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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 808/2025 RG avente ad oggetto:
« integrale corresponsione risarcimento danno – abusiva reiterazione contratti a termine »
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato DALLA Parte_1
TORRE CRISTIANO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – contumace,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/04/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto il ministero resistente chiedendo « NEL
MERITO: accertato e dichiarato il diritto della ricorrente Parte_1
a percepire il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, così come statuito dal Tribunale Ordinario di Venezia nella sentenza
510/2012, corrispondente a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, condannare il al pagamento della somma residua dovuta pari CP_1 ad €3.045,33 ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse essere risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, oltre alla maggior
1 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Pur regolarmente raggiunto da notifica il
[...]
non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente.
*** ***
1. La ricorrente espone di essere dipendente del resistente e CP_1 in servizio a Cavallino - Treporti (VE); di avere adito con ricorso depositato in data 11/11/2010 chiedendo tra le altre cose, di essere risarcita di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in ragione dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine;
con sentenza 510/2012 il Gl presso l'intestato
Tribunale aveva i. dichiarato illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con il;
ii. condannato il CP_1
a corrisponderle, a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno, 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che la sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata in data 8/6/2012 al , e Controparte_3
l' Controparte_4
, fatti i dovuti conteggi, aveva determinato la
[...] somma complessivamente dovuta in € 13.098,20, corrispondendo tuttavia la minor somma di €10.052,87; di essere, pertanto, è creditrice dell'ulteriore; che avverso la sentenza di primo grado, il aveva proposto appello, Pt_2 chiedendone l'integrale riforma e con la sent. n. 498/2017 la Corte d'Appello di Venezia aveva accolto l'appello proposto dal (ad esclusione Pt_2 dell'appellata per la quale lo ha respinto) riformando Controparte_5 integralmente la sentenza impugnata;
di avere proposto avverso la sentrenza della Corte d'Appello ricorso in Cassazione, eccependo la tardività degli appelli proposto dal e la Suprema Corte, con la sent. n. 22648 del CP_1
2023, aveva accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata,
2 confermando così integralmente la sentenza di primo grado, che è, pertanto, passata in giudicato diventando definitivamente esecutiva.
2. Orbene, dal prospetto si vede che è stata detratta l'aliquota del
23,24% a titolo di IRPEF.
3. Deve condividersi la pronuncia di questa sezione sentenza 460/25
(Est. Menegazzo) e della Corte d'Appello di Venezia 433/23
4. Secondo le quali trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio, non è soggetto a ritenuta fiscale. In particolare la Corte veneziana ha ben precisato come «15. Quanto poi al merito e al diritto della odierna appellata ad ottenere la somma azionata in giudizio, questa Corte non può che richiamare i precedenti di legittimità ( cfr. Cass. 25471/18) e del Consiglio di Stato- da ultimo Consiglio Stato n. 2367/21- che invocando principi già affermati dalla
Corte di Cassazione Civile n. 5072/16- ha così deciso:”… con riferimento alla imponibilità fiscale del risarcimento la Corte di Cassazione ha chiarito che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria sostituiti o perduti;
le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa ( Cass.
12789/03).In definitiva con riferimento all'indennità risarcitoria si deve ritenere che esse siano assoggettate a tassazione solo se dirette sostituire un reddito non conseguito e quindi a risarcire il cosiddetto lucro cessante, mentre non lo siano se sono volte a risarcire altre forme di danno di carattere emergente. Nel caso di specie l'appellante essendo dipendente pubblica non ha perso alcun posto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica per la quale ha lavorato e al quale non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile (...) il danno per il dipendente pubblico è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance dell'occupazione alternativa
3 migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno seppur più intenso ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti»
5. Deve dunque accogliersi il ricorso e concludersi come in dispositivo per la condanna al pagamento del residuo richiesto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 147/22 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100,01- 5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti), aumentato del 30% ex art. 1, comma
1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, condanna il resistente CP_1 alla corresponsione della residua somma di € 3.045,33 per i titoli di cui alla parte motiva oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.100 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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