunti in corrispondenza dello sbalzo. Sulla scorta di quanto accertato per eliminare le infiltrazioni riscontrate si ritiene sia necessario provvedere al rifacimento del massetto del piano di calpestio con adeguate pendenze trasversale e longitudinale, realizzazione della impermeabilizzazione con malte bicomponenti, realizzazione di pavimentazione, installazione di scossaline di sigillatura. Con riferimento alle lavorazioni atte ad eliminare gli ammaloramenti causati dalle infiltrazioni, si prevede la rimozione delle parti di finiture ammalorate e successivo rifacimento nonché il risanamento delle parti in cemento armato con idonea malta ricostruttiva del copriferro. Tutte le lavorazioni previste e descritte nei paragrafi 4.4-4.5-4.6 sono elencate nell'allegato computo metrico estimativo (ALLEGATO C); capitolo C1 per le opere di regolarizzazione, capitolo C2 per le opere connesse alle infiltrazioni distinte in paragrafo C2.1 opere atte ad eliminare la causa delle infiltrazioni e paragrafo C2.2 opere di riparazione. I relativi costi sono stimati utilizzando prezzi unitari desunti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici Sicilia anno 2022 II semestre e da analisi prezzi” (v. pagg. 6-8, relazione c.t.u. del 15 settembre 2023).
L'ausiliario del Tribunale, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, ha confermato le proprie conclusioni, adeguatamente motivando e precisando esaustivamente quanto si richiama di seguito: “Si ritiene che la presenza degli ammaloramenti riscontrati non sia da mettere in correlazione con “l'umidità di risalita visto che i muri portanti poggiano sul terreno” e tanto meno con la circostanza che “quando piove scende acqua dai muri laterali priva di facciata dei convenuti”. La presenza di infiltrazioni di acqua al piano seminterrato nel garage dei convenuti, è stata riscontrata, peraltro anche attraverso l'ausilio di indagine termografica eseguita durante il sopralluogo (ALL.A1 foto 1-2), nella parete lato monte a partire dalla quota del piano di calpestio dello sbalzo sulla corte di pertinenza, in corrispondenza del gocciolatoio (tubo bianco in plastica ALL.A1 foto 3), verso il basso, cioè verso il piano di calpestio della corte di pertinenza della parte attrice. Risulta altresì manifesto che la zona della parete lato monte maggiormente interessata (ALL.A1 foto 1-2) dalle infiltrazioni e quindi dal degrado, è quella in corrispondenza della corte non coperta dello sbalzo per cui maggiormente esposta. Sul lato interno del setto murario (pur carente della finitura esterna) del fabbricato dei convenuti che confina con la corte, a partire dalla quota del piano di calpestio della stessa corte verso l'alto non si palesano fenomeni di infiltrazione dovuti all'acqua piovana che si ritiene potrebbe al massimo solamente bagnare la superficie verticale e non certamente creare dilavamenti tali da contribuire agli ammaloramenti di che trattasi. Nel caso in cui ciò accadesse, anche in considerazione del fatto che il setto murario non solo cosi come già sopra detto è carente di finitura ma anche costituito da materiali diversi ai vari piani, si dovrebbero riscontrare fenomeni di infiltrazioni anche sulle pareti interne degli immobili ai piani superiori dei convenuti che di fatto non risultano presenti. Stante ciò, non si ritiene necessaria l'esecuzione di altre opere oltre quelle già previste” (v. pagg. 8-9, relazione c.t.u. del 15 settembre 2023). Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020). Alla luce di quanto sopra, le attrici vanno condannate alla rimozione delle parti di finiture ammalorate ed al successivo rifacimento, nonché al risanamento delle parti in cemento armato con idonea malta ricostruttiva del copriferro, eseguendo, in particolare, le lavorazioni elencate nel computo metrico estimativo (v. pagg. 5-8, all. C), relazione del c.t.u.), capitolo C2 per le opere connesse alle infiltrazioni distinte in paragrafo C2.1 opere atte ad eliminare la causa delle infiltrazioni. Quanto alle opere di riparazione, i convenuti hanno chiesto il risarcimento per equivalente. I danni accertati dal c.t.u., per le opere di riparazione sono pari ad euro 723,61 come quantificate nella c.t.u. (computo metrico allegato alla c.t.u., pag. 9), al quale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria dal deposito della c.t.u. ad oggi e così la somma complessiva di euro 733,02. Per quanto esposto, le attrici vanno, altresì, condannate al risarcimento del danno pari alle opere di riparazione nella misura di euro 733,02 oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo. I convenuti hanno domandato, ulteriormente in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa e in misura, comunque non inferiore ad euro 7.130,97, per gli abusi commessi dalle attrici, con la realizzazione delle aperture. La lesione del diritto di proprietà conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Cass., n. 12630/2019). Il Tribunale ritiene, quindi, equo liquidare il danno subìto a tale titolo dai convenuti, parametrandolo ad una quota del valore del fabbricato di loro proprietà. Sul punto, in base all'atto di compravendita allegato alla comparsa di risposta, si evince il valore di euro 85.000,00 alla data del 5 maggio 2017. Nessun altro documento è stato prodotto per accertare un diverso valore. Tale importo andrà rivalutato alla data odierna, con conseguente riconoscimento di una quota pari ad un decimo del valore, tenuto conto delle violazioni appurate in corso di causa che attengono alle vedute aperte sul fondo del vicino senza prova della preesistenza del diritto di servitù. Il valore del fabbricato, rivalutato, è pari ad euro 101.660,00, sicché il parametro di un ventesimo è pari ad euro 5.083,00. Le sorelle vanno, dunque, condannate, in solido, al Pt_1 risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illecito posto in essere con l'apertura delle vedute illegittime, quantificato in euro 5.083,00 (somma già rivalutata), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi. Nei debiti di valore, il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, non è stata allegata l'insufficienza della rivalutazione monetaria ai fini risarcitori e, pertanto, non è possibile riconoscere alcuna somma a titolo di interessi. Parte convenuta ha chiesto il pagamento delle spese sostenute per l'esperimento del tentativo di mediazione. Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vero e proprie (Trib. Roma, n. 5828/2023). Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (SS.UU., n. 16990/2017). Tale domanda va, dunque, rigettata, giacché non è stata fornita la prova del loro esborso effettivo. I coniugi hanno domandato, infine, la Controparte_3 condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria. La norma di cui all'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2696 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante, come nel caso di specie, non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004), sicché va rigettata. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande delle attrici vanno rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi;
con attività istruttoria;
tenuto conto del valore indeterminato della causa), seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 18 maggio 2024, vanno poste definitivamente a carico delle attrici.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 714/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- ritiene e dichiara l'inesistenza di servitù di vedute - dirette, laterali e oblique - dall'immobile delle attrici verso l'immobile dei convenuti;
- dichiara illegittime le finestre di parte attrice prospicienti sul fondo dei convenuti e ne dispone la chiusura;
- condanna le attrici, in solido, alla rimozione delle parti di finiture ammalorate ed al successivo rifacimento, nonché al risanamento delle parti in cemento armato con idonea malta ricostruttiva del copriferro, eseguendo, in particolare, le lavorazioni elencate nel computo metrico estimativo (v. pagg. 5-8, all. C), relazione del c.t.u.), capitolo C2 per le opere connesse alle infiltrazioni distinte in paragrafo C2.1 opere atte ad eliminare la causa delle infiltrazioni;
- condanna le attrici, in solido, al risarcimento dei danni, in favore dei convenuti, consistenti nelle riparazioni da effettuare e commisurati in euro 733,02 oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna le attrici, in solido, al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illecito posto in essere, quantificato in euro 5.083,00 (somma già rivalutata), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di rimborso delle spese di mediazione e di condanna ex art. 96 c.c. formulate dai convenuti;
- rigetta le domande delle attrici;
- condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di e CP_1 Controparte_2 , che liquida in euro 264,00 per esborsi (c.u. e marca
[...] da bollo) ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico delle attrici. Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), entrambe Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Sant'Agata di Militello, via Cappuccinelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Luca Agostino Ninone che le rappresenta e difende, attrici – convenute in via riconvenzionale, contro (C.F.: ) e CP_1 C.F._3 [...]
(C.F.: ), entrambi Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Venetico Marina, via Siracusano n. 30, presso lo studio dell'avv. Pietro Giorgianni che li rappresenta e difende, convenuti - attori in via rinconvenzionale, avente ad oggetto: diritti reali;
sono presenti l'avv. Antonio Savio in sostituzione dell'avv. Luca Agostino Ninone e l'avv. Manuela Varrica in sostituzione dell'avv. Pietro Giorgianni, i quali, precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi in atti e l'avv. Varrica si riporta alle note conclusive depositate telematicamente insistendo nelle domande riconvenzionali. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 13 maggio 2020,
e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e CP_1 Controparte_2 premettendo: di essere proprietarie di un immobile sito in Castell'Umberto, via Adua n. 12, in Catasto al foglio 5, part. 155 sub 1 Cat. A/2 e sub 2 Cat. F/3 con rendita catastale di euro 294,12, che avevano ereditato dai genitori;
che il fabbricato era a tre elevazioni fuori terra;
che il retro di tale fabbricato si affacciava in uno spazio di isolamento di meno di un metro (cm 95), nel quale si aprivano al piano terra del fabbricato di proprietà delle attrici due finestre ed una porta per accedere nello spazio di isolamento, tre finestre al primo piano e tre finestre al secondo piano;
che dalle prefate finestre da tempo immemore: dalle tre aperture a piano terra ricevono luce ed aria, mentre da quelle poste al primo piano ed al secondo piano esercitano anche servitù di veduta diretta, obliqua e laterale;
che nella parte posteriore all'abitazione delle istanti si erge il fabbricato dei coniugi e CP_1 Controparte_2
sito in via Cesare Battisti n. 13, nel N.C.E.U. al foglio 5
[...] part. 820 cat. A/2 con rendita catastale di euro 242,22 i quali, tra la fine del 2017 e il 2018, avevano realizzato un nuovo tetto di copertura sul loro fabbricato, sopraelevandolo di circa 60 cm rispetto alla vecchia copertura a terrazzo;
che l'attività edificatoria dei convenuti, oltre a costituire un potenziale pericolo per il fabbricato delle attrici, aveva limitato l'esercizio della loro servitù di veduta, nonché un aggravio per luce ed aria;
che la sopraelevazione del tetto effettuata dai convenuti in spregio alle distanze legali aveva coperto soprattutto per le aperture poste al primo piano l'angolo orizzontale della visuale delle finestre dell'immobile di proprietà delle attrici limitando il diritto di servitù di veduta di quelle poste al secondo piano fuori terra. Tanto premesso, le sorelle hanno chiesto di: ritenere e Pt_1 dichiarare che erano titolari, dal lato frontistante col fabbricato di proprietà dei convenuti, delle servitù di veduta attraverso le finestre aperte nello spazio di isolamento del loro immobile sito in Castell'Umberto, via Adua n. 12; ritenere e dichiarare che i convenuti avevano realizzato un tetto di copertura sul loro fabbricato sopraelevandolo con una cordolatura di circa 60 cm in violazione delle distanze legali limitando così l'esercizio delle servitù di veduta delle attrici;
conseguentemente, condannarli, in solido, alla demolizione e/o rimozione del tetto e delle opere realizzate per l'appoggio dello stesso, con impedimento alle attrici dell'esercizio della servitù di veduta e per l'effetto ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare il pregiudizio, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 9 ottobre 2020, si sono costituiti e CP_1 [...]
i quali, eccependo preliminarmente Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria per legge, hanno domandato nel merito il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, di: ritenere e dichiarare l'inesistenza di servitù di vedute - dirette, laterali e oblique - dall'immobile delle attrici verso l'immobile dei convenuti;
dichiarare abusive ed illegittime tutte le aperture prospicienti verso il loro immobile, perché poste in violazione delle distanze legali dal confine e tra fabbricati, e non conformi alle disposizioni del codice civile in materia di luci e vedute - disponendone la chiusura o l'arretramento e, comunque, la regolarizzazione rendendole conformi alle disposizioni dell'art. 901 c.c. e ad ogni altra disposizione del codice civile e delle leggi speciali, nonché del regolamento edilizio comunale nella soggetta materia;
condannare le attrici a regolamentare le acque piovane provenienti dal loro fabbricato e dallo spazio d'isolamento, nonché di porre in essere tutti i rimedi necessari per evitare ulteriori danni all'immobile dei convenuti;
condannare le attrici al pagamento di un congruo risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, per tutti gli abusi commessi - con la realizzazione delle suddette aperture e la mancata regimentazione delle acque piovane - in pregiudizio dei diritti dei convenuti, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Rilevato che la mediazione, svolta prima della citazione, ha riguardato lo specifico oggetto della violazione delle distanze legali, senza riferimento alcuno all'accertamento di un diritto di servitù in capo alla parte attrice, richiesto invece nel presente giudizio, e che la mediazione va compiuta anche con riferimento alle domande riconvenzionali, con provvedimento del 25 febbraio 2021 è stato assegnato un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso apposito organismo autorizzato. Verificato tale adempimento, conclusosi negativamente, sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Escusse le prove orali ed espletata la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'eccezione di improcedibilità è rimasta superata in quanto tra le parti è stato successivamente esperito il tentativo di mediazione. Nel merito, le attrici hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza della propria servitù di veduta sul fondo dei convenuti e dell'irregolarità del manufatto da questi realizzato, in quanto lesivo della citata servitù di veduta. I convenuti hanno spiegato domanda riconvenzionale, negando l'esistenza della predetta servitù e chiedendo, anzi, di dichiarare abusive ed illegittime le aperture delle attrici. L'actio negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dalle attrici sulla cosa dei convenuti, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino (Cass., n. 16495/05). Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre alla controparte incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (Cass., n. 1409/07; Cass., n. 24028/04; Cass., n. 504/82). Per soddisfare l'onere probatorio dell'actio negatoria servitutis, a differenza della rivendicazione, è sufficiente che il proprietario provi il suo diritto di proprietà, anche per presunzioni: atteso che tale azione è volta soltanto al riconoscimento della libertà del fondo, non si richiede la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente che dimostri di possedere in base ad un titolo valido, mentre le convenute in via riconvenzionale hanno l'onere, se intendono ottenere il rigetto dell'azione, di dimostrare il diritto vantato. E ciò è coerente con il fatto che il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà dello stesso proprietario, sicché, presumendosi la proprietà libera da pesi, spetterà a chi sostiene l'esistenza di limitazioni l'onere di fornirne la dimostrazione. Le sorelle non hanno, tuttavia, fornito la prova del diritto di Pt_1 servitù di veduta: in atti, non vi è alcun atto scritto (richiesto ex art. 1350 c.c.) che dimostri che l'immobile dei coniugi sia CP_1 asservito a favore del loro immobile o che siano state autorizzate, dai proprietari, ad esercitarvi la veduta. Non si evince, dagli atti prodotti, nessun richiamo esplicito a tale assoggettamento. Sul punto, le sorelle non hanno prodotto Pt_1 documentazione sufficiente, né articolato specifici capitoli di prove orali. Nessun eventuale diritto di servitù è stato provato dalle attrici, nonostante incombesse sulle predette lo specifico onere della prova. Non è, infatti, a tal fine sufficiente la documentazione successoria versata in atti, dalla quale si evince solo la loro titolarità dell'immobile sito in via Adua. Come precisato dalla recente giurisprudenza di legittimità, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di specifici titoli, negoziali o a titolo originario (quale l'usucapione), l'acquisto della servitù di veduta, con la conseguenza che una mera situazione di fatto, concretantesi nell'esistenza, a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano inspectio et prospectio in alienum, non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, ai fini di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza della distanza minima di cui all'art. 907 c.c.; presupponendo tale disposizione che il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino sia stato “acquistato”, non è sufficiente, infatti, invocare a tal fine il diritto dominicale sull'immobile dotato di vedute, ma è necessario la deduzione e prova di un titolo specificamente conferente il relativo ius in re aliena (Cass., n. 33134/2023; Cass., n. 11956/2009). Alla luce di quanto esposto, va rigettata la domanda di parte attrice ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, va ritenuta e dichiarata l'inesistenza di servitù di vedute - dirette, laterali e oblique - dall'immobile delle attrici verso l'immobile dei convenuti. Il c.t.u., a seguito di sopralluogo, ha accertato che “i fabbricati sono separati tra di loro da uno spazio scoperto di modesta larghezza pari a cm 95, di pertinenza del fabbricato della ricorrente, sul quale prospettano le bucature della facciata secondaria posta sul retro del fabbricato della parte attrice […]. Le bucature rilevate negli immobili del fabbricato di parte attrice (ALL.B3) stante che consentono la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente, e lateralmente sono delle vedute”. (v. pagg. 4 e 6 della relazione depositata in data 15 settembre 2023). Ai sensi dell'art. 905 c.c., non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Dalle fotografie allegate alla c.t.u., si può notare come si riesca ad avere un comodo affaccio, senza ausilio di mezzi artificiali, sul fondo convenuto. e hanno eccepito che il loro immobile CP_1 Controparte_2 era già esistente al momento in cui le attrici hanno aperto le finestre. Le sorelle nulla hanno provato sul punto e, in particolare, Pt_1 in ordine alla precedenza di una costruzione rispetto all'altra. In assenza della prova in ordine alla preesistenza delle vedute di parte attrice, rispetto all'immobile dei convenuti, queste vanno quindi dichiarate illegittime e ne va disposta chiusura. Il nostro ordinamento disciplina le aperture sul fondo del vicino in due tipologie, ciascuna soggetta alla relativa disciplina di dettaglio, ossia: le luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
e le vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. In tema di aperture sul fondo del vicino, deve escludersi l'esistenza di un tertium genus diverso dalle luci e delle vedute;
sicché l'apertura priva delle caratteristiche della veduta non può che essere qualificata giuridicamente come luce. A nulla rileva la circostanza per cui il c.t.u. incaricato abbia accertato che “la realizzazione (da parte dei convenuti) della copertura a falda, anche se di dimensioni ridotte, in luogo della preesistente copertura piana si ritiene sia una nuova costruzione e in tal senso non rispetta la distanza minima prevista dal codice civile pari a mt 3”. Le attrici, infatti, hanno proposto la relativa domanda di accertamento, soltanto in relazione alla limitazione della propria servitù di veduta e non allo scopo del rispetto delle distanze legali tra costruzioni. Come stabilito dalla Suprema Corte nell'ipotesi inversa, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di un'iniziale domanda di demolizione o di arretramento di un terrapieno fino al limite delle distanze legali, condanna il convenuto all'arretramento dello stesso fino ad una distanza di m. 1, 5, ritenendo che, a seguito della modificazione dei luoghi, si sia creata una veduta diretta sul fondo di parte attrice, e ciò per la diversità dei presupposti, della
“ratio” e del contenuto delle due azioni, l'una disciplinata dalle norme sulle distanze tra costruzioni e l'altra da quelle concernenti l'apertura di vedute sul fondo del vicino. Con le prime, il legislatore ha inteso evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l'igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti, mentre con le altre ha inteso tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di aprire vedute a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo (Cass., n. 5698/2001). Tale diversità di ratio tra le due discipline non consente, quindi, alcuna pronuncia volta al rispetto della distanza tra fabbricati, slegata dall'esercizio della servitù di veduta invocata in giudizio dalle attrici. I coniugi hanno chiesto, ancora in via riconvenzionale, la CP_1 condanna delle attrici: a regolamentare le acque piovane provenienti dal loro fabbricato e dallo spazio d'isolamento; a porre in essere i rimedi necessari per evitare ulteriori danni al proprio immobile;
e al risarcimento dei danni. Preliminarmente, occorre osservare che, all'udienza del 9 novembre 2022, escusso sui capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria n. 2 di (“A) Vero o Controparte_3 no che, sistematicamente, le acque piovane provenienti dal fabbricato e dallo spazio d'isolamento indicati in citazione, ubicati in Castell'Umberto (ME) Via Adua n. 12 (Fg. 5 part. 155 subb. 1- 2), privi di scoli o altro idoneo tipo di regimentazione delle acque, si riversano nell'immobile dei convenuti sito in Castell'Umberto (ME) Via Cesare Battisti n. 13 (Fg. 5 part. 820); B) Vero o no che recentemente, in particolare nel corso degli anni 2018/2021, le acque piovane, con origine dal fabbricato e dallo spazio d'isolamento di cui alla lettera A) del presente articolato di prova, si sono riversate nel piano terra dell'immobile dei convenuti, sito in Castell'Umberto (ME) Via Cesare Battisti n. 13, ed ha provocato danni da infiltrazione d'acqua ed umidità”), il teste Testimone_1 ha confermato le circostanze dedotte, precisando di poterne riferire
“in quanto sono stato sui luoghi e ho fatto rilievi e documentazione fotografica”, così come l'altro teste di parte convenuta,
[...]
“in quanto sono stato chiamato per eseguire dei Testimone_2 lavori sul fabbricato dei convenuti – e ho constatato CP_1 CP_2 che nel garage di detto fabbricato si erano riversate “delle acque dirette” che uscivano dal muro all'altezza del pianerottolo e cioè dallo spazio tra le abitazioni delle parti in causa”. Il teste di parte attrice, , sentito a prova del Testimone_3 contrario nel corso della medesima udienza, si è limitato invece a dire “che le acque piovane confluiscono nello spazio di isolamento”, nulla sapendo per il resto. Il c.t.u., in relazione alle lamentate infiltrazioni nell'immobile di proprietà dei convenuti, ha accertato quanto di seguito: “Con riferimento al fabbricato dei convenuti si riscontra al piano seminterrato la presenza di umidità nella muratura contro terra ed anche in corrispondenza del cordolo di piano altimetricamente ubicato alla quota del calpestio dello sbalzo sopra descritto (ALL.A foto 17-18). Ulteriori segni di umidità sono presenti sempre al piano seminterrato in corrispondenza del vano scala in corrispondenza dell'ingresso (ALL.A foto 16). La causa sono le infiltrazioni di acqua provenienti dalla corte di pertinenza del fabbricato della parte attrice […]. Le infiltrazioni sono determinate dalla assenza di idonea regimentazione delle acque piovane provenienti dal fabbricato e dalla corte di parte attrice, nella fattispecie non risulta presente idonea impermeabilizzazione del piano di calpestio della corte di pertinenza e sigillatura dei giunti in corrispondenza dello sbalzo. Sulla scorta di quanto accertato per eliminare le infiltrazioni riscontrate si ritiene sia necessario provvedere al rifacimento del massetto del piano di calpestio con adeguate pendenze trasversale e longitudinale, realizzazione della impermeabilizzazione con malte bicomponenti, realizzazione di pavimentazione, installazione di scossaline di sigillatura. Con riferimento alle lavorazioni atte ad eliminare gli ammaloramenti causati dalle infiltrazioni, si prevede la rimozione delle parti di finiture ammalorate e successivo rifacimento nonché il risanamento delle parti in cemento armato con idonea malta ricostruttiva del copriferro. Tutte le lavorazioni previste e descritte nei paragrafi 4.4-4.5-4.6 sono elencate nell'allegato computo metrico estimativo (ALLEGATO C); capitolo C1 per le opere di regolarizzazione, capitolo C2 per le opere connesse alle infiltrazioni distinte in paragrafo C2.1 opere atte ad eliminare la causa delle infiltrazioni e paragrafo C2.2 opere di riparazione. I relativi costi sono stimati utilizzando prezzi unitari desunti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici Sicilia anno 2022 II semestre e da analisi prezzi” (v. pagg. 6-8, relazione c.t.u. del 15 settembre 2023).
L'ausiliario del Tribunale, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, ha confermato le proprie conclusioni, adeguatamente motivando e precisando esaustivamente quanto si richiama di seguito: “Si ritiene che la presenza degli ammaloramenti riscontrati non sia da mettere in correlazione con “l'umidità di risalita visto che i muri portanti poggiano sul terreno” e tanto meno con la circostanza che “quando piove scende acqua dai muri laterali priva di facciata dei convenuti”. La presenza di infiltrazioni di acqua al piano seminterrato nel garage dei convenuti, è stata riscontrata, peraltro anche attraverso l'ausilio di indagine termografica eseguita durante il sopralluogo (ALL.A1 foto 1-2), nella parete lato monte a partire dalla quota del piano di calpestio dello sbalzo sulla corte di pertinenza, in corrispondenza del gocciolatoio (tubo bianco in plastica ALL.A1 foto 3), verso il basso, cioè verso il piano di calpestio della corte di pertinenza della parte attrice. Risulta altresì manifesto che la zona della parete lato monte maggiormente interessata (ALL.A1 foto 1-2) dalle infiltrazioni e quindi dal degrado, è quella in corrispondenza della corte non coperta dello sbalzo per cui maggiormente esposta. Sul lato interno del setto murario (pur carente della finitura esterna) del fabbricato dei convenuti che confina con la corte, a partire dalla quota del piano di calpestio della stessa corte verso l'alto non si palesano fenomeni di infiltrazione dovuti all'acqua piovana che si ritiene potrebbe al massimo solamente bagnare la superficie verticale e non certamente creare dilavamenti tali da contribuire agli ammaloramenti di che trattasi. Nel caso in cui ciò accadesse, anche in considerazione del fatto che il setto murario non solo cosi come già sopra detto è carente di finitura ma anche costituito da materiali diversi ai vari piani, si dovrebbero riscontrare fenomeni di infiltrazioni anche sulle pareti interne degli immobili ai piani superiori dei convenuti che di fatto non risultano presenti. Stante ciò, non si ritiene necessaria l'esecuzione di altre opere oltre quelle già previste” (v. pagg. 8-9, relazione c.t.u. del 15 settembre 2023). Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020). Alla luce di quanto sopra, le attrici vanno condannate alla rimozione delle parti di finiture ammalorate ed al successivo rifacimento, nonché al risanamento delle parti in cemento armato con idonea malta ricostruttiva del copriferro, eseguendo, in particolare, le lavorazioni elencate nel computo metrico estimativo (v. pagg. 5-8, all. C), relazione del c.t.u.), capitolo C2 per le opere connesse alle infiltrazioni distinte in paragrafo C2.1 opere atte ad eliminare la causa delle infiltrazioni. Quanto alle opere di riparazione, i convenuti hanno chiesto il risarcimento per equivalente. I danni accertati dal c.t.u., per le opere di riparazione sono pari ad euro 723,61 come quantificate nella c.t.u. (computo metrico allegato alla c.t.u., pag. 9), al quale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria dal deposito della c.t.u. ad oggi e così la somma complessiva di euro 733,02. Per quanto esposto, le attrici vanno, altresì, condannate al risarcimento del danno pari alle opere di riparazione nella misura di euro 733,02 oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo. I convenuti hanno domandato, ulteriormente in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa e in misura, comunque non inferiore ad euro 7.130,97, per gli abusi commessi dalle attrici, con la realizzazione delle aperture. La lesione del diritto di proprietà conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Cass., n. 12630/2019). Il Tribunale ritiene, quindi, equo liquidare il danno subìto a tale titolo dai convenuti, parametrandolo ad una quota del valore del fabbricato di loro proprietà. Sul punto, in base all'atto di compravendita allegato alla comparsa di risposta, si evince il valore di euro 85.000,00 alla data del 5 maggio 2017. Nessun altro documento è stato prodotto per accertare un diverso valore. Tale importo andrà rivalutato alla data odierna, con conseguente riconoscimento di una quota pari ad un decimo del valore, tenuto conto delle violazioni appurate in corso di causa che attengono alle vedute aperte sul fondo del vicino senza prova della preesistenza del diritto di servitù. Il valore del fabbricato, rivalutato, è pari ad euro 101.660,00, sicché il parametro di un ventesimo è pari ad euro 5.083,00. Le sorelle vanno, dunque, condannate, in solido, al Pt_1 risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illecito posto in essere con l'apertura delle vedute illegittime, quantificato in euro 5.083,00 (somma già rivalutata), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi. Nei debiti di valore, il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, non è stata allegata l'insufficienza della rivalutazione monetaria ai fini risarcitori e, pertanto, non è possibile riconoscere alcuna somma a titolo di interessi. Parte convenuta ha chiesto il pagamento delle spese sostenute per l'esperimento del tentativo di mediazione. Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vero e proprie (Trib. Roma, n. 5828/2023). Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (SS.UU., n. 16990/2017). Tale domanda va, dunque, rigettata, giacché non è stata fornita la prova del loro esborso effettivo. I coniugi hanno domandato, infine, la Controparte_3 condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria. La norma di cui all'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2696 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante, come nel caso di specie, non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004), sicché va rigettata. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande delle attrici vanno rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi;
con attività istruttoria;
tenuto conto del valore indeterminato della causa), seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 18 maggio 2024, vanno poste definitivamente a carico delle attrici.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 714/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- ritiene e dichiara l'inesistenza di servitù di vedute - dirette, laterali e oblique - dall'immobile delle attrici verso l'immobile dei convenuti;
- dichiara illegittime le finestre di parte attrice prospicienti sul fondo dei convenuti e ne dispone la chiusura;
- condanna le attrici, in solido, alla rimozione delle parti di finiture ammalorate ed al successivo rifacimento, nonché al risanamento delle parti in cemento armato con idonea malta ricostruttiva del copriferro, eseguendo, in particolare, le lavorazioni elencate nel computo metrico estimativo (v. pagg. 5-8, all. C), relazione del c.t.u.), capitolo C2 per le opere connesse alle infiltrazioni distinte in paragrafo C2.1 opere atte ad eliminare la causa delle infiltrazioni;
- condanna le attrici, in solido, al risarcimento dei danni, in favore dei convenuti, consistenti nelle riparazioni da effettuare e commisurati in euro 733,02 oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna le attrici, in solido, al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illecito posto in essere, quantificato in euro 5.083,00 (somma già rivalutata), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di rimborso delle spese di mediazione e di condanna ex art. 96 c.c. formulate dai convenuti;
- rigetta le domande delle attrici;
- condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di e CP_1 Controparte_2 , che liquida in euro 264,00 per esborsi (c.u. e marca
[...] da bollo) ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico delle attrici. Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)