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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5793/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Monte San Parte_1 C.F._1 PI (BO) Via Sandro Pertini n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Campaniello del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Bologna (BO), Via Delle Lame n. 27 e nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, cittadinanza italiana, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso, dall' Avv. Marianna Cardone (C.F.: – PEC: C.F._3
, del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio di quest'ultima, in Bologna (Bo), Via Marsili n. 19.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza de 12/09/2025; gli atti sono stati inviati al P.M del 19/08/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 04/12/2010 a MONTE SAN PIETRO (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di MONTE SAN PIETRO (BO), Atto N. 19 parte 1 - anno 2010;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
pagina 2 di 4 1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre presso la cui abitazione sita in Monte Persona_1
San PI (BO), Via Sandro Pertini n. 3 risiederà come di fatto già avviene;
2) dispone che la casa familiare sita a Monte San PI (BO), Via Sandro Pertini n. 3 verrà assegnata alla moglie, già intestataria del contratto di locazione;
3) dispone che la Signora percepirà l'assegno unico al 100% (pari ad euro 325,00) e pertanto Parte_1 la quota che il Signor dovrebbe versare a titolo di mantenimento del figlio errà Parte_2 Per_1 trattenuta dal predetto assegno;
4) dispone che il Signor corrisponderà alla Signora il 30% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie identificate, concordate e rimborsate come da Protocollo sulle spese straordinarie, adottato dal
Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017 in particolare:
-Le spese straordinarie da non concordare preventivamente tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli saranno:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti commessi
a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative di un genitore e se
l'altro genitore, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
-Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa.
pagina 3 di 4 Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico e privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale;
5) prende atto che i coniugi dichiarano di disporre entrambi di redditi propri da lavoro, di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e conseguentemente di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia diritto e/o pretesa di carattere economico;
6) prende atto che i coniugi consentono il reciproco rilascio e/o il rinnovo del passaporto per l'espatrio nonché il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per il figlio minorenne Per_1
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
_____1.10.2025_
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5793/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Monte San Parte_1 C.F._1 PI (BO) Via Sandro Pertini n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Campaniello del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Bologna (BO), Via Delle Lame n. 27 e nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, cittadinanza italiana, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso, dall' Avv. Marianna Cardone (C.F.: – PEC: C.F._3
, del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio di quest'ultima, in Bologna (Bo), Via Marsili n. 19.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza de 12/09/2025; gli atti sono stati inviati al P.M del 19/08/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 04/12/2010 a MONTE SAN PIETRO (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di MONTE SAN PIETRO (BO), Atto N. 19 parte 1 - anno 2010;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
pagina 2 di 4 1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre presso la cui abitazione sita in Monte Persona_1
San PI (BO), Via Sandro Pertini n. 3 risiederà come di fatto già avviene;
2) dispone che la casa familiare sita a Monte San PI (BO), Via Sandro Pertini n. 3 verrà assegnata alla moglie, già intestataria del contratto di locazione;
3) dispone che la Signora percepirà l'assegno unico al 100% (pari ad euro 325,00) e pertanto Parte_1 la quota che il Signor dovrebbe versare a titolo di mantenimento del figlio errà Parte_2 Per_1 trattenuta dal predetto assegno;
4) dispone che il Signor corrisponderà alla Signora il 30% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie identificate, concordate e rimborsate come da Protocollo sulle spese straordinarie, adottato dal
Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017 in particolare:
-Le spese straordinarie da non concordare preventivamente tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli saranno:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti commessi
a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative di un genitore e se
l'altro genitore, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
-Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa.
pagina 3 di 4 Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico e privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale;
5) prende atto che i coniugi dichiarano di disporre entrambi di redditi propri da lavoro, di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e conseguentemente di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia diritto e/o pretesa di carattere economico;
6) prende atto che i coniugi consentono il reciproco rilascio e/o il rinnovo del passaporto per l'espatrio nonché il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per il figlio minorenne Per_1
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
_____1.10.2025_
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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