CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4864/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei magistrati dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4864/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7924/2020 resa dal Tribunale di Napoli il 24.11.2020, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABBATINO Parte_1 P.IVA_1
AR e dell'avv. SABBATINO RI PAOLA ( ) C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CESARIO CONSOLE N. 3 80132 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ON GU RI e dell'avv. IODICE GENEROSO MARCO TULLIO
( ), elettivamente domiciliata in CORSO VITT. EMANUELE 42 C.F._2
80122 NAPOLI presso il difensore avv. ON GU RI
COMUNE in persona del Sindaco pt (C.F. ), domiciliato ex CP_2 P.IVA_3
lege in PIAZZA MUNICIPIO 80123 NAPOLI presso gli Uffici dell'Avvocatura
Municipale con il difensore avv. FERRARI FABIO RI
FALLIMENTO FRATE. (C.F. ) in persona del curatore pt;
Pt_2 P.IVA_4
pagina 1 di 13 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_5
ON GU RI e dell'avv. IODICE GENEROSO MARCO TULLIO
( ) VIA MISERICORDIA N. 3 81025 MARCIANISE, C.F._2
elettivamente domiciliato in CORSO VITT. EMANUELE 42 80122 NAPOLI presso il difensore avv. ON GU RI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 17.10.2012 Pt_1 Pt_1
presso il Tribunale di Napoli, esponeva che: nel 1992 la (poi FRATE. CP_3 Parte_2
aveva costruito un fabbricato a distanza non legale dai cespiti di sua proprietà
[...]
sicchè era sorto un contenzioso tra le parti risoltosi con un atto transattivo e con un Parte contratto preliminare del 19.4.1993 per il quale la società FRATE. si obbligava a vendere alla società attrice una parte del detto fabbricato (piani cantinati e rialzati dell'edificio ancora in costruzione e alcuni edifici commerciali) al costo di £ Parte 197.754.500; nonostante l'obbligo a contrarre, la società FRATE. con due distinti atti del 10.12.1999 per Notaio aveva venduto l'intero suo patrimonio, Persona_1
comprensivo anche dei cespiti promessi in vendita, alle società e Parte_4
che, con atti dell'8.8.2001 e dell' 11.3.2003 per Notaio Controparte_4 Per_1
avevano a loro volta venduto al non erano stati coltivati i due
[...] Controparte_5
giudizi intentati contro la società FRATE.MA introdotti ex art.2932 cc, successivamente, con atto di citazione notificato in data 6 e 12 dicembre 2001 essa società aveva convenuto innanzi al Tribunale di Napoli le società FRATE. Parte_1 [...]
, , ed il per Controparte_6 Controparte_1 Parte_3 Controparte_5
sentir dichiarare l'inefficacia dei cennati atti di compravendita ex art.2901 cc;
a tale giudizio era stato riunito altro, introdotto sempre dalla società , con cui essa Parte_1
pagina 2 di 13 chiedeva l'accertamento della violazione delle distanze legali dall'opificio industriale ex art.872 cc, l'abbattimento o arretramento delle costruzioni fino al limite della distanza legale e il risarcimento dei danni da ridotta vivibilità; tale procedimento era stato definito con la sentenza n. 8433/2010 che accoglieva la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia ex art.2901 cc nei confronti di essa attrice dell'atto di compravendita per Notaio del 10.12.1999 limitatamente ai cespiti oggetto Persona_1
del contratto preliminare stipulato in data 19.4.1993, condannava le società convenute al ristoro dei danni da ridotta vivibilità e all'arretramento di alcuni cespiti sino al rispetto delle distanze legali.
Tanto premesso, la società chiedeva, con l'atto introduttivo del presente Parte_1
giudizio in primo grado, che, ormai accertato giudizialmente l'inadempimento della
Parte società FRATE. all'obbligo a contrarre e accolta la domanda di revocatoria, questa fosse condannata al ristoro dei danni subiti da essa istante quantificati in € 1.024.392,26
(secondo la perizia di parte fatta redigere dall'istante), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha assunto, altresì, che anche le società e Parte_4 [...]
erano consapevoli del pregiudizio economico che gli atti di Controparte_4
compravendita stipulati dalle stesse nel 1999 avrebbero arrecato ad essa istante,
Parte considerando che con tali atti la società FRATE. alienava l'intero suo patrimonio immobiliare arrecando danni irreparabili alla società Tale consapevolezza, Parte_1
infine, l'aveva anche il che aveva, a sua volta, acquistato i detti Controparte_5
immobili dalle società e . Tanto premesso, la società attrice chiedeva CP_4 Pt_4
al Tribunale di voler così provvedere: 1. Accerti e dichiari la condotta dolosa della
FRATE. nell'inadempimento al contratto preliminare intercorso Controparte_7
con la il 19.4.1993 dismettendo l'intero suo patrimonio nella Parte_1
consapevolezza e nell'intento di danneggiare la promissaria acquirente;
2. Rilevata la
“scientia damni” riconosciuta ed imputata alle società acquirenti e al CP_5
nella sentenza n.8433/2010 in quanto esse comprarono gli immobili offerti in
[...]
vendita dalla FRATE. con la dolosa consapevolezza del danno che la vendita Pt_2
pagina 3 di 13 avrebbe arrecato alla , dichiari le società acquirenti e il Parte_1 Controparte_5
corresponsabili con dolo del danno medesimo condannando solidalmente le società e
l' al pagamento in favore di essa attrice della somma di € 1.024.392,26 a CP_8
titolo di risarcimento del danno subito dalla ricorrente, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. Preliminarmente deve darsi atto del fatto che con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2070/2018 dell'8.5.2018 è stato definito il giudizio n.
R.G. 3563/2011 svoltosi tra l'appellante principale società e gli appellati- Parte_1
appellanti incidentali società e Controparte_5 Parte_3 [...]
e il non costituito .MA. Con tale pronuncia la CP_1 Controparte_9
Corte ha confermato la declaratoria di inefficacia ex art.2901 cc dei contratti di Parte compravendita del 1999 intervenuti tra la società FRATE. e le due società
[...]
e limitatamente ai beni promessi in vendita alla Parte_3 Controparte_1 [...]
riformando, in parte, i capi dell'impugnata sentenza concernenti le domande Parte_1
di arretramento dei fabbricati costruiti a distanza non legale e confermando le statuizioni di condanna delle dette società al ristoro dei danni subiti dalla società Pt_1
per le violazioni delle distanze legali (capi, questi, estranei alla materia del
[...]
presente giudizio). Tali pronunce, oggetto di ricorso per IO proposto dalle società e contro la , il Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e il , sono coperte da giudicato a Controparte_5 Controparte_10
seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso (v. sentenza Corte di IO n.
15673/2020 del 23.7.2020). Si costituivano le società convenute eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza oggetto di gravame, così ha provveduto: rigetta le domande proposte dalla società nei confronti delle società Parte_1 [...]
e per essere prescritto il diritto al risarcimento Parte_3 Controparte_1
del danno;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Parte_1
nei confronti del dichiara improcedibile la domanda di risarcimento Controparte_5
del danno proposta dalla nei confronti del Fallimento della .MA Parte_1 CP_9
pagina 4 di 13 ex artt.51 e 52 L.Fall. nonché quella di garanzia e manleva proposta dalle società
e nei confronti del Parte_3 Controparte_1 Controparte_9
Parte
. compensa per intero tra le parti le spese processuali.
[...]
La società proponeva appello avverso la suddetta pronuncia di cui Pt_1 Pt_1
assumeva l'erroneità chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) respingere l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria sollevata dai convenuti appellati;
B) accertare e dichiarare, in conformità al decisum della sentenza
n. 8433/2010 resa dal Tribunale di Napoli ad alla sentenza n. 2070/2018 emessa da codesta Ecc.ma Corte, la responsabilità, ex art. 2043 c.c. a carico di entrambe le convenute e del per aver con dolosa consapevolezza (scientia damni) Controparte_5
danneggiato la impedendo scientemente l'adempimento al contratto Parte_1
preliminare, stipulato il 19.4.1993, tra la FRA. (poi FRATE. e la Pt_2 Pt_2 [...]
ove si compromisero gli immobili oggetto dell'azione revocatoria – accolta dal Pt_1
Tribunale e confermata dalla Corte di Appello – acquistando dalla FRATE.MA il suo intero patrimonio immobiliare comprensivo dei citati cespiti;
C) accogliere, pertanto, la domanda risarcitoria, condannando tutti i convenuti IN SOLIDO al pagamento dell'importo in favore di di € 1.024.392,26 corrispondente Controparte_11
alla quantificazione della predetta domanda compiuta in conformità ai principi espressi dalla IO con sentenza n. 6938/1994, oltre interessi e rivalutazione della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva il in persona del Sindaco pt che eccepiva Controparte_5
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Si costituivano la e la che Controparte_1 Parte_3
eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese. Non si costituiva il FRATE ritualmente Controparte_9 Pt_2
vocato in giudizio.
La Corte, all'udienza del 12.06.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione,
pagina 5 di 13 assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_9 Parte_2
[... in persona del Curatore pt, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Ancora, in rito, va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalle appellate, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
pagina 6 di 13 Del pari è infondata l'eccezione di giudicato interno così come formulata dalla difesa del atteso che il libello introduttivo del presente grado di giudizio Controparte_5
contiene chiaramente la richiesta di riforma della sentenza di prime cure anche per quanto concerne le statuizioni relative alla posizione dell'Ente di cui viene chiesta la condanna in solido con le altre parti appellate.
Nel merito l'appello è affidato ai seguenti motivi: 1) errata applicazione della norma dettata dall'art. 2697 c.c. per erronea individuazione dei fatti costitutivi del diritto azionato; 2) errata applicazione e/o falsa interpretazione della norma contenuta nell'art. 2935 c.c.
Con il primo motivo di gravame, in particolare, la società appellante si duole del fatto che il Tribunale erroneamente non si sarebbe avveduto del fatto che la genesi della domanda risarcitoria risiede nell'accoglimento dell'azione revocatoria instaurata dalla nei confronti della e della e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
precisamente nella sentenza n. 8433/2010 resa dal Tribunale di Napoli che accoglie la relativa domanda proposta dalla Sentenza poi confermata dalla Corte Parte_1
territoriale con la pronuncia n. 2070/2018, così che la domanda stessa poteva essere avanzata solo allorquando fosse stata accolta l'azione revocatoria.
Ritiene, in particolare, la Corte che non può essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui “…l'azione risarcitoria poteva e doveva essere proposta già con gli atti introduttivi dei due giudizi riuniti e definiti con la sentenza n.8433/2010 (atti di citazione risalenti al 6.12.2001 e al 25.6.2002), momenti – questi – in cui la società Pt_1
non solo era venuta a conoscenza del contratto del 19.12.1999 ma, essendo stato
[...]
l'atto trascritto, ne aveva appreso l'esistenza, la portata e il carattere pregiudizievole per i suoi interessi. Viceversa, in tale giudizio essa si limitò a chiedere, tra l'altro, il ristoro dei danni derivanti dalla violazione della distanza legale tra i propri cespiti e Parte quelli costruiti dalla società FRATE. precisando essa stessa che riservava ad un futuro e diverso giudizio l'azione per i danni conseguenti alla vendita da revocarsi. Ora,
è pur vero che nel corso di tale giudizio con la memoria ex art.184 V comma cpc (nel
pagina 7 di 13 testo allora vigente) depositata in data 21.6.2002 essa chiese anche il risarcimento di tali danni, ma tale domanda – in quanto nuova – fu dichiarata inammissibile dal
Tribunale (pronuncia, questa, non gravata da specifico motivo di appello) ; di essa non può tenersi conto nel presente processo, neppure come atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, considerato che la richiesta era stata avanzata nell'ambito di un diverso giudizio in cui le cui domande introduttive avevano un proprio petitum ed una propria causa petendi, distinti dall'autonoma azione risarcitoria oggi proposta e che la stessa società si era riservata di avanzare in un autonomo e Parte_1
distinto giudizio quale è quello attuale”.
Ed invero, in punto di fatto, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di causa, si rileva che, con le memorie depositate in data 21 giugno 2002 nel giudizio rg
18717/2001 per l'udienza del 5.11.2002, ai sensi del vigente articolo 183 co 5 cpc, il procuratore costituito per la , chiedeva, tra l'altro, il riconoscimento del CP_12
suo credito nei confronti delle convenute anche in relazione “alla responsabilità in cui è incorsa la convenuta, non stipulando il contratto definitivo…Ora, gli immobili oggetto del preliminare inadempiuto venivano promessi in vendita, all'epoca, al prezzo di lire
527.800.000, mentre il loro valore attuale, così come certificato dall'ing. CP_13
è di lit. 2.411.300.000 (pari ad € 1.245.333,00). Il danno, pertanto, dovuto alla
[...]
promissaria acquirente, nasce a seguito dell'inadempimento del preliminare
(inadempimento divenuto definitivo con la vendita a terzi degli stessi beni) ammonta a lit 1.883.500.000 pari ad € 972.746,57, cui va aggiunta la rivalutazione monetaria….in tale sede, così come consentito dall'art. 183 co 5 cpc, che prevede la possibilità di effettuare precisazioni della domanda iniziale, la , puntualizza il thema CP_12
decidendum, provvedendo anche alla quantificazione dei danni conseguenti la vendita da revocarsi, per ottenere la condanna delle convenute al loro risarcimento…si chiede
l'accoglimento della domanda così come proposta, con la condanna delle convenute tutte in solido, o di ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 1.024.392,24 oltre ad interessi legali e rivalutazione
pagina 8 di 13 monetaria. Tale cifra è quella ottenuta sommando alla somma che precede, anche quanto indebitamente pagato dall'attrice, come acconto sul prezzo della vendita, mai definitivamente stipulata” (cfr.: memorie allegate alla produzione di parte appellante).
Come è noto, in punto di diritto, la domanda nuova dichiarata inammissibile è comunque idonea ad interrompere la prescrizione. La Suprema Corte, infatti, ha più volte ricordato che “a norma dell'art. 2943 la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di esso e, cioè, dalla domanda che, innestandosi in un processo già pendente, determini la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, come la domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, gli atti di intervento o di chiamata in causa o in garanzia (Cass. 24.6.1981, n. 4108). Dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, si evince che l'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sicché la fattispecie dell'interruzione è intimamente connessa con la pendenza della lite, favorendo l'attuazione del principio riconducibile all'art. 24 Cost., secondo cui la necessità di ricorrere al giudizio per fare valere un proprio diritto non si deve risolvere in un danno. L'inammissibilità della domanda, da qualunque causa dipenda, non esclude l'efficacia interruttiva che, anzi, permane pure in questo caso fino a quando non si formi il giudicato (Cass. 24306 del
2011; 255/ 2006; 20.9.1996, n. 8367; Cass. 13.7.1995, n. 7664).
Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria è infondata. Domanda risarcitoria azionata con il ricorso ex art 702 bis cpc, che risulta infondata nel merito.
All'uopo rileva la Corte che, con il libello introduttivo del giudizio a cognizione sommaria non cautelare sopra richiamato, la società ricorrente, dopo aver richiamato le vicende negoziali e processuali sopra riportate, espone: “alcun dubbio può residuare, dopo l'emblematica sentenza della Suprema Corte, circa il danno subito dalla Parte_1
dall'inadempimento irreversibile del contratto preliminare per la cui quantificazione
pagina 9 di 13 vengono indicati i precisi criteri applicati dall'ing. A tal riguardo, inoltre, CP_13
neppure può dubitarsi in ordine all'accertata consapevolezza riconosciuta dal
Tribunale alla venditrice ed alle acquirenti di danneggiare la promissaria acquirente sottraendo ad essa la possibilità di disporre di altri cespiti per destinarli all'ampliamento o anche ad una migliore organizzazione dell'attività imprenditoriale.
Anzi la maggiore gravità del nocumento consisteva nella definitiva perdita di un ulteriore estensione logistica determinata dall'occupazione dell'intera area limitrofa Parte degli edifici costruiti dalla FRATE. senza alcun rispetto delle distanze legali, così strozzando l'opificio industriale all'interno di un coaecervo edilizio illegittimamente realizzato, ma, comunque, ostativo di ogni altro recupero di territorio”.
Rileva sul punto la Corte che il danno relativo al mancato acquisto del complesso immobiliare di cui al contratto preliminare del 1993 in cui era parte promittente venditrice la FRATE. (in bonis), di cui l'appellante chiede il ristoro invocando la Pt_2
giurisprudenza della IO di cui alla sentenza n 6938/1994 (il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest'ultimo, quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concreta nella differenza tra l'attuale valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito), non può essere utilizzato quale elemento probante del danno di cui la chiede il ristoro dalle società Parte_1
terze acquirenti, ovvero la la e, poi, dal Controparte_1 Controparte_4
La responsabilità delle due società indicate da ultimo e dell'Ente Controparte_5
pubblico, infatti, è una responsabilità di natura extracontrattuale, fondata sulla condotta
“dannosa” delle stesse che avrebbero partecipato alla determinazione del dedotto danno con il loro comportamento (essersi rese acquirenti dei beni promessi in vendita alla
[...]
, relativamente al quale è stato accertato il consilium fraudis (come da sentenza Pt_1
di questa Corte n 2070/2018 dell'08.05.2018).
pagina 10 di 13 Orbene, l'allegazione del danno di cui si chiede il ristoro risulta genericamente individuata dall'appellante attraverso il mero riferimento, da un lato, alla perizia redatta dall'ingegnere che è stata espletata su incarico dell'appellante al fine di CP_13
determinare il diverso danno subito dalla proprietà immobiliare della in Parte_1
termini di ridotta vivibilità e di deprezzamento (cfr.: perizia in atti a firma dell'ing.
pagina 4 “premessa”, in cui, tra l'altro, si legge: “…nel corso Controparte_13
dell'ultimo decennio lungo il perimetro dello stabilimento…si è sviluppata una ampia attività edilizia che ha radicalmente mutato lo stato dei luoghi, realizzando tra l'altro nuove costruzioni all'immediato ridosso dello stabilimento. I nuovi edifici sono utilizzati, allo stato, esclusivamente per civile abitazione. In conseguenza di quanto sopra, il sig, , legale rapp.te della , ritenendo che il CP_14 CP_10 Parte_1
mutato stato di fatto abbia provocato e provochi danno all'attività svolta nello stabilimento, riducendone anche il valore immobiliare, ha conferito allo scrivente ingegnere…l'incarico di…indicare e quantificare gli eventuali danni Controparte_13
subiti dalla società in conseguenza dell'attività edilizia svolta”, e pagg 18 e Parte_1
ss “deprezzamento della proprietà in conseguenza delle violazioni”), e, Parte_1
dall'altro, in relazione alla sola paventata perdita della possibilità di disporre di altri cespiti per destinarli all'ampliamento o anche ad una migliore organizzazione dell'attività imprenditoriale”, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione all'attività imprenditoriale specifica esercitata dalla società istante, alle condizioni aziendali e/o di mercato esistenti al momento dei fatti e a tutti quegli elementi che avrebbero reso possibile l'ampliamento effettivo dell'azienda e/o le concrete potenzialità industriali perdute in assenza dell'acquisizione dei locali promessi in vendita dall'appellata e da questa venduti alle società terze.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto.
Deve, infine, essere respinto l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
relativamente al governo delle spese di lite operato dal Tribunale, atteso che le questioni esaminate sono effettivamente controverse ed il comportamento posto in essere dalla pagina 11 di 13 società che ha proposto l'appello incidentale non risulta improntato a buona fede nei rapporti commerciali.
La sentenza appellata, dunque, deve essere integralmente confermata.
In considerazione delle ragioni della decisione, della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda processuale si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese del secondo grado di giudizio.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale in persona del lrpt, e Parte_1
per l'appellante incidentale in persona del lrpt, di versare un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del lrpt, avverso la sentenza n. 7924/2020 resa dal Tribunale di Parte_1
Napoli il 24.11.2020 e contro la la il Controparte_1 Parte_3
in persona del Sindaco pt ed il . Controparte_5 Controparte_9 Pt_2
nonché sull'appello incidentale proposto dalla in persona del lrpt, Controparte_1
così provvede:
a) Dichiara la contumacia del in persona del Curatore Controparte_9 Pt_2
pt;
b) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) Compensa le spese del secondo grado di giudizio.
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante in persona del lrpt e Parte_1
dell'appellante incidentale in persona del lrpt, di versare un Controparte_1
pagina 12 di 13 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei magistrati dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4864/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7924/2020 resa dal Tribunale di Napoli il 24.11.2020, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABBATINO Parte_1 P.IVA_1
AR e dell'avv. SABBATINO RI PAOLA ( ) C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CESARIO CONSOLE N. 3 80132 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ON GU RI e dell'avv. IODICE GENEROSO MARCO TULLIO
( ), elettivamente domiciliata in CORSO VITT. EMANUELE 42 C.F._2
80122 NAPOLI presso il difensore avv. ON GU RI
COMUNE in persona del Sindaco pt (C.F. ), domiciliato ex CP_2 P.IVA_3
lege in PIAZZA MUNICIPIO 80123 NAPOLI presso gli Uffici dell'Avvocatura
Municipale con il difensore avv. FERRARI FABIO RI
FALLIMENTO FRATE. (C.F. ) in persona del curatore pt;
Pt_2 P.IVA_4
pagina 1 di 13 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_5
ON GU RI e dell'avv. IODICE GENEROSO MARCO TULLIO
( ) VIA MISERICORDIA N. 3 81025 MARCIANISE, C.F._2
elettivamente domiciliato in CORSO VITT. EMANUELE 42 80122 NAPOLI presso il difensore avv. ON GU RI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 17.10.2012 Pt_1 Pt_1
presso il Tribunale di Napoli, esponeva che: nel 1992 la (poi FRATE. CP_3 Parte_2
aveva costruito un fabbricato a distanza non legale dai cespiti di sua proprietà
[...]
sicchè era sorto un contenzioso tra le parti risoltosi con un atto transattivo e con un Parte contratto preliminare del 19.4.1993 per il quale la società FRATE. si obbligava a vendere alla società attrice una parte del detto fabbricato (piani cantinati e rialzati dell'edificio ancora in costruzione e alcuni edifici commerciali) al costo di £ Parte 197.754.500; nonostante l'obbligo a contrarre, la società FRATE. con due distinti atti del 10.12.1999 per Notaio aveva venduto l'intero suo patrimonio, Persona_1
comprensivo anche dei cespiti promessi in vendita, alle società e Parte_4
che, con atti dell'8.8.2001 e dell' 11.3.2003 per Notaio Controparte_4 Per_1
avevano a loro volta venduto al non erano stati coltivati i due
[...] Controparte_5
giudizi intentati contro la società FRATE.MA introdotti ex art.2932 cc, successivamente, con atto di citazione notificato in data 6 e 12 dicembre 2001 essa società aveva convenuto innanzi al Tribunale di Napoli le società FRATE. Parte_1 [...]
, , ed il per Controparte_6 Controparte_1 Parte_3 Controparte_5
sentir dichiarare l'inefficacia dei cennati atti di compravendita ex art.2901 cc;
a tale giudizio era stato riunito altro, introdotto sempre dalla società , con cui essa Parte_1
pagina 2 di 13 chiedeva l'accertamento della violazione delle distanze legali dall'opificio industriale ex art.872 cc, l'abbattimento o arretramento delle costruzioni fino al limite della distanza legale e il risarcimento dei danni da ridotta vivibilità; tale procedimento era stato definito con la sentenza n. 8433/2010 che accoglieva la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia ex art.2901 cc nei confronti di essa attrice dell'atto di compravendita per Notaio del 10.12.1999 limitatamente ai cespiti oggetto Persona_1
del contratto preliminare stipulato in data 19.4.1993, condannava le società convenute al ristoro dei danni da ridotta vivibilità e all'arretramento di alcuni cespiti sino al rispetto delle distanze legali.
Tanto premesso, la società chiedeva, con l'atto introduttivo del presente Parte_1
giudizio in primo grado, che, ormai accertato giudizialmente l'inadempimento della
Parte società FRATE. all'obbligo a contrarre e accolta la domanda di revocatoria, questa fosse condannata al ristoro dei danni subiti da essa istante quantificati in € 1.024.392,26
(secondo la perizia di parte fatta redigere dall'istante), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha assunto, altresì, che anche le società e Parte_4 [...]
erano consapevoli del pregiudizio economico che gli atti di Controparte_4
compravendita stipulati dalle stesse nel 1999 avrebbero arrecato ad essa istante,
Parte considerando che con tali atti la società FRATE. alienava l'intero suo patrimonio immobiliare arrecando danni irreparabili alla società Tale consapevolezza, Parte_1
infine, l'aveva anche il che aveva, a sua volta, acquistato i detti Controparte_5
immobili dalle società e . Tanto premesso, la società attrice chiedeva CP_4 Pt_4
al Tribunale di voler così provvedere: 1. Accerti e dichiari la condotta dolosa della
FRATE. nell'inadempimento al contratto preliminare intercorso Controparte_7
con la il 19.4.1993 dismettendo l'intero suo patrimonio nella Parte_1
consapevolezza e nell'intento di danneggiare la promissaria acquirente;
2. Rilevata la
“scientia damni” riconosciuta ed imputata alle società acquirenti e al CP_5
nella sentenza n.8433/2010 in quanto esse comprarono gli immobili offerti in
[...]
vendita dalla FRATE. con la dolosa consapevolezza del danno che la vendita Pt_2
pagina 3 di 13 avrebbe arrecato alla , dichiari le società acquirenti e il Parte_1 Controparte_5
corresponsabili con dolo del danno medesimo condannando solidalmente le società e
l' al pagamento in favore di essa attrice della somma di € 1.024.392,26 a CP_8
titolo di risarcimento del danno subito dalla ricorrente, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. Preliminarmente deve darsi atto del fatto che con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2070/2018 dell'8.5.2018 è stato definito il giudizio n.
R.G. 3563/2011 svoltosi tra l'appellante principale società e gli appellati- Parte_1
appellanti incidentali società e Controparte_5 Parte_3 [...]
e il non costituito .MA. Con tale pronuncia la CP_1 Controparte_9
Corte ha confermato la declaratoria di inefficacia ex art.2901 cc dei contratti di Parte compravendita del 1999 intervenuti tra la società FRATE. e le due società
[...]
e limitatamente ai beni promessi in vendita alla Parte_3 Controparte_1 [...]
riformando, in parte, i capi dell'impugnata sentenza concernenti le domande Parte_1
di arretramento dei fabbricati costruiti a distanza non legale e confermando le statuizioni di condanna delle dette società al ristoro dei danni subiti dalla società Pt_1
per le violazioni delle distanze legali (capi, questi, estranei alla materia del
[...]
presente giudizio). Tali pronunce, oggetto di ricorso per IO proposto dalle società e contro la , il Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e il , sono coperte da giudicato a Controparte_5 Controparte_10
seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso (v. sentenza Corte di IO n.
15673/2020 del 23.7.2020). Si costituivano le società convenute eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza oggetto di gravame, così ha provveduto: rigetta le domande proposte dalla società nei confronti delle società Parte_1 [...]
e per essere prescritto il diritto al risarcimento Parte_3 Controparte_1
del danno;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Parte_1
nei confronti del dichiara improcedibile la domanda di risarcimento Controparte_5
del danno proposta dalla nei confronti del Fallimento della .MA Parte_1 CP_9
pagina 4 di 13 ex artt.51 e 52 L.Fall. nonché quella di garanzia e manleva proposta dalle società
e nei confronti del Parte_3 Controparte_1 Controparte_9
Parte
. compensa per intero tra le parti le spese processuali.
[...]
La società proponeva appello avverso la suddetta pronuncia di cui Pt_1 Pt_1
assumeva l'erroneità chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) respingere l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria sollevata dai convenuti appellati;
B) accertare e dichiarare, in conformità al decisum della sentenza
n. 8433/2010 resa dal Tribunale di Napoli ad alla sentenza n. 2070/2018 emessa da codesta Ecc.ma Corte, la responsabilità, ex art. 2043 c.c. a carico di entrambe le convenute e del per aver con dolosa consapevolezza (scientia damni) Controparte_5
danneggiato la impedendo scientemente l'adempimento al contratto Parte_1
preliminare, stipulato il 19.4.1993, tra la FRA. (poi FRATE. e la Pt_2 Pt_2 [...]
ove si compromisero gli immobili oggetto dell'azione revocatoria – accolta dal Pt_1
Tribunale e confermata dalla Corte di Appello – acquistando dalla FRATE.MA il suo intero patrimonio immobiliare comprensivo dei citati cespiti;
C) accogliere, pertanto, la domanda risarcitoria, condannando tutti i convenuti IN SOLIDO al pagamento dell'importo in favore di di € 1.024.392,26 corrispondente Controparte_11
alla quantificazione della predetta domanda compiuta in conformità ai principi espressi dalla IO con sentenza n. 6938/1994, oltre interessi e rivalutazione della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva il in persona del Sindaco pt che eccepiva Controparte_5
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Si costituivano la e la che Controparte_1 Parte_3
eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese. Non si costituiva il FRATE ritualmente Controparte_9 Pt_2
vocato in giudizio.
La Corte, all'udienza del 12.06.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione,
pagina 5 di 13 assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_9 Parte_2
[... in persona del Curatore pt, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Ancora, in rito, va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalle appellate, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
pagina 6 di 13 Del pari è infondata l'eccezione di giudicato interno così come formulata dalla difesa del atteso che il libello introduttivo del presente grado di giudizio Controparte_5
contiene chiaramente la richiesta di riforma della sentenza di prime cure anche per quanto concerne le statuizioni relative alla posizione dell'Ente di cui viene chiesta la condanna in solido con le altre parti appellate.
Nel merito l'appello è affidato ai seguenti motivi: 1) errata applicazione della norma dettata dall'art. 2697 c.c. per erronea individuazione dei fatti costitutivi del diritto azionato; 2) errata applicazione e/o falsa interpretazione della norma contenuta nell'art. 2935 c.c.
Con il primo motivo di gravame, in particolare, la società appellante si duole del fatto che il Tribunale erroneamente non si sarebbe avveduto del fatto che la genesi della domanda risarcitoria risiede nell'accoglimento dell'azione revocatoria instaurata dalla nei confronti della e della e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
precisamente nella sentenza n. 8433/2010 resa dal Tribunale di Napoli che accoglie la relativa domanda proposta dalla Sentenza poi confermata dalla Corte Parte_1
territoriale con la pronuncia n. 2070/2018, così che la domanda stessa poteva essere avanzata solo allorquando fosse stata accolta l'azione revocatoria.
Ritiene, in particolare, la Corte che non può essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui “…l'azione risarcitoria poteva e doveva essere proposta già con gli atti introduttivi dei due giudizi riuniti e definiti con la sentenza n.8433/2010 (atti di citazione risalenti al 6.12.2001 e al 25.6.2002), momenti – questi – in cui la società Pt_1
non solo era venuta a conoscenza del contratto del 19.12.1999 ma, essendo stato
[...]
l'atto trascritto, ne aveva appreso l'esistenza, la portata e il carattere pregiudizievole per i suoi interessi. Viceversa, in tale giudizio essa si limitò a chiedere, tra l'altro, il ristoro dei danni derivanti dalla violazione della distanza legale tra i propri cespiti e Parte quelli costruiti dalla società FRATE. precisando essa stessa che riservava ad un futuro e diverso giudizio l'azione per i danni conseguenti alla vendita da revocarsi. Ora,
è pur vero che nel corso di tale giudizio con la memoria ex art.184 V comma cpc (nel
pagina 7 di 13 testo allora vigente) depositata in data 21.6.2002 essa chiese anche il risarcimento di tali danni, ma tale domanda – in quanto nuova – fu dichiarata inammissibile dal
Tribunale (pronuncia, questa, non gravata da specifico motivo di appello) ; di essa non può tenersi conto nel presente processo, neppure come atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, considerato che la richiesta era stata avanzata nell'ambito di un diverso giudizio in cui le cui domande introduttive avevano un proprio petitum ed una propria causa petendi, distinti dall'autonoma azione risarcitoria oggi proposta e che la stessa società si era riservata di avanzare in un autonomo e Parte_1
distinto giudizio quale è quello attuale”.
Ed invero, in punto di fatto, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di causa, si rileva che, con le memorie depositate in data 21 giugno 2002 nel giudizio rg
18717/2001 per l'udienza del 5.11.2002, ai sensi del vigente articolo 183 co 5 cpc, il procuratore costituito per la , chiedeva, tra l'altro, il riconoscimento del CP_12
suo credito nei confronti delle convenute anche in relazione “alla responsabilità in cui è incorsa la convenuta, non stipulando il contratto definitivo…Ora, gli immobili oggetto del preliminare inadempiuto venivano promessi in vendita, all'epoca, al prezzo di lire
527.800.000, mentre il loro valore attuale, così come certificato dall'ing. CP_13
è di lit. 2.411.300.000 (pari ad € 1.245.333,00). Il danno, pertanto, dovuto alla
[...]
promissaria acquirente, nasce a seguito dell'inadempimento del preliminare
(inadempimento divenuto definitivo con la vendita a terzi degli stessi beni) ammonta a lit 1.883.500.000 pari ad € 972.746,57, cui va aggiunta la rivalutazione monetaria….in tale sede, così come consentito dall'art. 183 co 5 cpc, che prevede la possibilità di effettuare precisazioni della domanda iniziale, la , puntualizza il thema CP_12
decidendum, provvedendo anche alla quantificazione dei danni conseguenti la vendita da revocarsi, per ottenere la condanna delle convenute al loro risarcimento…si chiede
l'accoglimento della domanda così come proposta, con la condanna delle convenute tutte in solido, o di ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 1.024.392,24 oltre ad interessi legali e rivalutazione
pagina 8 di 13 monetaria. Tale cifra è quella ottenuta sommando alla somma che precede, anche quanto indebitamente pagato dall'attrice, come acconto sul prezzo della vendita, mai definitivamente stipulata” (cfr.: memorie allegate alla produzione di parte appellante).
Come è noto, in punto di diritto, la domanda nuova dichiarata inammissibile è comunque idonea ad interrompere la prescrizione. La Suprema Corte, infatti, ha più volte ricordato che “a norma dell'art. 2943 la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di esso e, cioè, dalla domanda che, innestandosi in un processo già pendente, determini la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, come la domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, gli atti di intervento o di chiamata in causa o in garanzia (Cass. 24.6.1981, n. 4108). Dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, si evince che l'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sicché la fattispecie dell'interruzione è intimamente connessa con la pendenza della lite, favorendo l'attuazione del principio riconducibile all'art. 24 Cost., secondo cui la necessità di ricorrere al giudizio per fare valere un proprio diritto non si deve risolvere in un danno. L'inammissibilità della domanda, da qualunque causa dipenda, non esclude l'efficacia interruttiva che, anzi, permane pure in questo caso fino a quando non si formi il giudicato (Cass. 24306 del
2011; 255/ 2006; 20.9.1996, n. 8367; Cass. 13.7.1995, n. 7664).
Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria è infondata. Domanda risarcitoria azionata con il ricorso ex art 702 bis cpc, che risulta infondata nel merito.
All'uopo rileva la Corte che, con il libello introduttivo del giudizio a cognizione sommaria non cautelare sopra richiamato, la società ricorrente, dopo aver richiamato le vicende negoziali e processuali sopra riportate, espone: “alcun dubbio può residuare, dopo l'emblematica sentenza della Suprema Corte, circa il danno subito dalla Parte_1
dall'inadempimento irreversibile del contratto preliminare per la cui quantificazione
pagina 9 di 13 vengono indicati i precisi criteri applicati dall'ing. A tal riguardo, inoltre, CP_13
neppure può dubitarsi in ordine all'accertata consapevolezza riconosciuta dal
Tribunale alla venditrice ed alle acquirenti di danneggiare la promissaria acquirente sottraendo ad essa la possibilità di disporre di altri cespiti per destinarli all'ampliamento o anche ad una migliore organizzazione dell'attività imprenditoriale.
Anzi la maggiore gravità del nocumento consisteva nella definitiva perdita di un ulteriore estensione logistica determinata dall'occupazione dell'intera area limitrofa Parte degli edifici costruiti dalla FRATE. senza alcun rispetto delle distanze legali, così strozzando l'opificio industriale all'interno di un coaecervo edilizio illegittimamente realizzato, ma, comunque, ostativo di ogni altro recupero di territorio”.
Rileva sul punto la Corte che il danno relativo al mancato acquisto del complesso immobiliare di cui al contratto preliminare del 1993 in cui era parte promittente venditrice la FRATE. (in bonis), di cui l'appellante chiede il ristoro invocando la Pt_2
giurisprudenza della IO di cui alla sentenza n 6938/1994 (il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest'ultimo, quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concreta nella differenza tra l'attuale valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito), non può essere utilizzato quale elemento probante del danno di cui la chiede il ristoro dalle società Parte_1
terze acquirenti, ovvero la la e, poi, dal Controparte_1 Controparte_4
La responsabilità delle due società indicate da ultimo e dell'Ente Controparte_5
pubblico, infatti, è una responsabilità di natura extracontrattuale, fondata sulla condotta
“dannosa” delle stesse che avrebbero partecipato alla determinazione del dedotto danno con il loro comportamento (essersi rese acquirenti dei beni promessi in vendita alla
[...]
, relativamente al quale è stato accertato il consilium fraudis (come da sentenza Pt_1
di questa Corte n 2070/2018 dell'08.05.2018).
pagina 10 di 13 Orbene, l'allegazione del danno di cui si chiede il ristoro risulta genericamente individuata dall'appellante attraverso il mero riferimento, da un lato, alla perizia redatta dall'ingegnere che è stata espletata su incarico dell'appellante al fine di CP_13
determinare il diverso danno subito dalla proprietà immobiliare della in Parte_1
termini di ridotta vivibilità e di deprezzamento (cfr.: perizia in atti a firma dell'ing.
pagina 4 “premessa”, in cui, tra l'altro, si legge: “…nel corso Controparte_13
dell'ultimo decennio lungo il perimetro dello stabilimento…si è sviluppata una ampia attività edilizia che ha radicalmente mutato lo stato dei luoghi, realizzando tra l'altro nuove costruzioni all'immediato ridosso dello stabilimento. I nuovi edifici sono utilizzati, allo stato, esclusivamente per civile abitazione. In conseguenza di quanto sopra, il sig, , legale rapp.te della , ritenendo che il CP_14 CP_10 Parte_1
mutato stato di fatto abbia provocato e provochi danno all'attività svolta nello stabilimento, riducendone anche il valore immobiliare, ha conferito allo scrivente ingegnere…l'incarico di…indicare e quantificare gli eventuali danni Controparte_13
subiti dalla società in conseguenza dell'attività edilizia svolta”, e pagg 18 e Parte_1
ss “deprezzamento della proprietà in conseguenza delle violazioni”), e, Parte_1
dall'altro, in relazione alla sola paventata perdita della possibilità di disporre di altri cespiti per destinarli all'ampliamento o anche ad una migliore organizzazione dell'attività imprenditoriale”, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione all'attività imprenditoriale specifica esercitata dalla società istante, alle condizioni aziendali e/o di mercato esistenti al momento dei fatti e a tutti quegli elementi che avrebbero reso possibile l'ampliamento effettivo dell'azienda e/o le concrete potenzialità industriali perdute in assenza dell'acquisizione dei locali promessi in vendita dall'appellata e da questa venduti alle società terze.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto.
Deve, infine, essere respinto l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
relativamente al governo delle spese di lite operato dal Tribunale, atteso che le questioni esaminate sono effettivamente controverse ed il comportamento posto in essere dalla pagina 11 di 13 società che ha proposto l'appello incidentale non risulta improntato a buona fede nei rapporti commerciali.
La sentenza appellata, dunque, deve essere integralmente confermata.
In considerazione delle ragioni della decisione, della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda processuale si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese del secondo grado di giudizio.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale in persona del lrpt, e Parte_1
per l'appellante incidentale in persona del lrpt, di versare un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del lrpt, avverso la sentenza n. 7924/2020 resa dal Tribunale di Parte_1
Napoli il 24.11.2020 e contro la la il Controparte_1 Parte_3
in persona del Sindaco pt ed il . Controparte_5 Controparte_9 Pt_2
nonché sull'appello incidentale proposto dalla in persona del lrpt, Controparte_1
così provvede:
a) Dichiara la contumacia del in persona del Curatore Controparte_9 Pt_2
pt;
b) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) Compensa le spese del secondo grado di giudizio.
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante in persona del lrpt e Parte_1
dell'appellante incidentale in persona del lrpt, di versare un Controparte_1
pagina 12 di 13 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13