TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10710/2024, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 03/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MAZZIOTTA MAURIZIO (C.F. C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
LEGGIERO GIANDOMENICO (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha citato in giudizio l'ex coniuge, dalla cui unione è nata la figlia , oggi ventenne e studentessa universitaria, Per_1
chiedendo la riduzione ad € 300,00 dell'assegno di contributo al mantenimento posto a suo carico, oggi stabilito nella misura di €
400,00, oltre aggiornamenti.
A sostegno della sua richiesta allega che è migliorata la condizione economica della resistente, avendo contratto un nuovo matrimonio e l'attuale coniuge percepisce un reddito annuo non inferiore ad € 50.000,00, mentre esso resistente percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00.
Chiede, inoltre, disporsi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia.
La resistente contesta la richiesta, allegando che la maggiore età raggiunta dalla figlia comporta una maggiorazione delle sue esigenze economiche, che l'attuale marito è gravato da non pochi obblighi, sia per il mantenimento di figli nati da precedente matrimonio che dalla stipula di prestiti e che dall'attuale matrimonio sono nati altri figli.
La domanda è infondata e va rigettata.
Al fine di quantificare la misura del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente, occorre rispettare il principio di proporzionalità, valutando in maniera comparata i redditi di entrambi i genitori e considerando anche le esigenze attuali del figlio e del suo tenore di vita.
Uno degli elementi di valutazione è costituito, quindi, dal reddito di ciascun genitore, ovvero dalla sua capacità economica, per cui in detta valutazione non trova spazio il reddito appartenente a persona diversa, nella fattispecie il nuovo coniuge di uno dei genitori, dei cui redditi quest'ultimo gode indirettamente: difatti, l'articolo 337 ter, comma 4, c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
…”.
Nel caso in esame il ricorrente, come detto, fonda la sua richiesta di riduzione dell'assegno per la figlia sul presupposto che la situazione economica della resistente è migliorata a seguito del nuovo matrimonio contratto, per cui la richiesta sul punto va disattesa.
Va disattesa anche la domanda nella parte in cui il ricorrente chiede di versare direttamente alla figlia l'assegno di mantenimento.
Sul punto deve osservarsi che il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rimanendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte direttamente alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame è pacifico che la figlia delle parti in causa frequenti gli studi universitari, ma non vi è prova che abbia necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico del ricorrente per il suo mantenimento, per cui la richiesta va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 300,00 per la fase di studio,
€ 300,00 per la fase introduttiva ed € 450,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16/10/2024 da nei Parte_1
confronti di la rigetta e condanna parte ricorrente Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte resistente, che liquida in € 1.050,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10710/2024, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 03/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MAZZIOTTA MAURIZIO (C.F. C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
LEGGIERO GIANDOMENICO (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha citato in giudizio l'ex coniuge, dalla cui unione è nata la figlia , oggi ventenne e studentessa universitaria, Per_1
chiedendo la riduzione ad € 300,00 dell'assegno di contributo al mantenimento posto a suo carico, oggi stabilito nella misura di €
400,00, oltre aggiornamenti.
A sostegno della sua richiesta allega che è migliorata la condizione economica della resistente, avendo contratto un nuovo matrimonio e l'attuale coniuge percepisce un reddito annuo non inferiore ad € 50.000,00, mentre esso resistente percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00.
Chiede, inoltre, disporsi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia.
La resistente contesta la richiesta, allegando che la maggiore età raggiunta dalla figlia comporta una maggiorazione delle sue esigenze economiche, che l'attuale marito è gravato da non pochi obblighi, sia per il mantenimento di figli nati da precedente matrimonio che dalla stipula di prestiti e che dall'attuale matrimonio sono nati altri figli.
La domanda è infondata e va rigettata.
Al fine di quantificare la misura del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente, occorre rispettare il principio di proporzionalità, valutando in maniera comparata i redditi di entrambi i genitori e considerando anche le esigenze attuali del figlio e del suo tenore di vita.
Uno degli elementi di valutazione è costituito, quindi, dal reddito di ciascun genitore, ovvero dalla sua capacità economica, per cui in detta valutazione non trova spazio il reddito appartenente a persona diversa, nella fattispecie il nuovo coniuge di uno dei genitori, dei cui redditi quest'ultimo gode indirettamente: difatti, l'articolo 337 ter, comma 4, c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
…”.
Nel caso in esame il ricorrente, come detto, fonda la sua richiesta di riduzione dell'assegno per la figlia sul presupposto che la situazione economica della resistente è migliorata a seguito del nuovo matrimonio contratto, per cui la richiesta sul punto va disattesa.
Va disattesa anche la domanda nella parte in cui il ricorrente chiede di versare direttamente alla figlia l'assegno di mantenimento.
Sul punto deve osservarsi che il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rimanendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte direttamente alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame è pacifico che la figlia delle parti in causa frequenti gli studi universitari, ma non vi è prova che abbia necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico del ricorrente per il suo mantenimento, per cui la richiesta va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 300,00 per la fase di studio,
€ 300,00 per la fase introduttiva ed € 450,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16/10/2024 da nei Parte_1
confronti di la rigetta e condanna parte ricorrente Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte resistente, che liquida in € 1.050,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato