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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9049/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERARDINO Controparte_1 P.IVA_1 IACOBUCCI e dell'avv. VANESSA VITALE ( ) VIA E.Q. VISCONTI, 99 C.F._1
00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99 00193 ROMA presso il difensore avv. IACOBUCCI;
ATTORE contro
“ Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SERRAO e
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La società ( per brevità) ha citato in giudizio la società Controparte_1
[...]
( per brevità) chiedendo la condanna della stessa al pagamento nei suoi Controparte_2 CP_2 confronti della somma di 52.870,98 euro (oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con vittoria di spese di lite), a titolo di ripetizione di indebito. Ha allegato di avere corrisposto la predetta somma a favore di (unitamente al corrispettivo per l'energia elettrica da quest'ultima somministrata in CP_2 forza di un contratto inter partes) a titolo di addizionale provinciale all'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 e 2011, in forza dell'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dall'ottobre 2019, ha dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 e del 25.7.2018.
La società si è ritualmente costituita e ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della stessa, la limitazione della condanna al pagamento degli interessi dalla data della sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Ha allegato a sostegno che il principio relativo all'efficacia diretta verticale delle direttive europee non avrebbe effetto nei rapporti tra privati;
in ogni caso non sarebbe invocabile in concreto la norma di cui all'art. 2033 c.c. e sarebbe maturata la prescrizione decennale sia perché nella missiva inviata il 12.8.2020 (doc. attrice n. 3) si farebbe riferimento alle “accise erariali” e non, più correttamente, alle addizionali provinciali, e dunque dovrebbe aversi riguardo alla data della citazione quale primo atto interruttivo della prescrizione, sia perché, in ogni caso il credito sarebbe parzialmente prescritto, in relazione agli importi pagati dall'attrice nei mesi di gennaio-giugno 2010, per la somma di
13.623 euro tenuto conto che la missiva interruttiva della prescrizione le sarebbe stata recapitata il
12.8.2020; in ogni caso – anche a non volere tenere conto del maturare della prescrizione - l'importo corretto sarebbe di 50.898,98 euro e non di 52.870,98 euro richiesto dalla parte attrice;
infine ha eccepito che la parte attrice non avrebbe offerto in giudizio la prova del pagamento delle fatture il cui corrispettivo ha allegato di avere pagato.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025 ex art 281 sexies 3c., c.p.c. In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione totale del credito dell'attrice, come formulata dalla convenuta: infatti la missiva ricevuta da il 12 agosto 2020 CP_2 costituisce inequivocabilmente valido atto interruttivo della prescrizione, essendo del tutto irrilevante che in essa si facesse riferimento genericamente ad "accise erariali".
L'atto interruttivo, infatti, deve essere valutato nel suo complesso e nella sua finalità, essendo sufficiente che da esso emerga in modo inequivocabile la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Nel caso di specie, la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di addizionali era chiaramente identificabile, anche in considerazione del fatto che il rapporto tra le parti riguardava esclusivamente la fornitura di energia elettrica e le relative imposte.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione parziale del credito in relazione alle somme versate in tempo antecedente alla missiva del 12.8.2010, giacchè l'azione di rimborso prevista dall'art. pagina 2 di 9 Contr 14, c. 4, del a favore del fornitore, subordinata all'esito dell'azione proposta nei suoi confronti dal consumatore ai sensi dell'art. 2033 del c.c., è soggetta al termine ordinario di prescrizione (ex multis
Cass., sez. V, ord. 24 ottobre 2019, n. 27306). Né può ritenersi valido il dies a quo indicato dall'attrice nell'ottobre 2019, momento in cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 6 del
D.L. 28.11.1988, n. 511, perché nel caso concreto il dies a quo per la prescrizione è ravvisabile nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e coincide con quello in cui l'attrice ebbe a inviare la missiva (12.8.2020), già consapevole della sussistenza del proprio diritto alla ripetizione dell'indebito (cfr. doc. 6 attrice). Non è neanche condivisibile la tesi espressa dall'attrice, e meglio argomentata in udienza, relativa alla sospensione dell'operare della prescrizione nel periodo della pandemia da Covid-19 perché una tale interpretazione - che muove dalla pronuncia della Cassazione rg. nr. 24028 del 15.1.2025 - si riferisce ad un caso del tutto dissimile ovvero alla corretta interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020
(cd. Decreto Cura Italia) emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica. Tale norma, che ha disposto la sospensione dal 8.3.2020 al 31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici impositori, è stata dettata in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali e comporta altresì “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori” ma non certo una disciplina generale applicabile indiscriminatamente in deroga alle norme previste dal codice civile. Delresto una interpretazione estensiva quale quella suggerita nell'interesse della convenuta creerebbe un inaccettabile vulnus nel sistema processuale vigente.
Pertanto, in applicazione delle norme in tema di prescrizione decennale, tenuto conto che l'attrice ha formalmente richiesto alla convenuta il pagamento dell'indebito nell'agosto 2010, devono ritenersi prescritte le somme cui essa avrebbe avuto diritto, corrisposte in data antecedente al
12.8.2010, pari a 13.623 euro.
L'ulteriore eccezione formulata dalla convenuta relativa al difetto di prova del pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica deve ritenersi invece infondata.
Sul punto è sufficiente osservare che la convenuta – che ha sollevato genericamente la predetta eccezione – non ha neanche allegato di avere mai contestato all'attrice il mancato pagamento del corrispettivo, circostanza che considerata nell'ambito del contratto di durata stipulato tra le parti, in cui
è prassi che a fronte della somministrazione di energia si paghi il corrispettivo, pena la sospensione della fornitura ex art. 1460 c.c., appare significativa della strumentalità dell'eccezione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise seppure limitatamente alla somma non prescritta, come di seguito spiegato.
pagina 3 di 9 Il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata infatti introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989.
In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2008/118/CE, recepita in
Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di
Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass.
15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par.
2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97,
EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi
Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e
39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali pagina 4 di 9
specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro
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interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma , C-35/05, Persona_1
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_2
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: infatti una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa
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nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il Giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Il convincimento sopra espresso è ulteriormente suffragato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza nr. 43 del16.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett. C) e 2 del decreto legge 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni nella L.
27.1.1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 2.2.2007 n. 26. In essa la
Corte Costituzionale, muovendo dall'interpretazione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione ha evidenziato come l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetti il requisito della finalità specifica, ma prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza citata, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non pagina 7 di 9 applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Tale pronuncia, infatti, pur Pt_1 Parte_2
«mantenendo fermo che il Giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, proprio a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale deve inequivocabilmente ritenersi che i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia della Corte Costituzionale.
Sul quantum la convenuta ha in primo luogo eccepito un errore di calcolo della somma complessiva cui l'attrice avrebbe diritto in ipotesi di accoglimento integrale della domanda, essa sarebbe pari alla somma complessiva di 50.898,98 euro e non di 52.870,98 euro, su tale questione nulla ha dedotto o eccepito l'attrice in atti, inoltre in sede di udienza del 8.5.2025 l'attrice ha aderito al calcolo della convenuta, confermando che il totale richiesto con la domanda ex art. 2033 c.c. è pari a
50.898,98 euro, pertanto in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi che la somma complessiva corretta richiesta a titolo di ripetizione dell'indebito dall'attrice sia tale. Da tale somma deve detrarsi quella di 13.623 euro, per il maturare della prescrizione parziale in favore della convenuta.
pagina 8 di 9 Conclusivamente deve ritenersi che l'attrice sia debitrice verso la convenuta per il titolo dedotto in giudizio della somma complessiva di 37.275,98 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara prescritto il diritto di credito dell'attrice verso la convenuta ante 12.8.2010; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 versare a in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ex art. Controparte_4
2033 c.c., la somma di 37.275,98 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9049/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERARDINO Controparte_1 P.IVA_1 IACOBUCCI e dell'avv. VANESSA VITALE ( ) VIA E.Q. VISCONTI, 99 C.F._1
00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99 00193 ROMA presso il difensore avv. IACOBUCCI;
ATTORE contro
“ Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SERRAO e
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La società ( per brevità) ha citato in giudizio la società Controparte_1
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( per brevità) chiedendo la condanna della stessa al pagamento nei suoi Controparte_2 CP_2 confronti della somma di 52.870,98 euro (oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con vittoria di spese di lite), a titolo di ripetizione di indebito. Ha allegato di avere corrisposto la predetta somma a favore di (unitamente al corrispettivo per l'energia elettrica da quest'ultima somministrata in CP_2 forza di un contratto inter partes) a titolo di addizionale provinciale all'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 e 2011, in forza dell'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dall'ottobre 2019, ha dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 e del 25.7.2018.
La società si è ritualmente costituita e ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della stessa, la limitazione della condanna al pagamento degli interessi dalla data della sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Ha allegato a sostegno che il principio relativo all'efficacia diretta verticale delle direttive europee non avrebbe effetto nei rapporti tra privati;
in ogni caso non sarebbe invocabile in concreto la norma di cui all'art. 2033 c.c. e sarebbe maturata la prescrizione decennale sia perché nella missiva inviata il 12.8.2020 (doc. attrice n. 3) si farebbe riferimento alle “accise erariali” e non, più correttamente, alle addizionali provinciali, e dunque dovrebbe aversi riguardo alla data della citazione quale primo atto interruttivo della prescrizione, sia perché, in ogni caso il credito sarebbe parzialmente prescritto, in relazione agli importi pagati dall'attrice nei mesi di gennaio-giugno 2010, per la somma di
13.623 euro tenuto conto che la missiva interruttiva della prescrizione le sarebbe stata recapitata il
12.8.2020; in ogni caso – anche a non volere tenere conto del maturare della prescrizione - l'importo corretto sarebbe di 50.898,98 euro e non di 52.870,98 euro richiesto dalla parte attrice;
infine ha eccepito che la parte attrice non avrebbe offerto in giudizio la prova del pagamento delle fatture il cui corrispettivo ha allegato di avere pagato.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025 ex art 281 sexies 3c., c.p.c. In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione totale del credito dell'attrice, come formulata dalla convenuta: infatti la missiva ricevuta da il 12 agosto 2020 CP_2 costituisce inequivocabilmente valido atto interruttivo della prescrizione, essendo del tutto irrilevante che in essa si facesse riferimento genericamente ad "accise erariali".
L'atto interruttivo, infatti, deve essere valutato nel suo complesso e nella sua finalità, essendo sufficiente che da esso emerga in modo inequivocabile la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Nel caso di specie, la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di addizionali era chiaramente identificabile, anche in considerazione del fatto che il rapporto tra le parti riguardava esclusivamente la fornitura di energia elettrica e le relative imposte.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione parziale del credito in relazione alle somme versate in tempo antecedente alla missiva del 12.8.2010, giacchè l'azione di rimborso prevista dall'art. pagina 2 di 9 Contr 14, c. 4, del a favore del fornitore, subordinata all'esito dell'azione proposta nei suoi confronti dal consumatore ai sensi dell'art. 2033 del c.c., è soggetta al termine ordinario di prescrizione (ex multis
Cass., sez. V, ord. 24 ottobre 2019, n. 27306). Né può ritenersi valido il dies a quo indicato dall'attrice nell'ottobre 2019, momento in cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 6 del
D.L. 28.11.1988, n. 511, perché nel caso concreto il dies a quo per la prescrizione è ravvisabile nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e coincide con quello in cui l'attrice ebbe a inviare la missiva (12.8.2020), già consapevole della sussistenza del proprio diritto alla ripetizione dell'indebito (cfr. doc. 6 attrice). Non è neanche condivisibile la tesi espressa dall'attrice, e meglio argomentata in udienza, relativa alla sospensione dell'operare della prescrizione nel periodo della pandemia da Covid-19 perché una tale interpretazione - che muove dalla pronuncia della Cassazione rg. nr. 24028 del 15.1.2025 - si riferisce ad un caso del tutto dissimile ovvero alla corretta interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020
(cd. Decreto Cura Italia) emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica. Tale norma, che ha disposto la sospensione dal 8.3.2020 al 31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici impositori, è stata dettata in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali e comporta altresì “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori” ma non certo una disciplina generale applicabile indiscriminatamente in deroga alle norme previste dal codice civile. Delresto una interpretazione estensiva quale quella suggerita nell'interesse della convenuta creerebbe un inaccettabile vulnus nel sistema processuale vigente.
Pertanto, in applicazione delle norme in tema di prescrizione decennale, tenuto conto che l'attrice ha formalmente richiesto alla convenuta il pagamento dell'indebito nell'agosto 2010, devono ritenersi prescritte le somme cui essa avrebbe avuto diritto, corrisposte in data antecedente al
12.8.2010, pari a 13.623 euro.
L'ulteriore eccezione formulata dalla convenuta relativa al difetto di prova del pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica deve ritenersi invece infondata.
Sul punto è sufficiente osservare che la convenuta – che ha sollevato genericamente la predetta eccezione – non ha neanche allegato di avere mai contestato all'attrice il mancato pagamento del corrispettivo, circostanza che considerata nell'ambito del contratto di durata stipulato tra le parti, in cui
è prassi che a fronte della somministrazione di energia si paghi il corrispettivo, pena la sospensione della fornitura ex art. 1460 c.c., appare significativa della strumentalità dell'eccezione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise seppure limitatamente alla somma non prescritta, come di seguito spiegato.
pagina 3 di 9 Il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata infatti introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989.
In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2008/118/CE, recepita in
Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di
Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass.
15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par.
2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97,
EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi
Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e
39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali pagina 4 di 9
specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro
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interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma , C-35/05, Persona_1
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_2
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: infatti una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa
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nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il Giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Il convincimento sopra espresso è ulteriormente suffragato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con sentenza nr. 43 del16.4.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett. C) e 2 del decreto legge 28.11.1988 n. 511, convertito con modificazioni nella L.
27.1.1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 2.2.2007 n. 26. In essa la
Corte Costituzionale, muovendo dall'interpretazione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione ha evidenziato come l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetti il requisito della finalità specifica, ma prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione, secondo la Corte Costituzionale nella sentenza citata, trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non pagina 7 di 9 applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, industria tessile spa Tale pronuncia, infatti, pur Pt_1 Parte_2
«mantenendo fermo che il Giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, proprio a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale deve inequivocabilmente ritenersi che i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia della Corte Costituzionale.
Sul quantum la convenuta ha in primo luogo eccepito un errore di calcolo della somma complessiva cui l'attrice avrebbe diritto in ipotesi di accoglimento integrale della domanda, essa sarebbe pari alla somma complessiva di 50.898,98 euro e non di 52.870,98 euro, su tale questione nulla ha dedotto o eccepito l'attrice in atti, inoltre in sede di udienza del 8.5.2025 l'attrice ha aderito al calcolo della convenuta, confermando che il totale richiesto con la domanda ex art. 2033 c.c. è pari a
50.898,98 euro, pertanto in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi che la somma complessiva corretta richiesta a titolo di ripetizione dell'indebito dall'attrice sia tale. Da tale somma deve detrarsi quella di 13.623 euro, per il maturare della prescrizione parziale in favore della convenuta.
pagina 8 di 9 Conclusivamente deve ritenersi che l'attrice sia debitrice verso la convenuta per il titolo dedotto in giudizio della somma complessiva di 37.275,98 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara prescritto il diritto di credito dell'attrice verso la convenuta ante 12.8.2010; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 versare a in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ex art. Controparte_4
2033 c.c., la somma di 37.275,98 euro, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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