CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ON OM C/o Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Indirizzo_1 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2228 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto inviato in data 03.04.2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalDifensore_1, e dal Difensore_2 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2228 del 12.12.2023 comunicato in data 05.01.2024 con cui il Comune di Gela ha richiesto il pagamento per complessivi € 319,00 per TASI anno 2018.
Il ricorrente deduce la nullità dell'avviso impugnato per:
-incompleto con alcune pagine totalmente in bianco. Violazione art.21-septies L.241/1990;
-violazione art.23 DLGS n.82/2005;
-difetto di sottoscrizione-violazione art.1C°162 L.296/2006, art.21-septies l.241/1990 ed art.1C°87
L.549/1995;
-violazione art.7 L.212/2000 ed art.1C°162 L.296/2006;
-intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria;
-non debenza interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione.
Il Comune di Gela, costituito in giudizio, chiede il rigetto del ricorso e di dichiararsi, pertanto, la piena legittimità
e validità della tassazione operata a mezzo dell'avviso di accertamento IMU oggi impugnato, avendo, lo stesso, i contenuti minimi previsti dalla legge per la sua esecutività.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali preliminarmente ribadiva che quello prodotto in atti era l'avviso di accertamento che le era stato notificato e che tale atto risultava incompleto e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Trattasi della sollevata questione di nullità dell'atto impugnato perché notificato in forma incompleta.
Nello specifico, come può evincersi chiaramente dall'originale cartaceo prodotto all'Udienza da parte ricorrente, l'avviso di accertamento notificato si presenta con la pagina 4 di 6 totalmente in bianco, evidentemente per qualche errore di stampa.
Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte, nello statuire che l'avviso di accertamento è nullo se mancano alcune delle pagine, ha affermato che “la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell'atto mirano a garantire al contribuente il peino ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.(tra le ultime, Cass.14347/2021).
Nel caso di specie è evidente come l'assenza di una pagina dell'atto oggetto di impugnazione (che è proprio quella che dovrebbe contenere la firma del Qualifica_1 o del Qualifica_2 da questi delegato) non possa certo definirsi una omissione formalistica che non intacca nella sostanza la conoscibilità dell'esatta pretesa impositiva dell'Ufficio, ma debba invece, in adesione al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere intesa quale causa di nullità dell'atto.
Non si ravvisa, infatti, in alcun modo chi e come avrebbe sottoscritto l'atto impugnato, con la conseguenza che l'assenza di sottoscrizione del Qualifica_3 rende irrimediabilmente nullo l'avviso di accertamento impugnato, perché lo stesso non è idoneo a garantire la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.
A nulla vale la produzione dell'atto nativo digitale da parte del Comune, atteso che l'unico atto a cui il contribuente deve e può fare riferimento è quello notificato.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in accoglimento, dichiara nullo l'atto impugnato.
ONdanna il Comune di Gela al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 278,00 oltre oneri accessori di legge e contributo unificato con distrazione per il difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta 24.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
TA UL
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ON OM C/o Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Indirizzo_1 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2228 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto inviato in data 03.04.2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalDifensore_1, e dal Difensore_2 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2228 del 12.12.2023 comunicato in data 05.01.2024 con cui il Comune di Gela ha richiesto il pagamento per complessivi € 319,00 per TASI anno 2018.
Il ricorrente deduce la nullità dell'avviso impugnato per:
-incompleto con alcune pagine totalmente in bianco. Violazione art.21-septies L.241/1990;
-violazione art.23 DLGS n.82/2005;
-difetto di sottoscrizione-violazione art.1C°162 L.296/2006, art.21-septies l.241/1990 ed art.1C°87
L.549/1995;
-violazione art.7 L.212/2000 ed art.1C°162 L.296/2006;
-intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria;
-non debenza interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione.
Il Comune di Gela, costituito in giudizio, chiede il rigetto del ricorso e di dichiararsi, pertanto, la piena legittimità
e validità della tassazione operata a mezzo dell'avviso di accertamento IMU oggi impugnato, avendo, lo stesso, i contenuti minimi previsti dalla legge per la sua esecutività.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali preliminarmente ribadiva che quello prodotto in atti era l'avviso di accertamento che le era stato notificato e che tale atto risultava incompleto e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Trattasi della sollevata questione di nullità dell'atto impugnato perché notificato in forma incompleta.
Nello specifico, come può evincersi chiaramente dall'originale cartaceo prodotto all'Udienza da parte ricorrente, l'avviso di accertamento notificato si presenta con la pagina 4 di 6 totalmente in bianco, evidentemente per qualche errore di stampa.
Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte, nello statuire che l'avviso di accertamento è nullo se mancano alcune delle pagine, ha affermato che “la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell'atto mirano a garantire al contribuente il peino ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.(tra le ultime, Cass.14347/2021).
Nel caso di specie è evidente come l'assenza di una pagina dell'atto oggetto di impugnazione (che è proprio quella che dovrebbe contenere la firma del Qualifica_1 o del Qualifica_2 da questi delegato) non possa certo definirsi una omissione formalistica che non intacca nella sostanza la conoscibilità dell'esatta pretesa impositiva dell'Ufficio, ma debba invece, in adesione al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere intesa quale causa di nullità dell'atto.
Non si ravvisa, infatti, in alcun modo chi e come avrebbe sottoscritto l'atto impugnato, con la conseguenza che l'assenza di sottoscrizione del Qualifica_3 rende irrimediabilmente nullo l'avviso di accertamento impugnato, perché lo stesso non è idoneo a garantire la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.
A nulla vale la produzione dell'atto nativo digitale da parte del Comune, atteso che l'unico atto a cui il contribuente deve e può fare riferimento è quello notificato.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in accoglimento, dichiara nullo l'atto impugnato.
ONdanna il Comune di Gela al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 278,00 oltre oneri accessori di legge e contributo unificato con distrazione per il difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta 24.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
TA UL