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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 8650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8650 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 19 giugno 2025 si riservava la decisione nella causa n. R.G. 10338 / 2023
TRA
(con l'Avv. Massimiliano Pucci) Parte_1
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Michele Piro e Maria Di Giorgio) Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
esercente attività di casa di cura e assistenza residenziale per anziani e disabili, Controparte_1 ininterrottamente dal 3 marzo 2018 al 28 aprile 2022, assunta con contratto a tempo determinato part time 30 ore settimanali, trasformato successivamente in contratto a tempo indeterminato.
Deduceva di:
- Essere tenuta a rispettare il seguente orario: per sei giorni la settimana , dalle 7,00 alle 13.30 oppure dalle 13.30 alle 20,00 per cinque giorni la settimana e dalle 7,00 alle 20,00 un altro giorno
(generalmente il sabato o la domenica); - Aver sempre svolto le mansioni di operatore socio-sanitario ed in particolare: vigilando e assistendo gli anziani (per la maggior parte non autosufficienti), somministrando le terapie e i farmaci, dando loro da mangiare, curando la loro igiene personale, lavandoli e accudendoli, cambiandoli e vestendoli, sistemando i letti, dando la colazione la mattina.
Assumendo che l'inquadramento contrattuale nel livello A CCNL Case di Cura personale non medico e mansioni di addetta all'assistenza personale non medica fosse inadeguato, chiedeva al Giudice adito di dichiarare e accertare il suo inquadramento nel livello B2 del medesimo contratto e di condannare la parte datoriale al pagamento della somma di euro 59.401,10. Detto ammontare, rideterminato in sede di note autorizzate, è stato redatto sulla base delle tabelle retributive del livello B2 del CCNL detraendo dal dovuto lordo il percepito lordo risultante dalle buste paga.
Si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Integratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi e autorizzato il deposito di note, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio valutato congiuntamente ai documenti allegati hanno dato supporto alla prospettazione difensiva del lavoratrice.
Giova a questo punto ricordare le linee guida giurisprudenziali dettate dalla Suprema Corte per dirimere controversie aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori e relativo inquadramento, espresse nella pronuncia n.9268/2016 pubblicata il 31.10.2016 “Il Giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche
e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n.2164 del 5.2.2004; Cass. 3069 del
16.2.2005; Cass. 6946 del 4.4.2016)……..L'indagine del Giudice non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva una diversa previsione della contrattazione collettiva. (Cas. n.4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n.2369 del 15.9.2008) la Suprema Corte, tra le altre con la sentenza n.19 aprile 2011, n.8993, in applicazione di tali principi, ha ribadito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che il giudice in nessun modo può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge/o dal CCNL) che devono essere specificamente dedotte e provate (tutte) proprio da chi le allega. In altre parole la domanda non può in alcun modo essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalla declaratorie contrattuali”.
Sulla base delle predette linee guida va affrontata la questione del presunto svolgimento di mansioni superiori. Il primo passaggio dell'iter logico da seguire consiste nell'accertare quale sia stata la prestazione espletata dalla ricorrente e nel verificare se sia stata effettivamente complessa come lei stessa assume.
Le risultanze testimoniali acquisite risultano lineari e fra di loro conformi. Tre dei testi escussi, anche Tes_1
sono colleghe della ricorrente e confermano la tipologia di prestazione che la ricorrente asserisce
[...] di aver espletato e l'orario di lavoro eccedente quello pattuito, e risultato pertanto straordinario, osservato.
Preme osservare che la difesa della parte datoriale si è incentrata esclusivamente sulla errata impostazione del ricorso che non presenterebbe, nella sua articolazione, il confronto fra le declaratorie contrattuali e non illustrerebbe le motivazioni per cui l'inquadramento ambito – B2 – risulterebbe più adeguato alla natura dei compiti ricoperti dalla ricorrente.
Il confronto tra la prestazione resa e le declaratorie contrattuali coinvolte nel confronto è stato possibile e agevole dal momento che il CCNL era stato allegato al ricorso.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio – chiaro, circostanziato e conforme – ha dato fondamento alle pretese vantate dalla ricorrente.
Dal momento che la lavoratrice ha espletato le mansioni di assistenza degli anziani ospiti della struttura risulta pertinente l'inquadramento ambito nel livello B2 come Operatore Socio Sanitario secondo la definizione delineata nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, citata nel ricorso mentre non risulta pertinente quella attribuita attualmente di A – adeguata per chi svolge il ruolo di addetto alle pulizie o la cui mansione comporta “l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari” o che
– posizione A2 - “collaborano con gli operatori socio sanitari e con il personale infermieristico nella pulizia del malato”. Nel caso di specie risulta infatti che accudiscono il malato come sopra detto con autonomia.
Inoltre, con riferimento all'altra questione che compone il thema decidendum e cioè la pretesa di riconoscimento del lavoro straordinario la parte resistente si limita ad asserire che la relativa prova non sarebbe stata raggiunta nel corso del giudizio.
In realtà, come si è già sottolineato le testi escusse hanno confermato sostanzialmente di aver lavorato seguendo lo stesso orario della ricorrente per quanto riguarda la settimana lavorativa con l'unica differenza che la ricorrente non faceva il turno notturno (come accadeva una volta alla settimana dalle testi
[...]
e ma un turno lungo dalle 7,00 alle 20,00 come ha confermato anche la teste Tes_2 Persona_1 Tes_3
[...]
Il ricorso va accolto e le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 3 marzo
2018 al 28 aprile 2022, con inquadramento nel livello B2 CCNL Case di Cura per sonale non medico e condanna la al pagamento dell'importo di euro 59.401,10, Controparte_1 Condanna Controparte_1
CPA, da distrarsi.
Roma, 13 agosto 2025
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.400,00, oltre IVA e
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 19 giugno 2025 si riservava la decisione nella causa n. R.G. 10338 / 2023
TRA
(con l'Avv. Massimiliano Pucci) Parte_1
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Michele Piro e Maria Di Giorgio) Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
esercente attività di casa di cura e assistenza residenziale per anziani e disabili, Controparte_1 ininterrottamente dal 3 marzo 2018 al 28 aprile 2022, assunta con contratto a tempo determinato part time 30 ore settimanali, trasformato successivamente in contratto a tempo indeterminato.
Deduceva di:
- Essere tenuta a rispettare il seguente orario: per sei giorni la settimana , dalle 7,00 alle 13.30 oppure dalle 13.30 alle 20,00 per cinque giorni la settimana e dalle 7,00 alle 20,00 un altro giorno
(generalmente il sabato o la domenica); - Aver sempre svolto le mansioni di operatore socio-sanitario ed in particolare: vigilando e assistendo gli anziani (per la maggior parte non autosufficienti), somministrando le terapie e i farmaci, dando loro da mangiare, curando la loro igiene personale, lavandoli e accudendoli, cambiandoli e vestendoli, sistemando i letti, dando la colazione la mattina.
Assumendo che l'inquadramento contrattuale nel livello A CCNL Case di Cura personale non medico e mansioni di addetta all'assistenza personale non medica fosse inadeguato, chiedeva al Giudice adito di dichiarare e accertare il suo inquadramento nel livello B2 del medesimo contratto e di condannare la parte datoriale al pagamento della somma di euro 59.401,10. Detto ammontare, rideterminato in sede di note autorizzate, è stato redatto sulla base delle tabelle retributive del livello B2 del CCNL detraendo dal dovuto lordo il percepito lordo risultante dalle buste paga.
Si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Integratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi e autorizzato il deposito di note, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio valutato congiuntamente ai documenti allegati hanno dato supporto alla prospettazione difensiva del lavoratrice.
Giova a questo punto ricordare le linee guida giurisprudenziali dettate dalla Suprema Corte per dirimere controversie aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori e relativo inquadramento, espresse nella pronuncia n.9268/2016 pubblicata il 31.10.2016 “Il Giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche
e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n.2164 del 5.2.2004; Cass. 3069 del
16.2.2005; Cass. 6946 del 4.4.2016)……..L'indagine del Giudice non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva una diversa previsione della contrattazione collettiva. (Cas. n.4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n.2369 del 15.9.2008) la Suprema Corte, tra le altre con la sentenza n.19 aprile 2011, n.8993, in applicazione di tali principi, ha ribadito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che il giudice in nessun modo può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge/o dal CCNL) che devono essere specificamente dedotte e provate (tutte) proprio da chi le allega. In altre parole la domanda non può in alcun modo essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalla declaratorie contrattuali”.
Sulla base delle predette linee guida va affrontata la questione del presunto svolgimento di mansioni superiori. Il primo passaggio dell'iter logico da seguire consiste nell'accertare quale sia stata la prestazione espletata dalla ricorrente e nel verificare se sia stata effettivamente complessa come lei stessa assume.
Le risultanze testimoniali acquisite risultano lineari e fra di loro conformi. Tre dei testi escussi, anche Tes_1
sono colleghe della ricorrente e confermano la tipologia di prestazione che la ricorrente asserisce
[...] di aver espletato e l'orario di lavoro eccedente quello pattuito, e risultato pertanto straordinario, osservato.
Preme osservare che la difesa della parte datoriale si è incentrata esclusivamente sulla errata impostazione del ricorso che non presenterebbe, nella sua articolazione, il confronto fra le declaratorie contrattuali e non illustrerebbe le motivazioni per cui l'inquadramento ambito – B2 – risulterebbe più adeguato alla natura dei compiti ricoperti dalla ricorrente.
Il confronto tra la prestazione resa e le declaratorie contrattuali coinvolte nel confronto è stato possibile e agevole dal momento che il CCNL era stato allegato al ricorso.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio – chiaro, circostanziato e conforme – ha dato fondamento alle pretese vantate dalla ricorrente.
Dal momento che la lavoratrice ha espletato le mansioni di assistenza degli anziani ospiti della struttura risulta pertinente l'inquadramento ambito nel livello B2 come Operatore Socio Sanitario secondo la definizione delineata nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, citata nel ricorso mentre non risulta pertinente quella attribuita attualmente di A – adeguata per chi svolge il ruolo di addetto alle pulizie o la cui mansione comporta “l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari” o che
– posizione A2 - “collaborano con gli operatori socio sanitari e con il personale infermieristico nella pulizia del malato”. Nel caso di specie risulta infatti che accudiscono il malato come sopra detto con autonomia.
Inoltre, con riferimento all'altra questione che compone il thema decidendum e cioè la pretesa di riconoscimento del lavoro straordinario la parte resistente si limita ad asserire che la relativa prova non sarebbe stata raggiunta nel corso del giudizio.
In realtà, come si è già sottolineato le testi escusse hanno confermato sostanzialmente di aver lavorato seguendo lo stesso orario della ricorrente per quanto riguarda la settimana lavorativa con l'unica differenza che la ricorrente non faceva il turno notturno (come accadeva una volta alla settimana dalle testi
[...]
e ma un turno lungo dalle 7,00 alle 20,00 come ha confermato anche la teste Tes_2 Persona_1 Tes_3
[...]
Il ricorso va accolto e le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 3 marzo
2018 al 28 aprile 2022, con inquadramento nel livello B2 CCNL Case di Cura per sonale non medico e condanna la al pagamento dell'importo di euro 59.401,10, Controparte_1 Condanna Controparte_1
CPA, da distrarsi.
Roma, 13 agosto 2025
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.400,00, oltre IVA e
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli