Articolo 5 della Legge 5 novembre 2004, n. 274
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 novembre 2004
Art. 5. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 1.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), pari complessivamente a euro 1.950.000 per l'anno 2003 e ad euro 2.600.000 per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 novembre 2004
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