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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/07/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 458/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conIGlio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 458 V.G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella
COSSI (C.F. ), presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, via S. C.F._2
Vincenzo, 18/A, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco BALOSSO (C.F.
), presso cui è elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso C.F._4 introduttivo del giudizio;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a. Il IG. , non versa il contributo a titolo di concorso al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 fin dall'ottobre 2023, atteso che da giugno 2023 il figlio vive in altra abitazione avendo raggiunto
l'indipendenza economica. b. La IG.ra si obbliga a vendere e il IG. si obbliga ad Controparte_1 Parte_1 acquistare, alla condizione sospensiva dell'ottenimento del relativo mutuo, la quota indivisa di proprietà pari al 50% dell'immobile attualmente occupato in via esclusiva dalla IG.ra CP_1
, sito in Arona alla via Mottarone n. 55, catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Arona al Foglio n. 27, mappale n. 163, subalterno n. 8, di cui i IG.ri e CP_1 Pt_1 sono comproprietari in ragione del 50% cadauno.
c. Il IG. si obbliga ad acquistare, a condizione che ottenga il relativo mutuo, il Parte_1 bene immobile come descritto al punto b.) nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
d. Il rogito notarile verrà stipulato entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2025 avanti notaio scelto dal IG. . Parte_1
e. Il prezzo di vendita viene convenuto e pattuito dalle parti nell'obbligo del IGnor Parte_1 di estinguere, all'atto del rogito notarile, i debiti di cui:
- al mutuo fondiario n. 0017-000023195095 contratto da con Parte_1 Controparte_2 filiale di Arona in data 19 novembre 2011 e che, al 9 dicembre 2024, prevede un'esposizione debitoria pari a Euro 110.456,11;
- al mutuo fondiario n. 0017-000023093762 contratto da e Parte_1 Controparte_1 con in data 04 marzo 2020 e che, 9 dicembre 2024, prevede un'esposizione Controparte_2 debitoria pari a Euro 11.100,20.
f. Il IG. si obbliga quindi a versare alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 liquidazione una tantum, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nei seguenti termini:
- la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente al rogito notarile, da tenersi entro il
28 febbraio 2025;
- la somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo 20 (venti) rate mensili di Euro 1.000,00 cadauna, scadenti il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza a partire dal mese successivo a quello del rogito notarile.
g. La IG.ra dichiara di rinunciare al contributo del proprio mantenimento da Controparte_1 parte del IG. con decorrenza dal 1.3.2025 (data di refusione della prima trance Parte_1 di liquidazione una tantum di cui al precedente punto f.).
h. Spese compensate.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 28/02/2025 e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Arona (NO), in data 14.5.1995. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, visto l'intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 14/05/1995 nel comune di Arona
(NO) e si sono separati consensualmente il 4.4.2008, con decreto del tribunale di Verbania del
18.4.2008 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che il figlio ha raggiunto la maggiore, è economicamente Persona_2 indipendente e vive in autonoma abitazione da giugno 2023.
Si dà atto, altrettanto, che la si obbliga a vendere e il si Controparte_1 Parte_1 obbliga ad acquistare, alla condizione sospensiva dell'ottenimento del relativo mutuo, la quota indivisa di proprietà pari al 50% dell'immobile attualmente occupato in via esclusiva dalla
, sito in Arona alla via Mottarone n. 55, catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del CP_1
Comune di Arona al Foglio n. 27, mappale n. 163, subalterno n. 8, di cui i coniugi e CP_1
sono comproprietari in ragione del 50% cadauno;
il si obbliga ad acquistare, Pt_1 Pt_1
a condizione che ottenga il relativo mutuo, il bene immobile come descritto prima, nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ed il rogito notarile verrà stipulato entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2025 avanti notaio scelto dal , ed il prezzo di vendita Pt_1 viene convenuto e pattuito dalle parti nell'obbligo del di estinguere, all'atto del Parte_1 rogito notarile, i debiti di cui:
- al mutuo fondiario n. 0017-000023195095 contratto da con Parte_1 Controparte_2 filiale di Arona in data 19 novembre 2011 e che, al 9 dicembre 2024, prevede un'esposizione debitoria pari a Euro 110.456,11; - al mutuo fondiario n. 0017-000023093762 contratto da Pt_1
e con in data 04 marzo 2020 e che, 9 dicembre
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
2024, prevede un'esposizione debitoria pari a Euro 11.100,20. si obbliga quindi a versare alla , a titolo di liquidazione una tantum, Parte_1 CP_1 la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nei seguenti termini: la somma di Euro 30.000,00
(trentamila/00) contestualmente al rogito notarile, da tenersi entro il 28 febbraio 2025; la somma di
Euro 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo 20 (venti) rate mensili di Euro 1.000,00 cadauna, scadenti il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza a partire dal mese successivo a quello del rogito notarile. Infine, dichiara di rinunciare al contributo del proprio mantenimento da parte Controparte_1 del coniuge con decorrenza dal 1.3.2025.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Arona (NO), in data 14.5.1995, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo CP_1
Comune al n. 13, parte 2, serie A, anno 1995
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 17.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conIGlio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 458 V.G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella
COSSI (C.F. ), presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, via S. C.F._2
Vincenzo, 18/A, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco BALOSSO (C.F.
), presso cui è elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso C.F._4 introduttivo del giudizio;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a. Il IG. , non versa il contributo a titolo di concorso al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 fin dall'ottobre 2023, atteso che da giugno 2023 il figlio vive in altra abitazione avendo raggiunto
l'indipendenza economica. b. La IG.ra si obbliga a vendere e il IG. si obbliga ad Controparte_1 Parte_1 acquistare, alla condizione sospensiva dell'ottenimento del relativo mutuo, la quota indivisa di proprietà pari al 50% dell'immobile attualmente occupato in via esclusiva dalla IG.ra CP_1
, sito in Arona alla via Mottarone n. 55, catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Arona al Foglio n. 27, mappale n. 163, subalterno n. 8, di cui i IG.ri e CP_1 Pt_1 sono comproprietari in ragione del 50% cadauno.
c. Il IG. si obbliga ad acquistare, a condizione che ottenga il relativo mutuo, il Parte_1 bene immobile come descritto al punto b.) nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
d. Il rogito notarile verrà stipulato entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2025 avanti notaio scelto dal IG. . Parte_1
e. Il prezzo di vendita viene convenuto e pattuito dalle parti nell'obbligo del IGnor Parte_1 di estinguere, all'atto del rogito notarile, i debiti di cui:
- al mutuo fondiario n. 0017-000023195095 contratto da con Parte_1 Controparte_2 filiale di Arona in data 19 novembre 2011 e che, al 9 dicembre 2024, prevede un'esposizione debitoria pari a Euro 110.456,11;
- al mutuo fondiario n. 0017-000023093762 contratto da e Parte_1 Controparte_1 con in data 04 marzo 2020 e che, 9 dicembre 2024, prevede un'esposizione Controparte_2 debitoria pari a Euro 11.100,20.
f. Il IG. si obbliga quindi a versare alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 liquidazione una tantum, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nei seguenti termini:
- la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente al rogito notarile, da tenersi entro il
28 febbraio 2025;
- la somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo 20 (venti) rate mensili di Euro 1.000,00 cadauna, scadenti il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza a partire dal mese successivo a quello del rogito notarile.
g. La IG.ra dichiara di rinunciare al contributo del proprio mantenimento da Controparte_1 parte del IG. con decorrenza dal 1.3.2025 (data di refusione della prima trance Parte_1 di liquidazione una tantum di cui al precedente punto f.).
h. Spese compensate.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 28/02/2025 e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Arona (NO), in data 14.5.1995. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, visto l'intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 14/05/1995 nel comune di Arona
(NO) e si sono separati consensualmente il 4.4.2008, con decreto del tribunale di Verbania del
18.4.2008 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che il figlio ha raggiunto la maggiore, è economicamente Persona_2 indipendente e vive in autonoma abitazione da giugno 2023.
Si dà atto, altrettanto, che la si obbliga a vendere e il si Controparte_1 Parte_1 obbliga ad acquistare, alla condizione sospensiva dell'ottenimento del relativo mutuo, la quota indivisa di proprietà pari al 50% dell'immobile attualmente occupato in via esclusiva dalla
, sito in Arona alla via Mottarone n. 55, catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del CP_1
Comune di Arona al Foglio n. 27, mappale n. 163, subalterno n. 8, di cui i coniugi e CP_1
sono comproprietari in ragione del 50% cadauno;
il si obbliga ad acquistare, Pt_1 Pt_1
a condizione che ottenga il relativo mutuo, il bene immobile come descritto prima, nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ed il rogito notarile verrà stipulato entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2025 avanti notaio scelto dal , ed il prezzo di vendita Pt_1 viene convenuto e pattuito dalle parti nell'obbligo del di estinguere, all'atto del Parte_1 rogito notarile, i debiti di cui:
- al mutuo fondiario n. 0017-000023195095 contratto da con Parte_1 Controparte_2 filiale di Arona in data 19 novembre 2011 e che, al 9 dicembre 2024, prevede un'esposizione debitoria pari a Euro 110.456,11; - al mutuo fondiario n. 0017-000023093762 contratto da Pt_1
e con in data 04 marzo 2020 e che, 9 dicembre
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
2024, prevede un'esposizione debitoria pari a Euro 11.100,20. si obbliga quindi a versare alla , a titolo di liquidazione una tantum, Parte_1 CP_1 la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nei seguenti termini: la somma di Euro 30.000,00
(trentamila/00) contestualmente al rogito notarile, da tenersi entro il 28 febbraio 2025; la somma di
Euro 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo 20 (venti) rate mensili di Euro 1.000,00 cadauna, scadenti il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza a partire dal mese successivo a quello del rogito notarile. Infine, dichiara di rinunciare al contributo del proprio mantenimento da parte Controparte_1 del coniuge con decorrenza dal 1.3.2025.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Arona (NO), in data 14.5.1995, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo CP_1
Comune al n. 13, parte 2, serie A, anno 1995
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 17.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO