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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.13423/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13423/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FURULI DANIELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TROFARELLO il Parte_1 Parte_2
21/05/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/01/2015 e il 26/06/2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 22/06/2023.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità tenendo conto che l'orario di lavoro di entrambi i genitori è suddiviso in turni soggetti a variazione, e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
• Il signor preleva per tre pomeriggi (lunedì, martedì e venerdì), i figli dall'uscita Parte_1 da scuola.
• Il lunedì e il martedì, i minori pernotteranno presso il padre, il quale si occuperà di accompagnarli a scuola sia nella giornata del lunedì mattina, sia nella giornata del martedì mattina.
• I minori e trascorreranno weekend alternati con i genitori, fatto salvo diverso Per_1 Per_3 accordo tra le parti. Quando il signor preleverà i figli all'uscita da scuola il venerdì Parte_1 pomeriggio, li terrà con sé fino al lunedì mattina e li riaccompagnerà a scuola. Il weekend successivo, i figli staranno con la RA che si occuperà di andare a prenderli a scuola il venerdì Parte_2 pomeriggio e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
• Il predetto calendario di visite dovrà tenere conto degli orari di lavoro dei genitori nonché delle esigenze e degli impegni scolastici, ludici e sportivi di e nonché delle volontà di questi Per_1 Per_3 ultimi e delle loro condizioni di salute, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti da concordare preventivamente.
• Nel caso in cui gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli dovessero variare nel corso del tempo, i signori e si impegneranno a garantire un regime paritario di Parte_1 Parte_2 pagina 2 di 4 visite agevolando gli spostamenti e/o il pernotto dei minori presso l'altro genitore in modo che i figli possano trascorrere del tempo, in egual misura, con entrambi i genitori, con l'ulteriore accortezza di evitare che i minori non vedano i genitori per più di due giorni consecutivi.
DISPONE che, per quanto riguarda le vacanze natalizie, i figli trascorrano la vigilia del 24.12 con il papà con pernotto presso il padre e la mattina del 25.12 vengano riaccompagnati presso la mamma;
il 26.12
e trascorreranno la mattina con la mamma e il pomeriggio con il papà. Il restante Per_1 Per_3 periodo di vacanze scolastiche natalizie e trascorreranno metà del periodo con la madre Per_1 Per_3
e metà del periodo con il padre. Questo regime verrà applicato ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti da concordare almeno una settimana prima dell'inizio delle vacanze natalizie scolastiche.
I minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, le vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno o, in ogni caso nel più breve tempo possibile (non oltre il 30 giugno) compatibilmente con le esigenze lavorative e organizzative di entrambi i genitori.
Prima della partenza per le vacanze i genitori sono tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con e nonché il recapito telefonico. Nel caso in cui i Per_1 Per_3 genitori non raggiungessero un accordo sui periodi di vacanza estiva, e trascorreranno Per_1 Per_3 le prime due settimane di agosto con il padre e le successive due con la madre negli anni pari, nonché le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due con il padre negli anni dispari.
Durante le restanti festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) e compleanni dei bambini, i minori trascorreranno le vacanze e i compleanni con i genitori ad anni alterni.
DISPONE che per quanto riguarda la gestione delle attività sportive, e ricreative le stesse vengono gestite paritariamente tra i genitori che accompagneranno i figli una volta a settimana ciascuno presso le rispettive attività.
DISPONE che il giorno in cui pernotterà presso il padre, quest'ultimo lo accompagnerà a boxe Per_1
e andrà a riprenderlo per poi tenerlo con sé. Lo stesso farà la madre quando pernotterà presso di Per_1 lei. Il giorno in cui pernotterà presso il padre, quest'ultimo la accompagnerà presso la scuola di Per_3 ginnastica artistica e andrà a riprenderla. Lo stesso farà la madre quando la figlia pernotterà presso di lei.
DISPONE che nel caso in cui i figli dovessero cambiare tipo di attività sportiva e incrementare la frequenza settimanale, i genitori si impegnano ad accompagnare i figli una volta ciascuno, alternandosi tra di loro, prediligendo il giorno in cui il figlio pernotterà presso di loro, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
DISPONE che il signor provveda a corrispondere alla RA , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad euro 350,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese extra, comprensive di spese mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative concordate e documentate nell'interesse di e in ossequio al “Protocollo di intesa tra magistrati e Per_1 Per_3 avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino” di cui i coniugi hanno ricevuto copia.
DISPONE che la RA faccia fronte al 40% delle spese extra di cui al menzionato Parte_2
Protocollo.
pagina 3 di 4 DISPONE che il signor e la RA contribuiscano alla cura ed Parte_1 Parte_2 all'educazione dei figli minori nei periodi in cui gli stessi permangono presso di loro. Per quanto riguarda le spese che necessitano di un preventivo accordo, il genitore richiedente dovrà inviare all'altro genitore una richiesta scritta, con l'indicazione della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, in assenza di espresso dissenso, la spesa si ritiene approvata e dovrà essere suddivisa secondo le percentuali concordate (60% in capo al signor 40% in capo alla Parte_1 RA ). Nel caso in cui la spesa da sostenere fosse superiore ad euro 500,00, il signor Parte_2 e la RA metteranno a disposizione l'uno dell'altro la relativa Parte_1 Parte_2 percentuale (rispettivamente il 60% e 40%), entro un termine ragionevole a seconda delle esigenze e comunque non oltre due settimane da quando dovrà essere sostenuta la spesa. È fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
DA' ATTO che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore.
DA' ATTO che i coniugi stabiliranno di comune accordo le reciproche nuove residenze, con impegno a informare l'altro – nell'interesse dei figli – in caso di successivi trasferimenti.
DA' ATTO che i genitori, nell'esclusivo interesse dei minori, si impegnano reciprocamente a far conoscere al figlio eventuali prossimi partner, ad informare l'altro di nuove circostanze sopravvenute (come la nascita di un figlio) impegnandosi a garantire un rapporto sereno con la nuova famiglia dell'altro nonché ad agevolare i rapporti tra i nuclei famigliari, il tutto nell'esclusivo interesse dei minori.
DA' ATTO che i genitori si danno reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei documenti relativi a e e, in particolare, di quelli validi per l'espatrio. Per_1 Per_3
DA' ATTO che i signori e hanno paritariamente accesso ai dati bancari Parte_1 Parte_2
e/o postali dei figli minori e l'utilizzo delle somme depositate (e che verranno depositate negli anni) dovrà essere previamente concordato tra le parti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13423/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FURULI DANIELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TROFARELLO il Parte_1 Parte_2
21/05/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/01/2015 e il 26/06/2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 22/06/2023.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità tenendo conto che l'orario di lavoro di entrambi i genitori è suddiviso in turni soggetti a variazione, e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
• Il signor preleva per tre pomeriggi (lunedì, martedì e venerdì), i figli dall'uscita Parte_1 da scuola.
• Il lunedì e il martedì, i minori pernotteranno presso il padre, il quale si occuperà di accompagnarli a scuola sia nella giornata del lunedì mattina, sia nella giornata del martedì mattina.
• I minori e trascorreranno weekend alternati con i genitori, fatto salvo diverso Per_1 Per_3 accordo tra le parti. Quando il signor preleverà i figli all'uscita da scuola il venerdì Parte_1 pomeriggio, li terrà con sé fino al lunedì mattina e li riaccompagnerà a scuola. Il weekend successivo, i figli staranno con la RA che si occuperà di andare a prenderli a scuola il venerdì Parte_2 pomeriggio e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
• Il predetto calendario di visite dovrà tenere conto degli orari di lavoro dei genitori nonché delle esigenze e degli impegni scolastici, ludici e sportivi di e nonché delle volontà di questi Per_1 Per_3 ultimi e delle loro condizioni di salute, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti da concordare preventivamente.
• Nel caso in cui gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli dovessero variare nel corso del tempo, i signori e si impegneranno a garantire un regime paritario di Parte_1 Parte_2 pagina 2 di 4 visite agevolando gli spostamenti e/o il pernotto dei minori presso l'altro genitore in modo che i figli possano trascorrere del tempo, in egual misura, con entrambi i genitori, con l'ulteriore accortezza di evitare che i minori non vedano i genitori per più di due giorni consecutivi.
DISPONE che, per quanto riguarda le vacanze natalizie, i figli trascorrano la vigilia del 24.12 con il papà con pernotto presso il padre e la mattina del 25.12 vengano riaccompagnati presso la mamma;
il 26.12
e trascorreranno la mattina con la mamma e il pomeriggio con il papà. Il restante Per_1 Per_3 periodo di vacanze scolastiche natalizie e trascorreranno metà del periodo con la madre Per_1 Per_3
e metà del periodo con il padre. Questo regime verrà applicato ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti da concordare almeno una settimana prima dell'inizio delle vacanze natalizie scolastiche.
I minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, le vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno o, in ogni caso nel più breve tempo possibile (non oltre il 30 giugno) compatibilmente con le esigenze lavorative e organizzative di entrambi i genitori.
Prima della partenza per le vacanze i genitori sono tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con e nonché il recapito telefonico. Nel caso in cui i Per_1 Per_3 genitori non raggiungessero un accordo sui periodi di vacanza estiva, e trascorreranno Per_1 Per_3 le prime due settimane di agosto con il padre e le successive due con la madre negli anni pari, nonché le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due con il padre negli anni dispari.
Durante le restanti festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) e compleanni dei bambini, i minori trascorreranno le vacanze e i compleanni con i genitori ad anni alterni.
DISPONE che per quanto riguarda la gestione delle attività sportive, e ricreative le stesse vengono gestite paritariamente tra i genitori che accompagneranno i figli una volta a settimana ciascuno presso le rispettive attività.
DISPONE che il giorno in cui pernotterà presso il padre, quest'ultimo lo accompagnerà a boxe Per_1
e andrà a riprenderlo per poi tenerlo con sé. Lo stesso farà la madre quando pernotterà presso di Per_1 lei. Il giorno in cui pernotterà presso il padre, quest'ultimo la accompagnerà presso la scuola di Per_3 ginnastica artistica e andrà a riprenderla. Lo stesso farà la madre quando la figlia pernotterà presso di lei.
DISPONE che nel caso in cui i figli dovessero cambiare tipo di attività sportiva e incrementare la frequenza settimanale, i genitori si impegnano ad accompagnare i figli una volta ciascuno, alternandosi tra di loro, prediligendo il giorno in cui il figlio pernotterà presso di loro, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
DISPONE che il signor provveda a corrispondere alla RA , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad euro 350,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese extra, comprensive di spese mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative concordate e documentate nell'interesse di e in ossequio al “Protocollo di intesa tra magistrati e Per_1 Per_3 avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino” di cui i coniugi hanno ricevuto copia.
DISPONE che la RA faccia fronte al 40% delle spese extra di cui al menzionato Parte_2
Protocollo.
pagina 3 di 4 DISPONE che il signor e la RA contribuiscano alla cura ed Parte_1 Parte_2 all'educazione dei figli minori nei periodi in cui gli stessi permangono presso di loro. Per quanto riguarda le spese che necessitano di un preventivo accordo, il genitore richiedente dovrà inviare all'altro genitore una richiesta scritta, con l'indicazione della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, in assenza di espresso dissenso, la spesa si ritiene approvata e dovrà essere suddivisa secondo le percentuali concordate (60% in capo al signor 40% in capo alla Parte_1 RA ). Nel caso in cui la spesa da sostenere fosse superiore ad euro 500,00, il signor Parte_2 e la RA metteranno a disposizione l'uno dell'altro la relativa Parte_1 Parte_2 percentuale (rispettivamente il 60% e 40%), entro un termine ragionevole a seconda delle esigenze e comunque non oltre due settimane da quando dovrà essere sostenuta la spesa. È fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
DA' ATTO che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore.
DA' ATTO che i coniugi stabiliranno di comune accordo le reciproche nuove residenze, con impegno a informare l'altro – nell'interesse dei figli – in caso di successivi trasferimenti.
DA' ATTO che i genitori, nell'esclusivo interesse dei minori, si impegnano reciprocamente a far conoscere al figlio eventuali prossimi partner, ad informare l'altro di nuove circostanze sopravvenute (come la nascita di un figlio) impegnandosi a garantire un rapporto sereno con la nuova famiglia dell'altro nonché ad agevolare i rapporti tra i nuclei famigliari, il tutto nell'esclusivo interesse dei minori.
DA' ATTO che i genitori si danno reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei documenti relativi a e e, in particolare, di quelli validi per l'espatrio. Per_1 Per_3
DA' ATTO che i signori e hanno paritariamente accesso ai dati bancari Parte_1 Parte_2
e/o postali dei figli minori e l'utilizzo delle somme depositate (e che verranno depositate negli anni) dovrà essere previamente concordato tra le parti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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