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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1899/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17310/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI - Piazza Minicipio 80100 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1LI OB S.r.l. - 17142801004
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-4379 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-687 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1349/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: All'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LI, previa discussione in pubblica udienza per la quale si formula espressa richiesta, accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento esecutivi per omesso / parziale / tardivo versamento dell'imposta municipale propria ( IMU ) dell' anno 2019 n° 166588/687 del
27 11 2024 di cui importo richiesto € 1.541,00 e dell' anno 2020 n° 166514 / 4379 del 26 06 2025 di cui importo € 1.538,00;
2. per effetto condannare in solido, per le spese di causa, le parti resistenti nel presente
Difensore_1giudizio, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore Avv. n.q. anticipatario di ogni spesa procedurale con distrazione delle stesse con applicazione dell'art. 96 cpc (responsabilità aggravata) da liquidarsi a titolo di risarcimento danni.
Ufficio Comune di LI: si conclude affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre:
estromettere dal processo il Comune di LI per difetto di legittimazione passiva.
condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti del Comune di LI e della Resistente_1 srl Società_1- gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso / parziale / tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU): n. 1 avviso di accertamento anno 2019 n° 166588/687 del 27 11 2024 di cui importo richiesto € 1.541,00; n. 2 avviso di accertamento anno 2020 n° 166514 / 4379 del 26 06 2025 di cui importo € 1.538,00; PREMESSO Ricorrente_11. che il giorno 08 09 2025 il sig. si recava presso lo studio di LI provvisto di numero due avvisi di accertamenti esecutivi per omesso / parziale / tardivo versamento dell'imposta municipale propria ( IMU ) ;
2. che i due avvisi sono identificabili con i seguenti numeri: anno 2019 n° 166588/687 del 27 11 2024 di cui importo richiesto € 1.541,00 ; anno 2020 n° 166514 / 4379 del 26 06 2025 di cui importo € 1.538,00 (doc. 1 e doc. 2);
3. che avverso tali avvisi di accertamento, il ricorrente già in data del 15 09 2025 Indirizzo_1proponeva IN istanza di annullamento degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art.
2-quater del DL n. 564/1994 e ss. integrazioni, giacché infondati ( doc. 13) ;
4. che a fondamento dell'istanza di annullamento, il ricorrente depositava l'intera documentazione a prova della illegittimità dell'avviso di accertamento;
Resistente_15. che la domanda di sgravio veniva protocollata dalla resistente OB ( si produce pec trasmessa da “ LI OB Valore “ n.q. di ente di riscossione);
6. Che dalle verifiche eseguite la resistente rigettava ogni istanza di discarica delle somme accertate motivando con atto che si produce e che qui si riporta di seguito Nominativo_2integralmente: “ in riscontro all'istanza prot. N. GE/2025/0183923 del 22/07/2025 si precisa quanto segue. In riscontro all'istanza prot. N. 39959 / 2025, si precisa quanto segue. L'articolo 13 del decreto legge numero 201/2011 al comma 2 stabilisce che <<per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel < b> catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile … >>. Il ricorrente eccepiva la mancata allegazione dell'atto prodromico e dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'atto impugnato e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Resistente_1 Società_1 srl - , benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di LI che ha concluso affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre:
estromettere dal processo il Comune di LI per difetto di legittimazione passiva.
condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. Quanto al principale motivo di ricorso relativo all'illegittimo disconoscimento dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale la richiesta del contribuente merita accoglimento alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre
2022).
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 che statuisce “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Come è noto tale disposizione era stata interpretata dalla stessa Corte di Cassazione nel senso della necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. ord. 20130/2020).
A sostegno di tale interpretazione si era invocata in particolare la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla
Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242), oltre ad essersi rinvenuta un'indiretta conferma della correttezza della stessa nella modifica introdotta nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l'aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (…)”
(Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass 2020 nr 4166).
Tanto premesso, va tuttavia rilevato come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/22, si è espressa sulla “vexata quaestio” relativa al riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201 del
6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
La motivazione su cui si basa la predetta sentenza che, giustamente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle richiamate norme in materia di imposta IMU e riconosciuto l'esenzione per entrambi i coniugi dal pagamento dell'imposta nel caso di due prime case evidenzia quanto segue:
«In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».
«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile»., si legge ancora del rapporto con cui la Corte costituzionale accoglie la questione e dichiara illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011 che parla di “nucleo familiare”.
In particolare, secondo la Corte Costituzionale, il citato articolo, disponendo che per poter accedere all'esenzione dall'IMU occorre il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica, da sola non ritenuta sufficiente, si pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost.
In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell'agevolazione IMU, che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare. La Corte costituzionale, con la pronunzia in esame, ha evidenziato il pregiudizio arrecato alle persone legate dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile, in quanto la norma censurata determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, otteneva il riconoscimento del beneficio al semplice sussistere del doppio, contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile.
Essendo la Consulta intervenuta sulla disposizione normativa rilevante per la risoluzione della controversia in questione, indicando l'interpretazione costituzionalmente corretta, la pronuncia in questione vincola questo giudice.
Per effetto della sentenza della Corte, che ha espunto dall'ordinamento la suindicata norma viziata da incostituzionalità, il beneficio dell'esenzione in parola deve essere riconosciuto ove si provi, come avvenuto nel caso in esame, che l'immobile è effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente richiedente il beneficio, sempre che in essa si abbia effettiva dimora.
In estrema sintesi la circostanza che deve ritenersi idonea a legittimare il godimento della agevolazione rimanda non al dato formale della residenza anagrafica ma attiene invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del contribuente e del suo nucleo familiare.
Tali principi di interpretazione normativa sono stati evidenziati in una recente sentenza della
CTP di LI ove si è ritenuto, in sintonia con la richiamata giurisprudenza della S.C., quanto segue: peraltro il tema può ritenersi definitivamente risolto in ragione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, oggi comma 741 della legge 160/2019 ha evidenziato che, in via eccezionale rispetto al principio generale, "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile" come riscontrato nel caso di specie circostanza questa che induce ad accogliere il ricorso con riferimento a questo specifico motivo (vedi sentenza CTP di LI n. 12213/2021 del 8/10/2021 depositata il 11/11/2021).
La documentazione in atti dimostra in modo univoco la dimora abituale
Dal rogito prodotto nonché dalle visure catastali aggiornate ( si legga in allegato ) il solo ed unico immobile intestato al sig. Ricorrente_1 nonché unico immobile ove risiede l'intero nucleo familiare non può considerarsi in assoluto bene immobile di lusso POICHE' APPARTIENE LL CATEGORIA A/2 abitazione di tipo civile;
In ossequio al dettato normativi vigente , che esenta il contribuente dalla imposta IMU prima casa , non può che provarsi con le indagini catastali nominative eseguite per singolo componente del nucleo familiare (prodotte in atti ) dalle quali si evince che l'istante
Ricorrente_1 Indirizzo_2 è proprietario dell' unica unità immobiliare sita in LI , mentre gli altri componenti non possiedono né detengono a qualsiasi titolo un diritto di proprietà , usufrutto ovvero diritto reale diverso dall'immobile dove risiedono abitualmente in
Indirizzo_2 LI ( prodotto in atti)
L'istante, ad integrazione di quanto allegato e dedotto nei capi precedenti ritiene utile per le motivazioni di accoglimento degli opposti avvisi produrre la scelta del medico di famiglia dell'intero nucleo familiare per le visite domiciliari ovvero fiscali;
Che nessun ulteriore immobile intestato all'odierno istante né ad altri componenti del nucleo familiare può attribuirsi ai fini dell'imposta IMU richiamata nei solleciti conteneti l'accertamento sull'omesso versamento dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) per gli anni 2019 e 2020;
Nel merito : si producono le visure catastali dell'intero nucleo familiare (doc. 4, 5 e 6) precisando che il nucleo si compone di n° 3 persone ( si produce stato di famiglia doc. 7 ) Ricorrente_1 Indirizzo_2 nato il [...] a [...] ivi residente alla – Piano AM int.1 c.f. CF_Ricorrente_1 ; Nominativo_3 nato a [...] il [...] ivi residente alla Indirizzo_2 , Piano AM int.1 c.f. c.f. CF_1 ( n.q. di padre
Nominativo_4 Indirizzo_3dell'intimato ) ; nata a [...] il giorno 11 10 1970 ivi residente in [...]n° 1 – Piano AM int.1 c.f. C.F. CF_2 (n.q. di madre dell'intimato) . giova evidenziare che l'intero nucleo familiare vive nell'unico ed esclusivo immobile ubicato in
Indirizzo_3LI LL;
Che l'intero nucleo familiare vive stabilmente, ed in modo abituale già dal giorno 30 07 2018 in Indirizzo_3 LI (si produce comunicazione di iscrizione anagrafica doc.8 ) ; Che l'intero nucleo familiare immigrato dal Comune di Melito Na , precisamente dal c.so
Europa 52 per trasferirsi come Indirizzo_2si è detto in LI (SI PRODUCE CERTIFICATO DI RESISDENZA STORICA dell'intimato Ricorrente_1 doc. 9) nell'unico immobile di proprietà;
Che la residenza abituale indicata nelle stesse visure catastali prodotte in allegato alla presente istanza , estratte a nome del sig. Ricorrente_1 ( intimato ) e dell'intero nucleo
Nominativo_3 Nominativo_4familiare ( padre dell'intimato ) e ( madre dell'intimato ) , non consentono alcun dubbio in merito alla dimora e residenza abituale e non occasionale , anche alla luce delle utenze ( si producono bollettini di pagamento ENEL per i consumi idrici forniti da ottobre del 2018 data del trasferimento ( doc. 10) e ricevute pagamento condominio ( doc. 11) ;
Che a rafforzare la prova documentale ( visure ipocatastali dell'intero nucleo familiare prodotte ) che di per sé già basterebbe a sfatare ogni pretestuoso dubbio sulla illegittimità della pretesa dell'ente Comune di LI giova precisare che il medico di famiglia scelto dal nucleo è il dott. Nominativo_5 con studio in LI assegnato dall'ASL Na 1 centro distretto
30 ( doc. 12);
Ricorrente_1Che in data del 15 09 2025 il sig. produceva istanza di annullamento totale in autotutela dell'atto ai sensi dell'art.
2-quater del DL n. 564/1994 e ss. integrazioni (doc. 13).
Del resto, non è contestato che la ricorrente non ha mai usufruito di alcuna “doppia”
Indirizzo_4esenzione IMU avendo come unica sua proprietà l'abitazione di LI, , dove ha collocato la sua dimora abituale sin dall'acquisto (vedi copia della visura catastale dell'immobile doc. 4 esibito dalla difesa della ricorrente)
L'esito della decisione sul beneficio prima casa determina che rimangono assorbite e non valutate le ulteriori eccezioni difensive sollevate dalla parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso proposto deve essere accolto con l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati. La peculiarità della fattispecie all'esame e le contrastanti sentenze dei giudici di merito sul punto e, da ultimo, l'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando gli atti impugnati. Spese compensate.
Così deciso in LI, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17310/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI - Piazza Minicipio 80100 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1LI OB S.r.l. - 17142801004
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-4379 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-687 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1349/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: All'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LI, previa discussione in pubblica udienza per la quale si formula espressa richiesta, accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento esecutivi per omesso / parziale / tardivo versamento dell'imposta municipale propria ( IMU ) dell' anno 2019 n° 166588/687 del
27 11 2024 di cui importo richiesto € 1.541,00 e dell' anno 2020 n° 166514 / 4379 del 26 06 2025 di cui importo € 1.538,00;
2. per effetto condannare in solido, per le spese di causa, le parti resistenti nel presente
Difensore_1giudizio, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore Avv. n.q. anticipatario di ogni spesa procedurale con distrazione delle stesse con applicazione dell'art. 96 cpc (responsabilità aggravata) da liquidarsi a titolo di risarcimento danni.
Ufficio Comune di LI: si conclude affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre:
estromettere dal processo il Comune di LI per difetto di legittimazione passiva.
condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti del Comune di LI e della Resistente_1 srl Società_1- gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso / parziale / tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU): n. 1 avviso di accertamento anno 2019 n° 166588/687 del 27 11 2024 di cui importo richiesto € 1.541,00; n. 2 avviso di accertamento anno 2020 n° 166514 / 4379 del 26 06 2025 di cui importo € 1.538,00; PREMESSO Ricorrente_11. che il giorno 08 09 2025 il sig. si recava presso lo studio di LI provvisto di numero due avvisi di accertamenti esecutivi per omesso / parziale / tardivo versamento dell'imposta municipale propria ( IMU ) ;
2. che i due avvisi sono identificabili con i seguenti numeri: anno 2019 n° 166588/687 del 27 11 2024 di cui importo richiesto € 1.541,00 ; anno 2020 n° 166514 / 4379 del 26 06 2025 di cui importo € 1.538,00 (doc. 1 e doc. 2);
3. che avverso tali avvisi di accertamento, il ricorrente già in data del 15 09 2025 Indirizzo_1proponeva IN istanza di annullamento degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art.
2-quater del DL n. 564/1994 e ss. integrazioni, giacché infondati ( doc. 13) ;
4. che a fondamento dell'istanza di annullamento, il ricorrente depositava l'intera documentazione a prova della illegittimità dell'avviso di accertamento;
Resistente_15. che la domanda di sgravio veniva protocollata dalla resistente OB ( si produce pec trasmessa da “ LI OB Valore “ n.q. di ente di riscossione);
6. Che dalle verifiche eseguite la resistente rigettava ogni istanza di discarica delle somme accertate motivando con atto che si produce e che qui si riporta di seguito Nominativo_2integralmente: “ in riscontro all'istanza prot. N. GE/2025/0183923 del 22/07/2025 si precisa quanto segue. In riscontro all'istanza prot. N. 39959 / 2025, si precisa quanto segue. L'articolo 13 del decreto legge numero 201/2011 al comma 2 stabilisce che <<per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel < b> catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile … >>. Il ricorrente eccepiva la mancata allegazione dell'atto prodromico e dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'atto impugnato e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Resistente_1 Società_1 srl - , benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di LI che ha concluso affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre:
estromettere dal processo il Comune di LI per difetto di legittimazione passiva.
condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. Quanto al principale motivo di ricorso relativo all'illegittimo disconoscimento dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale la richiesta del contribuente merita accoglimento alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre
2022).
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 che statuisce “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Come è noto tale disposizione era stata interpretata dalla stessa Corte di Cassazione nel senso della necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. ord. 20130/2020).
A sostegno di tale interpretazione si era invocata in particolare la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla
Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242), oltre ad essersi rinvenuta un'indiretta conferma della correttezza della stessa nella modifica introdotta nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l'aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (…)”
(Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass 2020 nr 4166).
Tanto premesso, va tuttavia rilevato come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/22, si è espressa sulla “vexata quaestio” relativa al riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201 del
6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
La motivazione su cui si basa la predetta sentenza che, giustamente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle richiamate norme in materia di imposta IMU e riconosciuto l'esenzione per entrambi i coniugi dal pagamento dell'imposta nel caso di due prime case evidenzia quanto segue:
«In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».
«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile»., si legge ancora del rapporto con cui la Corte costituzionale accoglie la questione e dichiara illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011 che parla di “nucleo familiare”.
In particolare, secondo la Corte Costituzionale, il citato articolo, disponendo che per poter accedere all'esenzione dall'IMU occorre il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica, da sola non ritenuta sufficiente, si pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost.
In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell'agevolazione IMU, che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare. La Corte costituzionale, con la pronunzia in esame, ha evidenziato il pregiudizio arrecato alle persone legate dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile, in quanto la norma censurata determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, otteneva il riconoscimento del beneficio al semplice sussistere del doppio, contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile.
Essendo la Consulta intervenuta sulla disposizione normativa rilevante per la risoluzione della controversia in questione, indicando l'interpretazione costituzionalmente corretta, la pronuncia in questione vincola questo giudice.
Per effetto della sentenza della Corte, che ha espunto dall'ordinamento la suindicata norma viziata da incostituzionalità, il beneficio dell'esenzione in parola deve essere riconosciuto ove si provi, come avvenuto nel caso in esame, che l'immobile è effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente richiedente il beneficio, sempre che in essa si abbia effettiva dimora.
In estrema sintesi la circostanza che deve ritenersi idonea a legittimare il godimento della agevolazione rimanda non al dato formale della residenza anagrafica ma attiene invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del contribuente e del suo nucleo familiare.
Tali principi di interpretazione normativa sono stati evidenziati in una recente sentenza della
CTP di LI ove si è ritenuto, in sintonia con la richiamata giurisprudenza della S.C., quanto segue: peraltro il tema può ritenersi definitivamente risolto in ragione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, oggi comma 741 della legge 160/2019 ha evidenziato che, in via eccezionale rispetto al principio generale, "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile" come riscontrato nel caso di specie circostanza questa che induce ad accogliere il ricorso con riferimento a questo specifico motivo (vedi sentenza CTP di LI n. 12213/2021 del 8/10/2021 depositata il 11/11/2021).
La documentazione in atti dimostra in modo univoco la dimora abituale
Dal rogito prodotto nonché dalle visure catastali aggiornate ( si legga in allegato ) il solo ed unico immobile intestato al sig. Ricorrente_1 nonché unico immobile ove risiede l'intero nucleo familiare non può considerarsi in assoluto bene immobile di lusso POICHE' APPARTIENE LL CATEGORIA A/2 abitazione di tipo civile;
In ossequio al dettato normativi vigente , che esenta il contribuente dalla imposta IMU prima casa , non può che provarsi con le indagini catastali nominative eseguite per singolo componente del nucleo familiare (prodotte in atti ) dalle quali si evince che l'istante
Ricorrente_1 Indirizzo_2 è proprietario dell' unica unità immobiliare sita in LI , mentre gli altri componenti non possiedono né detengono a qualsiasi titolo un diritto di proprietà , usufrutto ovvero diritto reale diverso dall'immobile dove risiedono abitualmente in
Indirizzo_2 LI ( prodotto in atti)
L'istante, ad integrazione di quanto allegato e dedotto nei capi precedenti ritiene utile per le motivazioni di accoglimento degli opposti avvisi produrre la scelta del medico di famiglia dell'intero nucleo familiare per le visite domiciliari ovvero fiscali;
Che nessun ulteriore immobile intestato all'odierno istante né ad altri componenti del nucleo familiare può attribuirsi ai fini dell'imposta IMU richiamata nei solleciti conteneti l'accertamento sull'omesso versamento dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) per gli anni 2019 e 2020;
Nel merito : si producono le visure catastali dell'intero nucleo familiare (doc. 4, 5 e 6) precisando che il nucleo si compone di n° 3 persone ( si produce stato di famiglia doc. 7 ) Ricorrente_1 Indirizzo_2 nato il [...] a [...] ivi residente alla – Piano AM int.1 c.f. CF_Ricorrente_1 ; Nominativo_3 nato a [...] il [...] ivi residente alla Indirizzo_2 , Piano AM int.1 c.f. c.f. CF_1 ( n.q. di padre
Nominativo_4 Indirizzo_3dell'intimato ) ; nata a [...] il giorno 11 10 1970 ivi residente in [...]n° 1 – Piano AM int.1 c.f. C.F. CF_2 (n.q. di madre dell'intimato) . giova evidenziare che l'intero nucleo familiare vive nell'unico ed esclusivo immobile ubicato in
Indirizzo_3LI LL;
Che l'intero nucleo familiare vive stabilmente, ed in modo abituale già dal giorno 30 07 2018 in Indirizzo_3 LI (si produce comunicazione di iscrizione anagrafica doc.8 ) ; Che l'intero nucleo familiare immigrato dal Comune di Melito Na , precisamente dal c.so
Europa 52 per trasferirsi come Indirizzo_2si è detto in LI (SI PRODUCE CERTIFICATO DI RESISDENZA STORICA dell'intimato Ricorrente_1 doc. 9) nell'unico immobile di proprietà;
Che la residenza abituale indicata nelle stesse visure catastali prodotte in allegato alla presente istanza , estratte a nome del sig. Ricorrente_1 ( intimato ) e dell'intero nucleo
Nominativo_3 Nominativo_4familiare ( padre dell'intimato ) e ( madre dell'intimato ) , non consentono alcun dubbio in merito alla dimora e residenza abituale e non occasionale , anche alla luce delle utenze ( si producono bollettini di pagamento ENEL per i consumi idrici forniti da ottobre del 2018 data del trasferimento ( doc. 10) e ricevute pagamento condominio ( doc. 11) ;
Che a rafforzare la prova documentale ( visure ipocatastali dell'intero nucleo familiare prodotte ) che di per sé già basterebbe a sfatare ogni pretestuoso dubbio sulla illegittimità della pretesa dell'ente Comune di LI giova precisare che il medico di famiglia scelto dal nucleo è il dott. Nominativo_5 con studio in LI assegnato dall'ASL Na 1 centro distretto
30 ( doc. 12);
Ricorrente_1Che in data del 15 09 2025 il sig. produceva istanza di annullamento totale in autotutela dell'atto ai sensi dell'art.
2-quater del DL n. 564/1994 e ss. integrazioni (doc. 13).
Del resto, non è contestato che la ricorrente non ha mai usufruito di alcuna “doppia”
Indirizzo_4esenzione IMU avendo come unica sua proprietà l'abitazione di LI, , dove ha collocato la sua dimora abituale sin dall'acquisto (vedi copia della visura catastale dell'immobile doc. 4 esibito dalla difesa della ricorrente)
L'esito della decisione sul beneficio prima casa determina che rimangono assorbite e non valutate le ulteriori eccezioni difensive sollevate dalla parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso proposto deve essere accolto con l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati. La peculiarità della fattispecie all'esame e le contrastanti sentenze dei giudici di merito sul punto e, da ultimo, l'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando gli atti impugnati. Spese compensate.
Così deciso in LI, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola